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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 91/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele ConIGliere
Dott. Michele Stagno ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione notificato e posta in decisione all'udienza collegiale del 13/11/2024
d a
con il patrocinio degli avv. Anna Grandinetti, Maria Parte_1
OGGETTO: Adele NG Fario, e appellante deceduto nel corso Persona_1
Bancari (deposito del giudizio, successivamente riassunta, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. da
, CP_1 [...]
, con il patrocinio degli avv. STEFANO Controparte_2 sicurezza, apertura di IR e NICOLETTA VIGNOLA credito bancario) APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. BOTTICINI Controparte_3
ANNAMARIA, , ADDUCI MICHELE Controparte_4
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 1859/2020 del
22.12.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante: NEL MERITO: In accoglimento del presente gravame ed in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, Giudice dott.
Giorgio Bertola, n. 754/2020 pubblicata il 22/12/2020 – RG 3344/2020 –
1 Repert. n. 1859/2020 del 22/12/2020, notificata a mezzo pec in data
23/12/2020, accogliersi le conclusioni avanzate in primo grado e così specificate: IN VIA PRELIMINARE, dichiararsi l'intervenuta interruzione della prescrizione ad opera dell'attore e conseguentemente respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata da IN VIA Controparte_3
PRINCIPALE, condannarsi la convenuta a restituire la somma di €
973.000,00, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, alla IG.ra , quale unica Controparte_2
erede del IG. per i motivi di cui in atto di citazione e dedotti Parte_1
in causa;
IN VIA SUBORDINATA, condannarsi la convenuta a titolo di risarcimento danni al pagamento della somma di € 973.000,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, alla IG.ra , quale unica erede del IG. Controparte_2 Parte_1
per i motivi di cui in atto di citazione e dedotti in causa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: - previ i provvedimenti di rito e del caso e con riserva di ulteriormente dedurre ed indicare i mezzi di prova: - Ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli già dedotti in prime cure nelle autorizzate note scritte di precisazione delle conclusioni per l'udienza di spedizione a sentenza del
22/12/2020 depositate telematicamente il 15.12.2020: 1) Vero che nel mese di ottobre 2009 si rivolgeva al commercialista dott. Parte_1 [...]
con studio a Levata di Curtatone (MN), in Via Caduti del Lavoro Tes_1
n. 1, per avere conIGlio su come gestire una ingente somma di denaro in suo possesso;
2) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 1, il commercialista riferiva a di conoscere il promotore di Banca Generali, Parte_1
Marco IN, che avrebbe potuto aiutarlo tramite i servizi offerti dalla
3) Vero che il dott. nel mese di novembre 2009 CP Testimone_1
organizzava presso il suo studio un incontro tra il promotore Marco IN,
e e che in tale incontro Marco IN Parte_1 Parte_2
affermava che offriva il servizio di esportazione del denaro CP
in Svizzera per poi farlo rientrare attraverso lo "scudo fiscale" e proponeva
2 l'apertura di un conto corrente denominato "Prestige" riservato alle operazioni di emersione di attività detenute all'estero; 4) Vero che successivamente all'incontro di cui al capitolo 3, ed il figlio Parte_1
si presentavano presso la sede di in Via Parte_2 CP
Arrivabene 4 (MN), dove Marco IN presentava loro il promotore
[...]
quale funzionario della Banca al quale consegnare il denaro da Tes_2
trasportare in Svizzera;
5) Vero che sottoscriveva le Testimone_2
ricevute, di cui al doc. 9 di parte attrice presso la sede di Via Arrivabene n.4, in occasione della consegna da parte di del denaro da Parte_1
trasportare in Svizzera. Nonché sul seguente capitolo: 6) Vero che le
“Dichiarazioni riservate delle attività emerse” di cui al documento n. 8 dimesso con atto di citazione sono state così pretese e predisposte direttamente da in esecuzione del servizio offerto da Controparte_3
come specificato ai capitoli di prova n. 2) e 3). Sui capitoli CP
n. 1, 2, 3 e 4 si indicano a testimoni il commercialista dott. Testimone_1
con studio a Levata di Curtatone (MN), in Via Mutilati e Caduti del Lavoro
n. 1 ed il OR residente a [...]
n. 19. Sui capitoli di prova n. 5 e 6 si indicano a testimone Parte_2
residente a [...] e il OR
[...] [...]
residente a [...]. - Stante Tes_2
l'intervenuto disconoscimento esclusivamente da parte di in CP
prime cure nella propria comparsa di costituzione anche ai sensi degli artt.
2712 e 2719 cod. civ. dei documenti nn. 2, 3, 8 e 9 dimessi dalla difesa del
OR , si chiede l'autorizzazione al deposito degli originali Parte_1
cartacei e pur se il disconoscimento della sottoscrizione proviene da parte diversa dal suo autore, e quindi inammissibile, per non incorrere in decadenze si chiede la verificazione della sottoscrizione di (che non li Testimone_2
ha disconosciuti) apposta sui documenti nn. 2, 3, 9 mediante apposita CTU grafologica e mediante il confronto con la firma apposta sulla procura rilasciata al proprio difensore.
Dell'appellata:
3 IN VIA PRINCIPALE 1. Rigettare l'appello svolto dal IG. Parte_1
perché inammissibile e infondato e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.
754/2020, Tribunale di Mantova, sezione II Civile, pubblicata in data 22 dicembre 2020 nel giudizio n. RG 3344/2020 e/o, in ogni caso, anche in ipotesi di accoglimento di una o più delle ragioni di gravame spiegate dal IG.
rigettare le domande proposte dal IG. nei Parte_1 Parte_1
confronti di perché inammissibili, prescritte, infondate in CP
fatto e in diritto e comunque indimostrate. IN VIA SUBORDINATA 2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, determinare gli effetti restitutori/risarcitori in favore dal IG.
tenendo conto di tutti i rilievi e le eccezioni svolti da Parte_1 [...]
nei propri scritti difensivi, con ogni conseguente statuizione Controparte_3
in merito al quantum debeatur. IN VIA ISTRUTTORIA 3. Rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti negli scritti difensivi di e/o accogliere le richieste della 4. Dichiarare CP CP
inammissibile la produzione dei documenti nn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 avv. IN OGNI CASO 5. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio e con condanna del IG. a norma dell'art. 96, c. 1 e/o 3, c.p.c. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Mantova, dopo aver separato la posizione del convenuto , rigettava la domanda promossa Testimone_2
da nei confronti di , volta a Parte_1 Controparte_5
ottenere la loro condanna alla restituzione di euro 973.000,00 corrispondente alla somma di cui , all'epoca dei fatti (2009) promotore di Testimone_2
si sarebbe appropriato, dopo averla ricevuta, in contanti, dal CP
al fine di portarla all'estero e successivamente farla rientrare Pt_1
lecitamente in Italia utilizzando lo strumento denominato “scudo fiscale” ex
DL 78/2009.
, a sua volta promotore e citato in giudizio Controparte_5
per avere segnalato al la figura del diversamente da Pt_1 Tes_2
4 quest'ultimo, eccepivano la prescrizione, essendo stato il giudizio instaurato nell'ottobre 2019.
Il Tribunale, quindi, separate le posizioni come sopra indicato, non assegnava i termini richiesti ex art. 183 c.p.c. e rinviava per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ritenuta, quindi, la tardività dei documenti dell'attore n. 10 e 11, con cui quest'ultimo mirava a documentare l'intervenuta interruzione della prescrizione, il Tribunale, sul presupposto che l'attore non avesse specificamente contestato l'eccepita prescrizione e che l'azione svolta fosse aquiliana ai sensi dell'art. 2043 -2049, rigettava le domande attoree, in quanto prescritte.
promuoveva appello, affidandosi a cinque motivi. Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP
Si costituiva , chiedendo, in via principale, l'estinzione del CP_6 processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e, in via subordinata, il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26 maggio 2025, celebratasi in modalità cartolari, la Corte dichiarata l'estinzione del processo tra e , Parte_1 CP_6
rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13 novembre
2024.
Con nota del 23.10.2024, i difensori di ne documentavano Parte_1
l'intervenuto decesso.
Con atto di costituzione di pari data , dichiaratasi unica Controparte_2
erede di chiedeva di proseguire il processo ai sensi dell'art. Persona_2
300 c.p.c.
All'udienza del 13 novembre 2024, le parti precisavano le conclusioni e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con il primo motivo, censurava il capo della sentenza impugnata con cui la domanda era stata qualificata come extracontrattuale,
5 nonostante, nella domanda, fosse stata posta anche l'alternativa della responsabilità contrattuale.
A tale riguardo veniva evidenziato che il titolo da cui derivava la responsabilità contrattuale della era costituito dal “contratto di conto CP
corrente, in forza del quale l'istituto di credito” si era obbligato “a ricevere
e a custodire il denaro consegnato al suo personale dal correntista”.
Secondo l'appellante, il fatto che il personale della “dovesse (come CP
conIGliato al correntista da tramite i suoi funzionari IN CP
e , far transitare i soldi all'estero prima di versarli sul conto”, Tes_2
atteneva “esclusivamente alla fase esecutiva dell'accordo”, ma non poteva
“certamente cancellare la natura contrattuale del rapporto di conto corrente esistente tra e . CP Parte_1
L'appellante, illustrate le responsabilità della Banca e di IN Marco, considerato che il conto corrente Prestige, sui cui avrebbe dovuto confluire il denaro proveniente dall'estero, era stato aperto il 25 novembre 2009; che l'atto di citazione era stato notificato il 30 ottobre 2019, quanto a
[...]
e il 25 ottobre 2019, quanto a;
che il termine di CP CP_6
prescrizione avrebbe dovuto decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal
31.12.2011, giorno nel quale erano state stornate a favore dell'appellante le somme corrisposte a titolo di imposta per il rientro dei capitale poi non effettuato, riteneva che la prescrizione non fosse decorsa.
Rappresentava, comunque, che la prescrizione era stata interrotta con le missive prodotte nel 2010, 2012 e 2015, queste ultime due prodotte con i documenti 10 e 11, dichiarati tardivi dal Tribunale,
Con il secondo motivo, censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale non aveva rilevato d'ufficio l'intervenuta interruzione della prescrizione.
Con il terzo motivo, collegato al secondo, censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale non aveva ritenuto che l'interruzione della prescrizione dovesse operare, in virtù dell'art. 1310 c.c., anche nei confronti di CP_6
.
[...]
Con il quarto e quinto motivo, censurava la violazione, da parte del
6 Tribunale, degli art. 183 c.p.c., 24 e 11 Cost., per non aver concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
eccepiva, innanzitutto l'inammissibilità dell'appello per CP avere, l'appellante, parzialmente mutato le deduzioni rispetto a quelle contenute nell'atto di citazione in primo grado e per non essersi confrontato con le statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Secondo la Banca appellata, inoltre, i limiti dell'appello avrebbero dovuto coincidere con quelli fissati con l'ordinanza del Tribunale del 24 novembre
2020, in occasione della separazione dal giudizio RG 3598/2019 ed essere, quindi, limitati alle questioni preliminari indicate con tale ordinanza.
Secondo l'appellata, non avendo l'appellante impugnato l'ordinanza che aveva disposto la separazione né la decisione del Tribunale di limitare la cognizione del giudizio 3344/2020 al solo accertamento della questione preliminare, l'appello sarebbe inammissibile.
La richiamava, quindi, le considerazioni svolte nel corso del giudizio CP
di primo grado su cui l'appellante non aveva preso posizione con l'appello, quali la non meritevolezza delle domande, in quanto la condotta dell'appellante, come da lui descritta, avrebbe interrotto ogni nesso causale tra l'attività del promotore e la CP
Nel merito chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e la sentenza impugnata, sia pure con diversa motivazione, va confermata.
Occorre preliminarmente rilevare che la produzione dei documenti 10 e 11 dell'attore, avvenuti con le note scritte per l'udienza prevista per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non può considerarsi tardiva.
Ed infatti, non avendo il Tribunale concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c., non si è verificata alcuna preclusione.
L'attore, inoltre, a fronte dell'eccezione di prescrizione svolta dai convenuti, non era tenuto a contro dedurre, alla prima udienza successiva alla comparsa avversa, in merito all'esistenza di fatti interruttivi. Da un lato, infatti, il principio di non contestazione opera solo con riguardo ai fatti dedotti da
7 controparte e dall'altro, l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 17495 del 26/06/2008).
Considerato il tenore delle missive del 2012 e del 2015, prodotte con i documenti 10 e 11, con cui veniva invitata, pena l'inizio di CP
azioni legali, a corrispondere all'attore la somma di euro 982.014,00, oltre interessi, deve ritenersi che l'attore abbia interrotto la prescrizione.
L'azione introdotta dall'attore sia che la si consideri come contrattuale oppure come extra contrattuale non è, quindi, prescritta dato che l'atto introduttivo è stato notificato nell'ottobre 2019.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Nell'atto di citazione, le cui allegazioni certamente non possono essere modificate con l'appello, esponeva che Parte_1
“nell'anno 2009 il D.L. 78/2009 introduceva la possibilità di regolarizzare i patrimoni non dichiarati e detenuti all'estero pagando un'imposta (c.c. scudo fiscale) e il IG. aveva la disponibilità di una ingente Parte_1
somma di denaro in contanti e non dichiarati al fisco.
Pertanto il IG. , a mezzo del figlio, IG. , si Parte_1 Parte_2
informava presso il proprio commercialista, dott. circa la Testimone_1
possibilità di regolarizzare il proprio patrimonio.
Il Dott. riferiva al che conosceva un promotore finanziario, Tes_1 Pt_1
Sig. Marco IN, che lavorava per la e che avrebbe potuto CP
aiutarlo.
Presso lo studio del dott. avveniva l'incontro tra il e il Tes_1 Pt_1
IN, ove quest'ultimo, sostenendo che offrisse il servizio CP
di esportare il denaro in Svizzera per poi farlo rientrare attraverso lo scudo fiscale, proponeva all'odierno attore l'apertura di un conto corrente, denominato Prestige, riservato all'emersione di attività detenute all'estero.
In data 25.11.2009, il IG. sottoscriveva il contratto di conto corrente Pt_1
Prestige e consegnava al promotore una prima somma di Testimone_2
8 denaro pari a € 84.968,00, regolarmente accreditata sul conto corrente attraverso due bonifici dall'estero effettuati in data 30/11/2009 e 2/12/2009, rispettivamente dell'importo di €43.984,00 e €40.984,00 (doc 1).
Le somme in questione venivano regolarmente contabilizzate a credito del
Donelli e venivano altresì addebitati gli oneri fiscali per complessivi €
4.248,00 (rispettivamente € 2.199,00 ed € 2.049,00).
Successivamente, in data 11/12/09, il IG. consegnava al Pt_1 Tes_2
presso la sede della a Mantova, una somma di denaro per complessivi CP
€ 303.000,00, mai addebitata sul conto (!) (punto esclamativo dell'attore) dei relativi oneri fiscali 15.150,00 (doc. 1).
In data 15.12.2009, il consegnava al sempre presso la Pt_1 Tes_2
sede di Mantova della Banca, la somma di € 70.000,00, ma anche questa volta non veniva accreditata sul conto a differenza dei relativi oneri fiscali per € 3.500,00 (doc. 1).
In data 19/02/10 e in data 09/04/10, il consegnava, in contanti, al Pt_1
rispettivamente la somma di €100.000,00 e di € 250.000,00 per Tes_2
poi successivamente indicare, in data 28/04/2010, la somma di euro
880.000,00 la somma da scudare per l'anno 2010 (di cui 350.000,00 già versati) con conseguente addebito da parte di della somma CP di € 61.600,00 quale onere fiscale (cfr. doc. 1).
In data 30/04/2010, il Sig. chiedeva alla banca un estratto conto, ma Pt_1
il affermava di non essere in grado di stampare il documento Tes_2
richiesto e consegnava un documento recante l'intestazione di
[...]
che esponeva al 30/04/2010 un saldo pari ad € 732.014,00 (doc. 2). CP
Ciò nonostante, in data 02/05/10, il consegnava al Pt_1 Tes_2
un'altra somma di denaro in contante pari a € 250.000,00.
Nel luglio del 2010, il consegnava al Donelli un assegno di € Tes_2
950.000,00, tratto sul proprio conto corrente presso onde CP rassicurare lo stesso circa il buon esito dell'operazione; tuttavia detto titolo, portato all'incasso, veniva protestato per mancanza di fondi (doc. 3).
La richiesta di un estratto conto veniva reiterata nei mesi successivi senza
9 tuttavia mai essere evasa, tanto da indurre il a rivolgersi all'avv. Pt_1
Maria Adele Fario che provvedeva a mezzo raccomandata ad inviare la suddetta richiesta a in data 29/07/2010, senza tuttavia CP
ricevere risposta alcuna (doc. 4).
Successivamente, in data 25/10/2010, veniva formalmente richiesto alla la restituzione della somma di € 982.014,00 (doc. 5). CP
In data 02/11/2010, la rispondeva all'ultima comunicazione CP
ricevuta, dichiarando di aver cessato la collaborazione con il IG.
[...]
in data 29/06/2010 e che le somme richieste dal non erano Tes_2 Pt_1
mai state depositate presso il loro istituto (doc. 6).
In data 13.01.11, la restituiva al rispettivamente gli CP Pt_1
importi di €15.150,00; €3.500,00 ed € 61.600,00 in precedenza addebitatigli
a titolo di ritenuta fiscale per gli importi consegnati al ma mai Tes_2
accreditati sul conto corrente dedicato allo scudo fiscale.
La Consob, con delibera del 15/02/2012, radiava Testimone_2
dall'albo dei promotori finanziari su segnalazione della stessa
[...]
che lo aveva denunciato per diversi fatti illeciti, tra cui anche la CP sottrazione del denaro del IG. ”. Parte_1
L'attore affermava, inoltre, che il rapporto intercorrente con il Tes_2 dovesse essere ricondotto al “contratto di mandato, per mezzo del quale quest'ultimo si obbligava a depositare presso una banca a Lugano le somme ricevute, per poi disporne il rientro attraverso bonifico bancario sul conto corrente Prestige del Donelli”.
L'attore imputava, quindi al l'appropriazione indebita delle somme Tes_2
consegnategli.
Va inoltre rappresentato che costituendosi in primo grado, ha CP_6
contestato il fatto di avere esposto al che offriva il Pt_1 CP
servizio di esportazione e reimportazione del denaro e che CP
ha dedotto e documentato che il promotore finanziario di era Parte_1
e non CP_6 Testimone_2
10 Da quanto sopra esposto risulta, quindi, che l'attore, in primo grado, ha dedotto di aver consegnato 990.000 euro in contati ad Testimone_2 perché questi li portasse all'estero e li facesse, quindi, rientrare in Italia versandoli sul conto corrente Prestige, appositamente aperto, in modo da consentire all'attore di beneficiare dello scudo fiscale introdotto, con DL
78/09. E' bene, a questo punto, ricordare che l'art. 13 bis del decreto legge in questione, rubricato “Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato”, ha istituito un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali, tra l'altro, detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.
L'attore ha, quindi, ammesso di aver detenuto, in Italia, un'ingentissima somma di denaro non dichiarata al fisco e di aver voluto, tramite la persona di porre in essere una frode al Fisco, facendo apparire Testimone_2
come detenute all'estero, somme detenute in Italia e ciò al fine di ottenere il beneficio, indebito, di regolarizzarle.
L'appellante non ha, quindi, dedotto di aver corrisposto somme di denaro al promotore della per destinarle ad investimenti gestiti dalla CP CP
Giova a questo punto ricordare che in tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022 (Rv. 666074
- 01).
11 Nel caso di specie, dalle stesse allegazioni dell'attore, è palese la collusione tra il e il nel compimento dell'attività fraudolenta sopra Pt_1 Tes_2
sintetizzata e posta in essere con modalità anomale, quali la consegna di denaro in contanti al promotore.
Non vi è, quindi, alcun nesso di occasionalità necessaria tra l'operazione oggetto di allegazione e l'attività di quale promotore Testimone_2
finanziario della Banca appellata.
La domanda svolta, in primo grado, nei confronti di Controparte_3
è, quindi, infondata.
Le considerazioni sopra svolte sono da ritenersi assorbenti rispetto a tutti i motivi di gravame e l'appello, va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi, in relazione alla fase di trattazione istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 1859/2020 del 22.12.2020.
Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle spese del grado, che liquida in € 5.706,00 per la Controparte_3
“fase di studio”, € 3.318,00 per la “fase introduttiva”, € 3.822,00 per la fase di trattazione istruttoria ed € 9.487,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico
12 dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di conIGlio del 14 maggio 2025.
