Art. 3.
La concessione o il diniego delle rafferme triennali con premio e di quelle per esperimento compete al comandante generale della Guardia di finanza: la concessione o il diniego delle rafferme triennali senza premio ai comandanti di legione ed equiparati.
La concessione o il diniego delle rafferme triennali con premio e di quelle per esperimento compete al comandante generale della Guardia di finanza: la concessione o il diniego delle rafferme triennali senza premio ai comandanti di legione ed equiparati.