Articolo 98 del Codice antimafia
Articolo 87Articolo 99
Versione
13 ottobre 2011
>
Versione
26 novembre 2014
Art. 98.


Contenuto della ((banca dati nazionale unica)) 1. Nella ((banca dati nazionale unica)) sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.
2. La ((banca dati nazionale unica)) , tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.
3. La ((banca dati nazionale unica)) , tramite il collegamento ad altre banche dati, puo' contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.
Entrata in vigore il 26 novembre 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente