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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/02/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10050/2021
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 13.02.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 10050 del R.G. dell'anno 2021, all'esito della discussione orale nell'udienza del 13.02.2025 vertente t r a
, (C.F. ), nato ad [...] in data [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Paolo Glielmi presso il cui studio elettivamente domicilia in
Eboli (SA) alla via G. Matteotti, n. 63;
- attore -
e
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
e non costituiti; Controparte_7
- Convenuti contumaci –
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo e deduzioni a verbale nonché discussione orale nell'udienza odierna da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio i convenuti sopra riportati per Parte_1 vedere accogliere le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., che il sig. (C.F. ), nato ad [...] in data [...] ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
P.zza Pendino n. 01, ha posseduto per più di vent'anni, in modo pubblico, pacifico, continuo, ininterrotto, indisturbato ed esclusivo gli immobili siti nel Comune di Eboli così individuati catastalmente: immobile identificato al Foglio 1, P.lla 464,
pagina 1 di 4 sub. 9, Cat. A/4, classe 1 e immobile identificato al Foglio 1, P.lla 464, sub. 2, Cat. A/5, classe 4 e che continua a possederli uti domina e, per l'effetto, dichiarare lo stesso sig. unico ed esclusivo proprietario dei suddetti Parte_1 immobili in virtù di acquisto, per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.; B) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Salerno, nonché le conseguenti e necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di ogni responsabilità a carico del Conservatore”.
Adduceva a sostegno di aver sempre occupato gli immobili, ed in particolare la casa in cui ha fissato la sua residenza famigliare, senza alcuna opposizione da parte dei suoi parenti, cointestatari formali, di aver sempre versato le tasse ed effettuato lavori di manutenzione dell'immobile; di non aver mai ricevuto alcun tipo di opposizione dagli intestatari formali del bene.
L'atto di citazione è stato ritualmente notificato a tutti i convenuti come si evince dalle relate di notifica allegate alle note scritte di parte attrice depositate il 29.06.22. Alcuno dei convenuti si è costituito per cui ne va dichiarata la contumacia.
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc la causa veniva istruita con prova orale e rinviata all'odierna udienza del 13.02.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc
Tanto premesso parte attrice ha provato la fondatezza della domanda mediante escussione dei testimoni , indifferente alle parti, che ha dichiarato “ADR. Circa i fatti di causa posso Testimone_1 dire che conosco il sig. in quanto mio vicino di casa. Abitiamo nello stesso stabile, io al secondo piano Parte_1 mentre ovvero abita al primo piano. Lo frequento da almeno quarantacinque anni. Da allora Persona_1 Pt_1 questi ha sempre abitato nell'appartamento di cui innanzi. Escludo che paghi un canone di locazione o che lo abbia ricevuto in comodato.
Mi risulta che si è più volte fatto carico nel corso degli anni delle spese derivanti da lavori di manutenzione dell'abitazione.
ADR. Non mi risulta di rivendicazioni o contestazioni da parte di terzi del diritto del su tale immobile. Pt_1
ADR. Il vive nell'abitazione insieme alla moglie” Pt_1
E , indifferente, che ha dichiarato: “ADR. Circa i fatti di causa posso dire di essere Testimone_2 proprietario di due immobili nella palazzina ove abita il precisamente di uno al terzo piano e l'altro al sottotetto, Pt_1 ereditati da mio padre.
ADR. Conosco il signor DO che vi abita da appena dopo i lavori di ricostruzione e/o Parte_1 riattazione dello stabile a seguito dei danni riportati per il terremoto dell'anno 1981. I lavori terminarono intorno al 1989.
ADR. Io all'epoca avevo aperto un studio fotografico al primo piano, posto a fianco dell'appartamento del signor
Pt_1
ADR. Ci sono rimasto sino all'anno 2000.
ADR. Non so se il versi un canone di locazione o ne abbia il godimento per comodato. Non mi risulta. Io Pt_1 ho visto sempre lui con la moglie ed i figli quando vivevano con i genitori. pagina 2 di 4 ADR. So che il ha eseguito nel corso degli anni lavori di manutenzione. Parte_1
ADR. Durante il terremoto ho amministrato i fondi erogati per i lavori di sistemazione del fabbricato e mi risulta che i fratelli avevano delegato il signor per la quota parte dei fondo erogato. Posso dire per di aver sempre Parte_1 avuto a tal fine contatti con Preciso però che le somme stanziate venivano erogate direttamente all'impresa Parte_1 di costruzione ed ai tecnici incaricati.
ADR. Credo di aver visto le deleghe portate da nel corso delle riunioni condominiali a cui Parte_1 questi era il solo presente”.
Dalle testimonianze raccolte risulta che da oltre venti anni esercita il libero e Parte_1 pacifico possesso degli immobili, godendone ed occupandosi della sua manutenzione e pagandone le tasse, senza versare alcun canone ai comproprietari formali e senza che alcun terzo abbia posto in essere alcuna rivendicazione di proprietà.
Parte ricorrente ha pertanto dimostrato la sussistenza del potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni.
A tale situazione esteriore risulta essersi accompagnata l'elemento soggettivo dell'animus, atteso che si evince la volontà dell'attore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso.
D'altra parte, alcuno dei convenuti, cointestatari formali degli immobili, benchè notiziati di questo giudizio di usucapione, ha inteso costituirsi per contestare la domanda attorea.
Sussistendo quindi i presupposti richiesti dall'art. 1158 bis c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione, va accolta la domanda proposta da di accertamento dell'intervenuta usucapione in suo Parte_1 favore dei beni descritti in citazione.
In considerazione della natura e dell'interesse alla controversia in capo al solo attore, e della contumacia dei convenuti, non vi è nulla a disporre sulle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni Parte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente dispone:
1) Accerta e dichiara che (C.F. ), nato ad [...] in Parte_1 C.F._1 data 26.03.1952 ed ivi residente alla P.zza Pendino n. 01, ha posseduto per più di vent'anni, in modo pubblico, pacifico, continuo, ininterrotto, indisturbato ed esclusivo gli immobili siti nel Comune di Eboli così individuati catastalmente: immobile identificato al Foglio 1, P.lla 464, sub. 9, Cat. A/4, classe 1 e immobile identificato al Foglio 1, P.lla 464, sub. 2, Cat. A/5, classe 4 e, per l'effetto, dichiara lo stesso sig.
è unico ed esclusivo proprietario dei suddetti immobili in virtù di acquisto, per Parte_1 intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.;
pagina 3 di 4 B) Ordina la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Salerno, nonché le conseguenti e necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di ogni responsabilità a carico del Conservatore;
3) Nulla a disporre sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno
13.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 13.02.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 10050 del R.G. dell'anno 2021, all'esito della discussione orale nell'udienza del 13.02.2025 vertente t r a
, (C.F. ), nato ad [...] in data [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Paolo Glielmi presso il cui studio elettivamente domicilia in
Eboli (SA) alla via G. Matteotti, n. 63;
- attore -
e
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
e non costituiti; Controparte_7
- Convenuti contumaci –
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo e deduzioni a verbale nonché discussione orale nell'udienza odierna da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio i convenuti sopra riportati per Parte_1 vedere accogliere le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., che il sig. (C.F. ), nato ad [...] in data [...] ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
P.zza Pendino n. 01, ha posseduto per più di vent'anni, in modo pubblico, pacifico, continuo, ininterrotto, indisturbato ed esclusivo gli immobili siti nel Comune di Eboli così individuati catastalmente: immobile identificato al Foglio 1, P.lla 464,
pagina 1 di 4 sub. 9, Cat. A/4, classe 1 e immobile identificato al Foglio 1, P.lla 464, sub. 2, Cat. A/5, classe 4 e che continua a possederli uti domina e, per l'effetto, dichiarare lo stesso sig. unico ed esclusivo proprietario dei suddetti Parte_1 immobili in virtù di acquisto, per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.; B) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Salerno, nonché le conseguenti e necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di ogni responsabilità a carico del Conservatore”.
Adduceva a sostegno di aver sempre occupato gli immobili, ed in particolare la casa in cui ha fissato la sua residenza famigliare, senza alcuna opposizione da parte dei suoi parenti, cointestatari formali, di aver sempre versato le tasse ed effettuato lavori di manutenzione dell'immobile; di non aver mai ricevuto alcun tipo di opposizione dagli intestatari formali del bene.
L'atto di citazione è stato ritualmente notificato a tutti i convenuti come si evince dalle relate di notifica allegate alle note scritte di parte attrice depositate il 29.06.22. Alcuno dei convenuti si è costituito per cui ne va dichiarata la contumacia.
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc la causa veniva istruita con prova orale e rinviata all'odierna udienza del 13.02.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc
Tanto premesso parte attrice ha provato la fondatezza della domanda mediante escussione dei testimoni , indifferente alle parti, che ha dichiarato “ADR. Circa i fatti di causa posso Testimone_1 dire che conosco il sig. in quanto mio vicino di casa. Abitiamo nello stesso stabile, io al secondo piano Parte_1 mentre ovvero abita al primo piano. Lo frequento da almeno quarantacinque anni. Da allora Persona_1 Pt_1 questi ha sempre abitato nell'appartamento di cui innanzi. Escludo che paghi un canone di locazione o che lo abbia ricevuto in comodato.
Mi risulta che si è più volte fatto carico nel corso degli anni delle spese derivanti da lavori di manutenzione dell'abitazione.
ADR. Non mi risulta di rivendicazioni o contestazioni da parte di terzi del diritto del su tale immobile. Pt_1
ADR. Il vive nell'abitazione insieme alla moglie” Pt_1
E , indifferente, che ha dichiarato: “ADR. Circa i fatti di causa posso dire di essere Testimone_2 proprietario di due immobili nella palazzina ove abita il precisamente di uno al terzo piano e l'altro al sottotetto, Pt_1 ereditati da mio padre.
ADR. Conosco il signor DO che vi abita da appena dopo i lavori di ricostruzione e/o Parte_1 riattazione dello stabile a seguito dei danni riportati per il terremoto dell'anno 1981. I lavori terminarono intorno al 1989.
ADR. Io all'epoca avevo aperto un studio fotografico al primo piano, posto a fianco dell'appartamento del signor
Pt_1
ADR. Ci sono rimasto sino all'anno 2000.
ADR. Non so se il versi un canone di locazione o ne abbia il godimento per comodato. Non mi risulta. Io Pt_1 ho visto sempre lui con la moglie ed i figli quando vivevano con i genitori. pagina 2 di 4 ADR. So che il ha eseguito nel corso degli anni lavori di manutenzione. Parte_1
ADR. Durante il terremoto ho amministrato i fondi erogati per i lavori di sistemazione del fabbricato e mi risulta che i fratelli avevano delegato il signor per la quota parte dei fondo erogato. Posso dire per di aver sempre Parte_1 avuto a tal fine contatti con Preciso però che le somme stanziate venivano erogate direttamente all'impresa Parte_1 di costruzione ed ai tecnici incaricati.
ADR. Credo di aver visto le deleghe portate da nel corso delle riunioni condominiali a cui Parte_1 questi era il solo presente”.
Dalle testimonianze raccolte risulta che da oltre venti anni esercita il libero e Parte_1 pacifico possesso degli immobili, godendone ed occupandosi della sua manutenzione e pagandone le tasse, senza versare alcun canone ai comproprietari formali e senza che alcun terzo abbia posto in essere alcuna rivendicazione di proprietà.
Parte ricorrente ha pertanto dimostrato la sussistenza del potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni.
A tale situazione esteriore risulta essersi accompagnata l'elemento soggettivo dell'animus, atteso che si evince la volontà dell'attore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso.
D'altra parte, alcuno dei convenuti, cointestatari formali degli immobili, benchè notiziati di questo giudizio di usucapione, ha inteso costituirsi per contestare la domanda attorea.
Sussistendo quindi i presupposti richiesti dall'art. 1158 bis c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione, va accolta la domanda proposta da di accertamento dell'intervenuta usucapione in suo Parte_1 favore dei beni descritti in citazione.
In considerazione della natura e dell'interesse alla controversia in capo al solo attore, e della contumacia dei convenuti, non vi è nulla a disporre sulle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni Parte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente dispone:
1) Accerta e dichiara che (C.F. ), nato ad [...] in Parte_1 C.F._1 data 26.03.1952 ed ivi residente alla P.zza Pendino n. 01, ha posseduto per più di vent'anni, in modo pubblico, pacifico, continuo, ininterrotto, indisturbato ed esclusivo gli immobili siti nel Comune di Eboli così individuati catastalmente: immobile identificato al Foglio 1, P.lla 464, sub. 9, Cat. A/4, classe 1 e immobile identificato al Foglio 1, P.lla 464, sub. 2, Cat. A/5, classe 4 e, per l'effetto, dichiara lo stesso sig.
è unico ed esclusivo proprietario dei suddetti immobili in virtù di acquisto, per Parte_1 intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.;
pagina 3 di 4 B) Ordina la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Salerno, nonché le conseguenti e necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di ogni responsabilità a carico del Conservatore;
3) Nulla a disporre sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno
13.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4