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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1668/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9538/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 RU - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027053379000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1449/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna la cartella di pagamento n.
071 2025 00270533 79 000 notificata a mezzo pec dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 12.03.2025, avente ad oggetto tasse automobilistiche relative all'anno 2019 emesse dalla Regione Campania.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici, la prescrizione, la mancata notifica dell'avviso bonario, le modalità di calcolo degli interessi e la mancanza della firma digitale della cartella, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv.
Difensore 1 che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce la carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda le eccezioni del ricorrente, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La Regione Campania non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Per quanto riguarda il bollo auto l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Da quanto su esposto il bollo auto per l'anno 2019 doveva essere richiesto entro il 31.12.2022
Con la mancata costituzione la Regione Campania non ha documentato e provato la notifica di atti propedeutici l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza solo per la Regione Campania, nulla per l'ADER di cui si riconosce la carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice unico accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alle spese di lite liquidate in € 400,00
(quattrocento/00) oltre oneri di legge se dovuti in favore dell'Avv. Difensore 1 che si dichiara antistatario.
Napoli li 27 gennaio 2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9538/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 RU - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027053379000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1449/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna la cartella di pagamento n.
071 2025 00270533 79 000 notificata a mezzo pec dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 12.03.2025, avente ad oggetto tasse automobilistiche relative all'anno 2019 emesse dalla Regione Campania.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici, la prescrizione, la mancata notifica dell'avviso bonario, le modalità di calcolo degli interessi e la mancanza della firma digitale della cartella, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv.
Difensore 1 che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce la carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda le eccezioni del ricorrente, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La Regione Campania non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Per quanto riguarda il bollo auto l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Da quanto su esposto il bollo auto per l'anno 2019 doveva essere richiesto entro il 31.12.2022
Con la mancata costituzione la Regione Campania non ha documentato e provato la notifica di atti propedeutici l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza solo per la Regione Campania, nulla per l'ADER di cui si riconosce la carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice unico accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alle spese di lite liquidate in € 400,00
(quattrocento/00) oltre oneri di legge se dovuti in favore dell'Avv. Difensore 1 che si dichiara antistatario.
Napoli li 27 gennaio 2026