Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
NN.R.G. 5545/2021
1076/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite promosse da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LARONCA LUCA Parte_1
BATTISTA e Maria Carmela LONGO
ricorrente contro rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to URSINI PIERFRANCESCO resistente
OGGETTO: ricorsi ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto a percepire durante i periodi di ferie dal gennaio 2010 al
30.06.2022 la retribuzione ordinaria, incluse le seguenti voci: 1) Indennità di presenza ex Accordo nazionale del
21.05.1981 ed accordo aziendale del 06.10.1988, 2)
Ulteriore indennità di presenza riconosciuta dall'accordo nazionale del 21.05.1981; 3) buoni pasto (esclusivamente per il periodo gennaio 2016/dicembre 2020); 4) Indennità interruzione turno prevista dall'accordo aziendale del
01.08.1997; 5) Diaria ridotta A3 ex art. 21/A CCNL
23.07.1976; 6) Indennità di agente unico prevista dall'accordo aziendale dell'11.12.1984; 7) Indennità
19.10.1989.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.02.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze della resistente, di CP_2 svolgere le mansioni di operatore di esercizio, par. 183, e di aver percepito in via continuativa e non occasionale i seguenti emolumenti:
1) Indennità di presenza ex Accordo nazionale del 21.05.1981 ed accordo aziendale del 06.10.1988;
2) Ulteriore indennità di presenza riconosciuta dall'accordo nazionale del 21.05.1981;
3) buoni pasto (esclusivamente per il periodo gennaio 2016/dicembre
2020);
4) Indennità interruzione turno prevista dall'accordo aziendale del
01.08.1997;
5) Diaria ridotta A3 ex art. 21/A CCNL 23.07.1976;
6) Indennità di agente unico prevista dall'accordo aziendale dell'11.12.1984;
7) Indennità monoagente prevista dall'accordo aziendale del
19.10.1989, lamentando la mancata inclusione delle suddette voci retributive nel calcolo della retribuzione erogata durante i periodi feriali, pur trattandosi di emolumenti collegati alle mansioni, allo stato ed alla qualifica professionale ed erogati in via continuativa e non occasionale;
affermando il diritto a percepire la retribuzione ordinaria anche durante i giorni di godimento delle ferie, comprese le voci retributive omesse, in forza della normativa interna anche di rango costituzionale e sovranazionale richiamata ed alla luce delle pronunce
Pag. 2 di 34 della CG e della Suprema Corte citate, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto a percepire durante i periodi di ferie dal gennaio 2010 sino al 30.06.2022 la retribuzione ordinaria, incluse le seguenti voci: Indennità di presenza ex Accordo nazionale del
21.05.1981 ed accordo aziendale del 06.10.1988, 2) Ulteriore indennità di presenza riconosciuta dall'accordo nazionale del
21.05.1981; 3) buoni pasto (esclusivamente per il periodo gennaio
2016/dicembre 2020); 4) Indennità interruzione turno prevista dall'accordo aziendale del 01.08.1997; 5) Diaria ridotta A3 ex art. 21/A CCNL 23.07.1976; 6) Indennità di agente unico prevista dall'accordo aziendale dell'11.12.1984; 7) Indennità monoagente prevista dall'accordo aziendale del 19.10.1989, e per la condanna della società resistente al pagamento degli emolumenti retributivi differenziali maturati dal gennaio 2010 sino al 30.06.2022 pari alla somma indicata nei ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti, oltre interessi e rivalutazione nonché di ulteriori somme maturate per reiterazione della condotta datoriale, con il favore delle spese giudiziali da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Allegava documentazione.
Si costituiva la società resistente per eccepire l'inammissibilità del secondo ricorso per abusiva parcellizzazione del credito azionato, per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, tenuto conto della disciplina legale e convenzionale applicata per la determinazione della retribuzione ordinaria e durante i periodi feriali, per eccepire la prescrizione dei crediti pretesi e per domandare il rigetto del promosso ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Pag. 3 di 34 In via preliminare deve essere accolta, seppur parzialmente,
l'eccezione di maturata estinzione per prescrizione dei crediti retributivi differenziali pretesi con il secondo ricorso.
A ben vedere, infatti, le pretese avanzate dalla parte ricorrente complessivamente considerate, infatti, sono limitate al periodo compreso tra il gennaio 2010 ed il 30.06.2022.
Ebbene, vi è prova dell'invio del reclamo presentato nell'interesse della parte ricorrente in data 17.09.2019 e dell'invio a mezzo pec in data 08.04.2021 della diffida e messa in mora, da considerarsi, entrambi, validi atti interruttivi della prescrizione per il quinquennio antecedente fino al 17.09.20141.
A bene vedere, con l'entrata in vigore della L. n. 92/2012, mutando le tutele operanti in caso di licenziamento illegittimo, il regime della prescrizione è variato.
Tanto conforta l'estinzione dei soli diritti contesi nei limiti del periodo antecedente il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della novella.
Ed infatti, a parere del decidente, la prescrizione dei crediti in esame a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto, in questo caso non ancora avvenuta, per adesione a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene, quanto meno a decorrere dall'entrata in vigore della L. n.
92/20122, che l'incertezza delle tutele applicabili alla risoluzione illegittima del rapporto lavorativo, accertabile solo ex post nell'ipotesi 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
Pag. 4 di 34 di contestazione giudiziale del recesso datoriale, ponga il lavoratore in quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla Consulta e dalla giurisprudenza di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro3.
Questo deve valere anche per il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri disciplinato da una normativa speciale, costituente un corpus compiuto ed organico, secondo quanto più volte affermato dalla Suprema Corte e ribadito in una recente pronuncia dove è stata affermata la vigenza attuale della speciale disciplina sulla procedura disciplinare dettata dall'allegato A del R.D. n. 148/1931 e chiarita la sua natura maggiormente garantista rispetto all'art. 7 L. n.
300/19704.
Ed infatti, pur ribadendo, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, che l'eventuale violazione della procedura, costituendo una nullità di protezione, determini l'applicazione della tutela di cui all'art. 18, comma 1 L. n. 300/1970 per contrarietà a norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1 c.c., in ogni caso anche per gli autoferrotranvieri, a decorrere dall'entrata in vigore della L. n.
92/2012, vige l'attuale variegato regime delle tutele, diverse a seconda dei vizi censurati ed accertati in giudizio.
Pertanto, anche per gli autoferrotranvieri sussiste quell'incertezza dei rimedi applicabili alla risoluzione illegittima del rapporto lavorativo.
Pag. 5 di 34 Si tenga in particolare considerazione, da ultimo, quanto chiaramente ribadito sulla medesima questione al vaglio del decidente dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19992/2024 cui occorre dare continuità e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c. , dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022).
29. il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v. , tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022);
30. il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n.
92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post;
Pag. 6 di 34 31. invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso;
…
(omissis)…”.
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha limitato le pretese avanzate nei giudizi riuniti dal gennaio 2010 al 30.06.2022.
Pertanto, per i crediti retributivi afferenti al periodo gennaio 2010-
17.07.2012, giorno antecedente la data di entrata in vigore della L. n.
92/2012, vigendo il precedente regime, in mancanza di validi attivi interruttivi della prescrizione, deve essere affermata l'estinzione per maturata prescrizione.
Ne consegue che il sindacato giudiziale delle pretese azionate per il riconoscimento di crediti retributivi differenziali afferenti al rapporto ancora in essere tra le parti dovrà essere circoscritto al periodo compreso tra il 18.07.2012, data di entrata in vigore della L. n.
92/20212, ed il 30.06.2022.
Tanto premesso, nel merito, occorre affermare la parziale fondatezza del promosso ricorso, che dovrà essere accolto per quanto di ragione, tenuto conto, altresì, dei precedenti conformi di questo Tribunale in controversie analoghe che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma
1 disp. att. c.p.c.
Pag. 7 di 34 Innanzitutto, occorre fare alcune necessarie premesse sul diritto alle ferie ed alla loro retribuzione riportando il dato normativo nazionale e sovranazionale di riferimento per affrontare la specifica questione posta all'attenzione di questo Tribunale.
Deve ritenersi principio immanente, infatti, nel nostro ordinamento quello dell'indisponibilità e dell'irrinunciabilità del diritto fondamentale alle ferie sancito dall'art. 36, comma 3 Cost. che si riporta:
<< Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.>>.
Si tratta di un diritto, quello alle ferie, fondamentale ed inderogabile, garantito a diversi livelli con una disciplina finalizzata al giusto contemperamento di contrapposte esigenze insopprimibili, quelle connesse al recupero fisio-psichico del prestatore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, anche per consentirgli lo svolgimento di attività culturali e ricreative5, da un lato, e quelle strettamente correlate agli interessi specifici dell'impresa, dall'altro lato6. 5 In tal senso cfr. Cass. 09.03.2017, n. 6115 così massimata: “Il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore il godimento cumulativo delle ferie in prossimità del pensionamento, avendo colpevolmente creato i presupposti di tale situazione ed essendo l'istituto delle ferie preordinato al recupero delle energie psico-fisiche nel corso del rapporto di lavoro e non alla fine dello stesso.”.
Pag. 8 di 34 All'art. 2109, comma 2 c.c., inoltre, è chiaramente stabilito:
< (Il prestatore di lavoro) Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità.>>.
Ed ancora, l'art. 10 del D.L.vo n. 66/2003 così dispone:
<
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile , il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all' articolo 2 , comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2.Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C- 282/10, . Per_1 La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C- 520/06, e NG ed altri). Persona_2 Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. … (omissis)…”.
Pag. 9 di 34 3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo
3, comma 2, contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.>>.
La disciplina normativa del diritto insopprimibile alle ferie è rinvenibile a livello comunitario nell'art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n.
2003/88/CE che si riporta:
<<
1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno
4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.>>.
Ed ancora, all'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è così prescritto:
<< Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.>>.
Ebbene, la retribuzione del periodo feriale, secondo l'interpretazione più volte fornita dalla CG e condivisa dalla Suprema Corte con orientamento oramai costante, rappresenta un aspetto fondamentale a tutela dell'esercizio effettivo del diritto al godimento delle ferie.
L'equiparazione del periodo di riposo feriale a quello di effettivo servizio sotto l'aspetto retributivo è stata ritenuta necessaria per garantire l'esercizio del diritto alle ferie, altrimenti disincentivato se economicamente non conveniente7.
Pag. 10 di 34 Per tali ragioni, secondo quanto più volte ribadito dalla CG, la retribuzione del periodo feriale deve essere equiparata a quella ordinariamente percepita dal lavoratore in servizio8.
Recependo tali princìpi la Suprema Corte in più occasioni ha affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore9. 8 In tal senso CG n. 131/2006 nella parte in cui è stabilito: “…(omissis)… 47 Con la seconda questione, che va esaminata per prima, la Court of Appeal chiede, in sostanza, se l'art. 7 della direttiva osti a che una parte della paga versata al lavoratore per il lavoro svolto sia imputata al pagamento delle ferie annuali senza che il lavoratore percepisca, a tale titolo, un pagamento aggiuntivo a quello versato per il lavoro svolto.
48 In proposito occorre ricordare che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva (v. sentenza 26 giugno 2001, causa C-173/99, BECTU, Racc. pag. I-4881, punto 43).
49 Il pagamento delle ferie prescritto all'art. 7, n. 1, della direttiva è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente le ferie cui ha diritto.
50 L'espressione
51 Pertanto, un accordo in forza del quale l'importo versato al lavoratore come retribuzione del lavoro svolto, da una parte, e come pagamento parziale delle ferie annuali minime, dall'altra, risulta identico all'importo versato prima dell'entrata in vigore di tale accordo, come unica retribuzione pagata per il lavoro svolto, finisce per svuotare di contenuto, mediante una riduzione dell'importo di tale retribuzione, il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite previsto dall'art. 7 della direttiva. Siffatto risultato contrasterebbe con quanto stabilito all'art. 18, n. 3, della direttiva.
52 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione posta nella causa C-257/04 nel senso che l'art. 7, n. 1, della direttiva osta a che una parte della paga versata al lavoratore per il lavoro svolto sia imputata al pagamento delle ferie annuali senza che il lavoratore percepisca, a tale titolo, un pagamento aggiuntivo a quello versato per il lavoro svolto. Non si può derogare a tale diritto con un accordo contrattuale. … (omissis)…”.
Pag. 11 di 34 periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CG 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia Persona_2 sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Per_4 Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CG 13/11/1990 causa C-
106/89 p.8, CG 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CG 10/04/1984 causa C- CP_3 CP_4 14/83 von Colson p. 26, CG 28/06/2012 causa p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del CP_5
Pag. 12 di 34 In concreto, la retribuzione del periodo feriale deve essere composta da tutte quelle voci che compensano la prestazione effettivamente resa in quanto correlate all'esecuzione di tutte le attività e mansioni esigibili dal lavoratore in forza del suo inquadramento professionale10.
2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
7.9. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata.
7.11. Da ultimo va rilevato che non sussistono i presupposti per procedere alla sospensione della causa e rinviare alla Corte di Giustizia perché con interpretazione autentica si pronunci sull'interpretazione da dare alla nozione Europea di retribuzione durante il periodo di ferie fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003. 7.12. Il rinvio pregiudiziale interpretativo richiesto, infatti, pone una questione sulla quale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, anche recentemente con la sentenza del 13 gennaio 2022 nella causa C DS c. CH che si è più sopra richiamata (cfr. CG 6 ottobre 1982 IT e IF di DO spa contro e 6 ottobre 2021 C-561/19 . Inoltre, il Controparte_6 Controparte_7 problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79).
7.13. La valutazione del caso concreto, vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è poi attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello Europeo che, come detto, vi ha provveduto proprio applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo.
8. Il quarto motivo di ricorso è infondato. … (omissis)…”.
Pag. 13 di 34 formulazione dell'art. 3 dell'accordo europeo, in sostanza, è identica all'art. 7 della direttiva 2003/88. Se ne evince che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, i principi giurisprudenziali finora sviluppati dalla Corte in occasione dell'interpretazione di quest'ultima disposizione possono essere applicati all'art. 3 dell'accordo europeo. Orbene, l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere svolta alla luce della sua formulazione e dell'obiettivo che quest'ultima si prefigge.
17 La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario (v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, e a., Racc. pag. I-179, punti 22 e 54 e giurisprudenza citata). Persona_2
18 Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati.
19 In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché e a., Persona_5 Persona_2 cit., punto 58).
20 Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché Schultz-Hoff e a., punto 60).
21 Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
24 Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
25 All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Pag. 14 di 34 È stato sottolineato che, in mancanza di un dato normativo certo, per la determinazione della retribuzione spettante durante il periodo feriale, in caso di sussistenza di una pluralità di elementi che la compongono, occorre avere riguardo a quelle componenti che compensano il c.d. disagio (incomodo) correlato all'esecuzione della prestazione in concreto esigibile dal prestatore di lavoro in base al suo inquadramento contrattuale, a nulla rilevando la qualificazione
26 A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra,
l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze Robinson-Steele e a., punto 58 e Schultz-
Hoff, punto 60).
27 Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza 1° luglio 2010, causa C-471/08, , Per_6 non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 73). Tale giurisprudenza si applica anche ad una lavoratrice incinta dispensata dal servizio (sentenza 1° luglio 2010, causa C-194/08, Gassmayr, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 65).
28 Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati al punto 24 di questa sentenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore.
29 Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali.
30 Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza Parviainen, cit., punto 63).
31 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre risolvere le questioni sottoposte dichiarando che l'art. 7 della direttiva 2003/88 e l'art. 3 dell'accordo europeo devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri. … (omissis)…”.
Pag. 15 di 34 formale, legale o convenzionale, di alcune voci come variabili se il tipo di emolumento è destinato a remunerare in via ordinaria le attività concretamente svolte dal lavoratore anche in ragione della sua qualifica.
Per questi motivi
il carattere della continuità e non occasionalità della corresponsione del singolo emolumento è dirimente per la sua inclusione nella determinazione della retribuzione feriale in quanto evidentemente connesso alla prestazione resa ordinariamente dal lavoratore e qualificante il suo status professionale e personale.
Al giudice del merito è demandato il compito di verificare, innanzitutto, quali siano effettivamente le mansioni disimpegnate ed esigibili dal lavoratore in forza del suo inquadramento professionale e, conseguentemente, la valutazione di quali voci della retribuzione siano effettivamente deputate a remunerare le attività svolte in via ordinaria, considerando come fattore decisivo il carattere continuativo e non occasionale dell'erogazione del singolo emolumento in una media da fare in un periodo congruo di riferimento11.
Pag. 16 di 34 Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad Per_11 esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e Persona_2 altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, LL e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_5 (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n.
1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CG 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). Persona_2 L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_5 Persona_2 Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LL e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza LL e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa
Pag. 17 di 34 Nel caso di specie, secondo il condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione intervenuta in contenzioso analogo, la verifica dell'eventuale effetto dissuasivo dalla fruizione delle ferie da mancato computo delle indennità per cui è causa nella retribuzione feriale deve essere fatta ex ante e su base mensile.
A ben vedere, infatti, con recenti pronunce, tutte dello stesso segno, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta proprio nella stessa tipologia di contezioso al vaglio di questo Tribunale ed ha affermato i seguenti princìpi cui occorre dare continuità: “… (omissis)… questa
Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza LL e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
Nè la rilevata esclusione della "gente di mare" dall'ambito di applicazione della Direttiva (oggetto di esame nella memoria per la società) potrebbe condurre ad esiti ricostruttivi differenti, attesa la portata generale dei principi della giurisprudenza comunitaria sopra citata. Resta da osservare che - come più volte ribadito da questa Corte di legittimità (Cass. n. 22577/2012 e giurisprudenza ivi richiamata) - l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CG 15 settembre 2011, e Per_4 a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. … (omissis)…”.
Pag. 18 di 34 applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CG 20.1.2009, C-350/06 e C-
520/06, Schultz - Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022);
12. i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CG 15.9.2011, C - 155/10, LL;
CG 13.12.2018, C -
385/17, ); Parte_2
13. in questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la Per_1 recente CG 13.1.2022, C-514/20, DS c. );
14. conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di
Pag. 19 di 34 collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019, n. 37589/2021);
15. atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
22577/2012);
16. pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit. , così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021);
17. nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza;
18. questa seconda, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è da includere nella retribuzione feriale, in quanto la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di macchinista, essendo
Pag. 20 di 34 destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro;
19. in base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) è fondata la domanda collegata alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile;
20. nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate;
21. la giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite
Pag. 21 di 34 va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva;
22. è stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CG LL cit. , par. 21); che "l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88... è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CG ST HE cit.
, par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CG ST HE cit. , par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul
Pag. 22 di 34 diritto del lavoratore… di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CG LL cit. , par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CG CH cit. , par. 41);
23. in tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sè o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita;
24. a questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione o riduzione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, e ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile;
… (omissis)…”12.
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra richiamati, occorre, innanzitutto, verificare quale sia lo status
Pag. 23 di 34 professionale e personale della parte ricorrente e quali siano le mansioni esigibili e concretamente svolte dalla stessa parte in forza del suo inquadramento contrattuale.
Risulta pacifico che il ricorrente sia stato assunto dalla CP_2 resistente con profilo professionale di operatore di esercizio, par. 183
e svolga le mansioni tipiche della qualifica professionale convenuta.
Ebbene, la declaratoria del profilo professionale in esame è contenuta nell'art. 2 del CCNL AUTOFERROTRANVIERI PER IL PERIODO 2000-
2003 in cui è così disposto:
<< Operatore di esercizio (140 -158 - 175 - 183)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale.>>.
In concreto il ricorrente appartiene alla categoria del personale viaggiante deputato a svolgere prevalentemente mansioni di guida dei mezzi aziendali per il trasporto di persone ed in alternativa le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa, oltre a mansioni, all'occorrenza, di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi.
Analizzando le singole voci componenti la retribuzione ordinaria richiamate in ricorso, esclusa una di cui si dirà a breve, emerge
Pag. 24 di 34 immediatamente la loro intima correlazione alle mansioni effettivamente rese in via ordinaria dalla parte ricorrente.
Pertanto, quasi tutti gli emolumenti indicati in ricorso, ad eccezione di una, devono essere inseriti nel calcolo della retribuzione del periodo feriale in forza di tutto quanto appena sopra rappresentato, mentre, per le medesime ragioni, andranno escluse due voci secondo quanto infra verrà precisato.
Per comprendere le ragioni che hanno indotto alle conclusioni appena rassegnate risulta necessaria l'analisi delle singole voci retributive indicate in ricorso.
Per quanto riguarda l'indennità di presenza occorre richiamare l'art. 4 dell'Accordo nazionale per gli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione del 21 maggio 1981 e succ. in cui è previsto:
< a decorrere dal 1° giugno 1981 sarà corrisposta a ciascun agente un'indennità giornaliera di lire 570 per ogni effettiva giornata di prestazione.>>.
La c.d. indennità di presenza è correlata alle prestazioni effettivamente rese dai lavoratori e, pertanto, remunera l'attività lavorativa concretamente svolta.
Indubbia è la sua natura retributiva.
Non solo, dalla disamina delle buste paga del ricorrente prodotte emerge in modo incontrovertibile che detti emolumenti siano stati erogati in modo costante ed in via continuativa, a confortare che non si tratta di voci retributive del tutto occasionali quanto, piuttosto, di erogazioni sistematiche.
Si tratta di componenti che rientrano, di fatto, nella retribuzione erogata in via ordinaria.
Pag. 25 di 34 Pertanto, dette voci retributive devono rientrare appieno nel calcolo della retribuzione da corrispondere al ricorrente durante il periodo feriale in esame.
Per quanto riguarda l'ulteriore indennità di presenza occorre concludere per la sua intima correlazione allo status personale e professionale del ricorrente ed alle mansioni dallo stesso svolte.
Ed infatti, dall'esame delle buste paga del ricorrente prodotte emerge in modo incontrovertibile che detti emolumenti siano stati erogati in modo costante ed in via continuativa, a confortare che non si tratta di voci retributive del tutto occasionali quanto, piuttosto, di erogazioni sistematiche.
Si tratta di componenti che rientrano, di fatto, nella retribuzione erogata in via ordinaria.
Pertanto, anche dette voci retributive devono rientrare appieno nel calcolo della retribuzione da corrispondere al ricorrente durante il periodo feriale in esame.
Per quel che riguarda, invece, i buoni pasto richiesti limitatamente al periodo gennaio 2016 dicembre 2020 occorre affermare la loro natura assistenziale e non retributiva.
Si consideri, infatti, che per consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, il diritto alla fruizione del servizio mensa e del corrispettivo buono pasto sostitutivo del primo non è correlato né causalmente né funzionalmente alla prestazione lavorativa.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il valore dei pasti non costituisce elemento integrativo della retribuzione, atteso che il servizio mensa, così come il buono pasto sostitutivo del primo, rappresenta un'agevolazione di carattere assistenziale13 collegata al
Pag. 26 di 34 rapporto lavorativo esclusivamente da un nesso meramente occasionale14.
Pertanto, la natura del buono pasto è evidentemente assistenziale e non retributiva.
retribuzione "normale" concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 14 luglio 2016, n. 14388; Cass. 1 dicembre
1998, n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 1 luglio 2005, n. 14047; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 6 luglio 2015, n. 13841;). Deve essere, al riguardo, precisato che il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita - laddove non sia previsto un servizio mensa - la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio (vedi: D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 1) nonchè Cass. 14 luglio 2016, n. 14388 cit. nonchè Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168 cit.).
6.2. Si tratta, quindi, di un istituto che trova riscontro nella disciplina UE dell'organizzazione dell'orario di lavoro che - anche sulla base dei Trattati - è sempre stata collegata alla promozione del miglioramento dell'ambiente di lavoro, nel senso di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (vedi, per tutti: direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, cui è stata data attuazione con il
D.Lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66; Carta dei diritti fondamentali UE, art. 31). Ma deve essere sottolineato che, proprio per la suindicata natura, il buono pasto non è configurabile come un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, in quanto la sua corresponsione - quale agevolazione di carattere assistenziale - piuttosto che porsi in collegamento causale con il lavoro prestato dipende dalla sussistenza di un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, secondo la relativa configurazione della contrattazione collettiva cioè con riguardo all'orario di lavoro (settimanale e giornaliero) ivi stabilito per la fruizione dei buoni pasto, nella cornice indicata dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 8 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro). In base al comma 1 di tale ultimo articolo: "qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo". … (omissis)…”.
Pag. 27 di 34 Concludendo, il c.d. buono pasto non può essere computato tra le voci retributive da erogare durante il periodo feriale.
L'indennità interruzione turno prevista dall'accordo aziendale del
01.08.1997 viene riconosciuta al personale in turno per ogni interruzione dello stesso. Anche questa voce, pertanto, remunera il disagio legato alla prestazione lavorativa del personale in turno.
Ebbene, esaminando le buste paga prodotte emerge che l'erogazione di questo emolumento sia avvenuta in modo costante ed in via continuativa, a confortare che non si tratta di voce retributiva del tutto occasionale quanto, piuttosto, di erogazione sistematica.
Si tratta di una componente che rientra, di fatto, nella retribuzione erogata in via ordinaria.
Pertanto, anche detta voce retributiva deve rientrare appieno nel calcolo della retribuzione da corrispondere al ricorrente durante il periodo feriale.
Per quel che riguarda la Diaria ridotta A3, occorre richiamare l'art. 21
CCNL AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI del 23 luglio 1976
e succ. in cui è così disposto:
< Indennità di diaria ridotta (Federtrasporti - Fenit)
1) Il personale di macchina e dei treni, nonché quello navigante, quando deve prestar servizio di turno fuori dalla propria residenza per un periodo non inferiore alle 6 ore continuative, ha diritto ad una indennità di diaria ridotta.
Tale indennità è stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribuzione normale:
- per periodi superiori alle 10 ore continuative . . . 24%
- per periodi non inferiori alle 6 e non superiori alle 10 ore continuative . . . 9%
Pag. 28 di 34 2) La diaria ridotta è dovuta al personale di macchina e dei treni, nonché a quello navigante, anche quando esso, prestando servizio di turno, debba rimanere assente dalla propria residenza in modo non continuativo per un periodo superiore alle 10 ore, ivi comprese le soste, purché in tale periodo non vi sia permanenza in residenza di durata uguale o superiore a 2 ore ininterrotte. Tale indennità è stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribuzione normale:
- per periodi di assenza non continuativa superiore alle 14 ore .
. . . . . . . .24%
- per periodi di assenza non continuativa superiori alle 10 ore, ma non alle 14………. 13%.
3) Al personale di cui ai precedenti punti, quando pernotta per ragioni di servizio fuori della propria residenza dalle ore 22 alle
5, compete l'indennità di pernottazione nelle misure previste al punto 11 dell'art. 20.
4) Le ore comprese tra la 1 e le 5 antimeridiane non sono computabili agli effetti della diaria quando si corrisponda l'indennità di pernottazione. Nelle 24 ore non può essere corrisposta più di una diaria e di una pernottazione. Quando
l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dall'inizio del secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta di cui al precedente articolo 20. … (omissis)…>>.
Alla luce della chiara disposizione convenzionale appena sopra riportata, l'indennità di diaria in misura ridotta dovuta in caso di servizio di turno fuori dalla propria residenza per un periodo non inferiore alle 6 ore continuative è un emolumento che compensa la prestazione resa secondo le modalità analiticamente indicate e,
Pag. 29 di 34 pertanto, è inevitabilmente collegato intrinsecamente alle mansioni prevalenti, quelle di guida, esigibili dai lavoratori, come il ricorrente, in forza della qualifica professionale posseduta (Operatore di esercizio).
Non solo, dalla disamina delle buste paga prodotte emerge in modo incontrovertibile che detto emolumento sia stato erogato in modo costante ed in via continuativa, a confortare che non si tratta di voce retributiva del tutto occasionale quanto, piuttosto, di erogazione sistematica.
Si tratta di componente che rientra, di fatto, nella retribuzione erogata in via ordinaria.
Pertanto, anche questa voce retributiva deve rientrare appieno nel calcolo della retribuzione da corrispondere al ricorrente durante il periodo feriale in esame.
L'indennità di agente unico spetta, invece, per i turni di guida, dunque è causalmente riconducibile alla mansione di fatto disimpegnata dal ricorrente, la guida, durante un turno.
Pertanto, anche questa voce è deputata a remunerare la prestazione lavorativa effettivamente resa dalla parte ricorrente.
Non solo, esaminando le buste paga prodotte emerge che l'erogazione di questo emolumento sia avvenuta in modo costante ed in via continuativa quanto meno per gli anni 2012, 2013, 2014 e
2015.
Negli altri anni, invece, risulta corrisposta in modo del tutto occasionale.
Detta decisiva circostanza prova che non si tratta di voce retributiva del tutto occasionale quanto, piuttosto, di erogazione sistematica, quanto meno negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
Pag. 30 di 34 Si tratta di una componente che rientra, di fatto, nella retribuzione erogata in via ordinaria almeno negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
Pertanto, anche detta voce retributiva deve rientrare appieno nel calcolo della retribuzione da corrispondere al ricorrente per il solo periodo feriale degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
Analogamente è a dirsi per l'indennità monoagente pretesa.
Analizzando le buste paga prodotte emerge che vi è stata erogazione sistematica di questo emolumento in favore della parte ricorrente almeno negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Negli altri anni, invece, risulta corrisposta in modo del tutto occasionale.
Pertanto, detta componente rientra nella retribuzione erogata in via ordinaria almeno negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e
2022.
Di conseguenza, detta voce retributiva va computata nel calcolo della retribuzione da corrispondere al ricorrente durante il periodo feriale relativo ai soli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Per quel che riguarda, invece, la domanda diretta ad ottenere le differenze retributive che sarebbero state maturate per reiterazione della condotta datoriale, in mancanza di allegazione e prova dei maggiori crediti vantati, detta domanda deve essere rigettata.
Ne consegue l'accoglimento parziale delle domande promosse dalla parte ricorrente nei limiti di quanto appena sopra specificato.
Di conseguenza, deve essere affermato il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione per i periodi di ferie dal
18.07.2012 al 30.06.2022 nella misura corrispondente a quella ordinariamente percepita durante i periodi di servizio, e, pertanto, comprensiva delle seguenti voci retributive:
Pag. 31 di 34 1) Indennità di presenza ex Accordo nazionale del 21.05.1981 ed accordo aziendale del 06.10.1988,
2) Ulteriore indennità di presenza riconosciuta dall'accordo nazionale del 21.05.1981;
3) Indennità interruzione turno prevista dall'accordo aziendale del
01.08.1997;
4) Diaria ridotta A3 ex art. 21/A CCNL 23.07.1976;
5) Indennità di agente unico prevista dall'accordo aziendale dell'11.12.1984 esclusivamente negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015;
6) Indennità monoagente prevista dall'accordo aziendale del
19.10.1989 esclusivamente negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022.
Va condannata, di conseguenza, la resistente al pagamento in CP_2 favore della parte ricorrente delle retribuzioni differenziali per i periodi di ferie goduti dal 18.07.2012 al 30.06.2022 nei termini appena sopra chiariti oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore delle controversie riunite in ragione di quanto effettivamente ottenuto ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
Pag. 32 di 34 - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie dal 18.07.2012 al 30.06.2022 la retribuzione nella misura corrispondente a quella ordinariamente corrisposta durante i periodi di servizio, comprese le seguenti voci retributive:
1) Indennità di presenza ex Accordo nazionale del 21.05.1981 ed accordo aziendale del 06.10.1988,
2) Ulteriore indennità di presenza riconosciuta dall'accordo nazionale del 21.05.1981;
3) Indennità interruzione turno prevista dall'accordo aziendale del 01.08.1997;
4) Diaria ridotta A3 ex art. 21/A CCNL 23.07.1976;
5) Indennità di agente unico prevista dall'accordo aziendale dell'11.12.1984 esclusivamente negli anni 2012, 2013, 2014 e
2015;
6) Indennità monoagente prevista dall'accordo aziendale del
19.10.1989 esclusivamente negli anni 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022, e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle retribuzioni differenziali per i periodi di ferie goduti dal
18.07.2012 al 30.06.2022 oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo;
- rigetta per infondatezza la restante parte delle domande azionate;
- compensa per 2/6 tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente
Pag. 33 di 34 delle rimanenti spese dei giudizi riuniti che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 686,33 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,13/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tal senso cfr. Cass. 26246/2022 così massimata: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”. 3 Cass. 31508/2022 così massimata: “Il testo attualmente vigente dell'art. 18, l. n. 300/1970, a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.”. 4 Cfr. Cass. n. 15355/2023. 6 In tal senso da ultimo cfr. C. Cost. n. 95/2016 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).
Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 7 Cfr. CG n.155/2011. 9 Cfr. Cass. 19663/2023 nella parte in cui ribadisce: ““… (omissis) … Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Per_3
del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1,
[...] della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale 10 Cfr. CG n. 151/2011 nella parte in cui è affermato: “… (omissis)… 16 In via preliminare occorre rilevare che, da un lato, le direttive 2000/79 e 2003/88 perseguono il medesimo obiettivo di organizzare l'orario di lavoro per il bene della sicurezza e della salute dei lavoratori e che, dall'altro, la 11 Cfr. Cass. n. 22401/2020 che si riporta: “…(omissis)… in continuità con Cass. n. 13425/2019 e con le successive pronunce che ad essa si sono conformate, ritiene il Collegio di ribadire quanto segue. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma
3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto Per_7 Per_8Per Per 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". 12 Così Cass. n. 19991/2024. 13 Cfr. anche Cass. 28.11.2019, n. 31137 nella parte in cui è ribadito: “… (omissis)… Per fermo indirizzo di questa Corte il valore dei pasti o il c.d. buono pasto, salva diversa disposizione, non è un elemento della 14 In tal senso cfr. Cass. 06.07.2015, n. 13841 nella parte in cui ribadisce: “… (omissis)… Ora secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal Collegio, il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto (Cass. n. 12168/98, n . 11212/03, n. 14047/05, n. 20087/2008, Ord n. 14290/2012, n 18852/2014). Il valore dei pasti o il cd. buono pasti, salva diversa disposizione, non è dunque elemento della retribuzione concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. … (omissis)…”.