Il ConIGliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 91/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele ConIGliere
Dott. Michele Stagno ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione notificato e posta in decisione all'udienza collegiale del 13/11/2024
d a
con il patrocinio degli avv. Anna Grandinetti, Maria Parte_1
OGGETTO: Adele NG Fario, e appellante deceduto nel corso Persona_1
Bancari (deposito del giudizio, successivamente riassunta, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. da
, CP_1 [...]
, con il patrocinio degli avv. STEFANO Controparte_2 sicurezza, apertura di IR e NICOLETTA VIGNOLA credito bancario) APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. BOTTICINI Controparte_3
ANNAMARIA, , ADDUCI MICHELE Controparte_4
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 1859/2020 del
22.12.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante: NEL MERITO: In accoglimento del presente gravame ed in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, Giudice dott.
Giorgio Bertola, n. 754/2020 pubblicata il 22/12/2020 – RG 3344/2020 –
1 Repert. n. 1859/2020 del 22/12/2020, notificata a mezzo pec in data
23/12/2020, accogliersi le conclusioni avanzate in primo grado e così specificate: IN VIA PRELIMINARE, dichiararsi l'intervenuta interruzione della prescrizione ad opera dell'attore e conseguentemente respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata da IN VIA Controparte_3
PRINCIPALE, condannarsi la convenuta a restituire la somma di €
973.000,00, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, alla IG.ra , quale unica Controparte_2
erede del IG. per i motivi di cui in atto di citazione e dedotti Parte_1
in causa;
IN VIA SUBORDINATA, condannarsi la convenuta a titolo di risarcimento danni al pagamento della somma di € 973.000,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, alla IG.ra , quale unica erede del IG. Controparte_2 Parte_1
per i motivi di cui in atto di citazione e dedotti in causa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: - previ i provvedimenti di rito e del caso e con riserva di ulteriormente dedurre ed indicare i mezzi di prova: - Ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli già dedotti in prime cure nelle autorizzate note scritte di precisazione delle conclusioni per l'udienza di spedizione a sentenza del
22/12/2020 depositate telematicamente il 15.12.2020: 1) Vero che nel mese di ottobre 2009 si rivolgeva al commercialista dott. Parte_1 [...]
con studio a Levata di Curtatone (MN), in Via Caduti del Lavoro Tes_1
n. 1, per avere conIGlio su come gestire una ingente somma di denaro in suo possesso;
2) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 1, il commercialista riferiva a di conoscere il promotore di Banca Generali, Parte_1
Marco IN, che avrebbe potuto aiutarlo tramite i servizi offerti dalla
3) Vero che il dott. nel mese di novembre 2009 CP Testimone_1
organizzava presso il suo studio un incontro tra il promotore Marco IN,
e e che in tale incontro Marco IN Parte_1 Parte_2
affermava che offriva il servizio di esportazione del denaro CP
in Svizzera per poi farlo rientrare attraverso lo "scudo fiscale" e proponeva
2 l'apertura di un conto corrente denominato "Prestige" riservato alle operazioni di emersione di attività detenute all'estero; 4) Vero che successivamente all'incontro di cui al capitolo 3, ed il figlio Parte_1
si presentavano presso la sede di in Via Parte_2 CP
Arrivabene 4 (MN), dove Marco IN presentava loro il promotore
[...]
quale funzionario della Banca al quale consegnare il denaro da Tes_2
trasportare in Svizzera;
5) Vero che sottoscriveva le Testimone_2
ricevute, di cui al doc. 9 di parte attrice presso la sede di Via Arrivabene n.4, in occasione della consegna da parte di del denaro da Parte_1
trasportare in Svizzera. Nonché sul seguente capitolo: 6) Vero che le
“Dichiarazioni riservate delle attività emerse” di cui al documento n. 8 dimesso con atto di citazione sono state così pretese e predisposte direttamente da in esecuzione del servizio offerto da Controparte_3
come specificato ai capitoli di prova n. 2) e 3). Sui capitoli CP
n. 1, 2, 3 e 4 si indicano a testimoni il commercialista dott. Testimone_1
con studio a Levata di Curtatone (MN), in Via Mutilati e Caduti del Lavoro
n. 1 ed il OR residente a [...]
n. 19. Sui capitoli di prova n. 5 e 6 si indicano a testimone Parte_2
residente a [...] e il OR
[...] [...]
residente a [...]. - Stante Tes_2
l'intervenuto disconoscimento esclusivamente da parte di in CP
prime cure nella propria comparsa di costituzione anche ai sensi degli artt.
2712 e 2719 cod. civ. dei documenti nn. 2, 3, 8 e 9 dimessi dalla difesa del
OR , si chiede l'autorizzazione al deposito degli originali Parte_1
cartacei e pur se il disconoscimento della sottoscrizione proviene da parte diversa dal suo autore, e quindi inammissibile, per non incorrere in decadenze si chiede la verificazione della sottoscrizione di (che non li Testimone_2
ha disconosciuti) apposta sui documenti nn. 2, 3, 9 mediante apposita CTU grafologica e mediante il confronto con la firma apposta sulla procura rilasciata al proprio difensore.
Dell'appellata:
3 IN VIA PRINCIPALE 1. Rigettare l'appello svolto dal IG. Parte_1
perché inammissibile e infondato e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.
