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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 30/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 704/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Magnani)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Granata)
PARTE APPELLATA
NONCHE'
[...]
Controparte_2
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1048 del 3/2/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo la giurisdizione al giudice contabile, in ordine alla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell e del . Controparte_2
La interponeva appello, cui resisteva l mentre il optava per la contumacia. Pt_1 CP_1 CP_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante rileva l'erroneità di tale declaratoria da parte del Tribunale capitolino.
La doglianza si rivela fondata.
Invero, la domanda proposta dalla - già dipendente del resistente in qualità di docente Pt_1 CP_2
- era volta ad accertare il proprio diritto al riconoscimento di complessivi 35 anni e 10 mesi ai fini della determinazione dell'indennità di fine servizio dovutole e, per l'effetto, annullare la determinazione dirigenziale CP_ dell del 31/7/2007 che, in rettifica della delibera n. 38461/2006, aveva ristretto la concessione del riscatto per la buonuscita ai soli servizi svolti dal 5/1/1979 al 20/5/1984, pari a complessivi anni 5, mesi 4 e giorni 16, nonché annullare in ogni caso la determina dello stesso di quantificazione dell'indennità di CP_1 buonuscita, condannando alla giusta determinazione del TFS dovuto alla ricorrente, segnatamente computandolo in anni 29, mesi 7, di servizio ed ulteriori anni 6 e mesi 3 di periodi riscattati.
Ad avviso del primo giudice, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. 12/7/1934, n. 1214, la giurisdizione spetterebbe alla Corte dei Conti, in quanto estesa a tutte le questioni inerenti sia l'an sia il quantum della prestazione pensionistica che sia a carico totale o parziale dello Stato.
In realtà, come chiarito dal supremo organo di nomofilachia, la controversia in esame non ha per oggetto l'an o il quantum del trattamento pensionistico, ma piuttosto la corretta determinazione degli elementi di computo utili per la determinazione del trattamento di fine servizio e, quindi, una questione devoluta alla giurisdizione - non del giudice contabile, bensì - del giudice del rapporto di impiego, e cioè, tenuto conto della circostanza che si tratta di rapporto di lavoro cessato dopo la data dell'1/7/1998 - fissata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 - del giudice ordinario (v., tra le altre, Cass. S.U. 17/6/2019, n. 1028; Cass.
S.U. 7/11/2013, n. 25039; Cass. S.U. 19/10/2011, n. 21586; Cass. S.U. 30/4/2010, n. 10509).
Pertanto, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, davanti al quale le parti vanno rimesse ai sensi dell'art. 353, comma 1, c.p.c. vigente ratione temporis, secondo cui “il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice”.
Solo con la c.d. riforma Cartabia, è stato abrogato tale capoverso mentre è stato modificato il disposto dell'art. 354 c.p.c., il cui ultimo comma ora stabilisce che, “se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice … ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'art. 356 c.p.c.”, tuttavia tale novità normativa, in forza dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149/2022, si applica solo agli appelli proposti successivamente al 28/2/2023, laddove il presente gravame è stato proposto il 23/3/2022.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti, trattandosi di decisione in rito che è stata assunta in applicazione di principi giurisprudenziali consolidatisi solo di recente.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
b - rimette le parti davanti al primo giudice;
c - compensa le spese del doppio grado.
Roma, 30/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)