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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. 9286/2021 promosso da con gli avv.ti M. Bonetti e Tiziana Scepi ATTRICE Parte_1
contro con l'avv. N. Biagioni Controparte_1
CONVENUTO
E contro con l'avv. E. Franchi Controparte_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
d'acqua proveniente dalla copertura nei seguenti locali: zona CP_3
giorno, cucina, locale cabina armadi e bagno e l'ammaloramento di parti della
copertura lignea”. Con riguardo alle cause che hanno cagionato tali vizi, i tecnici hanno tutti concordemente constatato che esse fossero da ricercare nel
“cattivo stato manutentivo della copertura condominiale”, sottolineando come
“lo stato di conservazione delle travi in alcuni punti risulta compromesso dal
consistente ammaloramento a causa di infiltrazioni d'acqua in corrispondenza
dei punti di appoggio sulle murature”.
Rilevato che in In merito allo stato di conservazione della copertura condominiale, la CTU e i CTP hanno condiviso la conclusione cui era giunto l'ing.
(tecnico nominato dal resistente), con relazione già resa Per_1 CP_1
nel 2019, “ovvero che la copertura in oggetto non risulta essere idonea a
soddisfare un livello di sicurezza adeguato ad assolvere funzioni afferenti ad una
civile abitazione”.
Con riguardo alle contestazioni del , sollevate in sede di CP_1
osservazioni alla bozza peritale e relative all'ipotesi che le infiltrazioni potessero essere riconducibili alla posa di nuovi lucernari ad opera della signora Pt_1
si rileva come il CTU abbia escluso esplicitamente che i vizi rilevati nell'unità
abitativa potessero essere ricondotti alla sostituzione dei lucernari effettuata dalla signora (p. 12 e 13 elaborato peritale). Pt_1
2 La CTU ha rilevato che l'immobile della parte attrice sia da considerarsi inidoneo all'uso a causa delle infiltrazioni provenienti da numerosi punti della copertura ed a causa dell'inadeguatezza strutturale della copertura stessa.
Le richieste risarcitorie di parte attrice, per tutto quanto sopra, trovano quindi fondamento con riguardo all”an” nella perizia giudiziale ottenuta in sede di ATP
sopra citata.
Con riguardo al “quantum” vista la perizia sopra citata con riguardo ai danni diretti quantificati dal CTU con un'adeguata pulizia, già quantificata nel computo metrico (vedasi allegato n° 13 ctu ), pari ad euro 2.400,00, quanto al lucro cessante per mancata possibilità di usufruire dell'immobile concedendolo in locazione a terzi dalla data dell'accertamento condominiale e, pertanto, dal mese di luglio 2019, data della relazione condominiale rilasciata dall'ing.
sino al momento di eliminazione dei vizi aprile 2024, si riconosce in via Per_1
equitativa un importo pari ad euro 15.000,00.
Con riguardo alle eccezioni della terza chiamata si rileva Controparte_2
quanto segue.
In merito all'eccezione di mancata osservanza dei termini per la denuncia del sinistro da parte dell'assicurato visto l'art 1915 c.c. che stabilisce che la perdita del diritto all'indennizzo si verifica esclusivamente in presenza di dolo. In caso di ritardo o omissione colposa, è possibile una riduzione dell'indennizzo proporzionale al danno ubito dalla Compagnia, la quale ha l'onere di dimostrare tale danno (cfr. Cass. Civ. n. 24210/2019). Nel caso in esame,
[...]
[...] non ha contestato il dolo né provato il danno causato dal ritardo CP_4
nella denuncia.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione prevista dall'art. 2952 c.c., la
Giurisprudenza interpreta rigorosamente tale norma, stabilendo che la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui l'assicurato riceve una richiesta risarcitoria chiara e inequivocabile (cfr. Cass. Civ. n. 2971/2019). Nel
caso specifico, il sinistro è stato denunciato il 15.11.2021, mentre la domanda di merito è stata notificata il 02.09.2021 e la prima richiesta di risarcimento presente agli atti risale al 24.01.2020; pertanto, il termine biennale di prescrizione non è decorso.
Con riguardo all'eccezione secondo cui il condominio stipulante era già
consapevole dello stato di degrado della copertura al momento della firma del contratto assicurativo, circostanza che renderebbe la copertura inoperativa, si rileva che il contratto è stato sottoscritto il 21.05.2019, mentre la prima perizia sullo stato della copertura risale al 10.07.2019. Con riferimento al fabbricato ed in particolare al tetto e all'insieme delle strutture portanti e non portanti,
destinate a coprire ed a proteggere l'immobile dagli agenti atmosferici l'Ing.
ricevuto l'incarico nel maggio 2019, (in atti sub doc. 3 della ) Per_1 CP_2
così concludeva: “in considerazione dei risultati ottenuti e delle verifiche
strutturali di quanto rilevato sullo stato di conservazione degli elementi lignei,
ritengo che la copertura in oggetto non sia idonea a soddisfare un livello di
sicurezza adeguato ad assolvere le funzioni afferenti ad una civile abitazione”.
4 Conclusioni e rilievi - confermati anche dalla CTU dell'ATP - che dimostrano la circostanza che al momento della stipula della polizza l'immobile ed in particolare il tetto dell'edificio assicurato era già gravemente ammalorato e che il , nulla ebbe a riferire alla Compagnia alla quale, in sede di stipula CP_1
della polizza, ebbe a dichiarare che l'edificio si trovava in buone condizioni di statica e di manutenzione. Le condizioni generali di polizza, a pag. 9 di 44,
punto 2.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, prevedono che “Le
dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli
artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.”. Da quanto sopra si ritiene di accogliere la richiesta di non inoperatività delle garanzie di polizza per le inesatte dichiarazioni dell'assicurato che ha sottaciuto alla compagnia lo CP_1
stato di degrado e di ammaloramento che interessava l'edificio al momento della stipula della polizza.
Le spese seguono la soccombenza per principio generale ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così
provvede:
• Accoglie le domande di parte attrice condannando il Controparte_5
[...] al rifacimento della copertura condominiale così come
[...]
indicato nella CTU, condanna il condominio al risarcimento dei danni diretti pari ad euro 2.400,00 e con riguardo il lucro cessante in via equitativa per la somma pari ad euro 15.000,00, condanna il al pagamento spese di CTU e di lite, compreso il giudizio CP_1
di ATP in favore di parte attrice che si liquidano complessivamente in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e cpa,
Brescia 1.4.25
Il giudice dott. Maurizio Fabbrocini
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