754/2020, Tribunale di Mantova, sezione II Civile, pubblicata in data 22 dicembre 2020 nel giudizio n. RG 3344/2020 e/o, in ogni caso, anche in ipotesi di accoglimento di una o più delle ragioni di gravame spiegate dal IG.
rigettare le domande proposte dal IG. nei Parte_1 Parte_1
confronti di perché inammissibili, prescritte, infondate in CP
fatto e in diritto e comunque indimostrate. IN VIA SUBORDINATA 2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, determinare gli effetti restitutori/risarcitori in favore dal IG.
tenendo conto di tutti i rilievi e le eccezioni svolti da Parte_1 [...]
nei propri scritti difensivi, con ogni conseguente statuizione Controparte_3
in merito al quantum debeatur. IN VIA ISTRUTTORIA 3. Rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti negli scritti difensivi di e/o accogliere le richieste della 4. Dichiarare CP CP
inammissibile la produzione dei documenti nn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 avv. IN OGNI CASO 5. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio e con condanna del IG. a norma dell'art. 96, c. 1 e/o 3, c.p.c. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Mantova, dopo aver separato la posizione del convenuto , rigettava la domanda promossa Testimone_2
da nei confronti di , volta a Parte_1 Controparte_5
ottenere la loro condanna alla restituzione di euro 973.000,00 corrispondente alla somma di cui , all'epoca dei fatti (2009) promotore di Testimone_2
si sarebbe appropriato, dopo averla ricevuta, in contanti, dal CP
al fine di portarla all'estero e successivamente farla rientrare Pt_1
lecitamente in Italia utilizzando lo strumento denominato “scudo fiscale” ex
DL 78/2009.
, a sua volta promotore e citato in giudizio Controparte_5
per avere segnalato al la figura del diversamente da Pt_1 Tes_2
4 quest'ultimo, eccepivano la prescrizione, essendo stato il giudizio instaurato nell'ottobre 2019.
Il Tribunale, quindi, separate le posizioni come sopra indicato, non assegnava i termini richiesti ex art. 183 c.p.c. e rinviava per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ritenuta, quindi, la tardività dei documenti dell'attore n. 10 e 11, con cui quest'ultimo mirava a documentare l'intervenuta interruzione della prescrizione, il Tribunale, sul presupposto che l'attore non avesse specificamente contestato l'eccepita prescrizione e che l'azione svolta fosse aquiliana ai sensi dell'art. 2043 -2049, rigettava le domande attoree, in quanto prescritte.
promuoveva appello, affidandosi a cinque motivi. Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP
Si costituiva , chiedendo, in via principale, l'estinzione del CP_6 processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e, in via subordinata, il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26 maggio 2025, celebratasi in modalità cartolari, la Corte dichiarata l'estinzione del processo tra e , Parte_1 CP_6
rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13 novembre
2024.
Con nota del 23.10.2024, i difensori di ne documentavano Parte_1
l'intervenuto decesso.
Con atto di costituzione di pari data , dichiaratasi unica Controparte_2
erede di chiedeva di proseguire il processo ai sensi dell'art. Persona_2
300 c.p.c.
All'udienza del 13 novembre 2024, le parti precisavano le conclusioni e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con il primo motivo, censurava il capo della sentenza impugnata con cui la domanda era stata qualificata come extracontrattuale,
5 nonostante, nella domanda, fosse stata posta anche l'alternativa della responsabilità contrattuale.
A tale riguardo veniva evidenziato che il titolo da cui derivava la responsabilità contrattuale della era costituito dal “contratto di conto CP
corrente, in forza del quale l'istituto di credito” si era obbligato “a ricevere
e a custodire il denaro consegnato al suo personale dal correntista”.
Secondo l'appellante, il fatto che il personale della “dovesse (come CP
conIGliato al correntista da tramite i suoi funzionari IN CP
e , far transitare i soldi all'estero prima di versarli sul conto”, Tes_2
atteneva “esclusivamente alla fase esecutiva dell'accordo”, ma non poteva
“certamente cancellare la natura contrattuale del rapporto di conto corrente esistente tra e . CP Parte_1
L'appellante, illustrate le responsabilità della Banca e di IN Marco, considerato che il conto corrente Prestige, sui cui avrebbe dovuto confluire il denaro proveniente dall'estero, era stato aperto il 25 novembre 2009; che l'atto di citazione era stato notificato il 30 ottobre 2019, quanto a
[...]
e il 25 ottobre 2019, quanto a;
che il termine di CP CP_6
prescrizione avrebbe dovuto decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal
31.12.2011, giorno nel quale erano state stornate a favore dell'appellante le somme corrisposte a titolo di imposta per il rientro dei capitale poi non effettuato, riteneva che la prescrizione non fosse decorsa.
Rappresentava, comunque, che la prescrizione era stata interrotta con le missive prodotte nel 2010, 2012 e 2015, queste ultime due prodotte con i documenti 10 e 11, dichiarati tardivi dal Tribunale,
Con il secondo motivo, censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale non aveva rilevato d'ufficio l'intervenuta interruzione della prescrizione.
Con il terzo motivo, collegato al secondo, censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale non aveva ritenuto che l'interruzione della prescrizione dovesse operare, in virtù dell'art. 1310 c.c., anche nei confronti di CP_6
.
[...]
Con il quarto e quinto motivo, censurava la violazione, da parte del
6 Tribunale, degli art. 183 c.p.c., 24 e 11 Cost., per non aver concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
eccepiva, innanzitutto l'inammissibilità dell'appello per CP avere, l'appellante, parzialmente mutato le deduzioni rispetto a quelle contenute nell'atto di citazione in primo grado e per non essersi confrontato con le statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Secondo la Banca appellata, inoltre, i limiti dell'appello avrebbero dovuto coincidere con quelli fissati con l'ordinanza del Tribunale del 24 novembre
2020, in occasione della separazione dal giudizio RG 3598/2019 ed essere, quindi, limitati alle questioni preliminari indicate con tale ordinanza.
Secondo l'appellata, non avendo l'appellante impugnato l'ordinanza che aveva disposto la separazione né la decisione del Tribunale di limitare la cognizione del giudizio 3344/2020 al solo accertamento della questione preliminare, l'appello sarebbe inammissibile.
La richiamava, quindi, le considerazioni svolte nel corso del giudizio CP
di primo grado su cui l'appellante non aveva preso posizione con l'appello, quali la non meritevolezza delle domande, in quanto la condotta dell'appellante, come da lui descritta, avrebbe interrotto ogni nesso causale tra l'attività del promotore e la CP
Nel merito chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e la sentenza impugnata, sia pure con diversa motivazione, va confermata.
Occorre preliminarmente rilevare che la produzione dei documenti 10 e 11 dell'attore, avvenuti con le note scritte per l'udienza prevista per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non può considerarsi tardiva.
Ed infatti, non avendo il Tribunale concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c., non si è verificata alcuna preclusione.
L'attore, inoltre, a fronte dell'eccezione di prescrizione svolta dai convenuti, non era tenuto a contro dedurre, alla prima udienza successiva alla comparsa avversa, in merito all'esistenza di fatti interruttivi. Da un lato, infatti, il principio di non contestazione opera solo con riguardo ai fatti dedotti da
7 controparte e dall'altro, l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 17495 del 26/06/2008).
Considerato il tenore delle missive del 2012 e del 2015, prodotte con i documenti 10 e 11, con cui veniva invitata, pena l'inizio di CP
azioni legali, a corrispondere all'attore la somma di euro 982.014,00, oltre interessi, deve ritenersi che l'attore abbia interrotto la prescrizione.
L'azione introdotta dall'attore sia che la si consideri come contrattuale oppure come extra contrattuale non è, quindi, prescritta dato che l'atto introduttivo è stato notificato nell'ottobre 2019.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Nell'atto di citazione, le cui allegazioni certamente non possono essere modificate con l'appello, esponeva che Parte_1
“nell'anno 2009 il D.L. 78/2009 introduceva la possibilità di regolarizzare i patrimoni non dichiarati e detenuti all'estero pagando un'imposta (c.c. scudo fiscale) e il IG. aveva la disponibilità di una ingente Parte_1
somma di denaro in contanti e non dichiarati al fisco.
Pertanto il IG. , a mezzo del figlio, IG. , si Parte_1 Parte_2
informava presso il proprio commercialista, dott. circa la Testimone_1
possibilità di regolarizzare il proprio patrimonio.
Il Dott. riferiva al che conosceva un promotore finanziario, Tes_1 Pt_1
Sig. Marco IN, che lavorava per la e che avrebbe potuto CP
aiutarlo.
Presso lo studio del dott. avveniva l'incontro tra il e il Tes_1 Pt_1
IN, ove quest'ultimo, sostenendo che offrisse il servizio CP
di esportare il denaro in Svizzera per poi farlo rientrare attraverso lo scudo fiscale, proponeva all'odierno attore l'apertura di un conto corrente, denominato Prestige, riservato all'emersione di attività detenute all'estero.
In data 25.11.2009, il IG. sottoscriveva il contratto di conto corrente Pt_1
Prestige e consegnava al promotore una prima somma di Testimone_2
8 denaro pari a € 84.968,00, regolarmente accreditata sul conto corrente attraverso due bonifici dall'estero effettuati in data 30/11/2009 e 2/12/2009, rispettivamente dell'importo di €43.984,00 e €40.984,00 (doc 1).
Le somme in questione venivano regolarmente contabilizzate a credito del
Donelli e venivano altresì addebitati gli oneri fiscali per complessivi €
4.248,00 (rispettivamente € 2.199,00 ed € 2.049,00).
Successivamente, in data 11/12/09, il IG. consegnava al Pt_1 Tes_2
presso la sede della a Mantova, una somma di denaro per complessivi CP
€ 303.000,00, mai addebitata sul conto (!) (punto esclamativo dell'attore) dei relativi oneri fiscali 15.150,00 (doc. 1).
In data 15.12.2009, il consegnava al sempre presso la Pt_1 Tes_2
sede di Mantova della Banca, la somma di € 70.000,00, ma anche questa volta non veniva accreditata sul conto a differenza dei relativi oneri fiscali per € 3.500,00 (doc. 1).
In data 19/02/10 e in data 09/04/10, il consegnava, in contanti, al Pt_1
rispettivamente la somma di €100.000,00 e di € 250.000,00 per Tes_2
poi successivamente indicare, in data 28/04/2010, la somma di euro
880.000,00 la somma da scudare per l'anno 2010 (di cui 350.000,00 già versati) con conseguente addebito da parte di della somma CP di € 61.600,00 quale onere fiscale (cfr. doc. 1).
In data 30/04/2010, il Sig. chiedeva alla banca un estratto conto, ma Pt_1
il affermava di non essere in grado di stampare il documento Tes_2
richiesto e consegnava un documento recante l'intestazione di
[...]
che esponeva al 30/04/2010 un saldo pari ad € 732.014,00 (doc. 2). CP
Ciò nonostante, in data 02/05/10, il consegnava al Pt_1 Tes_2
un'altra somma di denaro in contante pari a € 250.000,00.
Nel luglio del 2010, il consegnava al Donelli un assegno di € Tes_2
950.000,00, tratto sul proprio conto corrente presso onde CP rassicurare lo stesso circa il buon esito dell'operazione; tuttavia detto titolo, portato all'incasso, veniva protestato per mancanza di fondi (doc. 3).
La richiesta di un estratto conto veniva reiterata nei mesi successivi senza
9 tuttavia mai essere evasa, tanto da indurre il a rivolgersi all'avv. Pt_1
Maria Adele Fario che provvedeva a mezzo raccomandata ad inviare la suddetta richiesta a in data 29/07/2010, senza tuttavia CP
ricevere risposta alcuna (doc. 4).
Successivamente, in data 25/10/2010, veniva formalmente richiesto alla la restituzione della somma di € 982.014,00 (doc. 5). CP
In data 02/11/2010, la rispondeva all'ultima comunicazione CP
ricevuta, dichiarando di aver cessato la collaborazione con il IG.
[...]
in data 29/06/2010 e che le somme richieste dal non erano Tes_2 Pt_1
mai state depositate presso il loro istituto (doc. 6).
In data 13.01.11, la restituiva al rispettivamente gli CP Pt_1
importi di €15.150,00; €3.500,00 ed € 61.600,00 in precedenza addebitatigli
a titolo di ritenuta fiscale per gli importi consegnati al ma mai Tes_2
accreditati sul conto corrente dedicato allo scudo fiscale.
La Consob, con delibera del 15/02/2012, radiava Testimone_2
dall'albo dei promotori finanziari su segnalazione della stessa
[...]
che lo aveva denunciato per diversi fatti illeciti, tra cui anche la CP sottrazione del denaro del IG. ”. Parte_1
L'attore affermava, inoltre, che il rapporto intercorrente con il Tes_2 dovesse essere ricondotto al “contratto di mandato, per mezzo del quale quest'ultimo si obbligava a depositare presso una banca a Lugano le somme ricevute, per poi disporne il rientro attraverso bonifico bancario sul conto corrente Prestige del Donelli”.
L'attore imputava, quindi al l'appropriazione indebita delle somme Tes_2
consegnategli.
Va inoltre rappresentato che costituendosi in primo grado, ha CP_6
contestato il fatto di avere esposto al che offriva il Pt_1 CP
servizio di esportazione e reimportazione del denaro e che CP
ha dedotto e documentato che il promotore finanziario di era Parte_1
e non CP_6 Testimone_2
10 Da quanto sopra esposto risulta, quindi, che l'attore, in primo grado, ha dedotto di aver consegnato 990.000 euro in contati ad Testimone_2 perché questi li portasse all'estero e li facesse, quindi, rientrare in Italia versandoli sul conto corrente Prestige, appositamente aperto, in modo da consentire all'attore di beneficiare dello scudo fiscale introdotto, con DL
78/09. E' bene, a questo punto, ricordare che l'art. 13 bis del decreto legge in questione, rubricato “Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato”, ha istituito un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali, tra l'altro, detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.
L'attore ha, quindi, ammesso di aver detenuto, in Italia, un'ingentissima somma di denaro non dichiarata al fisco e di aver voluto, tramite la persona di porre in essere una frode al Fisco, facendo apparire Testimone_2
come detenute all'estero, somme detenute in Italia e ciò al fine di ottenere il beneficio, indebito, di regolarizzarle.
L'appellante non ha, quindi, dedotto di aver corrisposto somme di denaro al promotore della per destinarle ad investimenti gestiti dalla CP CP
Giova a questo punto ricordare che in tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022 (Rv. 666074
- 01).
11 Nel caso di specie, dalle stesse allegazioni dell'attore, è palese la collusione tra il e il nel compimento dell'attività fraudolenta sopra Pt_1 Tes_2
sintetizzata e posta in essere con modalità anomale, quali la consegna di denaro in contanti al promotore.
Non vi è, quindi, alcun nesso di occasionalità necessaria tra l'operazione oggetto di allegazione e l'attività di quale promotore Testimone_2
finanziario della Banca appellata.
La domanda svolta, in primo grado, nei confronti di Controparte_3
è, quindi, infondata.
Le considerazioni sopra svolte sono da ritenersi assorbenti rispetto a tutti i motivi di gravame e l'appello, va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi, in relazione alla fase di trattazione istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 1859/2020 del 22.12.2020.
Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle spese del grado, che liquida in € 5.706,00 per la Controparte_3
“fase di studio”, € 3.318,00 per la “fase introduttiva”, € 3.822,00 per la fase di trattazione istruttoria ed € 9.487,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico
12 dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di conIGlio del 14 maggio 2025.
Il ConIGliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
13