Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3150 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. RICCA MARIA VALENTINA
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. CIANFLONE SERENA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la parte ricorrente in qualità di docente, formula domanda per accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L. 107/2015, per i periodi in cui ha prestato servizio da supplente, in forza di contratti a tempo determinato (negli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023.).
Costituitosi in giudizio, il CP 1 resistente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere aderendo alla domanda attorea.
§§§§§
Il beneficio denominato "Carta del Docente" consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il Controparte 2
[...] .
LE NORME APPLICABILI.
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
Controparte 2 a corsi di laurea, di laurea
/
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream O a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_3 e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
Il successivo comma 124, dispone: "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto
Controparte_3 sentite le organizzazionidel
sindacali rappresentative di categoria".
Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma
2 si legge: "La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio".
LA GIURISPRUDENZA.
Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n.
1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: "un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a
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compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento".
Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
"l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro".
La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che "osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del CP_1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il
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beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Infine, la S.C. ha precisato che "in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della I. n. 107 del
2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al pers onale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi .." (Cass. 32104/2022).
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA DEL 27 OTTOBRE 2023, N. 29961
Di recente si è espressa Corte di Cassazione, con sentenza 29961 del 2023, enunciando i seguenti principii di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1 ,
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui al comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 7 24 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione,
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio,
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all' art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all' accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza, o se posteriore dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
IL CASO DI SPECIE. ADEMPIMENTO IN FORMA SPECIFICA.
Nel caso di specie, la parte ricorrente è in ruolo quindi spetta l'adempimento in forma specifica.
DURATA DEGLI INCARICHI. DIRITTO AL BENEFICIO.
Gli anni per i quali ha ricevuto incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, sono quelli indicati in ricorso.
Ciò premesso, va certamente riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici indicati in ricorso, per l'importo di € 500,00 annui, con condanna della parte convenuta ( [...]conseguente
Controparte_2 ) a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. PRESCRIZIONE.
Quanto alla prescrizione, questa come sopra detto (v. C. cassazione cit) si prescrive nel termine quinquennale di cui all' art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all' accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza, o se posteriore dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione informatica.
Nel caso di specie, anche il CP 1 riconosce il diritto.
La condanna alle spese segue la soccombenza, atteso che, nonostante il riconoscimento del debito, il resistente non ha dimostrato di avere adempiuto l'obbligazione, per cui la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Ai fini della liquidazione delle spese, si tiene conto della assenza di istruttoria e della natura seriale delle cause.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti ex art. 1, comma 121 della legge 13.7.2015 n. 107, per gli anni sopra indicati, oltre accessori di legge, dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
2) condanna il Controparte_2 a mettere a disposizione detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
3) Condanna il Controparte_2 al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione ex art. 93 cpc.
Castrovillari, 07/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO