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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/07/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERAMO Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2962 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Malatesta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, al vico dell'Ariete n. 11, giusta comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Attore
e
, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Roberto Sabbatini, elettivamente domiciliato a San Nicolò a Tordino, alla via Bindi n.18, presso lo studio dell'Avvocato Simona Irelli, giusta procura alle liti rilasciata in originale su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis: 1) rigettare l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea per omissione della negoziazione assistita;
2) accertare e dichiarare che l'evento è accaduto nelle circostanze descritte in narrativa;
3) accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del per i fatti indicati in premessa;
Controparte_1
4) quantificare e liquidare i danni patrimoniali e non subiti dall'attrice nell'occorso oggetto di lite;
5) condannare il , in persona del sindaco p.t., al risarcimento, in favore di Controparte_1 [...]
, della complessiva somma Euro 26.000,00, ovvero di quell'importo, maggiore o Parte_1 minore, che sarà accertato in corso di giudizio, oltre interessi dall'evento all'effettivo soddisfo;
6) in via subordinata, laddove sia accertata una qualsivoglia corresponsabilità dell'attrice nella causazione dell'occorso condannare il in persona del sindaco p.t., al risarcimento Controparte_1 proporzionalmente ridotto, in favore di , oltre interessi dall'evento all'effettivo Parte_1 soddisfo;
7) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell'art.
2043 c.c., del per i fatti di cui in premessa e condannarlo, in persona del sindaco p.t., Controparte_1 al risarcimento, in favore di , della complessiva somma Euro 26.000,00, ovvero Parte_1 di quella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di giudizio o, laddove sia accertata una corresponsabilità dell'attrice ridurla proporzionalmente, oltre interessi dall'evento all'effettivo soddisfo;
8) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, anche aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che parrà di giustizia”; per parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, nel merito, in via principale: respingere completamente ed integralmente le domande e pretese tutte avanzate dalla parte attrice nel presente giudizio, in quanto completamente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposti ed enunciati da parte convenuta in corso di causa, ovvero comunque respingere e rigettare tali domande e pretese anche per quelle diverse e/o ulteriori ragioni che dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia;
con vittoria integrale delle spese di lite;
nel merito, in via subordinata: per la più denegata e non creduta delle ipotesi, in cui l'adito Giudicante volesse comunque ritenere meritevoli di qualche apprezzamento e/o accoglibilità le domande avanzate da parte attrice nel presente giudizio, previo accertamento e declaratoria del fatto che la consistenza ed entità dei danni effettivamente subiti dalla
SI , a seguito dell'evento oggetto di causa, è notevolmente minore e più modesta di quanto Pt_1 sostenuto in citazione, ed altresì previo accertamento e declaratoria della circostanza che la SI
ha quantomeno concorso e/o contribuito, in misura prevalente e preponderante - e comunque in Pt_1 misura notevole e rilevante -, con la propria condotta gravemente colposa, disattenta, imprudente, incauta, negligente ed imperita, a cagionare l'accadimento oggetto di causa che l'avrebbe riguardata il
24 Agosto 2015 ed i danni dalla medesima attrice subiti nell'occorso, con conseguente riduzione e diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227, comma 1, c.c. e
2056 c.c., limitare, ridurre e contenere le eventuali statuizioni di condanna al risarcimento del danno, che dovessero essere emesse in favore di parte attrice, in un importo complessivo nettamente e ragguardevolmente inferiore, più esiguo, più modesto e limitato, rispetto a quello esorbitante ed eccessivo che viene richiesto e preteso dalla parte attrice stessa. Con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite”.
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità
[...] dell'amministrazione comunale nella causazione del sinistro subito in data 24.08.2015 e, per l'effetto, condannare l'ente pubblico, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma di € 26.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A fondamento della domanda l'attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 24.08.2015 alle ore 10:15 circa, mentre passeggiava a sul marciapiede in via Pablo CP_1
Neruda, all'altezza dell'intersezione con via Lenin, a causa del dislivello tra le betonelle, inciampava sul lastricato avvallato e cadeva a terra;
- che l'insidia non era segnalata e mancavano presidi attivi e passivi idonei a delimitare la zona di marciapiede danneggiata ed avvertire i pedoni dell'imminenza del rischio e/o dell'insidia;
- che l'attrice, risiedendo e dimorando in Acri (CS), non conosceva e né avrebbe potuto immaginare lo stato dei luoghi;
- che assisteva all'evento dannoso la signora;
Parte_2
- che, a seguito della caduta, l'attrice riportava le lesioni descritte in atti, refertate dal locale Pronto
Soccorso dal quale veniva dimessa con la diagnosi di “contusioni multiple da caduta accidentale”;
- che il danno patrimoniale e non può essere quantificato, in base alle tabelle di riferimento ed alle spese mediche documentate pari ad euro 17.070,00, in complessivi euro 26.000,00;
- che l'ente pubblico convenuto, con ordinanza n. 37 del 4.7.2018, in ragione del dissesto del marciapiede in parola, ordinava il divieto di transito sul medesimo sino alla definitiva messa in sicurezza, inibendo al traffico pedonale una maggiore area comprendente il punto in cui si era verificato il sinistro oggetto di causa;
- che il danno sarebbe riconducibile alla responsabilità del per omessa custodia della Controparte_1 strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto lo stato dei luoghi si caratterizzava per la presenza di insidia/trabocchetto non visibile agli utenti, che non era stata eliminata o segnalata dall'ente convenuto.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava quanto dedotto da controparte CP_1 eccependo, in particolare:
- il mancato assolvimento dell'onere incombente sulla parte attrice di fornire la prova che l'evento fosse effettivamente avvenuto nelle modalità descritte, che lo stato dei luoghi fosse effettivamente quello lamentato ed il nesso causale tra la condotta negligente del custode e la verificazione dell'evento avverso;
- l'assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c., dovendo la P.A. rispondere dei danni solo nel caso in cui l'evento si sia realizzato a causa di una situazione di pericolo occulto, insidia o trabocchetto, circostanze assenti nel caso di specie essendo la caduta avvenuta in pieno giorno (ore 10:15) ed in assenza di uno stato dei luoghi idoneo a nascondere il dislivello della pavimentazione;
- l'intervento sopravvenuto del fortuito da solo idoneo a determinare l'evento, consistito nella condotta imprudente della vittima, la quale avrebbe omesso di adottare le più elementari cautele esigibili a fronte dell'interruzione del manto stradale, valutabile, in ogni caso, come fattore concausale del danno ex art. 1227 c.c.;
- la mancanza di prova circa i danni asseritamente patiti da parte in attrice, in particolare con riferimento al trauma contusivo dell'articolazione temporo mandibolare. La causa, istruita a mezzo di prova orale e c.t.u. medico-legale, pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 16.02.2024, giungeva all'udienza del 9.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da parte convenuta per violazione dell'art. 3 D.L. 132/2014. Risulta ex actis che, con pec del 19.12.2019, parte attrice invitava il a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, alla quale l'ente CP_1 CP_1 convenuto ometteva di aderire, con conseguente superamento della predetta eccezione.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. – pacificamente estendibile alle P.A. – presuppone, pur a fronte della sua intrinseca natura semi oggettiva, che la prova del danno e del nesso di causalità tra il fatto ed i pregiudizi patiti gravi pur sempre su chi pretenda di essere risarcito, ed infatti, solo in caso di effettiva allegazione e prova dei suddetti elementi costitutivi della fattispecie, incombe sul custode l'onere di dimostrare che il danno sia derivato da fortuito (ivi includendosi anche la condotta negligente del danneggiato).
La parte danneggiata, dunque, ha l'onere di dimostrare non solo la ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro e la verificazione dell'evento di danno ma anche le conseguenze pregiudizievoli effettivamente patite ed il nesso causale tra esse e l'omessa manutenzione gravante sul custode.
Tale onere, nel caso di specie, è stato adeguatamente assolto.
Nello specifico, la presenza di un vizio nel manto stradale unito all'irregolarità dello stesso è emersa dalle foto versate in atti dalla parte attrice e dalla relazione tecnica allegata dallo stesso convenuto alla memoria istruttoria depositata il 30.6.2021 ed è stata confermata dall'escussione testimoniale del geom.
[...]
perito per la compagnia assicurativa del il quale, escusso all'udienza del 2.4.2024, Tes_1 CP_1 affermava che “il calpestio del marciapiede si presentava sconnesso in termini non fisiologici ma in virtù delle radici degli alberi che avevano determinato un dislivello della pavimentazione” (cfr. verbale di udienza 2.4.2024).
La non conformità dello stato dei luoghi ed il nesso causale tra esso ed il sinistro sono stati ulteriormente oggetto di dichiarazioni della teste , figlia dell'attrice che assisteva al sinistro, la quale Parte_2 dichiarava che il sinistro era avvenuto a causa della sconnessione del pavimento del marciapiede, sprovvisto di segnali atti a segnalare il pericolo (cfr. verbale di udienza 2.4.2024).
A fronte della prova dell'evento, della relazione di custodia e delle deduzioni circa il nesso eziologico tra la res ed il pregiudizio patito, sarebbe stato onere del convenuto fornire la prova del caso fortuito, CP_1 ossia che l'evento avverso si sia verificato per causa ad esso non imputabile (ivi inclusa la condotta negligente della parte danneggiata, rilevante anche ex art. 1227 c.c.). Tale onere non è stato assolto, essendosi il limitato ad allegare come lo stato dei luoghi fosse ben CP_1 visibile dalla sia in considerazione della natura del dissesto, sia perché l'occorso è avvenuto in Pt_1 orario diurno in condizioni ottimali di visibilità. A dire del convenuto, infatti, stante il fatto che le condizioni del manto stradale fossero immediatamente percettibili dall'avventrice, ci si troverebbe in presenza del caso fortuito, costituto dalla condotta imprudente dell'attrice, rilevante, in subordine, ex art. 1227 c.c..
A ben valutare, però, proprio la natura dell'ammaloramento del marciapiede, ovvero di appena qualche centimetro (ma comunque sufficiente a provocare la caduta), porta a ritenerlo un vero e proprio pericolo occulto, idoneo a determinare sinistri della tipologia di quello denunciato in questa sede a prescindere dalle condizioni di visibilità e dall'ordinaria diligenza della danneggiata.
Peraltro, la natura insidiosa del vizio del manto stradale non costituisce, di per sé, elemento necessario ad escludere il contributo eziologico della vittima, non essendo affatto richiesto che la stessa dimostri (nella prova del nesso causale, su di essa gravante) che la sconnessione non fosse concretamente visibile e prevedibile.
Ed infatti “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta mentre circolava sulla pubblica via (…), è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art.
2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto” (Cass. sent. n. 11060/2024).
Ne deriva, quindi, che il non ha fornito adeguata prova di circostanze fortuite idonee ad CP_1 interrompere il nesso eziologico, non avendo dato effettiva dimostrazione della condotta imprudente della
, non potendo essa rinvenirsi presuntivamente nel fatto che, come lasciato intendere dal Pt_1 CP_1 essa non guardasse per terra al momento della caduta, non potendosi gravare il pedone dell'onere di prevenire gli incidenti mediante un'attenzione tale da non consentire di distogliere lo sguardo dal punto in cui effettua il passaggio in quel preciso istante.
Con riferimento alla quantificazione dei danni, essi si sostanziano nel pregiudizio di natura biologica oggetto di accertamento medico-legale sulla scorta della CTU versata in atti, la quale è parsa scevra da vizi logici ed idonea a dare contezza dei danni effettivamente patiti da parte attrice.
Appare consona, allora, l'individuazione della percentuale di danno permanente pari al 3%, così come calcolata dal CTU, cui devono aggiungersi 10 giorni di IT al 100% e 20 giorni di ITP al 50%.
In particolare, rispetto a quanto dedotto da parte attrice circa il danno dentale o all'articolazione temporo- mandibolare, il perito precisava che tale danno non era causalmente riconducibile alla caduta, “preso atto che in occasione della prima prestazione di Pronto Soccorso, l'attenzione del sanitario, nella richiesta degli accertamenti radiologici effettuati, si è rivolta ad altri segmenti corporei, e, per quanto concernente il capo, soltanto allo zigomo sinistro” e che “neanche l'accertamento radiologico RX ortopanoramica delle arcate dentarie superiore e inferiore effettuato il giorno successivo, che non ha evidenziato “segni di frattura, radiologicamente apprezzabili”, fornisce indicazioni in ordine alla compromissione, durante la dinamica lesiva, del cavo orale e delle articolazioni temporo-mandibolari”, di talché le spese odontoiatriche sostenute non possono essere poste in correlazione con l'evento lesivo.
Utilizzando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, così come aggiornate nel 2024, il danno biologico permanente (sulla scorta dell'età della vittima al momento del sinistro, della percentuale di invalidità e del punto base applicato, pari a € 1.567,44) sottratta la componente morale, non oggetto di specifica allegazione attorea, è pari a € 3.386,00.
Il danno biologico temporaneo, invece, è pari € 2.300,00.
Il risarcimento del danno va nella specie liquidato secondo i parametri della Tabella di Milano del 2024 stante la inapplicabilità analogica dell'art. 139 cod. ass. a eventi lesivi conseguenti a fatti illeciti non determinati nel contesto di un sinistro stradale (v. Cass. n. 1248/2011)
Il risarcimento per danno biologico, complessivo, quindi, è pari ad € 5.686,00.
L'importo così determinato deve essere devalutato dalla data dell'ultima pubblicazione delle tabelle di riferimento (gennaio 2024) alla data del sinistro e poi rivalutata alla data odierna.
Nulla deve essere disposto quanto alla personalizzazione della componente biologica del danno patito, non avendo parte attrice avanzato richieste in tal senso.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'eventuale acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'eventuale acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Tale valore deve essere implementato dalle somme dovute per il risarcimento di natura patrimoniale, corrispondente al danno emergente da corrispondere a titolo di spese mediche sostenute e da sostenere e ponderate dal CTU come congrue, pari ad euro 40,30. Le spese di lite devono seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il criterio del disputandum, sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014.
Pone le spese della consulenza tecnica espletata definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro il Parte_1 CP_1
:
[...]
- accoglie la domanda di parte attrice, e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento di euro
5.726,30, oltre alla rivalutazione ed agli interessi calcolati come in parte motiva;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi ed euro 264,00 a titolo di spese vive, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Così deciso in Teramo, 14.7.2025
Il giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2962 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Malatesta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, al vico dell'Ariete n. 11, giusta comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Attore
e
, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Roberto Sabbatini, elettivamente domiciliato a San Nicolò a Tordino, alla via Bindi n.18, presso lo studio dell'Avvocato Simona Irelli, giusta procura alle liti rilasciata in originale su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis: 1) rigettare l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea per omissione della negoziazione assistita;
2) accertare e dichiarare che l'evento è accaduto nelle circostanze descritte in narrativa;
3) accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del per i fatti indicati in premessa;
Controparte_1
4) quantificare e liquidare i danni patrimoniali e non subiti dall'attrice nell'occorso oggetto di lite;
5) condannare il , in persona del sindaco p.t., al risarcimento, in favore di Controparte_1 [...]
, della complessiva somma Euro 26.000,00, ovvero di quell'importo, maggiore o Parte_1 minore, che sarà accertato in corso di giudizio, oltre interessi dall'evento all'effettivo soddisfo;
6) in via subordinata, laddove sia accertata una qualsivoglia corresponsabilità dell'attrice nella causazione dell'occorso condannare il in persona del sindaco p.t., al risarcimento Controparte_1 proporzionalmente ridotto, in favore di , oltre interessi dall'evento all'effettivo Parte_1 soddisfo;
7) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell'art.
2043 c.c., del per i fatti di cui in premessa e condannarlo, in persona del sindaco p.t., Controparte_1 al risarcimento, in favore di , della complessiva somma Euro 26.000,00, ovvero Parte_1 di quella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di giudizio o, laddove sia accertata una corresponsabilità dell'attrice ridurla proporzionalmente, oltre interessi dall'evento all'effettivo soddisfo;
8) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, anche aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che parrà di giustizia”; per parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, nel merito, in via principale: respingere completamente ed integralmente le domande e pretese tutte avanzate dalla parte attrice nel presente giudizio, in quanto completamente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposti ed enunciati da parte convenuta in corso di causa, ovvero comunque respingere e rigettare tali domande e pretese anche per quelle diverse e/o ulteriori ragioni che dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia;
con vittoria integrale delle spese di lite;
nel merito, in via subordinata: per la più denegata e non creduta delle ipotesi, in cui l'adito Giudicante volesse comunque ritenere meritevoli di qualche apprezzamento e/o accoglibilità le domande avanzate da parte attrice nel presente giudizio, previo accertamento e declaratoria del fatto che la consistenza ed entità dei danni effettivamente subiti dalla
SI , a seguito dell'evento oggetto di causa, è notevolmente minore e più modesta di quanto Pt_1 sostenuto in citazione, ed altresì previo accertamento e declaratoria della circostanza che la SI
ha quantomeno concorso e/o contribuito, in misura prevalente e preponderante - e comunque in Pt_1 misura notevole e rilevante -, con la propria condotta gravemente colposa, disattenta, imprudente, incauta, negligente ed imperita, a cagionare l'accadimento oggetto di causa che l'avrebbe riguardata il
24 Agosto 2015 ed i danni dalla medesima attrice subiti nell'occorso, con conseguente riduzione e diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227, comma 1, c.c. e
2056 c.c., limitare, ridurre e contenere le eventuali statuizioni di condanna al risarcimento del danno, che dovessero essere emesse in favore di parte attrice, in un importo complessivo nettamente e ragguardevolmente inferiore, più esiguo, più modesto e limitato, rispetto a quello esorbitante ed eccessivo che viene richiesto e preteso dalla parte attrice stessa. Con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite”.
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità
[...] dell'amministrazione comunale nella causazione del sinistro subito in data 24.08.2015 e, per l'effetto, condannare l'ente pubblico, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma di € 26.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A fondamento della domanda l'attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 24.08.2015 alle ore 10:15 circa, mentre passeggiava a sul marciapiede in via Pablo CP_1
Neruda, all'altezza dell'intersezione con via Lenin, a causa del dislivello tra le betonelle, inciampava sul lastricato avvallato e cadeva a terra;
- che l'insidia non era segnalata e mancavano presidi attivi e passivi idonei a delimitare la zona di marciapiede danneggiata ed avvertire i pedoni dell'imminenza del rischio e/o dell'insidia;
- che l'attrice, risiedendo e dimorando in Acri (CS), non conosceva e né avrebbe potuto immaginare lo stato dei luoghi;
- che assisteva all'evento dannoso la signora;
Parte_2
- che, a seguito della caduta, l'attrice riportava le lesioni descritte in atti, refertate dal locale Pronto
Soccorso dal quale veniva dimessa con la diagnosi di “contusioni multiple da caduta accidentale”;
- che il danno patrimoniale e non può essere quantificato, in base alle tabelle di riferimento ed alle spese mediche documentate pari ad euro 17.070,00, in complessivi euro 26.000,00;
- che l'ente pubblico convenuto, con ordinanza n. 37 del 4.7.2018, in ragione del dissesto del marciapiede in parola, ordinava il divieto di transito sul medesimo sino alla definitiva messa in sicurezza, inibendo al traffico pedonale una maggiore area comprendente il punto in cui si era verificato il sinistro oggetto di causa;
- che il danno sarebbe riconducibile alla responsabilità del per omessa custodia della Controparte_1 strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto lo stato dei luoghi si caratterizzava per la presenza di insidia/trabocchetto non visibile agli utenti, che non era stata eliminata o segnalata dall'ente convenuto.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava quanto dedotto da controparte CP_1 eccependo, in particolare:
- il mancato assolvimento dell'onere incombente sulla parte attrice di fornire la prova che l'evento fosse effettivamente avvenuto nelle modalità descritte, che lo stato dei luoghi fosse effettivamente quello lamentato ed il nesso causale tra la condotta negligente del custode e la verificazione dell'evento avverso;
- l'assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c., dovendo la P.A. rispondere dei danni solo nel caso in cui l'evento si sia realizzato a causa di una situazione di pericolo occulto, insidia o trabocchetto, circostanze assenti nel caso di specie essendo la caduta avvenuta in pieno giorno (ore 10:15) ed in assenza di uno stato dei luoghi idoneo a nascondere il dislivello della pavimentazione;
- l'intervento sopravvenuto del fortuito da solo idoneo a determinare l'evento, consistito nella condotta imprudente della vittima, la quale avrebbe omesso di adottare le più elementari cautele esigibili a fronte dell'interruzione del manto stradale, valutabile, in ogni caso, come fattore concausale del danno ex art. 1227 c.c.;
- la mancanza di prova circa i danni asseritamente patiti da parte in attrice, in particolare con riferimento al trauma contusivo dell'articolazione temporo mandibolare. La causa, istruita a mezzo di prova orale e c.t.u. medico-legale, pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 16.02.2024, giungeva all'udienza del 9.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da parte convenuta per violazione dell'art. 3 D.L. 132/2014. Risulta ex actis che, con pec del 19.12.2019, parte attrice invitava il a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, alla quale l'ente CP_1 CP_1 convenuto ometteva di aderire, con conseguente superamento della predetta eccezione.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. – pacificamente estendibile alle P.A. – presuppone, pur a fronte della sua intrinseca natura semi oggettiva, che la prova del danno e del nesso di causalità tra il fatto ed i pregiudizi patiti gravi pur sempre su chi pretenda di essere risarcito, ed infatti, solo in caso di effettiva allegazione e prova dei suddetti elementi costitutivi della fattispecie, incombe sul custode l'onere di dimostrare che il danno sia derivato da fortuito (ivi includendosi anche la condotta negligente del danneggiato).
La parte danneggiata, dunque, ha l'onere di dimostrare non solo la ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro e la verificazione dell'evento di danno ma anche le conseguenze pregiudizievoli effettivamente patite ed il nesso causale tra esse e l'omessa manutenzione gravante sul custode.
Tale onere, nel caso di specie, è stato adeguatamente assolto.
Nello specifico, la presenza di un vizio nel manto stradale unito all'irregolarità dello stesso è emersa dalle foto versate in atti dalla parte attrice e dalla relazione tecnica allegata dallo stesso convenuto alla memoria istruttoria depositata il 30.6.2021 ed è stata confermata dall'escussione testimoniale del geom.
[...]
perito per la compagnia assicurativa del il quale, escusso all'udienza del 2.4.2024, Tes_1 CP_1 affermava che “il calpestio del marciapiede si presentava sconnesso in termini non fisiologici ma in virtù delle radici degli alberi che avevano determinato un dislivello della pavimentazione” (cfr. verbale di udienza 2.4.2024).
La non conformità dello stato dei luoghi ed il nesso causale tra esso ed il sinistro sono stati ulteriormente oggetto di dichiarazioni della teste , figlia dell'attrice che assisteva al sinistro, la quale Parte_2 dichiarava che il sinistro era avvenuto a causa della sconnessione del pavimento del marciapiede, sprovvisto di segnali atti a segnalare il pericolo (cfr. verbale di udienza 2.4.2024).
A fronte della prova dell'evento, della relazione di custodia e delle deduzioni circa il nesso eziologico tra la res ed il pregiudizio patito, sarebbe stato onere del convenuto fornire la prova del caso fortuito, CP_1 ossia che l'evento avverso si sia verificato per causa ad esso non imputabile (ivi inclusa la condotta negligente della parte danneggiata, rilevante anche ex art. 1227 c.c.). Tale onere non è stato assolto, essendosi il limitato ad allegare come lo stato dei luoghi fosse ben CP_1 visibile dalla sia in considerazione della natura del dissesto, sia perché l'occorso è avvenuto in Pt_1 orario diurno in condizioni ottimali di visibilità. A dire del convenuto, infatti, stante il fatto che le condizioni del manto stradale fossero immediatamente percettibili dall'avventrice, ci si troverebbe in presenza del caso fortuito, costituto dalla condotta imprudente dell'attrice, rilevante, in subordine, ex art. 1227 c.c..
A ben valutare, però, proprio la natura dell'ammaloramento del marciapiede, ovvero di appena qualche centimetro (ma comunque sufficiente a provocare la caduta), porta a ritenerlo un vero e proprio pericolo occulto, idoneo a determinare sinistri della tipologia di quello denunciato in questa sede a prescindere dalle condizioni di visibilità e dall'ordinaria diligenza della danneggiata.
Peraltro, la natura insidiosa del vizio del manto stradale non costituisce, di per sé, elemento necessario ad escludere il contributo eziologico della vittima, non essendo affatto richiesto che la stessa dimostri (nella prova del nesso causale, su di essa gravante) che la sconnessione non fosse concretamente visibile e prevedibile.
Ed infatti “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta mentre circolava sulla pubblica via (…), è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art.
2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto” (Cass. sent. n. 11060/2024).
Ne deriva, quindi, che il non ha fornito adeguata prova di circostanze fortuite idonee ad CP_1 interrompere il nesso eziologico, non avendo dato effettiva dimostrazione della condotta imprudente della
, non potendo essa rinvenirsi presuntivamente nel fatto che, come lasciato intendere dal Pt_1 CP_1 essa non guardasse per terra al momento della caduta, non potendosi gravare il pedone dell'onere di prevenire gli incidenti mediante un'attenzione tale da non consentire di distogliere lo sguardo dal punto in cui effettua il passaggio in quel preciso istante.
Con riferimento alla quantificazione dei danni, essi si sostanziano nel pregiudizio di natura biologica oggetto di accertamento medico-legale sulla scorta della CTU versata in atti, la quale è parsa scevra da vizi logici ed idonea a dare contezza dei danni effettivamente patiti da parte attrice.
Appare consona, allora, l'individuazione della percentuale di danno permanente pari al 3%, così come calcolata dal CTU, cui devono aggiungersi 10 giorni di IT al 100% e 20 giorni di ITP al 50%.
In particolare, rispetto a quanto dedotto da parte attrice circa il danno dentale o all'articolazione temporo- mandibolare, il perito precisava che tale danno non era causalmente riconducibile alla caduta, “preso atto che in occasione della prima prestazione di Pronto Soccorso, l'attenzione del sanitario, nella richiesta degli accertamenti radiologici effettuati, si è rivolta ad altri segmenti corporei, e, per quanto concernente il capo, soltanto allo zigomo sinistro” e che “neanche l'accertamento radiologico RX ortopanoramica delle arcate dentarie superiore e inferiore effettuato il giorno successivo, che non ha evidenziato “segni di frattura, radiologicamente apprezzabili”, fornisce indicazioni in ordine alla compromissione, durante la dinamica lesiva, del cavo orale e delle articolazioni temporo-mandibolari”, di talché le spese odontoiatriche sostenute non possono essere poste in correlazione con l'evento lesivo.
Utilizzando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, così come aggiornate nel 2024, il danno biologico permanente (sulla scorta dell'età della vittima al momento del sinistro, della percentuale di invalidità e del punto base applicato, pari a € 1.567,44) sottratta la componente morale, non oggetto di specifica allegazione attorea, è pari a € 3.386,00.
Il danno biologico temporaneo, invece, è pari € 2.300,00.
Il risarcimento del danno va nella specie liquidato secondo i parametri della Tabella di Milano del 2024 stante la inapplicabilità analogica dell'art. 139 cod. ass. a eventi lesivi conseguenti a fatti illeciti non determinati nel contesto di un sinistro stradale (v. Cass. n. 1248/2011)
Il risarcimento per danno biologico, complessivo, quindi, è pari ad € 5.686,00.
L'importo così determinato deve essere devalutato dalla data dell'ultima pubblicazione delle tabelle di riferimento (gennaio 2024) alla data del sinistro e poi rivalutata alla data odierna.
Nulla deve essere disposto quanto alla personalizzazione della componente biologica del danno patito, non avendo parte attrice avanzato richieste in tal senso.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'eventuale acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'eventuale acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Tale valore deve essere implementato dalle somme dovute per il risarcimento di natura patrimoniale, corrispondente al danno emergente da corrispondere a titolo di spese mediche sostenute e da sostenere e ponderate dal CTU come congrue, pari ad euro 40,30. Le spese di lite devono seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il criterio del disputandum, sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014.
Pone le spese della consulenza tecnica espletata definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro il Parte_1 CP_1
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- accoglie la domanda di parte attrice, e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento di euro
5.726,30, oltre alla rivalutazione ed agli interessi calcolati come in parte motiva;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi ed euro 264,00 a titolo di spese vive, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Così deciso in Teramo, 14.7.2025
Il giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo