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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/05/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1249/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROSSI TOMMASO , elettivamente domiciliati come in atti
E
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. POZZATO RAFFAELLA , elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 12.04.1997 presso la in , Comune di Controparte_2 CP_3
Porto Tolle, atto trascritto nel registro degli atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Porto Tolle (RO), al n. 2 Parte II Serie A, anno 1997, mandando per i conseguenti adempimenti di legge all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente.
2. I sigg.ri Pt_1
e danno atto della reciproca indipendenza economica derivante da redditi
[...] CP_1
lavorativi propri convenendo altresì che ciascuno provvederà in via esclusiva al proprio mantenimento.
3. Le parti concordano che continuerà a versare, come da Parte_1
1 separazione, alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 300,00 in Controparte_1
favore della figlia ora maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con Persona_1 cessazione del versamento dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
4. Compensi e spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28.3.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nata la figlia in data Per_1
8.9.2000.
I coniugi inoltre hanno precisato che in data 15.3.2021 il Tribunale di Rovigo emetteva decreto di omologa nel procedimento per separazione n. 2415/2020 RG, alle condizioni di cui al verbale d'udienza del 02.03.2021.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 3.4.2025 il presidente del tribunale ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza del 2.5.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2 Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 2.3.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 15.3.2021.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In assenza di figli minori, Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PORTO TOLLE in data
12/04/1997 tra e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di PORTO TOLLE nell'anno 1997, n. 2 Parte II Serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6.5.2025
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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