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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/09/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2189 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Giuseppe Parte_1
Maturo e Daniele Panella ed elettivamente domiciliato presso lo in Controparte_1
Benevento, via Gioacchino Toma 8 – Controparte_2
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_3
Portici, via Malta 14, presso lo studio dell'avv. Paolo Giuditta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_4 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' , CP_4 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Franco Pasut,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2024 il ricorrente, premesso che il 5/06/2023, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720239000674638/000, aveva inviato istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi 537 e segg. L. 228/2012, chiedendo all'
[...]
di riesaminare la sua posizione debitoria, e che erano inutilmente decorsi i 220 Controparte_5 giorni previsti dal comma 537 L. 228/2012, entro i quali l' ha la possibilità di fornire adeguato CP_3 responso all'interlocuzione avviata dal contribuente, ha convenuto in giudizio l'agente della riscossione al fine di sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato,
“accertare e dichiarare l'effetto estintivo, ai sensi della L. 228/2012, commi 537 e seg., delle partite di credito indicate nella intimazione di pagamento n. e, per l'effetto, PartitaIVA_1 ordinare all' la cancellazione dal ruolo di tutti gli Controparte_3 atti ivi specificatamente indicati (cartelle di pagamento e avvisi di addebito) ed il conseguente annullamento degli stessi”; con vittoria delle spese, con attribuzione. 1 Si è ritualmente costituita , chiedendo dichiararsi il ricorso Controparte_3 inammissibile, improcedibile e/o improponibile e in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda, di tenere indenne e manlevare l' da CP_3 qualsiasi condanna ad essa estranea e non riconducibile, disponendo la compensazione delle spese.
All'esito della prima udienza è stata disposta l'estensione del contraddittorio all' , tenuto conto CP_4 del petitum (annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata e delle somme iscritte a ruolo) e del fatto che le norme invocate a sostegno della domanda comprendono anche un'attività propria dell'ente creditore. Si è quindi costituito anche l' , concludendo per il rigetto del ricorso in quanto Controparte_6 inammissibile ed infondato.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Il ricorrente chiede l'annullamento degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento n.
01720239000674638/000 e la cancellazione di tutte le somme iscritte a ruolo in virtù della mancata risposta, nel termine di 220 giorni, alla sua istanza presentata ai sensi dell'art. 1, co. 537 e ss., della l.
24 dicembre 2012, n. 228.
È opportuno preliminarmente evidenziare che l'intimazione di pagamento, notificata a mezzo posta il 26/05/2023, è riferita a nove avvisi di addebito emessi per il recupero di crediti di competenza dell' a titolo di contributi IVS e relative somme aggiuntive, per i quali sussiste la competenza CP_4 del Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione di litispendenza sollevata da , si osserva che CP_7
l'agente della riscossione non fornisce alcuna prova che alla notifica, in data 9/05/2024, dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Benevento – sezione esecuzioni allegato alla produzione di parte abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo del giudizio, e che ricorra, pertanto, una situazione di effettiva litispendenza.
Infine, a fronte dell'eccezione sollevata nella prima difesa utile da parte ricorrente, occorre esaminare la ritualità della costituzione di mediante avvocato del libero foro. CP_7
L'art. 1, comma 8, del d.l. 22/10/2016, n. 193, conv. in l. 1/12/2016, n. 225, nel regolare l'attività processuale dell' , quale successore ope legis di , Controparte_3 CP_8 stabilisce che “L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa”.
La norma è stata autenticamente interpretata dall'art.
4-novies del d.l. 30/04/2019, n. 34, a mente del quale “Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 [Salve
2 le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza], si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria Controparte_5 rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
La norma di interpretazione autentica, nel sottolineare che nessuna delibera specifica e motivata (da sottoporre poi agli organi di vigilanza, di cui al quarto comma dell'art. 43 r.d. 1611/33) è richiesta all' per avvalersi degli avvocati del libero foro, al di fuori dei casi riservati all'Avvocatura CP_3 erariale su base convenzionale o perfino pure in quelli ove essa non sia disponibile ad assumere il patrocinio, rende evidente l'esigenza di razionalizzazione delle risorse pubbliche e, segnatamente, delle modalità dell'avvalimento dell'Avvocatura erariale sottesa alla nuova disciplina.
Tra gli atti generali di cui al comma 5 dell'art. 1, d.l. 22/10/2016, n. 193, richiamati nel comma 8 del medesimo art. 1, vi è il regolamento di amministrazione di Controparte_5 deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018, che nel disciplinare l'aspetto del controllo e patrocinio legale stabilisce espressamente che “l'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati”.
In relazione a tale quadro normativo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno enunciato, nell'interesse della legge, i seguenti principi di diritto: “«impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - Controparte_3 dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n.
1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4,
r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di CP_3 indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o CP_3 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»” (Cass. Sez.
U., Sentenza n. 30008 del 19/11/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16314 del 10/06/2021; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/06/2024, n. 15365).
3 Ebbene, il protocollo d'intesa del 25 giugno 2024, stipulato fra l'Avvocatura dello Stato e l'
[...]
, prevede che, nell'ambito del contenzioso afferente all'attività di Controparte_3 riscossione, l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: “… altre liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello
Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche l' CP_3
” (punto 3.3). Esso stabilisce, però, anche che “In tutti i casi in cui la presente Convenzione
[...] non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo, l'Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro, ovvero – ove consentito – da propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente.
In tali casi, non si applica la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D.
n. 1611 del 1933” (punto 3.7).
Alla luce dei principi di diritto enunciati dalla S.C. e del tenore letterale della convenzione deve, pertanto, ritenersi rituale la costituzione in giudizio mediante avvocato nel libero foro, pur in ambito convenzionalmente riservato al patrocinio dell'Avvocatura, atteso che deve ritenersi implicita nel conferimento del mandato ad un legale esterno la sussistenza del presupposto della indisponibilità dell'Avvocatura erariale e che, in tal caso, la tanto la legge quanto la convenzione escludono la necessità della delibera motivata.
Venendo al merito, l'art. 1, co. 537, della l. 228/2012, come modificato dal d.lgs. 24/09/2015, n. 159, sanciva che “gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati
«concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”.
In base al citato comma 538, “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore”. L'art. 1, co. 539, disponeva inoltre che “Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente
4 creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Infine, ai sensi dell'art. 1, co. 540, “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
La previsione della tassatività dei motivi di annullamento, introdotta dal d.lgs. 159/2015, è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell'istituto per le casse erariali e per evitare potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 28354 del 05/11/2019; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 06/06/2024, n. 15873).
Nel caso di specie il ricorrente il 5/06/2023, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'intimazione, ha trasmesso ad la dichiarazione di cui all'art. 1, commi 537-538, nella quale CP_7 affermava, senza alcuna ulteriore specificazione, argomentazione o documentazione, che le somme portate dall'intimazione di pagamento rientravano nell'ipotesi sub a) (prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo).
La documentazione versata in atti dall' attesta che l'agente della riscossione ha immediatamente CP_4 trasmesso all' la richiesta (assunta al prot. .1100.07/06/2023.0154187), in attesa di CP_4 CP_4 riscontro, secondo quanto previsto dalla norma.
Il 3/08/2023 l' ha risposto trasmettendo ad le copie degli avvisi di addebito con le relative CP_4 CP_7 relate di notifica, e rappresentando che “spetta all'agenzia della Riscossione relazione per l'interruzione dei termini”. Non vi è prova che l' – o anche , sebbene il comma 539 ponga l'obbligo a carico dell'ente CP_4 CP_7 creditore – abbia comunicato al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione.
Invero, l'ente ha rimesso all'agente della riscossione una valutazione che spettava a sé medesimo, apparentemente sull'errato presupposto che fosse rilevante anche che non si fosse verificata la prescrizione in data successiva alle notifiche;
laddove l'ipotesi contemplata dall'art. 1, co. 538, lett.
a), azionata dal ricorrente, è riferita a crediti che siano interessati “da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”, ovvero prima della formazione dell'avviso di addebito.
Va tuttavia rilevato che il comma 540 subordina l'annullamento di diritto delle partite creditorie a due condizioni che devono ricorrere congiuntamente: esso opera infatti in caso “di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione”.
Nel caso concreto, se è vero che nessuno dei resistenti ha informato il ricorrente, nei 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, dell'esito dei controlli, è altresì vero che ha tempestivamente CP_4 riscontrato la richiesta di allegando documentazione dalla quale emergono ictu oculi CP_7
5 l'inesistenza del presupposto di cui all'art. 1, co. 538, lett. a), ovvero la decadenza o prescrizione anteriore alla esecutività dei ruoli e pertanto la “conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo”.
Ed invero, quanto alla decadenza, l'art. 25 del d.lgs. 46/1999 prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
…”; quanto invece alla prescrizione, come è noto le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
detto termine è pacificamente applicabile anche alle sanzioni civili relative alle omissioni contributive, che sono assoggettate al medesimo termine di prescrizione di queste ultime in quanto traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 31945 del
06/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022). Come è immediatamente verificabile dagli avvisi di addebito, regolarmente notificati, tutti hanno ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, ad eccezione di quelli riferiti agli anni 2019 e 2020, iscritti a ruolo rispettivamente negli anni 2021 e
2022, in vigenza della normativa emergenziale che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, da ultimo, sino al 31 agosto 2021.
Deve pertanto concludersi, non essendosi verificate tutte le condizioni alle quali l'art. 1, co. 540 condiziona l'annullamento automatico dei ruoli, per l'infondatezza della domanda.
Per il principio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato a rifondere ai resistenti le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 26.001 a € 52.000), ulteriormente ridotta del 30% in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun resistente, in € 3.246,60, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 24 settembre 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2189 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Giuseppe Parte_1
Maturo e Daniele Panella ed elettivamente domiciliato presso lo in Controparte_1
Benevento, via Gioacchino Toma 8 – Controparte_2
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_3
Portici, via Malta 14, presso lo studio dell'avv. Paolo Giuditta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_4 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' , CP_4 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Franco Pasut,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2024 il ricorrente, premesso che il 5/06/2023, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720239000674638/000, aveva inviato istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi 537 e segg. L. 228/2012, chiedendo all'
[...]
di riesaminare la sua posizione debitoria, e che erano inutilmente decorsi i 220 Controparte_5 giorni previsti dal comma 537 L. 228/2012, entro i quali l' ha la possibilità di fornire adeguato CP_3 responso all'interlocuzione avviata dal contribuente, ha convenuto in giudizio l'agente della riscossione al fine di sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato,
“accertare e dichiarare l'effetto estintivo, ai sensi della L. 228/2012, commi 537 e seg., delle partite di credito indicate nella intimazione di pagamento n. e, per l'effetto, PartitaIVA_1 ordinare all' la cancellazione dal ruolo di tutti gli Controparte_3 atti ivi specificatamente indicati (cartelle di pagamento e avvisi di addebito) ed il conseguente annullamento degli stessi”; con vittoria delle spese, con attribuzione. 1 Si è ritualmente costituita , chiedendo dichiararsi il ricorso Controparte_3 inammissibile, improcedibile e/o improponibile e in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda, di tenere indenne e manlevare l' da CP_3 qualsiasi condanna ad essa estranea e non riconducibile, disponendo la compensazione delle spese.
All'esito della prima udienza è stata disposta l'estensione del contraddittorio all' , tenuto conto CP_4 del petitum (annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata e delle somme iscritte a ruolo) e del fatto che le norme invocate a sostegno della domanda comprendono anche un'attività propria dell'ente creditore. Si è quindi costituito anche l' , concludendo per il rigetto del ricorso in quanto Controparte_6 inammissibile ed infondato.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Il ricorrente chiede l'annullamento degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento n.
01720239000674638/000 e la cancellazione di tutte le somme iscritte a ruolo in virtù della mancata risposta, nel termine di 220 giorni, alla sua istanza presentata ai sensi dell'art. 1, co. 537 e ss., della l.
24 dicembre 2012, n. 228.
È opportuno preliminarmente evidenziare che l'intimazione di pagamento, notificata a mezzo posta il 26/05/2023, è riferita a nove avvisi di addebito emessi per il recupero di crediti di competenza dell' a titolo di contributi IVS e relative somme aggiuntive, per i quali sussiste la competenza CP_4 del Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione di litispendenza sollevata da , si osserva che CP_7
l'agente della riscossione non fornisce alcuna prova che alla notifica, in data 9/05/2024, dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Benevento – sezione esecuzioni allegato alla produzione di parte abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo del giudizio, e che ricorra, pertanto, una situazione di effettiva litispendenza.
Infine, a fronte dell'eccezione sollevata nella prima difesa utile da parte ricorrente, occorre esaminare la ritualità della costituzione di mediante avvocato del libero foro. CP_7
L'art. 1, comma 8, del d.l. 22/10/2016, n. 193, conv. in l. 1/12/2016, n. 225, nel regolare l'attività processuale dell' , quale successore ope legis di , Controparte_3 CP_8 stabilisce che “L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa”.
La norma è stata autenticamente interpretata dall'art.
4-novies del d.l. 30/04/2019, n. 34, a mente del quale “Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 [Salve
2 le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza], si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria Controparte_5 rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
La norma di interpretazione autentica, nel sottolineare che nessuna delibera specifica e motivata (da sottoporre poi agli organi di vigilanza, di cui al quarto comma dell'art. 43 r.d. 1611/33) è richiesta all' per avvalersi degli avvocati del libero foro, al di fuori dei casi riservati all'Avvocatura CP_3 erariale su base convenzionale o perfino pure in quelli ove essa non sia disponibile ad assumere il patrocinio, rende evidente l'esigenza di razionalizzazione delle risorse pubbliche e, segnatamente, delle modalità dell'avvalimento dell'Avvocatura erariale sottesa alla nuova disciplina.
Tra gli atti generali di cui al comma 5 dell'art. 1, d.l. 22/10/2016, n. 193, richiamati nel comma 8 del medesimo art. 1, vi è il regolamento di amministrazione di Controparte_5 deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018, che nel disciplinare l'aspetto del controllo e patrocinio legale stabilisce espressamente che “l'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati”.
In relazione a tale quadro normativo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno enunciato, nell'interesse della legge, i seguenti principi di diritto: “«impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - Controparte_3 dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n.
1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4,
r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di CP_3 indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o CP_3 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»” (Cass. Sez.
U., Sentenza n. 30008 del 19/11/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16314 del 10/06/2021; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/06/2024, n. 15365).
3 Ebbene, il protocollo d'intesa del 25 giugno 2024, stipulato fra l'Avvocatura dello Stato e l'
[...]
, prevede che, nell'ambito del contenzioso afferente all'attività di Controparte_3 riscossione, l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: “… altre liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello
Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche l' CP_3
” (punto 3.3). Esso stabilisce, però, anche che “In tutti i casi in cui la presente Convenzione
[...] non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo, l'Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro, ovvero – ove consentito – da propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente.
In tali casi, non si applica la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D.
n. 1611 del 1933” (punto 3.7).
Alla luce dei principi di diritto enunciati dalla S.C. e del tenore letterale della convenzione deve, pertanto, ritenersi rituale la costituzione in giudizio mediante avvocato nel libero foro, pur in ambito convenzionalmente riservato al patrocinio dell'Avvocatura, atteso che deve ritenersi implicita nel conferimento del mandato ad un legale esterno la sussistenza del presupposto della indisponibilità dell'Avvocatura erariale e che, in tal caso, la tanto la legge quanto la convenzione escludono la necessità della delibera motivata.
Venendo al merito, l'art. 1, co. 537, della l. 228/2012, come modificato dal d.lgs. 24/09/2015, n. 159, sanciva che “gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati
«concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”.
In base al citato comma 538, “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore”. L'art. 1, co. 539, disponeva inoltre che “Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente
4 creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Infine, ai sensi dell'art. 1, co. 540, “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
La previsione della tassatività dei motivi di annullamento, introdotta dal d.lgs. 159/2015, è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell'istituto per le casse erariali e per evitare potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 28354 del 05/11/2019; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 06/06/2024, n. 15873).
Nel caso di specie il ricorrente il 5/06/2023, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'intimazione, ha trasmesso ad la dichiarazione di cui all'art. 1, commi 537-538, nella quale CP_7 affermava, senza alcuna ulteriore specificazione, argomentazione o documentazione, che le somme portate dall'intimazione di pagamento rientravano nell'ipotesi sub a) (prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo).
La documentazione versata in atti dall' attesta che l'agente della riscossione ha immediatamente CP_4 trasmesso all' la richiesta (assunta al prot. .1100.07/06/2023.0154187), in attesa di CP_4 CP_4 riscontro, secondo quanto previsto dalla norma.
Il 3/08/2023 l' ha risposto trasmettendo ad le copie degli avvisi di addebito con le relative CP_4 CP_7 relate di notifica, e rappresentando che “spetta all'agenzia della Riscossione relazione per l'interruzione dei termini”. Non vi è prova che l' – o anche , sebbene il comma 539 ponga l'obbligo a carico dell'ente CP_4 CP_7 creditore – abbia comunicato al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione.
Invero, l'ente ha rimesso all'agente della riscossione una valutazione che spettava a sé medesimo, apparentemente sull'errato presupposto che fosse rilevante anche che non si fosse verificata la prescrizione in data successiva alle notifiche;
laddove l'ipotesi contemplata dall'art. 1, co. 538, lett.
a), azionata dal ricorrente, è riferita a crediti che siano interessati “da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”, ovvero prima della formazione dell'avviso di addebito.
Va tuttavia rilevato che il comma 540 subordina l'annullamento di diritto delle partite creditorie a due condizioni che devono ricorrere congiuntamente: esso opera infatti in caso “di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione”.
Nel caso concreto, se è vero che nessuno dei resistenti ha informato il ricorrente, nei 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, dell'esito dei controlli, è altresì vero che ha tempestivamente CP_4 riscontrato la richiesta di allegando documentazione dalla quale emergono ictu oculi CP_7
5 l'inesistenza del presupposto di cui all'art. 1, co. 538, lett. a), ovvero la decadenza o prescrizione anteriore alla esecutività dei ruoli e pertanto la “conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo”.
Ed invero, quanto alla decadenza, l'art. 25 del d.lgs. 46/1999 prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
…”; quanto invece alla prescrizione, come è noto le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
detto termine è pacificamente applicabile anche alle sanzioni civili relative alle omissioni contributive, che sono assoggettate al medesimo termine di prescrizione di queste ultime in quanto traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 31945 del
06/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022). Come è immediatamente verificabile dagli avvisi di addebito, regolarmente notificati, tutti hanno ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, ad eccezione di quelli riferiti agli anni 2019 e 2020, iscritti a ruolo rispettivamente negli anni 2021 e
2022, in vigenza della normativa emergenziale che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, da ultimo, sino al 31 agosto 2021.
Deve pertanto concludersi, non essendosi verificate tutte le condizioni alle quali l'art. 1, co. 540 condiziona l'annullamento automatico dei ruoli, per l'infondatezza della domanda.
Per il principio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato a rifondere ai resistenti le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 26.001 a € 52.000), ulteriormente ridotta del 30% in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun resistente, in € 3.246,60, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 24 settembre 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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