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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/03/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02380/2025REG.PROV.COLL.
N. 00923/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2022, proposto da NO RL, EL RL, RT RL, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianpiero Luongo, Federica Scafarelli, e Alessandro Urciuoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi 4;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Funivie Valle Bianca s.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Lorenzi e Gabriele Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - della Provincia di Trento n. 170/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e di Funivie Valle Bianca s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli Avvocati Salvatore Mura (su delega dell'Avvocato Scafarelli Federica), Marialuisa Cattoni e Andrea Lorenzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fratelli RL sono comproprietari di un terreno sito in Andalo, utilizzato dalla società Funivie Valle Bianca s.p.a. per la pista da sci "Laghet", la quale ha realizzato diverse opere sul terreno senza autorizzazione edilizia o consenso dei proprietari.
I ricorrenti hanno richiesto il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni, ma la Provincia, con la determinazione dirigenziale n. 16 del 7 marzo 2019, ha dichiarato la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere relative alla pista da sci.
La motivazione sottolinea che la dichiarazione di pubblica utilità non implica automaticamente l’asservimento delle particelle, ma permette di avviare procedure di esproprio o asservimento coattivo in caso di mancato raggiungimento di un accordo con i proprietari.
2. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 147/2019, proposto dinanzi al TRGA di Trento a seguito della trasposizione in sede giurisdizionale dell’originario ricorso straordinario, gli odierni appellanti hanno impugnato il provvedimento, lamentando: 1) la violazione dell’art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001, degli artt. 1 e seguenti della l.prov. n. 6/1993 in relazione all’art 42 della Costituzione ed all’art. 1 del Protocollo addizionale Cedu, nonché la violazione degli artt. 33, 43 e 23 della l.prov. n. 7/1987 e degli artt. 24 e ss. del regolamento attuativo di cui al D.P.P. n. 11-51/Leg.; 2) la violazione dell’art. 53 della l.prov. 7/1987, in relazione all’art. 42 della Costituzione ed all’art. 1 del protocollo Cedu, nonché la violazione degli artt. 33, 43 e 53 della l.prov. 7/1987 e del relativo regolamento attuativo; 3) l’assenza sulla p.f. 1387 di un vincolo preordinato all’esproprio e l’assenza di conformità urbanistica per il mantenimento definitivo delle opere realizzate, senza titolo legittimo e senza consenso dei proprietari..
3. Il TRGA, con la sentenza n. 170/2021 - pubblicata in data 26 ottobre 2021 - respingeva tutti i motivi di impugnazione, rilevando che la dichiarazione di pubblica utilità non era preclusa dalla l.prov. n. 7/1987, poiché esisteva un rapporto consensuale tra il precedente proprietario e Funivie Valle Bianca s.p.a.
Evidenziava inoltre che l’art. 42- bis del T.U. degli espropri non era applicabile, non essendovi stato un utilizzo del bene senza un valido provvedimento.
Infine, chiariva che la gestione degli impianti era basata su un rapporto privatistico, e che la dichiarazione di pubblica utilità non impedisce un accordo pattizio tra le parti.
4. Avverso tale pronuncia insorgono i sig.ri NO RL, EL RL e RT RL, con atto di appello notificato in data 24 gennaio 2022 e depositato il successivo 3 febbraio, a mezzo del quale hanno chiesto la riforma della sentenza del TRGA di Trento e, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di costituzione del 28 marzo 2022.
All’udienza straordinaria del 5 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Gli appellanti hanno articolato quattro motivi di gravame.
5.1. Con il primo motivo, gli appellanti evidenziano che nel grado di giudizio precedente era stato richiesto di acquisire i titoli edilizi e giuridici che avrebbero legittimato le opere contestate, poiché le difese avversarie non avevano fornito prove.
Il giudice di primo grado aveva erroneamente giustificato l'uso del terreno sulla base di un presunto accordo consensuale, ma non vi era prova di tale accordo.
5.2. Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano che la dichiarazione di pubblica utilità non potrebbe riferirsi a opere già realizzate, ma solo a quelle da eseguire, in quanto le norme in materia di espropriazione richiedono che la pubblica utilità sia dichiarata prima della realizzazione delle opere. Il TRGA di Trento avrebbe erroneamente giustificato l’iniziativa ablativa richiamando una sentenza di questo Consiglio di Stato, che afferma la possibilità di dichiarare la pubblica utilità anche dopo la realizzazione delle opere.
Gli appellanti contestano questa interpretazione in quanto contrastante con le norme in materia di espropriazione di pubblica utilità, che richiedono la dichiarazione di pubblica utilità prima della realizzazione delle opere.
Inoltre, l’art. 42- bis del T.U. n. 327/2001 prevede l’acquisizione postuma solo in specifiche condizioni, non applicabili in questo caso. La mancata prova di un accordo contrattuale tra le parti renderebbe l’occupazione del terreno illegittima.
5.3. Con il terzo motivo, gli appellanti contestano la dichiarazione di pubblica utilità perché non finalizzata all’esproprio o all’asservimento, ma a sollecitare un accordo tra la società e i proprietari.
Il TRGA di Trento ha erroneamente respinto questa contestazione, sostenendo che la dichiarazione non precludeva un accordo pattizio, pur in assenza di ogni prova dell’esistenza di un contratto di affitto.
5.4. Con il quarto motivo, gli appellanti ripropongono la censura relativa all’assenza di un vincolo preordinato all’esproprio sul loro terreno, come invece richiesto dagli artt. 8 del d.P.R. n. 327/2001 e 48 della l.prov. n. 15/2015.
Il TRGA di Trento avrebbe erroneamente sostenuto che la procedura espropriativa sarebbe coordinata con le concessioni per le linee funiviarie e le piste da sci. Tuttavia, nessuna norma della l.prov. n. 7/1987 consentirebbe l’esproprio in assenza di un vincolo espropriativo. Inoltre, la documentazione relativa alla concessione non è stata depositata, rendendo la decisione del primo giudice priva di adeguata giustificazione.
6. Nell’ordine logico delle questioni, e secondo il criterio della ragione più “liquida”, deve essere prioritariamente esaminato il secondo motivo di appello.
L’appello è fondato, nella parte in cui deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado per essere stati adottati in contrasto con il parametro normativo regolante l’acquisizione alla proprietà pubblica di opere eseguite su fondo altrui.
Deve essere anzitutto chiarito che non può essere posta in discussione l’applicabilità nel territorio della Provincia di Trento dell’art. 42 -bis del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriativa, approvato con d.P.R. n. 327/2001.
In applicazione dell’art. 5 del citato testo unico, regolante il suo ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11921/2017, ha condivisibilmente affermato che “ costituendo l'espropriazione un istituto "trasversale" cui è assegnata una funzione "servente" e strumentale, la stessa non può che costituire oggetto di disciplina rispettivamente dello Stato e delle Regioni nelle materie in cui tali enti hanno potestà legislativa esclusiva; e per converso di disciplina concorrente nelle materie di competenza ripartita ”.
Nel caso di specie il citato art. 42 -bis ha una funzione di tutela della proprietà privata, anche in esecuzione di obblighi internazionali dello Stato.
Come ben chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2015, “ questa previsione risponde alla stessa esigenza primaria sottesa all’introduzione del nuovo istituto (così come del precedente art. 43): quella di eliminare definitivamente il fenomeno delle “espropriazioni indirette”, che aveva fatto emergere quella che la Corte EDU (nella sentenza 6 marzo 2007, Scordino contro Italia) aveva definito una “défaillance structurelle”, in contrasto con l’art. 1 del Primo Protocollo allegato alla CEDU ”.
7. Tanto premesso, nel caso di specie il mezzo in esame risulta fondato nella parte in cui deduce che “ qualora dovesse essere legittimato il modus procedendi delle controparti, si perverrebbe all’inaccettabile, irragionevole ed ingiusto risultato di consentire l’acquisizione coattiva e postuma del bene degli appellanti; ciò, in aperta violazione dell’art. 42 bis (e dei principi ivi richiamati e sottesi), consentendo, di fatto, una forma usurpativa della proprietà, con stravolgimento di ogni norma e principio a tutela dei cittadini privati, i cui diritti, costituzionalmente rilevanti, verrebbero piegati alle esigenze imprenditoriali ed agli interessi economici prevalentemente privati della società che gestisce gli impianti (la cui partecipazione pubblica da parte del Comune di Andalo è davvero minima, attestandosi intorno al 5%) ”.
Gli appellanti peraltro deducono che la dichiarazione di pubblica utilità “postuma” sarebbe illegittima non solo in base alla normativa nazionale e sovranazionale, ma anche in base a quella provinciale: “ al di là dei principi espressi dalla normativa nazionale e sovranazionale, sono le stesse norme della l.p. n. 7/1987 sugli impianti a fune che denotano la manifesta illegittimità dell’assunta dichiarazione di pubblica utilità. Tutte le norme indicate in titolo presuppongono invero che l’espropriazione di un bene privato (che avvenga mediante ablazione della proprietà ovvero mediante l’imposizione di un diritto reale) e, dunque, la sottesa e prodromica dichiarazione di pubblica utilità, debba essere pronunziata in relazione ad opere (ancora) da realizzare ”.
È infatti incontestata tra le parti sia l’assenza di una dichiarazione di pubblica utilità precedente l’occupazione dell’area e la realizzazione dell’opera; sia l’assenza di un provvedimento di acquisizione sanante.
È appena il caso di osservare che le pregresse vicende fra la parte dante causa degli odierni appellanti, e il soggetto utilizzatore non rilevano sul piano della legittimità del provvedimento contestato, ma semmai possono avere refluenza in relazione alle rispettive pretese patrimoniali.
D’altra parte, se fosse fondata la tesi di una regolamentazione privatistica fra le parti dell’uso del bene in questione, posta dal T.A.R. a fondamento della soluzione data al punto centrale della controversia, non si giustificherebbe l’adozione del provvedimento della cui legittimità si discute nel presente giudizio.
La particella 1387 è stata infatti occupata e trasformata sine titulo , in assenza del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità legittimante una simile condotta.
Peraltro, i ricorrenti contestano – fondatamente - anche il presupposto fattuale della dichiarazione di p.u.: “non corrisponde al vero e non è stato provato, che l’utilizzo della pf. 1387 era avvenuto sulla “base di un rapporto privatistico” riconducibile ad un contratto di affitto; non c’è prova della dazione di alcuna somma di danaro prima del 2015, ed i bonifici fatti unilateralmente dalla società privata da tale anno in poi sono sempre stati contestati, per la precisione, trattenuti a titolo di acconto a fronte dell’indebito utilizzo e dei danni causati al fondo (richiesto formalmente, e ad ogni effetto di legge, in restituzione nella procedura di mediazione)”.
Proprio gli atti dell’amministrazione, nel sollecitare un accordo fra le parti, evidenziano piuttosto il difetto dello stesso.
Né la piattaforma fattuale delle richiamate censure risulta oggettivamente smentita dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione.
8. Dalle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni altra questione dedotta, risulta la fondatezza del ricorso di primo grado in accoglimento del quale, e in riforma della sentenza gravata, deve essere annullato il provvedimento impugnato (determinazione del dirigente del servizio impianti a fune e piste da sci della Provincia autonoma di Trento n. 16 del 7 marzo 2019).
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste carico dell’amministrazione soccombente, che ha adottato l’atto illegittimo; possono essere invece compensate nei confronti della società Funivie Valle Bianca, sussistendone giuste ragioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna la Provincia autonoma di Trento al pagamento in favore degli appellanti delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro settemila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO