Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1368/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Anna Maria Calcagno;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 13.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 20.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 9.2.2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo
Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale, e avanzando altresì
1
- con sentenza n. 2112/2024, pubblicata il 17.7.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- all'udienza del 13.3.2025 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno precisato le condizioni di divorzio fra loro concordate e ne hanno richiesto il recepimento da parte del Tribunale;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a AN IT UR (GE) il 26.4.2008
(atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
2112/2024 del 17.7.2024, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori ed (nati dall'unione coniugale rispettivamente il 29.8.2009 e il Per_1 Per_2
24.7.2013), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
2 il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a AN IT UR (GE) il 26.4.2008;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. “i Signori e continueranno a vivere separatamente nel Parte_2 Parte_1
pieno e reciproco rispetto e seguendo gli obblighi di legge;
2. i figli ed saranno affidati ai genitori in modo condiviso. sarà Per_1 Per_2 Per_1
collocata prevalentemente presso l'abitazione paterna ed sarà collocato Per_2
prevalentemente presso l'abitazione materna. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli, le quali verranno da loro concordemente assunte rispettando le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni ai sensi dell'art. 147 c.c. In particolare, saranno sempre decisi congiuntamente: le iscrizioni e gli indirizzi scolastici, le scelte sanitarie, l'indirizzo religioso, culturale e sportivo;
3. la casa già familiare sita in Genova, via Albaro n. 47-A, int. 5, identificata alla Sezione: GEB,
Foglio: 69, Particella: 16, Sub: 129 è gravata da mutuo bancario, presso la BA . La rata CP_1
mensile pari ad € 1.500,00 circa, continuerà a essere corrisposta in via esclusiva dal Sig. Pt_2
che si è accollato l'onere del suddetto pagamento in via esclusiva e definitiva manlevando la
IG da ogni eventuale richiesta da parte dell'Istituto bancario e/o Parte_1 CP_1
avente causa con riferimento al suddetto mutuo;
4. i figli staranno con i genitori secondo il seguente calendario di frequentazione:
4.1. DA SETTEMBRE (INIZIO SCUOLA) SINO A GIUGNO (FINE SCUOLA).
3 1. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
- vivrà con il papà presso la casa paterna di cui al precedente punto 3. In virtù della Per_1
sua età, potrà vedere la mamma e pernottare dalla medesima quando lo desidererà, Per_1
previa comunicazione e accordo dei genitori, che verrà trasmessa almeno 3 giorni prima;
- continuerà a vivere con la mamma presso la casa materna sita in Genova (GE) Via Per_2
Sibilla Mertens civico 22 interno 12, ove è attualmente residente.
- trascorrerà con la madre dal lunedì fino al venerdì e un giorno a settimana (che sarà Per_2
concordato di settimana in settimana) con il padre, quando quest'ultimo lo porterà con sé presso la casa paterna, ove pernotterà fino al giorno successivo, quando, entro le ore Per_2
8:00, sarà riaccompagnato a scuola.
2. NEI WEEKEND:
- potrà recarsi e/o pernottare presso la casa materna ovvero presso la casa dei nonni Per_1
quando lo desideri, come abitualmente fatto sino ad oggi, tenuto conto dei bisogni scolastici e previa comunicazione e accordo dei genitori;
- starà con il padre una domenica ogni 15 giorni senza pernotto;
con la possibilità, una Per_2
volta al mese, di poter pernottare presso di lui sia il sabato che la domenica, previa comunicazione e accordo con la mamma e secondo la disponibilità dei genitori.
2. DA GIUGNO (FINE SCUOLA) A SETTEMBRE (INIZIO SCUOLA):
- I genitori, nei periodi di sospensione scolastica, potranno portare i figli in vacanza 3 settimane ciascuno, anche non consecutive, impegnandosi a comunicare il periodo di propria spettanza entro il mese di giugno di ogni anno.
- Quando i figli non saranno in luoghi di villeggiatura, durante il periodo di sospensione scolastica, si seguirà il regime ordinario da settembre a giugno, di cui al precedente punto
4.1.1.
- Si precisa che, negli orari di propria spettanza, ciascun genitore si occuperà interamente della gestione dei figli, accompagnandoli alle attività ludico-sportive e quant'altro necessario per la loro educazione, istruzione e cura, personalmente o a cura della baby sitter.
- Ciascun genitore, qualora per qualsiasi motivo sia impossibilitato a gestire i figli nei giorni di propria spettanza, potrà farsi aiutare dai nonni o da eventuali baby-sitter.
4 - Si precisa che le spese di , anche per la baby sitter, saranno sostenute in toto dal papà, Per_2
CP_ fintanto che non verrà erogato nuovamente da parte dell' il contributo per la disabilità gravissima a favore di , pari ad € 1.200,00 (milleduecento/00). I coniugi hanno Per_2
presentato la pratica volta a consentire il ripristino di tale emolumento, ad oggi ancora senza esito. Successivamente all'erogazione del predetto contributo, la IG.ra potrà Pt_3
liberamente disporre di detta somma per le eIGenze del figlio . Per_2
- Ciascun genitore si rende disponibile, quando i figli sono con sé, a far loro effettuare una telefonata al giorno con l'altro genitore.
3. PASQUA, SETTIMANA BIANCA, PONTI E FESTIVITÀ:
- Seguiranno il criterio dell'alternanza, con impegno dei genitori di farsi carico dei trasferimenti dei figli, anche con l'aiuto di baby sitter o dei nonni, sia per andare a prenderli sia per riportarli presso la casa dell'altro genitore;
4. VACANZE SCOLASTICHE NATALIZIE:
- Dal periodo di sospensione scolastica sino al 30 dicembre, ed staranno con un Per_1 Per_2
genitore, mentre dal 31 dicembre fino all'inizio della scuola con l'altro genitore, a rotazione ad anni alterni. Vista l'età di , i genitori terranno conto dell'eventuale diverso parere di Per_1
quest'ultima.
5. i genitori concordano che ogni figlio potrà praticare almeno uno sport, tenendo conto della loro età, delle loro inclinazioni e delle particolari condizioni di salute di , nonché della Per_2
disponibilità temporale ed economica dei genitori;
6. gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, nonché il quadro dettagliato della gestione dei figli sono indicati nel Piano Genitoriale, che costituisce parte integrante del presente accordo (doc. n.13 del ricorso);
7. i genitori si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà nell'esecuzione e/o per l'eventuale revisione del presente accordo, cercando di risolvere bonariamente e in via concordata, con l'ausilio di un mediatore familiare, le eventuali controversie, nel miglior interesse dei figli;
8. le parti si impegnano reciprocamente al rispetto della figura genitoriale materna e paterna, impedendo che tale ruolo sia sostituito da terzi estranei. Nuovi eventuali compagni/e potranno
5 essere introdotti/e ai figli con gradualità e prudenza, sempre nel rispetto dell'altra figura genitoriale e previo confronto con l'altro genitore;
9. i IGnori e , ai fini della tutela della privacy dei figli minori, si impegnano a Pt_2 Pt_3
monitorare l'utilizzo dei social network dei figli minori e/o la diffusione di immagini, video e/o ulteriori dati dei loro figli, da parte dei figli stessi e/o anche da parte di soggetti terzi, impegnandosi reciprocamente per quanto possibile a impedire la diffusione di immagini, video e/o gli ulteriori dati relativi a ed su dette piattaforme, qualora non concordate Per_1 Per_2
dai Signori e , e/o nel caso a rimuovere e/o attivarsi per far rimuovere l'anzidetto Pt_2 Pt_3
materiale qualora già pubblicato;
10. ciascun genitore provvederà alle spese per il mantenimento ordinario dei figli in forma diretta;
intendendosi tali, quelle riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie di ciascun minore, rientrandovi quindi tutte le spese relative al cibo, al vestiario, all'igiene personale, al trasporto urbano e all'organizzazione domestica, alle spese mediche ordinarie (acquisto di medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), nonché l'acquisto di materiale scolastico di cancelleria;
11. i genitori concordano che il IG. si farà carico del 75% delle spese straordinarie, Pt_2
necessarie e/o opportune per il mantenimento dei figli, mentre la IG.ra provvederà Pt_3
alla restante quota del 25%. In tal senso, le parti rimandano al verbale del 15 settembre 2016, redatto dal Tribunale di Genova, che hanno esaminato e qui si intende richiamato;
12. il costo della mensa scolastica di sarà sostenuto al 100% dal padre fino Per_2
all'ottenimento del contributo di cui al punto 4.2;
13. per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, il genitore che sia in disaccordo,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il dissenso motivato per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni). Salvo una comprovata situazione d'urgenza, in tal caso non sarà necessaria la preventiva richiesta;
14. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni;
il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta;
6 15. resta fermo l'accordo per cui il Sig. acconsente che la IG.ra percepisca in toto Pt_2 Pt_3
l'assegno unico o altra forma equipollente, attualmente pari ad € 260,00 e che la stessa gestisca la somma di € 530,00 a titolo di pensione di invalidità a favore del figlio . Tali Per_2
somme continueranno a confluire come attualmente sul conto corrente, in essere presso CP_3
intestato a , con operatività della IG.ra ; la ripartizione e/o la
[...] Persona_3 Pt_3
destinazione di ogni altro eventuale ulteriore bonus e/o emolumento e/o contributo e/o qualsiasi altra forma equipollente erogabile in favore del figlio verrà concordata tra le parti;
16. le parti concordano che le somme accantonate e derivanti dalla pensione di invalidità di pari ad € 530,00 mensili vengano utilizzate nell'esclusivo interesse di quest'ultimo Per_2
comprese quelle già accantonate;
17. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento, confermando, salvo quanto previsto nei precedenti punti: 3, 4.2, 11 e 12, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo e/o ragione, anche in ordine a diritti e/o ragioni mai fatti valere sino ad ora, di natura patrimoniale e non;
18. le parti, ai sensi dell'art. 20, D.L. n. 69 del 13.06.23, dichiarano l'assenza di inibitorie al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minorenni. I viaggi all'estero con i figli entro l'Unione Europea dovranno essere preventivamente comunicati, i viaggi extra Unione Europea con i figli dovranno essere previamente concordati”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 55, parte II, serie C, anno 2008), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di conIGlio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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