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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2939/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2939/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA S. TOMMASO D'AQUINO Parte_1 P.IVA_1
33 80133 NAPOLI presso lo studio dell'avv. FALCO MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DI MARO CARMELA ( ) VIA C.F._1
SAN TOMMASO D'AQUINO 33 80133 NAPOLI;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA P.ZZA BELGIOIOSO 2 Controparte_1 P.IVA_2
20100 MILANO presso lo studio dell'avv. MATTEI DECIO NICOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MATTERA ROBERTO ( ) VIA DEL C.F._2
CONSOLATO 6 00186 ROMA;
1 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, Parte_2 C.F._3
12 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOTTI GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
avente ad oggetto: Titoli di credito sulle seguenti conclusioni.
Per CP_2 voglia l'eccellentissima Corte di Appello in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della ordinanza impugnata per i motivi di tutti resi e dedotti nel presente atto;
in via principale nel merito accogliere per i motivi tutti prodotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma annullare la omologa del 13 settembre 2023 emessa nell'ambito del procedimento
NRG 48776/22 innanzi il Tribunale di Milano. depositata in data 13.09.2023 e notificata il 14.09.2023,
e pertanto accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'appellante e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati innanzi al Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale
‐ dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato ex artt. 342 e 348‐bis c.p.c. l'appello proposto dalla avverso l'Ordinanza; Parte_3
nel merito:
2 ‐ respingere tutte le domande proposte dalla con l'Atto di Appello in quanto inammissibili Parte_3
e/o infondate per le ragioni e tutte le causali di cui in narrativa, mandando integralmente CP_1 assolta da ogni avversa richiesta e, per l'effetto, confermare integralmente l'Ordinanza;
‐ in subordine, richiamate tutte le difese di cui al primo grado di giudizio, accogliere le conclusioni formulate in primo grado dalla esponente, come di seguito precisate:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, per tutte le ragioni esposte:
‐ in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione e/o delle domande svolte dalla Pt_3
anche in ragione del difetto di procura e di carenza di interesse ad agire, con ogni conseguente pronuncia;
‐ nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa, atteso che la causa risulta compiutamente istruita, risultando provata per tabulas la esclusiva responsabilità della con riferimento ai fatti dalla Pt_3 stessa contestati e, per contro, l'assenza di qualsiasi responsabilità, tantomeno diretta, della Banca e del
Notaio (peraltro carente di legittimazione passiva), respingere tutte le domande svolte dalla in Pt_3
quanto palesemente infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate.
‐ in via istruttoria, dichiarare inammissibile l'avversa produzione documentale relativamente al primo e al secondo grado di giudizio.
‐ con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio del primo grado, anche in solido con gli avv.ti
Falco e Di Maro, e del presente grado di appello e condanna dell'Appellante ex art. 96, comma 1 e/o comma 3, c.p.c..
Per Parte_2
NEL MERITO
Dichiarare inammissibile e rigettare l'avversaria impugnazione e per l'effetto confermare l'Ordinanza impugnata emessa dal Tribunale Civile di Milano, Sez. VI, G.I. dott.ssa Carbone, in data 13 settembre
2023, nel fascicolo rubricato sub R.G. n. 48776/2022;
IN VIA ISTRUTTORIA
Dichiarare inammissibile e tardiva la produzione documentale dell'appellante per i motivi esposti;
IN VIA DI GRADATO SUBORDINE
Dichiarare l'appellante decaduta dalle domande ed eccezioni svolte in primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.;
3 Ove occorrer possa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'appellato Notaio dott. Pt_2
per i motivi esposti, rigettando le avversarie domande, eccezioni ed argomentazioni;
[...]
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di dover riesaminare la causa nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e prive di supporto probatorio, per gli argomenti illustrati negli atti e nelle difese in primo grado e secondo grado, ordinando la cancellazione di tutte le espressioni offensive e sconvenienti nei confronti del Notaio dott. contenute negli scritti avversari di primo grado e accogliere tutte le domande formulate Parte_2
dal convenuto Notaio dott. nei propri scritti difensivi;
Parte_2
IN OGNI CASO
Condannare e/o i difensori avv.ti Falco e Di Maro, anche in solido con la parte Parte_3
ricorrente, al pagamento di una somma da determinarsi ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c. per responsabilità aggravata e temerarietà della lite, che tenga in debito conto sia gli evidenti errori e scorrettezze commessi dalla difesa avversaria, sia l'offensività del contenuto degli atti avversari ai danni del Notaio dott. Parte_2
Condannare alla rifusione integrale delle spese di lite, onorari, diritti e anticipazioni, Parte_3
oltre accessori di legge ed ogni successiva occorrenda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 22.12.2022 (“ ) conveniva Parte_3 Pt_3 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, (“ ”) nonché il notaio Controparte_1 CP_1
rappresentando, in fatto, di aver subito l'illegittimo protesto, per presunta mancanza Parte_2
di provvista, di un effetto cambiario che, con scadenza al 31.03.2023, era stato pagato il 01.04.2023.
Segnatamente, lamentava che il suo legale rappresentante, , avendo Pt_3 Parte_4 sottoscritto diversi effetti cambiari in favore della società dell'importo di € Controparte_4
3.000,00 ciascno, il 31.03.2021, giorno di scadenza di uno di questi effetti, si era recato presso la filiale di Pomigliano d'Arco, banca domiciliataria indicata sul titolo, per effettuarne il CP_1 pagamento, non riuscendo tuttavia ad accedere alla filiale per via dell'emergenza epidemiologica;
4 uguale situazione si era verificata il giorno seguente, al ché il aveva disposto il pagamento per Pt_4 bonifico;
il giorno 02.04.2021 aveva comunicato via mail, al creditore ed alla l'effettuazione di CP_3
tale pagamento, ma ciò nonostante la aveva proceduto alla comunicazione del titolo allo Studio CP_3
Notaio per l'adempimento del protesto, per mancanza di provvista. Controparte_5
L'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“Che il G.U. presso il Tribunale di Milano, competente per valore e per territorio, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, voglia così provvedere:- accertare e dichiarare
l'illegittimità della riorganizzazione cassa cambiali della presso la sede centrale di CP_1
Milano per errata applicazione dell'art. 5 comma 2 del DPR 1975/290 per l'effetto - Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità del protesto levato nei confronti della per il titolo Parte_1 cambiario di € 3.000,00 con scadenza 31.03.2021 per le motivazioni di cui in premessa, e per l'effetto,
Condannare i convenuti in persona del l.r.p.t. e il Notaio in proprio e/o CP_1 Parte_2
solidalmente, al pagamento in favore della in persona del l.r.p.t. del risarcimento danni Parte_1 patito pari all'importo complessivo di € 150.000,00 e/o per l'importo nella misura ritenuta giusta ed equa dal giudicante. Condannare le convenute società al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre il rimborso spese generali nella misura del 12,50% ex art. 14 del D.M. 127/04.”.
I.2. Resistevano in giudizio i convenuti, eccependo preliminarmente l'inesistenza della procura alle liti in capo ai difensori della ricorrente. Il convenuto nel merito, eccepiva il proprio difetto di Pt_2
legittimazione passiva, dato che, come documentale, il protesto era stato elevato da un altro notaio.
I.3. Il Tribunale, all'esito, dichiarava inammissibile il ricorso per l'inesistenza della procura alle liti.
Condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. nei confronti del notaio Pt_2
In sintesi, il primo giudice così motivava:
- l'eccezione preliminare di inesistenza della procura alle liti doveva ritenersi fondata, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
37434/2022 con cui era stato composto definitivamente il contrasto giurisprudenziale in materia
(avendo la Corte così statuito: “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” e, ancora, “l'assenza della procura, invero, genera l'inammissibilità della posizione
5 processuale della parte e il processo verrà definito dal giudice come in tutti i processi con convenuto contumace, se è il convenuto a essere privo del ministero di un difensore. Nel caso in cui fosse l'attore
a trovarsi in una tale situazione la sua domanda sarebbe inammissibile”);
- infatti, il file allegato alla PEC di notifica del ricorso e denominato “Mandato ad litem” conteneva un foglio non considerabile tale e privo, peraltro, della sottoscrizione del legale rappresentante di mentre, quanto al deposito telematico effettuato in data 12.9.2023, questo doveva Pt_3 considerarsi tardivo, dato che ai sensi dell'art. 125 comma 2 c.p.c. “La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”, ed in ogni caso si trattava di una procura alle liti relativa ad altro procedimento, da instaurarsi ex 700 c.p.c.;
-era accoglibile l'istanza del notaio i vedere condannata l'attrice ex art. 96 c.p.c., attesa la Pt_2
condotta connotata da colpa grave.
II. L'appello
II.1. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello affidandosi a due motivi (il primo Pt_3
suddiviso in più paragrafi), come di seguito rubricati e riassunti:
1. Sulla eccezione di inesistenza della procura
La appellante (rilevato di aver depositato, in data 11.09.2023, dopo che il Tribunale aveva effettuato un primo rinvio per difetto del termine a comparire, i seguenti documenti: 1) messa in mora della
, 2) mandato ad litem sottoscritto dal rappresentante legale della 3) titolo CP_1 CP_2
cambiario con relativa coda di protesto;
4) copia bonifici pagamento titolo;
5) copia mail inviata alla
6) copia mail inviata allo studio notarile;
7) ricevute pec inoltro messa in mora), argomenta CP_1
sul fatto che tale deposito non poteva essere considerato tardivo, date le caratteristiche del rito ex art. 702bis c.p.c.. Rappresenta che la Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: « In virtù del fatto che l'art. 702-bis c.p.c. non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intende avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.
6 Cassazione civile, sez. VI, 07 Gennaio 2021, n. 46.”: poiché, dunque, il deposito della documentazione integrativa era legittimo, il primo giudice avrebbe dovuto prendere in esame la procura, e, avendo ritenuto quest'ultima nulla per essere stata rilasciata per altro giudizio, concedere alla ricorrente un termine per sanare la nullità.
Ad ogni modo, alla luce dell'ultima modifica del codice di rito (D.Lgs 149/2022 c.d. Riforma
Cartabia), dovrebbe ormai ritenersi che il giudice non possa fermarsi al rilievo di inesistenza della procura, ma debba assegnare anche in questo caso un termine per sanare il difetto di rappresentanza.
L'ordinanza era di conseguenza errata, anche relativamente alla condanna ex art. 96 c.p.c., non rilevandosi alcun abuso degli strumenti giuridici nella condotta della ricorrente.
2. Sulla carenza di legittimazione passiva di parte resistente
Con questo motivo la appellante, censurando la condanna per lite temeraria, rileva che l'ufficio preposto al protesto era e che, “qualora un professionista Controparte_6
appartenente ad una associazione professionale abbia assunto incarico verso un cliente, del suo eventuale inadempimento, risponde l'associazione professionale di cui fa parte, o meglio rispondono solidalmente tutti i professionisti appartenenti alla stessa, indipendentemente dalla circostanza che sia possibile individuare le rispettive attività in concreto svolte.” (testuale). Pertanto, per la appellante, non potrebbe escludersi la responsabilità in capo al convenuto Notaio benché il protesto sia stato Pt_2
elevato da altro notaio dello Studio, ovvero dal notaio . Persona_1
II.2. Si sono costituiti in giudizio, a mezzo di separati atti, ed il notaio CP_1 Pt_2 eccependo l'inammissibilità dell'appello ed argomentandone comunque nel merito l'infondatezza.
Entrambi hanno rilevato che non ha specificamente riproposto, con l'atto di appello, le Pt_3
proprie domande di primo grado, dalle quali era perciò irrimediabilmente decaduta.
II.3. Sospesa in limine, su istanza della parte appellante, l'esecutività della ordinanza impugnata, all'udienza del 30.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale ex art. 350bis c.p.c. (assente la parte appellante, che nemmeno ha depositato nota nel termine previamente assegnato), ed in pari data decisa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
7 Preliminarmente è da dire che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata.
L'indicazione dei motivi richiesta dalla norma non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione: al contrario, è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. Quanto all'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. la relativa eccezione deve ritenersi superata, dal momento che la Corte ha disposto la trattazione, fissando udienza per la rimessione in decisione.
Venendo al merito dell'appello.
III.1. Il primo motivo di appello è fondato per le ragioni che seguono.
È pacifico che la procura alle liti non fosse presente nel fascicolo di parte al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, così come non era presente in allegato alla pec di notifica alle controparti del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza.
Nel corso del giudizio, antecedentemente alla prima udienza di comparizione che si è tenuta il
12.09.2023, in allegato ad un “preverbale” avente natura di memoria non autorizzata, è stata depositata dalla difesa della odierna appellante una procura (analogica scansionata) datata 01.07.2021, dichiaratamente relativa ad un ricorso ex art. 700 cpc avverso l'elevazione del protesto e/o successiva causa di merito.
Il primo giudice, all'udienza del 25.05.2023, rilevando l'irrituale deposito, ha espunto il “preverbale” dal fascicolo1, e con esso i documenti allegati.
Successivamente, e precisamente in data 12.09.2023, l'odierna appellante ha effettuato un nuovo deposito di documentazione, fra cui “Messa in mora con pedissequo mandato ad litem e ricevute Pec”
(sottolineatura nostra). Il primo giudice, nell'ordinanza impugnata, prendendo in esame questa procura
(in appello ridepositata sub all.2), oltre a ritenere che la stessa afferisse ad altro giudizio di natura cautelare, ne ha affermato il tardivo deposito (anzi, se ben si comprende, ne ha ritenuto tardivo il 1
Verbale dell'udienza 25.05.2023: Il Giudice Rileva che in data 24.5.2023 è stata depositata nota non autorizzata “preverbale” che deve essere espunta dal fascicolo d'ufficio. Tenuto conto della mancata comparizione del ricorrente e dell'eccezione preliminare svolta dai resistenti in merito al mancato rispetto del termine a comparire per l'udienza visto l'art. 702 bis III comma c.p.c. fissa l'udienza del 12.9.2023 ore 11,30 nel rispetto dei termini a comparire per consentire regolare costituzione alle parti e sull'eccezione preliminare di difetto di procura tale eccezione sarà esaminata nel contraddittorio delle parti.
8 rilascio)2. Ha dunque concluso per l'inesistenza della procura, ed in ragione di tale inesistenza ha escluso di dover assegnare alla parte un termine per la regolarizzazione (nel rito pacificamente antecedente alla novella introdotta dalla c.d. riforma Cartabia).
Ebbene, la Corte rileva l'erroneità del ragionamento seguito dal primo giudice.
In primo luogo, la procura depositata dalla difesa di il 12.09.2023 non è stata tardivamente Pt_3
rilasciata, perché datata 01.07.2021 quando la costituzione della parte rappresentata, ovvero in questo caso il deposito del ricorso ex art. 702bis c.p.c., è del 11.12.2022.
In secondo luogo, la suddetta procura non può ritenersi relativa solo al giudizio ex art. 700 c.p.c.
(pacificamente mai instaurato da in relazione al protesto della cambiale), perché la Pt_3 disgiuntiva “o” consente di ritenere che essa sia stata rilasciata anche per il giudizio ex art. 702bis
c.p.c., che sempre trae origine dal protesto ritenuto illegittimo.
È vero invece che la procura depositata il 12.09.2023 (in appello, all. 2) è nulla, trattandosi di una procura analogica che, scansionata, è stata prodotta tal quale nel PCT, senza l'asseverazione di conformità all'originale apposta dal difensore mediante firma digitale. Difatti, norma dell'art. 83, comma 3, c.p.c. «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica» e a sua volta, l'art. 10 d.P.R. n. 123 del 2001 prevede: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale».
Ecco che, però, a fronte del deposito di una procura invalida (deposito in sé non tardivo, perché effettuato antecedentemente alla prima udienza di comparizione ed in un procedimento neppure scandito da rigide preclusioni), il primo giudice avrebbe dovuto concedere alla parte ricorrente un termine, per sanare l'invalidità, mentre ha erroneamente concluso per l'inesistenza dell'atto, e, quindi, per l'inammissibilità del ricorso.
L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata, accogliendosi l'appello in rito. III.2. Il secondo motivo di appello, volto a censurare la condanna per lite temeraria con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva del notaio è assorbito nell'annullamento. Pt_2
III.3. Ciò posto, la Corte rileva che la appellante ha totalmente omesso la riproposizione delle difese di merito. Essa non ha riproposto nell'atto di appello -e comunque sino alla prima udienza di comparizione- alcuna delle argomentazioni di cui il primo giudice ha omesso la disamina in ragione della ritenuta inammissibilità del ricorso, così non sottraendosi alla presunzione di rinuncia a quelle stesse difese (cfr. Cass. Civ, Sezioni Unite, 21.03.2019 n. 7940). A nulla vale osservare che la appellante ha richiesto nelle conclusioni di “accogliere tutte le conclusioni dell'appellante e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati innanzi al
Tribunale”: va infatti osservato che “In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346
c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” (Cass. Civ. n. 25840/2020).
IV. L'esito complessivo della lite vede soccombente, e tenuta perciò alla rifusione delle Pt_3
spese, del primo e del presente grado di giudizio3. Le spese si liquidano in dispositivo, in base al D.M.
55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia
(indeterminabile-complessità bassa), applicati i parametri minimi avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate ed all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata il 13.09.2023 nel CP_2
procedimento n. 48776/22 RG, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Annulla l'ordinanza impugnata.
2. Condanna alla rifusione, in favore di e di delle CP_2 Controparte_1 Parte_2
spese del primo e del presente grado di giudizio, liquidate, con riferimento a ciascuno, in complessivi €
7.282,00 per compensi (di cui € 3.809,00 per il primo ed € 3.473,00 per il presente grado di giudizio), oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti,
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ordinanza impugnata, pag.4: Con deposito telematico in data 12.9.2023 parte ricorrente ha prodotto una procura alle liti, peraltro relativa ad un altro procedimento ex 700 c.p.c. e non inerente a quello per cui è causa introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.. Ma tale deposito è tardivo se si considera che ai sensi dell'art. 125 comma 2 c.p.c. “La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.
9 3 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2939/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA S. TOMMASO D'AQUINO Parte_1 P.IVA_1
33 80133 NAPOLI presso lo studio dell'avv. FALCO MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DI MARO CARMELA ( ) VIA C.F._1
SAN TOMMASO D'AQUINO 33 80133 NAPOLI;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA P.ZZA BELGIOIOSO 2 Controparte_1 P.IVA_2
20100 MILANO presso lo studio dell'avv. MATTEI DECIO NICOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MATTERA ROBERTO ( ) VIA DEL C.F._2
CONSOLATO 6 00186 ROMA;
1 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, Parte_2 C.F._3
12 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOTTI GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
avente ad oggetto: Titoli di credito sulle seguenti conclusioni.
Per CP_2 voglia l'eccellentissima Corte di Appello in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della ordinanza impugnata per i motivi di tutti resi e dedotti nel presente atto;
in via principale nel merito accogliere per i motivi tutti prodotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma annullare la omologa del 13 settembre 2023 emessa nell'ambito del procedimento
NRG 48776/22 innanzi il Tribunale di Milano. depositata in data 13.09.2023 e notificata il 14.09.2023,
e pertanto accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'appellante e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati innanzi al Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale
‐ dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato ex artt. 342 e 348‐bis c.p.c. l'appello proposto dalla avverso l'Ordinanza; Parte_3
nel merito:
2 ‐ respingere tutte le domande proposte dalla con l'Atto di Appello in quanto inammissibili Parte_3
e/o infondate per le ragioni e tutte le causali di cui in narrativa, mandando integralmente CP_1 assolta da ogni avversa richiesta e, per l'effetto, confermare integralmente l'Ordinanza;
‐ in subordine, richiamate tutte le difese di cui al primo grado di giudizio, accogliere le conclusioni formulate in primo grado dalla esponente, come di seguito precisate:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, per tutte le ragioni esposte:
‐ in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione e/o delle domande svolte dalla Pt_3
anche in ragione del difetto di procura e di carenza di interesse ad agire, con ogni conseguente pronuncia;
‐ nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa, atteso che la causa risulta compiutamente istruita, risultando provata per tabulas la esclusiva responsabilità della con riferimento ai fatti dalla Pt_3 stessa contestati e, per contro, l'assenza di qualsiasi responsabilità, tantomeno diretta, della Banca e del
Notaio (peraltro carente di legittimazione passiva), respingere tutte le domande svolte dalla in Pt_3
quanto palesemente infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate.
‐ in via istruttoria, dichiarare inammissibile l'avversa produzione documentale relativamente al primo e al secondo grado di giudizio.
‐ con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio del primo grado, anche in solido con gli avv.ti
Falco e Di Maro, e del presente grado di appello e condanna dell'Appellante ex art. 96, comma 1 e/o comma 3, c.p.c..
Per Parte_2
NEL MERITO
Dichiarare inammissibile e rigettare l'avversaria impugnazione e per l'effetto confermare l'Ordinanza impugnata emessa dal Tribunale Civile di Milano, Sez. VI, G.I. dott.ssa Carbone, in data 13 settembre
2023, nel fascicolo rubricato sub R.G. n. 48776/2022;
IN VIA ISTRUTTORIA
Dichiarare inammissibile e tardiva la produzione documentale dell'appellante per i motivi esposti;
IN VIA DI GRADATO SUBORDINE
Dichiarare l'appellante decaduta dalle domande ed eccezioni svolte in primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.;
3 Ove occorrer possa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'appellato Notaio dott. Pt_2
per i motivi esposti, rigettando le avversarie domande, eccezioni ed argomentazioni;
[...]
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di dover riesaminare la causa nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e prive di supporto probatorio, per gli argomenti illustrati negli atti e nelle difese in primo grado e secondo grado, ordinando la cancellazione di tutte le espressioni offensive e sconvenienti nei confronti del Notaio dott. contenute negli scritti avversari di primo grado e accogliere tutte le domande formulate Parte_2
dal convenuto Notaio dott. nei propri scritti difensivi;
Parte_2
IN OGNI CASO
Condannare e/o i difensori avv.ti Falco e Di Maro, anche in solido con la parte Parte_3
ricorrente, al pagamento di una somma da determinarsi ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c. per responsabilità aggravata e temerarietà della lite, che tenga in debito conto sia gli evidenti errori e scorrettezze commessi dalla difesa avversaria, sia l'offensività del contenuto degli atti avversari ai danni del Notaio dott. Parte_2
Condannare alla rifusione integrale delle spese di lite, onorari, diritti e anticipazioni, Parte_3
oltre accessori di legge ed ogni successiva occorrenda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 22.12.2022 (“ ) conveniva Parte_3 Pt_3 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, (“ ”) nonché il notaio Controparte_1 CP_1
rappresentando, in fatto, di aver subito l'illegittimo protesto, per presunta mancanza Parte_2
di provvista, di un effetto cambiario che, con scadenza al 31.03.2023, era stato pagato il 01.04.2023.
Segnatamente, lamentava che il suo legale rappresentante, , avendo Pt_3 Parte_4 sottoscritto diversi effetti cambiari in favore della società dell'importo di € Controparte_4
3.000,00 ciascno, il 31.03.2021, giorno di scadenza di uno di questi effetti, si era recato presso la filiale di Pomigliano d'Arco, banca domiciliataria indicata sul titolo, per effettuarne il CP_1 pagamento, non riuscendo tuttavia ad accedere alla filiale per via dell'emergenza epidemiologica;
4 uguale situazione si era verificata il giorno seguente, al ché il aveva disposto il pagamento per Pt_4 bonifico;
il giorno 02.04.2021 aveva comunicato via mail, al creditore ed alla l'effettuazione di CP_3
tale pagamento, ma ciò nonostante la aveva proceduto alla comunicazione del titolo allo Studio CP_3
Notaio per l'adempimento del protesto, per mancanza di provvista. Controparte_5
L'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“Che il G.U. presso il Tribunale di Milano, competente per valore e per territorio, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, voglia così provvedere:- accertare e dichiarare
l'illegittimità della riorganizzazione cassa cambiali della presso la sede centrale di CP_1
Milano per errata applicazione dell'art. 5 comma 2 del DPR 1975/290 per l'effetto - Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità del protesto levato nei confronti della per il titolo Parte_1 cambiario di € 3.000,00 con scadenza 31.03.2021 per le motivazioni di cui in premessa, e per l'effetto,
Condannare i convenuti in persona del l.r.p.t. e il Notaio in proprio e/o CP_1 Parte_2
solidalmente, al pagamento in favore della in persona del l.r.p.t. del risarcimento danni Parte_1 patito pari all'importo complessivo di € 150.000,00 e/o per l'importo nella misura ritenuta giusta ed equa dal giudicante. Condannare le convenute società al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre il rimborso spese generali nella misura del 12,50% ex art. 14 del D.M. 127/04.”.
I.2. Resistevano in giudizio i convenuti, eccependo preliminarmente l'inesistenza della procura alle liti in capo ai difensori della ricorrente. Il convenuto nel merito, eccepiva il proprio difetto di Pt_2
legittimazione passiva, dato che, come documentale, il protesto era stato elevato da un altro notaio.
I.3. Il Tribunale, all'esito, dichiarava inammissibile il ricorso per l'inesistenza della procura alle liti.
Condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. nei confronti del notaio Pt_2
In sintesi, il primo giudice così motivava:
- l'eccezione preliminare di inesistenza della procura alle liti doveva ritenersi fondata, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
37434/2022 con cui era stato composto definitivamente il contrasto giurisprudenziale in materia
(avendo la Corte così statuito: “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” e, ancora, “l'assenza della procura, invero, genera l'inammissibilità della posizione
5 processuale della parte e il processo verrà definito dal giudice come in tutti i processi con convenuto contumace, se è il convenuto a essere privo del ministero di un difensore. Nel caso in cui fosse l'attore
a trovarsi in una tale situazione la sua domanda sarebbe inammissibile”);
- infatti, il file allegato alla PEC di notifica del ricorso e denominato “Mandato ad litem” conteneva un foglio non considerabile tale e privo, peraltro, della sottoscrizione del legale rappresentante di mentre, quanto al deposito telematico effettuato in data 12.9.2023, questo doveva Pt_3 considerarsi tardivo, dato che ai sensi dell'art. 125 comma 2 c.p.c. “La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”, ed in ogni caso si trattava di una procura alle liti relativa ad altro procedimento, da instaurarsi ex 700 c.p.c.;
-era accoglibile l'istanza del notaio i vedere condannata l'attrice ex art. 96 c.p.c., attesa la Pt_2
condotta connotata da colpa grave.
II. L'appello
II.1. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello affidandosi a due motivi (il primo Pt_3
suddiviso in più paragrafi), come di seguito rubricati e riassunti:
1. Sulla eccezione di inesistenza della procura
La appellante (rilevato di aver depositato, in data 11.09.2023, dopo che il Tribunale aveva effettuato un primo rinvio per difetto del termine a comparire, i seguenti documenti: 1) messa in mora della
, 2) mandato ad litem sottoscritto dal rappresentante legale della 3) titolo CP_1 CP_2
cambiario con relativa coda di protesto;
4) copia bonifici pagamento titolo;
5) copia mail inviata alla
6) copia mail inviata allo studio notarile;
7) ricevute pec inoltro messa in mora), argomenta CP_1
sul fatto che tale deposito non poteva essere considerato tardivo, date le caratteristiche del rito ex art. 702bis c.p.c.. Rappresenta che la Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: « In virtù del fatto che l'art. 702-bis c.p.c. non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intende avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.
6 Cassazione civile, sez. VI, 07 Gennaio 2021, n. 46.”: poiché, dunque, il deposito della documentazione integrativa era legittimo, il primo giudice avrebbe dovuto prendere in esame la procura, e, avendo ritenuto quest'ultima nulla per essere stata rilasciata per altro giudizio, concedere alla ricorrente un termine per sanare la nullità.
Ad ogni modo, alla luce dell'ultima modifica del codice di rito (D.Lgs 149/2022 c.d. Riforma
Cartabia), dovrebbe ormai ritenersi che il giudice non possa fermarsi al rilievo di inesistenza della procura, ma debba assegnare anche in questo caso un termine per sanare il difetto di rappresentanza.
L'ordinanza era di conseguenza errata, anche relativamente alla condanna ex art. 96 c.p.c., non rilevandosi alcun abuso degli strumenti giuridici nella condotta della ricorrente.
2. Sulla carenza di legittimazione passiva di parte resistente
Con questo motivo la appellante, censurando la condanna per lite temeraria, rileva che l'ufficio preposto al protesto era e che, “qualora un professionista Controparte_6
appartenente ad una associazione professionale abbia assunto incarico verso un cliente, del suo eventuale inadempimento, risponde l'associazione professionale di cui fa parte, o meglio rispondono solidalmente tutti i professionisti appartenenti alla stessa, indipendentemente dalla circostanza che sia possibile individuare le rispettive attività in concreto svolte.” (testuale). Pertanto, per la appellante, non potrebbe escludersi la responsabilità in capo al convenuto Notaio benché il protesto sia stato Pt_2
elevato da altro notaio dello Studio, ovvero dal notaio . Persona_1
II.2. Si sono costituiti in giudizio, a mezzo di separati atti, ed il notaio CP_1 Pt_2 eccependo l'inammissibilità dell'appello ed argomentandone comunque nel merito l'infondatezza.
Entrambi hanno rilevato che non ha specificamente riproposto, con l'atto di appello, le Pt_3
proprie domande di primo grado, dalle quali era perciò irrimediabilmente decaduta.
II.3. Sospesa in limine, su istanza della parte appellante, l'esecutività della ordinanza impugnata, all'udienza del 30.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale ex art. 350bis c.p.c. (assente la parte appellante, che nemmeno ha depositato nota nel termine previamente assegnato), ed in pari data decisa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
7 Preliminarmente è da dire che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata.
L'indicazione dei motivi richiesta dalla norma non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione: al contrario, è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. Quanto all'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. la relativa eccezione deve ritenersi superata, dal momento che la Corte ha disposto la trattazione, fissando udienza per la rimessione in decisione.
Venendo al merito dell'appello.
III.1. Il primo motivo di appello è fondato per le ragioni che seguono.
È pacifico che la procura alle liti non fosse presente nel fascicolo di parte al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, così come non era presente in allegato alla pec di notifica alle controparti del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza.
Nel corso del giudizio, antecedentemente alla prima udienza di comparizione che si è tenuta il
12.09.2023, in allegato ad un “preverbale” avente natura di memoria non autorizzata, è stata depositata dalla difesa della odierna appellante una procura (analogica scansionata) datata 01.07.2021, dichiaratamente relativa ad un ricorso ex art. 700 cpc avverso l'elevazione del protesto e/o successiva causa di merito.
Il primo giudice, all'udienza del 25.05.2023, rilevando l'irrituale deposito, ha espunto il “preverbale” dal fascicolo1, e con esso i documenti allegati.
Successivamente, e precisamente in data 12.09.2023, l'odierna appellante ha effettuato un nuovo deposito di documentazione, fra cui “Messa in mora con pedissequo mandato ad litem e ricevute Pec”
(sottolineatura nostra). Il primo giudice, nell'ordinanza impugnata, prendendo in esame questa procura
(in appello ridepositata sub all.2), oltre a ritenere che la stessa afferisse ad altro giudizio di natura cautelare, ne ha affermato il tardivo deposito (anzi, se ben si comprende, ne ha ritenuto tardivo il 1
Verbale dell'udienza 25.05.2023: Il Giudice Rileva che in data 24.5.2023 è stata depositata nota non autorizzata “preverbale” che deve essere espunta dal fascicolo d'ufficio. Tenuto conto della mancata comparizione del ricorrente e dell'eccezione preliminare svolta dai resistenti in merito al mancato rispetto del termine a comparire per l'udienza visto l'art. 702 bis III comma c.p.c. fissa l'udienza del 12.9.2023 ore 11,30 nel rispetto dei termini a comparire per consentire regolare costituzione alle parti e sull'eccezione preliminare di difetto di procura tale eccezione sarà esaminata nel contraddittorio delle parti.
8 rilascio)2. Ha dunque concluso per l'inesistenza della procura, ed in ragione di tale inesistenza ha escluso di dover assegnare alla parte un termine per la regolarizzazione (nel rito pacificamente antecedente alla novella introdotta dalla c.d. riforma Cartabia).
Ebbene, la Corte rileva l'erroneità del ragionamento seguito dal primo giudice.
In primo luogo, la procura depositata dalla difesa di il 12.09.2023 non è stata tardivamente Pt_3
rilasciata, perché datata 01.07.2021 quando la costituzione della parte rappresentata, ovvero in questo caso il deposito del ricorso ex art. 702bis c.p.c., è del 11.12.2022.
In secondo luogo, la suddetta procura non può ritenersi relativa solo al giudizio ex art. 700 c.p.c.
(pacificamente mai instaurato da in relazione al protesto della cambiale), perché la Pt_3 disgiuntiva “o” consente di ritenere che essa sia stata rilasciata anche per il giudizio ex art. 702bis
c.p.c., che sempre trae origine dal protesto ritenuto illegittimo.
È vero invece che la procura depositata il 12.09.2023 (in appello, all. 2) è nulla, trattandosi di una procura analogica che, scansionata, è stata prodotta tal quale nel PCT, senza l'asseverazione di conformità all'originale apposta dal difensore mediante firma digitale. Difatti, norma dell'art. 83, comma 3, c.p.c. «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica» e a sua volta, l'art. 10 d.P.R. n. 123 del 2001 prevede: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale».
Ecco che, però, a fronte del deposito di una procura invalida (deposito in sé non tardivo, perché effettuato antecedentemente alla prima udienza di comparizione ed in un procedimento neppure scandito da rigide preclusioni), il primo giudice avrebbe dovuto concedere alla parte ricorrente un termine, per sanare l'invalidità, mentre ha erroneamente concluso per l'inesistenza dell'atto, e, quindi, per l'inammissibilità del ricorso.
L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata, accogliendosi l'appello in rito. III.2. Il secondo motivo di appello, volto a censurare la condanna per lite temeraria con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva del notaio è assorbito nell'annullamento. Pt_2
III.3. Ciò posto, la Corte rileva che la appellante ha totalmente omesso la riproposizione delle difese di merito. Essa non ha riproposto nell'atto di appello -e comunque sino alla prima udienza di comparizione- alcuna delle argomentazioni di cui il primo giudice ha omesso la disamina in ragione della ritenuta inammissibilità del ricorso, così non sottraendosi alla presunzione di rinuncia a quelle stesse difese (cfr. Cass. Civ, Sezioni Unite, 21.03.2019 n. 7940). A nulla vale osservare che la appellante ha richiesto nelle conclusioni di “accogliere tutte le conclusioni dell'appellante e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati innanzi al
Tribunale”: va infatti osservato che “In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346
c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” (Cass. Civ. n. 25840/2020).
IV. L'esito complessivo della lite vede soccombente, e tenuta perciò alla rifusione delle Pt_3
spese, del primo e del presente grado di giudizio3. Le spese si liquidano in dispositivo, in base al D.M.
55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia
(indeterminabile-complessità bassa), applicati i parametri minimi avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate ed all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata il 13.09.2023 nel CP_2
procedimento n. 48776/22 RG, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Annulla l'ordinanza impugnata.
2. Condanna alla rifusione, in favore di e di delle CP_2 Controparte_1 Parte_2
spese del primo e del presente grado di giudizio, liquidate, con riferimento a ciascuno, in complessivi €
7.282,00 per compensi (di cui € 3.809,00 per il primo ed € 3.473,00 per il presente grado di giudizio), oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti,
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ordinanza impugnata, pag.4: Con deposito telematico in data 12.9.2023 parte ricorrente ha prodotto una procura alle liti, peraltro relativa ad un altro procedimento ex 700 c.p.c. e non inerente a quello per cui è causa introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.. Ma tale deposito è tardivo se si considera che ai sensi dell'art. 125 comma 2 c.p.c. “La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.
9 3 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18).