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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17086/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Daniela Mauceri, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Salvatore Cristaldi, rappresentante e difensore;
– resistente–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6/12/2024, scaduto il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., solo parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 22/12/2021 Lo Giudice , premesso di aver contratto Pt_1
matrimonio con (celebrato a Palermo il 30/10/2000), in costanza del Controparte_1
1 quale sono nati i figli (il 21/5/2001), (l'1/4/2005) e (il 19/8/2012), ha Per_1 Per_2 Per_3
esposto: che la crisi coniugale è stata determinata dalla condotta infedele del marito;
che, in particolare, nell'anno 2018 ha scoperto che il marito intratteneva una relazione sentimentale con un'altra donna e da quel momento è cessata la convivenza tra le parti;
di essere rimasta con i figli nella casa coniugale, concessale in comodato d'uso dalla madre;
che il marito si è trasferito in un immobile condotto in locazione a Palermo, in via Ausonia n. 83, ove per un periodo ha convissuto con la compagna di nazionalità russa e la di lei IG;
di aver tentato nel 2019 e nel 2020 di seguire una terapia di coppia con il resistente, risultata vana;
di aver scoperto nel 2021 che il marito aveva un'altra relazione extraconiugale da circa due anni;
di aver interrotto il dialogo col marito e manifestato allo stesso la volontà di volersi separare;
che, da tale momento, il resistente ha assunto una condotta persecutoria;
di aver tentato invano di separarsi tramite la procedura di negoziazione;
di aver successivamente querelato il marito, il quale è stato ammonito dal Questore;
che le figlie e hanno interrotto Per_1 Per_3
il rapporto col padre nel 2018, mentre continua ad avere contatti con lui;
di non aver Per_2 mai ostacolato il rapporto tra i figli ed il padre;
di essere socia e dipendente della “Lo Giudice
Merfori s.r.l.”; che il resistente è libero professionista ed opera nel settore finanziario.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: la pronuncia della separazione dal coniuge, con addebito a quest'ultimo della relativa responsabilità; l'affidamento esclusivo dei figli minori, e , e l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
di porre a Per_2 Per_3 carico del l'obbligo di corrisponderle la somma di € 300,00 mensili per ciascun CP_1
figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi, oltre al 50% delle spese extra assegno sostenute nel loro interesse.
Con memoria depositata il 3/4/2022, si è costituito , il quale ha Controparte_1
contestato tutte le circostanze addotte dalla ricorrente, precisando: che la crisi coniugale è sorta a causa della condotta della moglie e della sua famiglia;
di aver lasciato la casa coniugale nel mese di agosto 2018 su richiesta della ricorrente;
di aver tentato di recuperare il rapporto con la moglie, anche attraverso la terapia di coppia;
che nel 2021 la coppia ha deciso di fare una vacanza con i figli e, in tale occasione, la moglie ha scoperto la relazione sentimentale che lo stesso aveva instaurato con un'altra donna;
che detta relazione non può essere posta a fondamento della domanda di addebito, in quanto i coniugi non vivono più insieme dal 2018; che la moglie ha ostacolato i rapporti con i figli.
Ha chiesto, pertanto: la pronuncia della separazione personale dalla moglie, con addebito
2 a quest'ultima della relativa responsabilità; l'affidamento condiviso dei figli minori e la regolamentazione del proprio diritto di visita come indicato in memoria;
di porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura minima;
di porre a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere in suo favore un assegno a titolo di mantenimento personale.
All'udienza del 14/4/2022 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti. In particolare, il Presidente ha: autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
rimesso il diritto di visita paterno alla volontà del padre e del figlio;
incaricato il Servizio Spazio Neutro di organizzare gli incontri del padre con la Per_2 IG;
posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Per_3 Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di € 600,00 per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50%
[...]
delle spese extra assegno sostenute nel loro interesse.
All'udienza del 2/2/2023, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza n. 4319/2023 del 2/10/2023, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Nel frattempo, con ordinanza del 15/3/2023, il giudice istruttore ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: “rinuncia alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
conferma delle condizioni disposte con ordinanza presidenziale del 15.4.2022 con riduzione Per_ dell'assegno mensile posto a carico di a titolo di mantenimento per i figli Controparte_1
e , alla misura di euro 400,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Per_2 Per_3
Protocollo”.
Con la medesima ordinanza, è stata disposta la presa in carico della minore da parte Per_3 del Servizio di NPIA e, in ragione dell'elevata conflittualità tra le parti,
è stato conferito incarico al Consultorio familiare territorialmente competente per gli opportuni interventi finalizzati al sostegno delle parti nella gestione dei processi interpersonali e nei confronti dei figli.
All'udienza del 28/9/2023, le parti hanno dichiarato di non aderire alla suddetta
3 proposta, sicché la causa è proseguita per la relativa istruzione.
Con ricorso del 6/9/2023, Lo Giudice ha chiesto l'affidamento c.d. super- Pt_1
esclusivo della IG (precisando che , nelle more del giudizio, ha conseguito la Per_3 Per_2 maggiore età). Istruito il sub procedimento n. 1, la predetta domanda è stata accolta e, inoltre, è stato confermato l'incarico al Consultorio Familiare.
Con memoria depositata il 23/5/2024, il Pubblico Ministero, preso atto del procedimento penale pendente a carico del e degli episodi verificatisi dopo la cessazione della CP_1
convivenza tra le parti, ha chiesto di disporre l'affidamento della minore ai Servizi Per_3
Sociali.
Proseguito il giudizio principale, nel corso del quale è stata espletata la prova orale ed acquisite le relazioni dei Servizi incaricati, all'udienza del 5/12/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La contemporanea pendenza del giudizio di divorzio.
Tanto premesso, va osservato che, come detto, tra le parti è già stata pronunciata la separazione con sentenza parziale n. 4319/2023 del 2/10/2023.
Inoltre, in data 22/3/2024, Lo Giudice ha depositato ricorso per la cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 3787/2024 R.G., assegnato al medesimo
Giudice istruttore, nell'ambito del quale, con ordinanza del 9/10/2024 emessa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., è stato disposto in via provvisoria ed urgente: l'affidamento esclusivo della minore alla madre, anche per le questioni di maggiore interesse;
Per_3
l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
l'obbligo a carico di CP_1
di corrispondere a la somma complessiva di € 600,00 (€
[...] Parte_1
200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, nonché il 50% delle spese extra assegno sostenute nel loro interesse.
Ebbene, tenuto conto della contestuale pendenza inter partes dei due giudizi di separazione e di divorzio, ferma la pacifica competenza del giudice della separazione a decidere in merito alle domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti, deve prendersi atto che, dal momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori nell'ambito del giudizio di divorzio (giusta ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 9/10/2024), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro), avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio;
inoltre, dallo stesso momento, il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle
4 questioni economiche, se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio divorzile o, comunque, quanto meno, fino all'adozione, in tale secondo giudizio, dei provvedimenti provvisori (Trib. Milano, 26/2/2016).
Giova, in proposito, richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile. Si spiega in tal modo perché la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali” (Cass. n.
7547/2020; v. anche Cass. n. 27205/2019, n. 1779/2012, n. 5510 e n. 5062 del 2017).
Pertanto, la presente decisione dovrà limitarsi alla pronuncia sulle reciproche domande di addebito ed alle statuizioni di natura economica (assegno di mantenimento per il coniuge e contributo al mantenimento dei figli) limitatamente al periodo intercorrente tra la data di deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e quella di adozione nell'ambito del giudizio divorzile dei provvedimenti provvisori ed urgenti (nella specie, emessi con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 9/10/2024).
3. Le domande di addebito della separazione.
Procedendo, quindi, con l'esame delle domande di addebito della separazione reciprocamente avanzate da entrambe le parti, deve evidenziarsi che, com'è noto, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente
5 l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass.
32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta la necessità di una accurata valutazione dei fatti, per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, dovendo prescindere dalle condotte persecutorie penalmente rilevanti accertate in capo al in danno della ricorrente – condotte tutte poste in essere in CP_1
data successiva alla cessazione della convivenza coniugale e quindi non rilevanti ai fini della valutazione della domanda di addebito –, Lo Giudice ha posto a fondamento di Pt_1
tale domanda il comportamento infedele del marito. In particolare, ha esposto che nel mese di agosto del 2018 ha scoperto tramite il social Facebook che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna, con la quale successivamente ha instaurato una convivenza. Tale circostanza sarebbe stata la causa determinante del sorgere della crisi coniugale e della cessazione della convivenza tra i coniugi, avvenuta il 1° settembre 2018
(come esposto dalla ricorrente in seno all'udienza presidenziale).
non ha negato la sussistenza della relazione sentimentale con tale Controparte_1
una donna di nazionalità russa, limitandosi a contestare il periodo in cui questa Per_4
avrebbe avuto inizio.
Difatti, secondo la ricorrente la relazione extraconiugale avrebbe avuto inizio prima della fine della convivenza, mentre, secondo il resistente, nel mese di ottobre 2018, quando i coniugi erano già separati di fatto.
Tuttavia, la prospettazione del resistente risulta contraddetta dalla testimonianza resa dalla teste che, di contro, corrobora le allegazioni della ricorrente. Testimone_1
La teste, invero, all'udienza del 7/2/2024, ha dichiarato: “Vero è che il 13 settembre dell'anno
6 2018 mio cugino mi confidava con messaggi su whatsapp che da luglio dello Controparte_1 stesso anno aveva una relazione sentimentale con una donna di nome che lavorava a Milano Per_4 alla Coin;
in quell'occasione mi disse che con non stava più bene mentre con questa donna Pt_1 si”.
I messaggi scambiati tra la teste, , ed il resistente attraverso il servizio di Testimone_1
messaggistica istantanea di Whatsapp (cui la teste ha fatto riferimento), sono stati prodotti da (v. all. DOC 1 prodotto il 28/11/2022) e si pongono in linea con Parte_1
quanto esposto sia dalla ricorrente che dalla stessa testimone.
Inoltre, la ricorrente ha prodotto un estratto della conversazione intrattenuta con il marito in data 2/10/2020 (v. DOC 3 prodotto il 28/11/2022), nella quale è lo stesso a confessare di averla tradita nel corso della vita matrimoniale, anche con escort.
Infine, deve essere considerata la produzione di parte ricorrente concernente le conversazioni intrattenute dal marito con altre donne attraverso siti di incontri, risalenti al
2017 (v. DOC 2, prodotto il 28/11/2022). Detta produzione, sebbene isolatamente considerata non sia idonea a provare la condotta infedele di , valutata Controparte_1
unitamente alle ulteriori risultanze probatorie e, in particolare, all'allegato denominato
DOC 2, consente di ritenere provato quanto allegato dalla ricorrente.
Alla luce del compendio probatorio formatosi nel corso del giudizio, come dianzi delineato, risulta quindi provato che, in costanza del matrimonio, ha Controparte_1 violato l'obbligo di fedeltà e che è stata tale condotta a determinare il sorgere della crisi coniugale ed a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra le parti. Ciò è confermato anche dal fatto che, nonostante la successiva terapia di coppia intrapresa dalle parti (periodo in cui, tra l'altro, il resistente intratteneva una relazione con un'altra donna),
i tentativi di sanare il rapporto siano stati infruttuosi in quanto lo stesso risultava già definitivamente compromesso.
Pertanto, la domanda di addebito formulata da deve essere accolta. Parte_1
Di contro, ha esposto che a determinare la crisi coniugale sarebbe Controparte_1 stato il comportamento tenuto nei suoi riguardi dalla moglie e dai suoi familiari, i quali lo avrebbero sottoposto a costanti umiliazioni, personali e professionali.
Tuttavia, le allegazioni del resistente non sono sufficienti a fondare una pronuncia di addebito a carico di , posto che le stesse sono connotate da un eccessivo Parte_1
grado di genericità e non hanno trovato riscontro nel corso del giudizio, essendo rimaste
7 del tutto prive di supporto probatorio. Né avrebbero potuto supplire le prove articolate dal resistente non ammesse dal giudice istruttore con ordinanza del 29/9/2023, le cui valutazioni sono del tutto condivisibili.
Pertanto, alla luce delle superiori osservazioni la domanda di addebito articolata dal resistente va rigettata.
4. Provvedimenti nell'interesse della prole e assegnazione della casa coniugale.
Nulla va statuito in merito al regime di affidamento e di visita di , né con riferimento Per_3 all'assegnazione della casa coniugale, domande sulle quali, come già accennato, la competenza è ormai passata in capo al giudice del divorzio.
5. Domande di contenuto economico.
In merito, poi, alle statuizioni di natura economica, va osservato che l'art. 156 c.c. esclude la possibilità di riconoscere l'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui sia stata addebitata la separazione. Pertanto, la domanda in tal senso formulata da CP_1
non può essere accolta, stante il fatto che allo stesso è da addebitare la
[...] responsabilità della separazione.
Relativamente, invece, al mantenimento della prole, va rilevato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis
c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
8 Tanto precisato, per quanto riguarda la posizione economica delle parti, Lo Giudice Pa
ha esposto di essere socia e dipendente della “ Giudice Merfori s.r.l.” e di percepire Pt_1
una retribuzione mensile di circa € 1.500,00.
A fondamento di quanto esposto, ha prodotto le dichiarazioni dei redditi del 2019, del
2020, del 2021, del 2022 e del 2023, dalle quali risultano redditi pari, rispettivamente, a complessivi € 26.427,00, € 28.839,00, € 24.426,00 (v. all.ti prodotti il 26/12/2021), € 22.150,00 ed € 22.612,00 (v. all.ti prodotti il 15/1/2024).
, invece, ha esposto di aver svolto la professione di subagente Controparte_1 assicurativo e di abitare in un immobile condotto in locazione, per il quale paga un canone locativo annuo di € 9.600,00 (cfr. contratto di locazione prodotto il 7/9/2022).
A fondamento di quanto esposto, ha prodotto le dichiarazioni dei redditi del 2020, del
2021, del 2022 e del 2023, dalle quali risultano redditi, rispettivamente, di € 3.824,00, di €
388,00, di € 1,00 (v. all.ti prodotti con la memoria di costituzione) e pari a zero (v. all. prodotto il 2/2/2024).
Orbene, tenuto conto della posizione economica delle parti, del relativo tenore di vita e di quanto emerso nel corso del giudizio, nonché del fatto che i figli della coppia sono interamente a carico della ricorrente e non incontrano il padre, e considerato anche il minimo vitale che ogni genitore deve garantire alla prole a prescindere dal proprio reddito, va confermato a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli,
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi, secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese del giudizio, considerato l'oggetto e l'esito della controversia, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, vista la sentenza non definitiva n. 4319/2023 del
2/10/2023, definitivamente pronunziando:
a) addebita la responsabilità della separazione personale dei coniugi a
; Controparte_1
9 b) rigetta la domanda di addebito articolata da;
Controparte_1
c) conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
un assegno di € 600,00 a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra- assegno relative agli stessi secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il
Tribunale di Palermo;
d) compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 6 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17086/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Daniela Mauceri, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Salvatore Cristaldi, rappresentante e difensore;
– resistente–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6/12/2024, scaduto il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., solo parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 22/12/2021 Lo Giudice , premesso di aver contratto Pt_1
matrimonio con (celebrato a Palermo il 30/10/2000), in costanza del Controparte_1
1 quale sono nati i figli (il 21/5/2001), (l'1/4/2005) e (il 19/8/2012), ha Per_1 Per_2 Per_3
esposto: che la crisi coniugale è stata determinata dalla condotta infedele del marito;
che, in particolare, nell'anno 2018 ha scoperto che il marito intratteneva una relazione sentimentale con un'altra donna e da quel momento è cessata la convivenza tra le parti;
di essere rimasta con i figli nella casa coniugale, concessale in comodato d'uso dalla madre;
che il marito si è trasferito in un immobile condotto in locazione a Palermo, in via Ausonia n. 83, ove per un periodo ha convissuto con la compagna di nazionalità russa e la di lei IG;
di aver tentato nel 2019 e nel 2020 di seguire una terapia di coppia con il resistente, risultata vana;
di aver scoperto nel 2021 che il marito aveva un'altra relazione extraconiugale da circa due anni;
di aver interrotto il dialogo col marito e manifestato allo stesso la volontà di volersi separare;
che, da tale momento, il resistente ha assunto una condotta persecutoria;
di aver tentato invano di separarsi tramite la procedura di negoziazione;
di aver successivamente querelato il marito, il quale è stato ammonito dal Questore;
che le figlie e hanno interrotto Per_1 Per_3
il rapporto col padre nel 2018, mentre continua ad avere contatti con lui;
di non aver Per_2 mai ostacolato il rapporto tra i figli ed il padre;
di essere socia e dipendente della “Lo Giudice
Merfori s.r.l.”; che il resistente è libero professionista ed opera nel settore finanziario.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: la pronuncia della separazione dal coniuge, con addebito a quest'ultimo della relativa responsabilità; l'affidamento esclusivo dei figli minori, e , e l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
di porre a Per_2 Per_3 carico del l'obbligo di corrisponderle la somma di € 300,00 mensili per ciascun CP_1
figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi, oltre al 50% delle spese extra assegno sostenute nel loro interesse.
Con memoria depositata il 3/4/2022, si è costituito , il quale ha Controparte_1
contestato tutte le circostanze addotte dalla ricorrente, precisando: che la crisi coniugale è sorta a causa della condotta della moglie e della sua famiglia;
di aver lasciato la casa coniugale nel mese di agosto 2018 su richiesta della ricorrente;
di aver tentato di recuperare il rapporto con la moglie, anche attraverso la terapia di coppia;
che nel 2021 la coppia ha deciso di fare una vacanza con i figli e, in tale occasione, la moglie ha scoperto la relazione sentimentale che lo stesso aveva instaurato con un'altra donna;
che detta relazione non può essere posta a fondamento della domanda di addebito, in quanto i coniugi non vivono più insieme dal 2018; che la moglie ha ostacolato i rapporti con i figli.
Ha chiesto, pertanto: la pronuncia della separazione personale dalla moglie, con addebito
2 a quest'ultima della relativa responsabilità; l'affidamento condiviso dei figli minori e la regolamentazione del proprio diritto di visita come indicato in memoria;
di porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura minima;
di porre a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere in suo favore un assegno a titolo di mantenimento personale.
All'udienza del 14/4/2022 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti. In particolare, il Presidente ha: autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
rimesso il diritto di visita paterno alla volontà del padre e del figlio;
incaricato il Servizio Spazio Neutro di organizzare gli incontri del padre con la Per_2 IG;
posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Per_3 Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di € 600,00 per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50%
[...]
delle spese extra assegno sostenute nel loro interesse.
All'udienza del 2/2/2023, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza n. 4319/2023 del 2/10/2023, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Nel frattempo, con ordinanza del 15/3/2023, il giudice istruttore ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: “rinuncia alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
conferma delle condizioni disposte con ordinanza presidenziale del 15.4.2022 con riduzione Per_ dell'assegno mensile posto a carico di a titolo di mantenimento per i figli Controparte_1
e , alla misura di euro 400,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Per_2 Per_3
Protocollo”.
Con la medesima ordinanza, è stata disposta la presa in carico della minore da parte Per_3 del Servizio di NPIA e, in ragione dell'elevata conflittualità tra le parti,
è stato conferito incarico al Consultorio familiare territorialmente competente per gli opportuni interventi finalizzati al sostegno delle parti nella gestione dei processi interpersonali e nei confronti dei figli.
All'udienza del 28/9/2023, le parti hanno dichiarato di non aderire alla suddetta
3 proposta, sicché la causa è proseguita per la relativa istruzione.
Con ricorso del 6/9/2023, Lo Giudice ha chiesto l'affidamento c.d. super- Pt_1
esclusivo della IG (precisando che , nelle more del giudizio, ha conseguito la Per_3 Per_2 maggiore età). Istruito il sub procedimento n. 1, la predetta domanda è stata accolta e, inoltre, è stato confermato l'incarico al Consultorio Familiare.
Con memoria depositata il 23/5/2024, il Pubblico Ministero, preso atto del procedimento penale pendente a carico del e degli episodi verificatisi dopo la cessazione della CP_1
convivenza tra le parti, ha chiesto di disporre l'affidamento della minore ai Servizi Per_3
Sociali.
Proseguito il giudizio principale, nel corso del quale è stata espletata la prova orale ed acquisite le relazioni dei Servizi incaricati, all'udienza del 5/12/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La contemporanea pendenza del giudizio di divorzio.
Tanto premesso, va osservato che, come detto, tra le parti è già stata pronunciata la separazione con sentenza parziale n. 4319/2023 del 2/10/2023.
Inoltre, in data 22/3/2024, Lo Giudice ha depositato ricorso per la cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 3787/2024 R.G., assegnato al medesimo
Giudice istruttore, nell'ambito del quale, con ordinanza del 9/10/2024 emessa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., è stato disposto in via provvisoria ed urgente: l'affidamento esclusivo della minore alla madre, anche per le questioni di maggiore interesse;
Per_3
l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
l'obbligo a carico di CP_1
di corrispondere a la somma complessiva di € 600,00 (€
[...] Parte_1
200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, nonché il 50% delle spese extra assegno sostenute nel loro interesse.
Ebbene, tenuto conto della contestuale pendenza inter partes dei due giudizi di separazione e di divorzio, ferma la pacifica competenza del giudice della separazione a decidere in merito alle domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti, deve prendersi atto che, dal momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori nell'ambito del giudizio di divorzio (giusta ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 9/10/2024), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro), avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio;
inoltre, dallo stesso momento, il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle
4 questioni economiche, se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio divorzile o, comunque, quanto meno, fino all'adozione, in tale secondo giudizio, dei provvedimenti provvisori (Trib. Milano, 26/2/2016).
Giova, in proposito, richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile. Si spiega in tal modo perché la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali” (Cass. n.
7547/2020; v. anche Cass. n. 27205/2019, n. 1779/2012, n. 5510 e n. 5062 del 2017).
Pertanto, la presente decisione dovrà limitarsi alla pronuncia sulle reciproche domande di addebito ed alle statuizioni di natura economica (assegno di mantenimento per il coniuge e contributo al mantenimento dei figli) limitatamente al periodo intercorrente tra la data di deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e quella di adozione nell'ambito del giudizio divorzile dei provvedimenti provvisori ed urgenti (nella specie, emessi con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 9/10/2024).
3. Le domande di addebito della separazione.
Procedendo, quindi, con l'esame delle domande di addebito della separazione reciprocamente avanzate da entrambe le parti, deve evidenziarsi che, com'è noto, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente
5 l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass.
32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta la necessità di una accurata valutazione dei fatti, per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, dovendo prescindere dalle condotte persecutorie penalmente rilevanti accertate in capo al in danno della ricorrente – condotte tutte poste in essere in CP_1
data successiva alla cessazione della convivenza coniugale e quindi non rilevanti ai fini della valutazione della domanda di addebito –, Lo Giudice ha posto a fondamento di Pt_1
tale domanda il comportamento infedele del marito. In particolare, ha esposto che nel mese di agosto del 2018 ha scoperto tramite il social Facebook che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna, con la quale successivamente ha instaurato una convivenza. Tale circostanza sarebbe stata la causa determinante del sorgere della crisi coniugale e della cessazione della convivenza tra i coniugi, avvenuta il 1° settembre 2018
(come esposto dalla ricorrente in seno all'udienza presidenziale).
non ha negato la sussistenza della relazione sentimentale con tale Controparte_1
una donna di nazionalità russa, limitandosi a contestare il periodo in cui questa Per_4
avrebbe avuto inizio.
Difatti, secondo la ricorrente la relazione extraconiugale avrebbe avuto inizio prima della fine della convivenza, mentre, secondo il resistente, nel mese di ottobre 2018, quando i coniugi erano già separati di fatto.
Tuttavia, la prospettazione del resistente risulta contraddetta dalla testimonianza resa dalla teste che, di contro, corrobora le allegazioni della ricorrente. Testimone_1
La teste, invero, all'udienza del 7/2/2024, ha dichiarato: “Vero è che il 13 settembre dell'anno
6 2018 mio cugino mi confidava con messaggi su whatsapp che da luglio dello Controparte_1 stesso anno aveva una relazione sentimentale con una donna di nome che lavorava a Milano Per_4 alla Coin;
in quell'occasione mi disse che con non stava più bene mentre con questa donna Pt_1 si”.
I messaggi scambiati tra la teste, , ed il resistente attraverso il servizio di Testimone_1
messaggistica istantanea di Whatsapp (cui la teste ha fatto riferimento), sono stati prodotti da (v. all. DOC 1 prodotto il 28/11/2022) e si pongono in linea con Parte_1
quanto esposto sia dalla ricorrente che dalla stessa testimone.
Inoltre, la ricorrente ha prodotto un estratto della conversazione intrattenuta con il marito in data 2/10/2020 (v. DOC 3 prodotto il 28/11/2022), nella quale è lo stesso a confessare di averla tradita nel corso della vita matrimoniale, anche con escort.
Infine, deve essere considerata la produzione di parte ricorrente concernente le conversazioni intrattenute dal marito con altre donne attraverso siti di incontri, risalenti al
2017 (v. DOC 2, prodotto il 28/11/2022). Detta produzione, sebbene isolatamente considerata non sia idonea a provare la condotta infedele di , valutata Controparte_1
unitamente alle ulteriori risultanze probatorie e, in particolare, all'allegato denominato
DOC 2, consente di ritenere provato quanto allegato dalla ricorrente.
Alla luce del compendio probatorio formatosi nel corso del giudizio, come dianzi delineato, risulta quindi provato che, in costanza del matrimonio, ha Controparte_1 violato l'obbligo di fedeltà e che è stata tale condotta a determinare il sorgere della crisi coniugale ed a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra le parti. Ciò è confermato anche dal fatto che, nonostante la successiva terapia di coppia intrapresa dalle parti (periodo in cui, tra l'altro, il resistente intratteneva una relazione con un'altra donna),
i tentativi di sanare il rapporto siano stati infruttuosi in quanto lo stesso risultava già definitivamente compromesso.
Pertanto, la domanda di addebito formulata da deve essere accolta. Parte_1
Di contro, ha esposto che a determinare la crisi coniugale sarebbe Controparte_1 stato il comportamento tenuto nei suoi riguardi dalla moglie e dai suoi familiari, i quali lo avrebbero sottoposto a costanti umiliazioni, personali e professionali.
Tuttavia, le allegazioni del resistente non sono sufficienti a fondare una pronuncia di addebito a carico di , posto che le stesse sono connotate da un eccessivo Parte_1
grado di genericità e non hanno trovato riscontro nel corso del giudizio, essendo rimaste
7 del tutto prive di supporto probatorio. Né avrebbero potuto supplire le prove articolate dal resistente non ammesse dal giudice istruttore con ordinanza del 29/9/2023, le cui valutazioni sono del tutto condivisibili.
Pertanto, alla luce delle superiori osservazioni la domanda di addebito articolata dal resistente va rigettata.
4. Provvedimenti nell'interesse della prole e assegnazione della casa coniugale.
Nulla va statuito in merito al regime di affidamento e di visita di , né con riferimento Per_3 all'assegnazione della casa coniugale, domande sulle quali, come già accennato, la competenza è ormai passata in capo al giudice del divorzio.
5. Domande di contenuto economico.
In merito, poi, alle statuizioni di natura economica, va osservato che l'art. 156 c.c. esclude la possibilità di riconoscere l'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui sia stata addebitata la separazione. Pertanto, la domanda in tal senso formulata da CP_1
non può essere accolta, stante il fatto che allo stesso è da addebitare la
[...] responsabilità della separazione.
Relativamente, invece, al mantenimento della prole, va rilevato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis
c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
8 Tanto precisato, per quanto riguarda la posizione economica delle parti, Lo Giudice Pa
ha esposto di essere socia e dipendente della “ Giudice Merfori s.r.l.” e di percepire Pt_1
una retribuzione mensile di circa € 1.500,00.
A fondamento di quanto esposto, ha prodotto le dichiarazioni dei redditi del 2019, del
2020, del 2021, del 2022 e del 2023, dalle quali risultano redditi pari, rispettivamente, a complessivi € 26.427,00, € 28.839,00, € 24.426,00 (v. all.ti prodotti il 26/12/2021), € 22.150,00 ed € 22.612,00 (v. all.ti prodotti il 15/1/2024).
, invece, ha esposto di aver svolto la professione di subagente Controparte_1 assicurativo e di abitare in un immobile condotto in locazione, per il quale paga un canone locativo annuo di € 9.600,00 (cfr. contratto di locazione prodotto il 7/9/2022).
A fondamento di quanto esposto, ha prodotto le dichiarazioni dei redditi del 2020, del
2021, del 2022 e del 2023, dalle quali risultano redditi, rispettivamente, di € 3.824,00, di €
388,00, di € 1,00 (v. all.ti prodotti con la memoria di costituzione) e pari a zero (v. all. prodotto il 2/2/2024).
Orbene, tenuto conto della posizione economica delle parti, del relativo tenore di vita e di quanto emerso nel corso del giudizio, nonché del fatto che i figli della coppia sono interamente a carico della ricorrente e non incontrano il padre, e considerato anche il minimo vitale che ogni genitore deve garantire alla prole a prescindere dal proprio reddito, va confermato a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli,
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi, secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese del giudizio, considerato l'oggetto e l'esito della controversia, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, vista la sentenza non definitiva n. 4319/2023 del
2/10/2023, definitivamente pronunziando:
a) addebita la responsabilità della separazione personale dei coniugi a
; Controparte_1
9 b) rigetta la domanda di addebito articolata da;
Controparte_1
c) conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
un assegno di € 600,00 a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra- assegno relative agli stessi secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il
Tribunale di Palermo;
d) compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 6 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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