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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1639/2022 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Nazionale Modica-Ispica n. 125, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti C.F._1
Chiara Distefano, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, in persona del Ministro p.t., C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dala dott. Viviana Assenza P.IVA_1 e dal dott. Dario Carlo Roberto Giunta, giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 22577 del 31.03.2023, in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.07.2022 docente assunta a tempo Parte_1 indeterminato dal (d'ora in avanti anche Controparte_1 solo e in atto in servizio presso l' di Scicli (RG), esponendo di avere CP_2 Controparte_3 svolto la medesima attività di docente, presso vari istituti scolastici dell'ambito territoriale di Ragusa, con contratti a tempo determinato negli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva n. 1999/70/CE del 28.06.1999, nonché per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007, i quali, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale docente, non ponevano distinzione alcuna tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato. Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020, 2020/21, 2021/22 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € Controparte_1
3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente”. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, CP_1 la censurata diversità di disciplina dettata in parte qua per i docenti di ruolo e per i cc.dd. docenti precari trovando legittima giustificazione nell'esclusiva imposizione ai primi - che, con certezza, svolgono la loro professione di anno in anno, senza soluzione di continuità - della formazione
“obbligatoria, permanente e strutturale” di cui all'art.1, comma 124, ultimo periodo, L. n. 107/2015.
Ultimatane la trattazione meramente documentale, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 15.01.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso.
Premesso in fatto che la ricorrente ha documentato di avere ricevuto, per gli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l'assegnazione di incarichi annuali (fino al 31 agosto) o di docenza fino al termine delle attività didattiche (fino al
30 giugno) - più specificamente: nell'A.S. 2016/2017 dal 17.10.2016 al 30.06.2017; nell'A.S.
2017/2018 dal 12.12.2017 al 31.08.2018; nell'A.S. 2018/2019 dal 17.09.2018 al 30.06.2019; nell'A.S. 2019/2020 dal 20.09.2019 al 30.06.2020; nell'A.S. 2020/2021 dall'11.09.2020 al 30.06.2021 e nell'A.S. 2021/2022, dal 06.09.2021 al 30.06.2022 (cfr. contratti in atti) -, rientrando perciò nel novero dei docenti incaricati di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/1999 - per i quali “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo” (comma 1) e “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario” (comma 2) - e che il ha dato atto della sua assunzione a tempo CP_1 indeterminato, va osservato che la questione di diritto per cui è causa è stata recentemente affrontata e risolta dalla Suprema Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., con l'affermazione, sulla scorta delle articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., dei seguenti principi di diritto:
«
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .
2. Ai docenti di CP_1 cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.» (cfr. CASS. n.
29961/2023). Ciò detto, poiché a norma dell'art. 74, commi primo e secondo, D.Lvo n. 297/1994 “nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto” e “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” e la ricorrente - a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche quale docente titolare di contratto a tempo indeterminato - ha provato di avere svolto, negli AA.SS. per cui è causa, incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche, deve oggi senz'altro dichiararsene il diritto, per tali anni, al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015, con conseguente condanna del all'adempimento in forma specifica mercé CP_2 l'attribuzione al ricorrente della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese di lite vanno opportunamente compensate, attesi la peculiarità, la novità e la complessità della questione e l'intervento chiarificatore della S.C. in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1639/2022
R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione, per ciascuno degli Parte_1 anni scolastici di cui in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 del valore nominale annuo di € 500,00; condanna il ad accreditare il Controparte_1 complessivo importo di € 3.000,00 sulla carta elettronica da assegnare alla ricorrente, oltre rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa l'11.02.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1639/2022 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Nazionale Modica-Ispica n. 125, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti C.F._1
Chiara Distefano, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, in persona del Ministro p.t., C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dala dott. Viviana Assenza P.IVA_1 e dal dott. Dario Carlo Roberto Giunta, giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 22577 del 31.03.2023, in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.07.2022 docente assunta a tempo Parte_1 indeterminato dal (d'ora in avanti anche Controparte_1 solo e in atto in servizio presso l' di Scicli (RG), esponendo di avere CP_2 Controparte_3 svolto la medesima attività di docente, presso vari istituti scolastici dell'ambito territoriale di Ragusa, con contratti a tempo determinato negli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva n. 1999/70/CE del 28.06.1999, nonché per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007, i quali, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale docente, non ponevano distinzione alcuna tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato. Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020, 2020/21, 2021/22 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € Controparte_1
3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente”. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, CP_1 la censurata diversità di disciplina dettata in parte qua per i docenti di ruolo e per i cc.dd. docenti precari trovando legittima giustificazione nell'esclusiva imposizione ai primi - che, con certezza, svolgono la loro professione di anno in anno, senza soluzione di continuità - della formazione
“obbligatoria, permanente e strutturale” di cui all'art.1, comma 124, ultimo periodo, L. n. 107/2015.
Ultimatane la trattazione meramente documentale, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 15.01.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso.
Premesso in fatto che la ricorrente ha documentato di avere ricevuto, per gli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l'assegnazione di incarichi annuali (fino al 31 agosto) o di docenza fino al termine delle attività didattiche (fino al
30 giugno) - più specificamente: nell'A.S. 2016/2017 dal 17.10.2016 al 30.06.2017; nell'A.S.
2017/2018 dal 12.12.2017 al 31.08.2018; nell'A.S. 2018/2019 dal 17.09.2018 al 30.06.2019; nell'A.S. 2019/2020 dal 20.09.2019 al 30.06.2020; nell'A.S. 2020/2021 dall'11.09.2020 al 30.06.2021 e nell'A.S. 2021/2022, dal 06.09.2021 al 30.06.2022 (cfr. contratti in atti) -, rientrando perciò nel novero dei docenti incaricati di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/1999 - per i quali “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo” (comma 1) e “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario” (comma 2) - e che il ha dato atto della sua assunzione a tempo CP_1 indeterminato, va osservato che la questione di diritto per cui è causa è stata recentemente affrontata e risolta dalla Suprema Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., con l'affermazione, sulla scorta delle articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., dei seguenti principi di diritto:
«
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .
2. Ai docenti di CP_1 cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.» (cfr. CASS. n.
29961/2023). Ciò detto, poiché a norma dell'art. 74, commi primo e secondo, D.Lvo n. 297/1994 “nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto” e “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” e la ricorrente - a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche quale docente titolare di contratto a tempo indeterminato - ha provato di avere svolto, negli AA.SS. per cui è causa, incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche, deve oggi senz'altro dichiararsene il diritto, per tali anni, al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015, con conseguente condanna del all'adempimento in forma specifica mercé CP_2 l'attribuzione al ricorrente della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese di lite vanno opportunamente compensate, attesi la peculiarità, la novità e la complessità della questione e l'intervento chiarificatore della S.C. in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1639/2022
R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione, per ciascuno degli Parte_1 anni scolastici di cui in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 del valore nominale annuo di € 500,00; condanna il ad accreditare il Controparte_1 complessivo importo di € 3.000,00 sulla carta elettronica da assegnare alla ricorrente, oltre rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa l'11.02.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella