TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/10/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1184/2024 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ON LU (C.F. , giusta procura in C.F._2 atti
E
pagina 1 di 4 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ON LU (C.F. , giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: Questa difesa si riporta integralmente alle conclusioni del ricorso introduttivo ed, in conseguenza, considerato passata in cosa giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, chiede voglia dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in CP_1 Parte_1 data 13.5.2010
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di visto reso in data
23/4/25
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
pagina 2 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere di visto;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in data 30/5/2010 in CP_1 Parte_1
Buonabitacolo;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori pagina 3 di 4 incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (atto anno 2010, n. 1, Parte II , Serie A , del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 CP_1
); C.F._3
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
17/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1184/2024 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ON LU (C.F. , giusta procura in C.F._2 atti
E
pagina 1 di 4 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ON LU (C.F. , giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: Questa difesa si riporta integralmente alle conclusioni del ricorso introduttivo ed, in conseguenza, considerato passata in cosa giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, chiede voglia dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in CP_1 Parte_1 data 13.5.2010
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di visto reso in data
23/4/25
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
pagina 2 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere di visto;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in data 30/5/2010 in CP_1 Parte_1
Buonabitacolo;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori pagina 3 di 4 incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (atto anno 2010, n. 1, Parte II , Serie A , del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 CP_1
); C.F._3
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
17/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina 4 di 4