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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 11760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11760/2023, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. SAVOLDI CRISTINA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. SANTINI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 30.10.2024)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) Affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale Per_1
presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la stessa relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3) Assegnarsi la casa coniugale, con tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti, alla ricorrente, che vi abiterà con il figlio minore.
4) Disporsi che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio, sino alla maggiore età CP_1 ed indipendenza economica dello stesso, con il versamento di una somma mensile pari ad € 400,00= mensili, indicizzabili annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese.
5) Disporsi che ciascun genitore contribuisca – rimborsando al genitore che ha anticipato la spesa - al pagamento del 50% delle somme extra assegno di mantenimento, secondo l'elenco e le modalità sancite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che di seguito si riporta:
Spese per la salute:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN sia già noto oppure indicato nella richiesta.
• L'assegno unico dovrà essere attribuito (richiesto ed erogato) alla madre, genitore collocatario in via prevalente del figlio in aggiunta all'assegno di mantenimento.
• La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota in cui rispettivamente le hanno sostenute. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota in cui ciascuno le ha effettivamente sostenute.
• Eventuali assegni familiari (in corso o arretrati da poter chiedere) saranno attribuiti, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla madre genitore collocatario in via prevalente del figlio, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore.
6) Diritto di Visita: disporsi che il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del minore, dei suoi impegni e della sua volontà, tenga il figlio con sé:
- Durante il periodo scolastico a. Ogni martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00, con impegno da parte del padre a trasmettere in via anticipata il calendario dei propri turni lavorativi alla ricorrente ed avvisarla con almeno una settimana di anticipo delle volte in cui la settimana successiva non potrà rispettare i giorni e gli orari di visita che precedono e con possibilità del Sig. nella settimana in cui ha il CP_1
turno lavorativo dalle 14,00 alle 22,00, di trascorrere il weekend con il figlio, anche se non di sua spettanza;
b. Fine settimana alternati dalle 16.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica;
Durante il periodo estivo extra scolastico c. ogni martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00, con impegno da parte del padre a trasmettere in via anticipata il calendario dei propri turni lavorativi alla ricorrente ed avvisarla con almeno una settimana di anticipo delle volte in cui la settimana successiva uscirà dal lavoro alle
17.00: in questa ipotesi potrà ritirare il bimbo verso le ore 18.00 e riconsegnarlo entro le ore 22.00.
fine settimana alternati dalle 16.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica;
Oltre al calendario sopra d. detto, il figlio trascorrerà con ciascun genitore: Persona_2
a. almeno sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno dell'ultimo dell'anno, secondo la seguente ripartizione: dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30/12 ore 20.00 con un genitore, e dal 30/12 ore 20.00 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore;
almeno tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; così come le feste del Ramadan e la festa del Sacrificio saranno alternate tra i genitori. b. almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare tra i coniugi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
c. I ponti del 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori;
d. Il giorno del compleanno ad anni alterni e la festa del papà/mamma con il genitore festeggiato.
7) Ulteriori rapporti: Nell'interesse della prole, disporre che i genitori si obblighino a non presentare e a non far frequentare i propri rispettivi eventuali compagni al figlio, almeno sino a quando i rapporti con gli stessi non si saranno consolidati nel tempo;
8) i genitori si obblighino a non divulgare fotografie e notizie riservate del figlio nei social o in contesti internet accessibili al pubblico, senza l'autorizzazione espressa dell'altro genitore, precisando che invece è consentito l'invio di foto a destinatari specifici via whatsapp o mail;
9) Rilascio documenti per l'espatrio: Disporre che i genitori si obblighino ad autorizzare il rilascio dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio e ad autorizzare il rilascio dei documenti di identità relativi al figlio minore”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a GO (BS) in data 3.7.2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte I, anno 2019, unione dalla quale è nato, il
30.1.2020, il figlio Per_1
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione dei provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente, contumace alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, si è costituito successivamente per l'udienza fissata per il giorno 10.7.2024, e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del 30.10.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice delegato si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
*** La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti il figlio minore, la cui audizione può essere esclusa in considerazione della tenera età di le condizioni stabilite dalle parti sono Per_1 conformi all'interesse dello stesso e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 31.10.2024
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11760/2023, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. SAVOLDI CRISTINA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. SANTINI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 30.10.2024)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) Affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale Per_1
presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la stessa relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3) Assegnarsi la casa coniugale, con tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti, alla ricorrente, che vi abiterà con il figlio minore.
4) Disporsi che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio, sino alla maggiore età CP_1 ed indipendenza economica dello stesso, con il versamento di una somma mensile pari ad € 400,00= mensili, indicizzabili annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese.
5) Disporsi che ciascun genitore contribuisca – rimborsando al genitore che ha anticipato la spesa - al pagamento del 50% delle somme extra assegno di mantenimento, secondo l'elenco e le modalità sancite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che di seguito si riporta:
Spese per la salute:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN sia già noto oppure indicato nella richiesta.
• L'assegno unico dovrà essere attribuito (richiesto ed erogato) alla madre, genitore collocatario in via prevalente del figlio in aggiunta all'assegno di mantenimento.
• La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota in cui rispettivamente le hanno sostenute. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota in cui ciascuno le ha effettivamente sostenute.
• Eventuali assegni familiari (in corso o arretrati da poter chiedere) saranno attribuiti, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla madre genitore collocatario in via prevalente del figlio, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore.
6) Diritto di Visita: disporsi che il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del minore, dei suoi impegni e della sua volontà, tenga il figlio con sé:
- Durante il periodo scolastico a. Ogni martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00, con impegno da parte del padre a trasmettere in via anticipata il calendario dei propri turni lavorativi alla ricorrente ed avvisarla con almeno una settimana di anticipo delle volte in cui la settimana successiva non potrà rispettare i giorni e gli orari di visita che precedono e con possibilità del Sig. nella settimana in cui ha il CP_1
turno lavorativo dalle 14,00 alle 22,00, di trascorrere il weekend con il figlio, anche se non di sua spettanza;
b. Fine settimana alternati dalle 16.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica;
Durante il periodo estivo extra scolastico c. ogni martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00, con impegno da parte del padre a trasmettere in via anticipata il calendario dei propri turni lavorativi alla ricorrente ed avvisarla con almeno una settimana di anticipo delle volte in cui la settimana successiva uscirà dal lavoro alle
17.00: in questa ipotesi potrà ritirare il bimbo verso le ore 18.00 e riconsegnarlo entro le ore 22.00.
fine settimana alternati dalle 16.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica;
Oltre al calendario sopra d. detto, il figlio trascorrerà con ciascun genitore: Persona_2
a. almeno sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno dell'ultimo dell'anno, secondo la seguente ripartizione: dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30/12 ore 20.00 con un genitore, e dal 30/12 ore 20.00 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore;
almeno tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; così come le feste del Ramadan e la festa del Sacrificio saranno alternate tra i genitori. b. almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare tra i coniugi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
c. I ponti del 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori;
d. Il giorno del compleanno ad anni alterni e la festa del papà/mamma con il genitore festeggiato.
7) Ulteriori rapporti: Nell'interesse della prole, disporre che i genitori si obblighino a non presentare e a non far frequentare i propri rispettivi eventuali compagni al figlio, almeno sino a quando i rapporti con gli stessi non si saranno consolidati nel tempo;
8) i genitori si obblighino a non divulgare fotografie e notizie riservate del figlio nei social o in contesti internet accessibili al pubblico, senza l'autorizzazione espressa dell'altro genitore, precisando che invece è consentito l'invio di foto a destinatari specifici via whatsapp o mail;
9) Rilascio documenti per l'espatrio: Disporre che i genitori si obblighino ad autorizzare il rilascio dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio e ad autorizzare il rilascio dei documenti di identità relativi al figlio minore”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a GO (BS) in data 3.7.2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte I, anno 2019, unione dalla quale è nato, il
30.1.2020, il figlio Per_1
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione dei provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente, contumace alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, si è costituito successivamente per l'udienza fissata per il giorno 10.7.2024, e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del 30.10.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice delegato si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
*** La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti il figlio minore, la cui audizione può essere esclusa in considerazione della tenera età di le condizioni stabilite dalle parti sono Per_1 conformi all'interesse dello stesso e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 31.10.2024
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209