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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/08/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
proc. n. 484/2020 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dr.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dr.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 484/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), n.q. di erede della sig.ra , Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Renata Mazzeo (c.f. ) - pec: CodiceFiscale_2
appellante Email_1
CONTRO
P.IVA: , in persona del procuratore in carica Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (c.f. CP_2
) - pec: appellata C.F._3 Email_2
NONCHE' CONTRO
, residente in [...] e Controparte_3
, residente in [...]; Controparte_4
appellati contumaci
OGGETTO: Lesione personale da sinistro stradale - appello avverso la sentenza n. 61/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 13/01/2020, nel procedimento n. RG 702/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Persona_1
Tribunale di Reggio Calabria, la società nonché e Controparte_1 Controparte_3
, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_4 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 16.10.2013.
A fondamento della propria domanda, l'attrice deduceva che, in tale data, mentre si trovava a bordo dell'autovettura targata EN748FN, condotta da e di proprietà del figlio Controparte_3 CP_4
riportava gravi lesioni a seguito di una caduta accidentale. La caduta sarebbe stata causata
[...] da un'improvvisa movimentazione del veicolo, verificatasi nel momento in cui l'attrice stava scendendo dall'auto, parcheggiata in prossimità della sua abitazione, sita in Via Padova, nel Comune di Villa San Giovanni. Secondo la ricostruzione attorea, il conducente non avrebbe adottato le necessarie cautele per garantire la stabilità del mezzo (quali l'inserimento del freno a mano e la disattivazione della marcia), determinando così lo spostamento del veicolo e l'urto che causava la caduta.
Assumeva che, a seguito dell'evento, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale B.M.M. di Reggio Calabria, dove le veniva diagnosticata una frattura vertebrale, con necessità di intervento chirurgico. La convalescenza si protraeva fino al 07.05.2014, data in cui veniva dichiarata la guarigione clinica, con postumi da valutare in sede medico legale.
Evidenziava, quanto alla quantificazione del danno, due distinte valutazioni: quella del fiduciario della compagnia assicurativa, che riconosceva postumi permanenti nella misura del 12% (€
26.081,00), 134 giorni di invalidità temporanea assoluta (€ 12.864,00) e una personalizzazione del danno del 25% (€ 6.500,00), per un totale di € 45.445,00; e quella del proprio consulente tecnico, Dr.
, che includeva anche un trauma cranico commotivo, con postumi permanenti del 20% (€ Per_2
61.697,00), 150 giorni di invalidità temporanea assoluta (€ 14.400,00), 53 giorni di invalidità temporanea parziale (€ 3.816,00) e personalizzazione del danno del 25% (€ 15.424,00), per un totale di € 95.337,00.
Rappresentava altresì che, nonostante le richieste di risarcimento rivolte alla compagnia assicurativa e i tentativi di negoziazione assistita, ogni proposta veniva rigettata.
Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale di addebitare la responsabilità del sinistro ad esclusiva colpa di , quale conducente dell'autovettura, e, per l'effetto, di determinare il danno patito Controparte_3 dall'attrice nella misura che sarebbe emersa e risultata provata nel corso del giudizio, anche a seguito di CTU medica invocata, e conseguentemente di condannare in solido i convenuti —
[...]
, e la Compagnia — al pagamento della somma che CP_3 Controparte_4 Controparte_1 sarebbe stata determinata, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
e rimanevano contumaci, mentre si costituiva in giudizio la Controparte_3 Controparte_4 contestando integralmente la domanda risarcitoria proposta da . Controparte_1 Persona_1
2 La compagnia assicurativa sollevava dubbi circa la reale verificazione del sinistro, evidenziando incongruenze nella dinamica descritta, che appariva poco plausibile sotto il profilo ergonomico. La
evidenziava inoltre che la veva già riportato lesioni simili in occasione di un precedente CP_1 Per_1 sinistro del 2009 e, successivamente, a seguito di una caduta domestica nel dicembre 2013. Tali elementi, secondo la convenuta, compromettevano il nesso eziologico tra le lesioni attuali e l'evento oggetto di causa. La compagnia contestava altresì l'assenza di riscontri probatori oggettivi, rilevando come le dichiarazioni rese in sede stragiudiziale non potessero assumere valore probatorio opponibile.
Veniva inoltre eccepita la genericità e sproporzione della quantificazione del danno, non supportata da idonea documentazione medica. La consulenza di parte veniva ritenuta irrilevante, in quanto priva di valore probatorio.
Conclusivamente, chiedeva il rigetto integrale della domanda, o, in subordine, la sua CP_1 riduzione nei limiti del danno eventualmente accertato come eziologicamente riconducibile al sinistro, con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita sia documentalmente, che a mezzo prove orali. Con ordinanza del
02.10.2019, il Giudice rigettava l'istanza di CTU medico-legale e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. A seguito di istanza del 14.10.2019, con cui si chiedeva l'anticipazione del giudizio in ragione delle gravi condizioni di salute di parte attrice, veniva fissata nuova udienza;
successivamente, il giudizio veniva tratto in decisione. Con Sentenza n. 61/2020, pubblicata il
13.01.2020 e non notificata, il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 702/2018, rigettava integralmente la domanda.
Il giudice di prime cure rilevava come le allegazioni contenute nell'atto introduttivo non risultassero adeguatamente provate, difettando riscontri oggettivi ulteriori idonei a confermare la verificazione del sinistro e la sua riconducibilità causale alle lesioni lamentate. In particolare, il Tribunale osservava che la deposizione dell'unica testimone escussa, legata da rapporto di convivenza con il figlio dell'attrice, si presentava generica e contraddittoria, priva di elementi descrittivi coerenti con la dinamica dell'evento. A ciò si aggiungeva il disallineamento tra le dichiarazioni rese dalla testimone e quelle rese in sede stragiudiziale dal conducente, nonché la discordanza tra la ricostruzione della dinamica contenuta in citazione e quanto riportato nella relazione medica del dr. , nella quale Per_3 si riferiva che “la paziente veniva travolta da un'automobile (…)”, circostanza del tutto incompatibile con la prospettata caduta accidentale durante la discesa dal mezzo.
La domanda veniva respinta con condanna dell'attrice alle spese di lite in favore dell'assicurazione, unica convenuta costituita.
Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 05.10.2020, , nella qualità di erede di Parte_1
, deceduta in Villa San Giovanni (RC) il giorno 4/01/2020, ha impugnato la sentenza Persona_1 emessa da Tribunale di Reggio Calabria, deducendo, con un unico motivo di gravame, vizi nella
3 valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado, il quale avrebbe omesso un esame complessivo, coerente e approfondito della documentazione medica e delle dichiarazioni orali acquisite nel corso del giudizio.
In particolare, evidenziava come il rigetto della richiesta di CTU medico-legale si fondasse su presunte discordanze documentali che risultavano agevolmente superabili alla luce dell'intera documentazione clinica, la quale attestava con chiarezza la data del sinistro, il ricovero, l'intervento chirurgico e la successiva degenza.
Assumeva, altresì, che il Giudice avesse ritenuto non sufficienti le dichiarazioni rese dal convenuto e dalla teste escussa, sollevando dubbi sulla loro attendibilità per via di rapporti di affinità tra le parti, senza indicare concreti elementi di contraddizione. Tali dichiarazioni, rese sia in sede giudiziale che stragiudiziale, descrivevano in modo coerente la dinamica del sinistro, confermando che la Per_1 mentre scendeva dall'autovettura condotta da , veniva colpita da un improvviso Controparte_3 spostamento del veicolo e cadeva rovinosamente a terra.
A sostegno della propria ricostruzione, l'appellante richiamava anche le relazioni medico-legali prodotte nel giudizio, sia quella del proprio consulente tecnico, che illustrava la gravità delle lesioni e dei postumi, sia quella del medico fiduciario della compagnia assicurativa, il quale riconosceva postumi invalidanti nella misura del 12% e confermava il nesso causale tra le lesioni e l'evento.
Tutti questi elementi, secondo l'appellante, non venivano adeguatamente considerati dal Giudice, che giungeva così a una motivazione ritenuta sommaria e non fondata su un'analisi completa del materiale probatorio. Insisteva, pertanto, sulla necessità di una nuova valutazione istruttoria, mediante l'ammissione di CTU medico-legale, per accertare la responsabilità del conducente e la riferibilità delle lesioni all'evento dannoso.
Concludeva chiedendo, in riforma della impugnata sentenza: “di accogliere le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado da intendersi qui riportate e trascritte;
condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di entrambe i gradi di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.12.2020 si costituiva nel presente grado di giudizio la contestando integralmente le deduzioni avversarie, poiché prive Controparte_1 di fondamento. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Ancora in via preliminare, contestava la legittimazione dell'appellante a proporre l'impugnazione, in quanto fondata sulla dedotta qualità di erede della defunta , senza che fosse stata fornita idonea prova della qualità successoria Persona_1 né della unicità della posizione ereditaria.
Nel merito, eccepiva l'assenza di prova della dinamica del sinistro, la genericità e inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, nonché la presenza di elementi documentali e clinici che deporrebbero per l'inverosimiglianza della ricostruzione avversaria. In particolare, evidenziava
4 l'incompatibilità ergonomica della caduta per come descritta dalla testimone , la quale Testimone_1 riferiva che la sarebbe caduta all'indietro mentre scendeva dall'autovettura. Osservava parte Per_1 appellata che, anche a voler ammettere un movimento improvviso del veicolo in avanti, l'urto con il montante della portiera non avrebbe potuto verosimilmente provocare una caduta all'indietro, come invece sostenuto, risultando la ricostruzione attorea incongrua sotto il profilo dinamico e posturale.
Contestava, altresì, l'efficacia probatoria della perizia prodotta dalla parte attrice e redatta dal dott.
fiduciario della stessa compagnia assicurativa, rilevando che tale documento, oltre Persona_4
a non essere stato redatto in contraddittorio, non poteva in alcun modo supplire alla mancata prova della dinamica del sinistro.
Adduceva, ulteriormente, la esistenza di pregressi eventi traumatici (sinistro del 2009 e caduta domestica del 2013) che avevano interessato i medesimi distretti corporei, escludendo così la sussistenza di un nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento oggetto di causa. Aggiungeva, inoltre, che la ra affetta da una condizione di osteopenia già documentata nel 2011, che rendeva Per_1 la sua struttura ossea particolarmente fragile e suscettibile a fratture.
Contestava, pertanto, la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dall'appellante, tanto in relazione al danno biologico quanto a quello morale e patrimoniale, rilevando la carenza di allegazioni e di riscontri probatori specifici. Osservava, inoltre, che il sopravvenuto decesso della non Per_1 riconducibile causalmente al sinistro oggetto di causa, incideva in modo determinante sulle domande risarcitorie, non potendo essere riconosciuto un danno da invalidità permanente in favore di un soggetto non più in vita.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, declaratoria di inammissibilità dell'appello non avendo, esso, alcuna ragionevole probabilità di essere accolto. Chiedeva poi, nel merito, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'appellante , nonché il rigetto integrale del Parte_1 gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata. Chiedeva, in subordine, di ridurre l'eventuale risarcimento in proporzione alla sopravvivenza effettiva della danneggiata deceduta nel corso del giudizio.
Non si costituivano nel presente grado, nonostante l'avvenuta rituale notifica, e Controparte_3
la cui contumacia veniva dichiarata ordinanza emessa da questa Corte il Controparte_4
9.04.2025
A seguito di alcuni differimenti, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 13.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. A scioglimento della riserva il
Collegio poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 L'impugnazione è inammissibile.
Deve, in via preliminare, esaminarsi l'eccezione sollevata dalla società Controparte_1 relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo all'appellante, per difetto di prova della sua legittimazione ad impugnare. L'eccezione è fondata
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 c.p.c.” (Cass., Sez. U,
22/04/2013, n. 9692, conf. Cass. civ., Sez. I, Sent., 04/12/2014, n. 25655; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
10/05/2018, n. 11276; Cass. civ., Sez. I, Ord. 26/09/2019, n. 24050; Cassazione civile sez. III, ord.
16/11/2020, n. 25869).
La giurisprudenza ha precisato altresì come colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., della propria legittimazione e, segnatamente, di essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, dimostrando tanto il decesso della parte originaria, quanto la sua qualità di erede. In difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare (ex multis, Cassazione civile sez. II, 18/04/2024, n.10519).
Tale mancanza, in quanto attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio e ai presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., è rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
Nel caso di specie, parte appellante si era limitata a qualificarsi, nell'atto introduttivo del gravame, erede di , senza neppure allegare i fatti costitutivi di detta qualità, non ha Persona_1 fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare la propria legittimazione ad impugnare in qualità di successore, né ha allegato elementi sufficienti a fondare tale qualità.
Nel caso di specie, parte appellante si è limitata a qualificarsi, nell'atto introduttivo del gravame, quale erede della defunta , senza tuttavia allegare alcun elemento idoneo a comprovare Persona_1 detta qualità, né ha fornito prova documentale alcuna atta a dimostrare la propria legittimazione ad impugnare in qualità di successore.
La compagnia UR appellata, nella propria comparsa di costituzione, ha sollevato, quale primo motivo di resistenza, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellante, per mancata prova della qualità di successore.
6 Solo dopo l'assegnazione a sentenza del presente grado di giudizio, e solo con le note di replica del 16.06.2025,, parte appellante – che non aveva mai risposto al rilievo avversario, ha prodotto la dichiarazione di successione.
La produzione è tardiva ed inammissibile (oltre che insufficiente a provare la legittimazione contestata)
In primo luogo, la dichiarazione di successione è stata prodotta tardivamente, in violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., che preclude la produzione di nuovi documenti in appello
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della prova del decesso della parte originaria e della qualità di erede di quest'ultima, non è sufficiente la denuncia di successione, trattandosi di documento avente esclusiva valenza fiscale e costituente mero elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice. È invece necessaria l'allegazione degli atti dello stato civile dai quali possa coerentemente desumersi il rapporto di parentela con il de cuius, idoneo a legittimare la successione ex artt. 565 ss. c.c. (Cass. civ. sez. U, 29/05/2014, n. 12065; Cass. civ., sez. II, 27/06/2005,
n.13738; Cass. Civ., 14 marzo 2024, n. 6930: in quest'ultima pronuncia, era stata prodotta la dichiarazione di successione, documentazione che, per le ragioni sopra esposte, non è stata ritenuta idonea ad attestare la loro qualità di eredi).
Oltretutto la produzione di documenti è comunque preclusa anche in primo grado una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere, pertanto, effettuata in comparsa conclusionale
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/05/2019, n. 12574).
È principio consolidato, infatti, che le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. hanno la funzione esclusiva di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, replicare alle deduzioni avversarie e sviluppare ulteriormente le tesi difensive già esposte nelle comparse conclusionali.
Tali scritti conclusionali, pertanto, non possono contenere la prospettazione di questioni nuove, sulle quali il giudice non può e non deve pronunciare, né possono contenere nuove allegazioni documentali, che verrebbero in tal modo sottratte al contraddittorio.
La tardività – e, conseguentemente, l'inammissibilità – dei documenti comprovanti la legittimazione processuale della parte, prodotti esclusivamente con gli scritti difensivi conclusionali, è affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25655 del 04/12/2014).
Restano quindi assorbiti i rilievi sulla inidoneità della dichiarazione di successione quale prova della legittimazione e della qualità di erede (anche ove fosse stata tempestivamente depositata ), ed a maggior ragione le risultanze del documento (dal quale parrebbe che l'appellante non sarebbe neppure l'unico erede)
7 In difetto di prova della legittimazione esclusiva o rappresentativa dell'appellante , l'appello deve essere dichiarato inammissibile
Alla luce della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, occorre provvedere sulle spese processuali del presente grado di giudizio che vanno poste a carico della parte soccombente Parte_1
e liquidate in favore della società UR , unica appellata costituita, ai sensi del DM
[...]
55/2014 e DM 147/2022, tenendo conto del valore indeterminabile della causa, dei parametri minimi dei compensi per attività difensiva in € 4.996,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00).
Nulla per le spese , invece, con gli appellati rimasti contumaci , stante l'esito del processo
Vista la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, deve attestarsi la ricorrenza dei presupposti previsti dall''art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass.
SS.UU. n. 9938/14).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n. 61/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 13/01/2020, nel procedimento n. RG 702/2018, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore della società UR liquidate ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 per euro 4.996,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
3. Nulla per le spese con gli appellati rimasti contumaci
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di inammissibilità dell'appello.
Così deciso a Reggio Calabria il 25 agosto 2025
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dr.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dr.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 484/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), n.q. di erede della sig.ra , Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Renata Mazzeo (c.f. ) - pec: CodiceFiscale_2
appellante Email_1
CONTRO
P.IVA: , in persona del procuratore in carica Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (c.f. CP_2
) - pec: appellata C.F._3 Email_2
NONCHE' CONTRO
, residente in [...] e Controparte_3
, residente in [...]; Controparte_4
appellati contumaci
OGGETTO: Lesione personale da sinistro stradale - appello avverso la sentenza n. 61/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 13/01/2020, nel procedimento n. RG 702/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Persona_1
Tribunale di Reggio Calabria, la società nonché e Controparte_1 Controparte_3
, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_4 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 16.10.2013.
A fondamento della propria domanda, l'attrice deduceva che, in tale data, mentre si trovava a bordo dell'autovettura targata EN748FN, condotta da e di proprietà del figlio Controparte_3 CP_4
riportava gravi lesioni a seguito di una caduta accidentale. La caduta sarebbe stata causata
[...] da un'improvvisa movimentazione del veicolo, verificatasi nel momento in cui l'attrice stava scendendo dall'auto, parcheggiata in prossimità della sua abitazione, sita in Via Padova, nel Comune di Villa San Giovanni. Secondo la ricostruzione attorea, il conducente non avrebbe adottato le necessarie cautele per garantire la stabilità del mezzo (quali l'inserimento del freno a mano e la disattivazione della marcia), determinando così lo spostamento del veicolo e l'urto che causava la caduta.
Assumeva che, a seguito dell'evento, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale B.M.M. di Reggio Calabria, dove le veniva diagnosticata una frattura vertebrale, con necessità di intervento chirurgico. La convalescenza si protraeva fino al 07.05.2014, data in cui veniva dichiarata la guarigione clinica, con postumi da valutare in sede medico legale.
Evidenziava, quanto alla quantificazione del danno, due distinte valutazioni: quella del fiduciario della compagnia assicurativa, che riconosceva postumi permanenti nella misura del 12% (€
26.081,00), 134 giorni di invalidità temporanea assoluta (€ 12.864,00) e una personalizzazione del danno del 25% (€ 6.500,00), per un totale di € 45.445,00; e quella del proprio consulente tecnico, Dr.
, che includeva anche un trauma cranico commotivo, con postumi permanenti del 20% (€ Per_2
61.697,00), 150 giorni di invalidità temporanea assoluta (€ 14.400,00), 53 giorni di invalidità temporanea parziale (€ 3.816,00) e personalizzazione del danno del 25% (€ 15.424,00), per un totale di € 95.337,00.
Rappresentava altresì che, nonostante le richieste di risarcimento rivolte alla compagnia assicurativa e i tentativi di negoziazione assistita, ogni proposta veniva rigettata.
Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale di addebitare la responsabilità del sinistro ad esclusiva colpa di , quale conducente dell'autovettura, e, per l'effetto, di determinare il danno patito Controparte_3 dall'attrice nella misura che sarebbe emersa e risultata provata nel corso del giudizio, anche a seguito di CTU medica invocata, e conseguentemente di condannare in solido i convenuti —
[...]
, e la Compagnia — al pagamento della somma che CP_3 Controparte_4 Controparte_1 sarebbe stata determinata, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
e rimanevano contumaci, mentre si costituiva in giudizio la Controparte_3 Controparte_4 contestando integralmente la domanda risarcitoria proposta da . Controparte_1 Persona_1
2 La compagnia assicurativa sollevava dubbi circa la reale verificazione del sinistro, evidenziando incongruenze nella dinamica descritta, che appariva poco plausibile sotto il profilo ergonomico. La
evidenziava inoltre che la veva già riportato lesioni simili in occasione di un precedente CP_1 Per_1 sinistro del 2009 e, successivamente, a seguito di una caduta domestica nel dicembre 2013. Tali elementi, secondo la convenuta, compromettevano il nesso eziologico tra le lesioni attuali e l'evento oggetto di causa. La compagnia contestava altresì l'assenza di riscontri probatori oggettivi, rilevando come le dichiarazioni rese in sede stragiudiziale non potessero assumere valore probatorio opponibile.
Veniva inoltre eccepita la genericità e sproporzione della quantificazione del danno, non supportata da idonea documentazione medica. La consulenza di parte veniva ritenuta irrilevante, in quanto priva di valore probatorio.
Conclusivamente, chiedeva il rigetto integrale della domanda, o, in subordine, la sua CP_1 riduzione nei limiti del danno eventualmente accertato come eziologicamente riconducibile al sinistro, con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita sia documentalmente, che a mezzo prove orali. Con ordinanza del
02.10.2019, il Giudice rigettava l'istanza di CTU medico-legale e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. A seguito di istanza del 14.10.2019, con cui si chiedeva l'anticipazione del giudizio in ragione delle gravi condizioni di salute di parte attrice, veniva fissata nuova udienza;
successivamente, il giudizio veniva tratto in decisione. Con Sentenza n. 61/2020, pubblicata il
13.01.2020 e non notificata, il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 702/2018, rigettava integralmente la domanda.
Il giudice di prime cure rilevava come le allegazioni contenute nell'atto introduttivo non risultassero adeguatamente provate, difettando riscontri oggettivi ulteriori idonei a confermare la verificazione del sinistro e la sua riconducibilità causale alle lesioni lamentate. In particolare, il Tribunale osservava che la deposizione dell'unica testimone escussa, legata da rapporto di convivenza con il figlio dell'attrice, si presentava generica e contraddittoria, priva di elementi descrittivi coerenti con la dinamica dell'evento. A ciò si aggiungeva il disallineamento tra le dichiarazioni rese dalla testimone e quelle rese in sede stragiudiziale dal conducente, nonché la discordanza tra la ricostruzione della dinamica contenuta in citazione e quanto riportato nella relazione medica del dr. , nella quale Per_3 si riferiva che “la paziente veniva travolta da un'automobile (…)”, circostanza del tutto incompatibile con la prospettata caduta accidentale durante la discesa dal mezzo.
La domanda veniva respinta con condanna dell'attrice alle spese di lite in favore dell'assicurazione, unica convenuta costituita.
Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 05.10.2020, , nella qualità di erede di Parte_1
, deceduta in Villa San Giovanni (RC) il giorno 4/01/2020, ha impugnato la sentenza Persona_1 emessa da Tribunale di Reggio Calabria, deducendo, con un unico motivo di gravame, vizi nella
3 valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado, il quale avrebbe omesso un esame complessivo, coerente e approfondito della documentazione medica e delle dichiarazioni orali acquisite nel corso del giudizio.
In particolare, evidenziava come il rigetto della richiesta di CTU medico-legale si fondasse su presunte discordanze documentali che risultavano agevolmente superabili alla luce dell'intera documentazione clinica, la quale attestava con chiarezza la data del sinistro, il ricovero, l'intervento chirurgico e la successiva degenza.
Assumeva, altresì, che il Giudice avesse ritenuto non sufficienti le dichiarazioni rese dal convenuto e dalla teste escussa, sollevando dubbi sulla loro attendibilità per via di rapporti di affinità tra le parti, senza indicare concreti elementi di contraddizione. Tali dichiarazioni, rese sia in sede giudiziale che stragiudiziale, descrivevano in modo coerente la dinamica del sinistro, confermando che la Per_1 mentre scendeva dall'autovettura condotta da , veniva colpita da un improvviso Controparte_3 spostamento del veicolo e cadeva rovinosamente a terra.
A sostegno della propria ricostruzione, l'appellante richiamava anche le relazioni medico-legali prodotte nel giudizio, sia quella del proprio consulente tecnico, che illustrava la gravità delle lesioni e dei postumi, sia quella del medico fiduciario della compagnia assicurativa, il quale riconosceva postumi invalidanti nella misura del 12% e confermava il nesso causale tra le lesioni e l'evento.
Tutti questi elementi, secondo l'appellante, non venivano adeguatamente considerati dal Giudice, che giungeva così a una motivazione ritenuta sommaria e non fondata su un'analisi completa del materiale probatorio. Insisteva, pertanto, sulla necessità di una nuova valutazione istruttoria, mediante l'ammissione di CTU medico-legale, per accertare la responsabilità del conducente e la riferibilità delle lesioni all'evento dannoso.
Concludeva chiedendo, in riforma della impugnata sentenza: “di accogliere le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado da intendersi qui riportate e trascritte;
condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di entrambe i gradi di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.12.2020 si costituiva nel presente grado di giudizio la contestando integralmente le deduzioni avversarie, poiché prive Controparte_1 di fondamento. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Ancora in via preliminare, contestava la legittimazione dell'appellante a proporre l'impugnazione, in quanto fondata sulla dedotta qualità di erede della defunta , senza che fosse stata fornita idonea prova della qualità successoria Persona_1 né della unicità della posizione ereditaria.
Nel merito, eccepiva l'assenza di prova della dinamica del sinistro, la genericità e inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, nonché la presenza di elementi documentali e clinici che deporrebbero per l'inverosimiglianza della ricostruzione avversaria. In particolare, evidenziava
4 l'incompatibilità ergonomica della caduta per come descritta dalla testimone , la quale Testimone_1 riferiva che la sarebbe caduta all'indietro mentre scendeva dall'autovettura. Osservava parte Per_1 appellata che, anche a voler ammettere un movimento improvviso del veicolo in avanti, l'urto con il montante della portiera non avrebbe potuto verosimilmente provocare una caduta all'indietro, come invece sostenuto, risultando la ricostruzione attorea incongrua sotto il profilo dinamico e posturale.
Contestava, altresì, l'efficacia probatoria della perizia prodotta dalla parte attrice e redatta dal dott.
fiduciario della stessa compagnia assicurativa, rilevando che tale documento, oltre Persona_4
a non essere stato redatto in contraddittorio, non poteva in alcun modo supplire alla mancata prova della dinamica del sinistro.
Adduceva, ulteriormente, la esistenza di pregressi eventi traumatici (sinistro del 2009 e caduta domestica del 2013) che avevano interessato i medesimi distretti corporei, escludendo così la sussistenza di un nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento oggetto di causa. Aggiungeva, inoltre, che la ra affetta da una condizione di osteopenia già documentata nel 2011, che rendeva Per_1 la sua struttura ossea particolarmente fragile e suscettibile a fratture.
Contestava, pertanto, la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dall'appellante, tanto in relazione al danno biologico quanto a quello morale e patrimoniale, rilevando la carenza di allegazioni e di riscontri probatori specifici. Osservava, inoltre, che il sopravvenuto decesso della non Per_1 riconducibile causalmente al sinistro oggetto di causa, incideva in modo determinante sulle domande risarcitorie, non potendo essere riconosciuto un danno da invalidità permanente in favore di un soggetto non più in vita.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, declaratoria di inammissibilità dell'appello non avendo, esso, alcuna ragionevole probabilità di essere accolto. Chiedeva poi, nel merito, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'appellante , nonché il rigetto integrale del Parte_1 gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata. Chiedeva, in subordine, di ridurre l'eventuale risarcimento in proporzione alla sopravvivenza effettiva della danneggiata deceduta nel corso del giudizio.
Non si costituivano nel presente grado, nonostante l'avvenuta rituale notifica, e Controparte_3
la cui contumacia veniva dichiarata ordinanza emessa da questa Corte il Controparte_4
9.04.2025
A seguito di alcuni differimenti, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 13.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. A scioglimento della riserva il
Collegio poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 L'impugnazione è inammissibile.
Deve, in via preliminare, esaminarsi l'eccezione sollevata dalla società Controparte_1 relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo all'appellante, per difetto di prova della sua legittimazione ad impugnare. L'eccezione è fondata
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 c.p.c.” (Cass., Sez. U,
22/04/2013, n. 9692, conf. Cass. civ., Sez. I, Sent., 04/12/2014, n. 25655; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
10/05/2018, n. 11276; Cass. civ., Sez. I, Ord. 26/09/2019, n. 24050; Cassazione civile sez. III, ord.
16/11/2020, n. 25869).
La giurisprudenza ha precisato altresì come colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., della propria legittimazione e, segnatamente, di essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, dimostrando tanto il decesso della parte originaria, quanto la sua qualità di erede. In difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare (ex multis, Cassazione civile sez. II, 18/04/2024, n.10519).
Tale mancanza, in quanto attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio e ai presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., è rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
Nel caso di specie, parte appellante si era limitata a qualificarsi, nell'atto introduttivo del gravame, erede di , senza neppure allegare i fatti costitutivi di detta qualità, non ha Persona_1 fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare la propria legittimazione ad impugnare in qualità di successore, né ha allegato elementi sufficienti a fondare tale qualità.
Nel caso di specie, parte appellante si è limitata a qualificarsi, nell'atto introduttivo del gravame, quale erede della defunta , senza tuttavia allegare alcun elemento idoneo a comprovare Persona_1 detta qualità, né ha fornito prova documentale alcuna atta a dimostrare la propria legittimazione ad impugnare in qualità di successore.
La compagnia UR appellata, nella propria comparsa di costituzione, ha sollevato, quale primo motivo di resistenza, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellante, per mancata prova della qualità di successore.
6 Solo dopo l'assegnazione a sentenza del presente grado di giudizio, e solo con le note di replica del 16.06.2025,, parte appellante – che non aveva mai risposto al rilievo avversario, ha prodotto la dichiarazione di successione.
La produzione è tardiva ed inammissibile (oltre che insufficiente a provare la legittimazione contestata)
In primo luogo, la dichiarazione di successione è stata prodotta tardivamente, in violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., che preclude la produzione di nuovi documenti in appello
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della prova del decesso della parte originaria e della qualità di erede di quest'ultima, non è sufficiente la denuncia di successione, trattandosi di documento avente esclusiva valenza fiscale e costituente mero elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice. È invece necessaria l'allegazione degli atti dello stato civile dai quali possa coerentemente desumersi il rapporto di parentela con il de cuius, idoneo a legittimare la successione ex artt. 565 ss. c.c. (Cass. civ. sez. U, 29/05/2014, n. 12065; Cass. civ., sez. II, 27/06/2005,
n.13738; Cass. Civ., 14 marzo 2024, n. 6930: in quest'ultima pronuncia, era stata prodotta la dichiarazione di successione, documentazione che, per le ragioni sopra esposte, non è stata ritenuta idonea ad attestare la loro qualità di eredi).
Oltretutto la produzione di documenti è comunque preclusa anche in primo grado una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere, pertanto, effettuata in comparsa conclusionale
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/05/2019, n. 12574).
È principio consolidato, infatti, che le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. hanno la funzione esclusiva di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, replicare alle deduzioni avversarie e sviluppare ulteriormente le tesi difensive già esposte nelle comparse conclusionali.
Tali scritti conclusionali, pertanto, non possono contenere la prospettazione di questioni nuove, sulle quali il giudice non può e non deve pronunciare, né possono contenere nuove allegazioni documentali, che verrebbero in tal modo sottratte al contraddittorio.
La tardività – e, conseguentemente, l'inammissibilità – dei documenti comprovanti la legittimazione processuale della parte, prodotti esclusivamente con gli scritti difensivi conclusionali, è affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25655 del 04/12/2014).
Restano quindi assorbiti i rilievi sulla inidoneità della dichiarazione di successione quale prova della legittimazione e della qualità di erede (anche ove fosse stata tempestivamente depositata ), ed a maggior ragione le risultanze del documento (dal quale parrebbe che l'appellante non sarebbe neppure l'unico erede)
7 In difetto di prova della legittimazione esclusiva o rappresentativa dell'appellante , l'appello deve essere dichiarato inammissibile
Alla luce della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, occorre provvedere sulle spese processuali del presente grado di giudizio che vanno poste a carico della parte soccombente Parte_1
e liquidate in favore della società UR , unica appellata costituita, ai sensi del DM
[...]
55/2014 e DM 147/2022, tenendo conto del valore indeterminabile della causa, dei parametri minimi dei compensi per attività difensiva in € 4.996,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00).
Nulla per le spese , invece, con gli appellati rimasti contumaci , stante l'esito del processo
Vista la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, deve attestarsi la ricorrenza dei presupposti previsti dall''art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass.
SS.UU. n. 9938/14).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n. 61/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 13/01/2020, nel procedimento n. RG 702/2018, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore della società UR liquidate ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 per euro 4.996,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
3. Nulla per le spese con gli appellati rimasti contumaci
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di inammissibilità dell'appello.
Così deciso a Reggio Calabria il 25 agosto 2025
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
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