Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/06/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 630/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 630/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. ALICE Parte_1 CodiceFiscale_1
GHIANDA;
e da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
GIOVANNA CARLA SCAPUZZI;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.03.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato al di fuori del matrimonio il 28.07.2019, alle seguenti condizioni: Per_1
“1) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso Per_1 presso l'abitazione della madre in Lodi, Via 2 Giugno n. 1 , ove lo stesso ha e manterrà la residenza;
2) Disporre che il padre terrà con sé il figlio a week end alternati, rispettivamente: il primo week- Per_1 end mensile di competenza del padre lo stesso starà col minore dal venerdì mattina alle ore 8.00 circa, quando andrà a prendere il minore presso l'abitazione della madre per accompagnarlo a scuola (o, se periodo estivo, presso la propria abitazione o presso eventuale centro estivo scelto dai genitori) fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola ( o, se periodo estivo, presso l'abitazione della madre o presso eventuale centro estivo scelto dai genitori); il secondo week end mensile di competenza del padre lo stesso starà col minore dal sabato mattina quando andrà a prenderlo presso l'abitazione della madre, in orario da concordare con la stessa, fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola
(o, se periodo estivo, presso l'abitazione della madre o eventuale centro estivo scelto dai genitori). Il padre terrà altresì il figlio con sé i l martedì di ogni settimana dalle ore 8.00, quando andrà a Per_1 prenderlo presso l'abitazione materna per accompagnarlo a scuola (o, se periodo estivo, presso la pagina 1 di 4
3) Il padre terrà inoltre il figlio con sé il giovedì della settimana con week end di spettanza della Per_1 madre, o di spettanza del padre limitatamente al sabato ed alla domenica, dalle ore 8.00 , quando andrà
a prenderlo presso l'abitazione materna per accompagnarlo a scuola (o, se periodo estivo, presso la propria abitazione o eventuale centro estivo scelto dai genitori), fino alle ore 16.00 del venerdì.
4) Entrambi i genitori si impegnano, nei giorni in cui starà con loro, a far seguire al figlio le Per_1 attività scolastiche e ludico sportive.
5) Disporre che entrambi i genitori potranno, altresì, trascorrere con il figlio un periodo di Per_1 due/tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, fatti salvi accordi diversi e migliorativi fra i genitori, periodo da concordare tra loro, indicativamente, entro il 30 aprile di ogni anno.
6) Disporre che durante le vacanze Natalizie, trascorrerà, in alternanza negli anni, la metà del Per_1 tempo con la madre e l'altra metà del tempo con il padre, facendo in modo che il minore trascorra, ad anni alterni, il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro.
7) Disporre che durante le vacanze Pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua Per_1 con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e così tutti gli altri giorni di vacanza, in misura paritaria e sempre ad anni alterni, divisi tra i genitori, salvo accordi diversi che potranno intercorrere con i genitori.
8) Disporre che, salvo diversi accordi tra le parti, che il figlio trascorrerà la Festa della Mamma Per_1 con la Signora e la Festa del Papà con il Signor Parte_1 Parte_2
9) Le parti convengono, sin da ora, che, ove possibile, il compleanno del figlio venga trascorso con entrambi i genitori oppure ad anni alterni separatamente con la mamma ed il papà. Il minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con lo stesso.
10) I Signori e i impegnano, ove possibile, a partecipare ambedue alle attività e/o feste Pt_1 Pt_2 scolastiche ed alle manifestazioni sportive che vedranno coinvolto il figlio della coppia, ciò nel maggior interesse del minore.
11) Le parti, altresì, convengono di informare sempre l'altro genitore, tempestivamente ed esaustivamente, sullo stato di salute del figlio e sul suo rendimento scolastico. Entrambi i genitori avranno comunque le credenziali per poter accedere al registro elettronico.
12) Le parti si impegnano, vicendevolmente, a comunicarsi, tempestivamente, ogni eventuale variazione della propria abituale dimora e/o residenza. Le parti si impegnano a sottoscrivere i documenti necessari ad per l'espatrio, autorizzandolo esplicitamente. Per_1
13) I genitori si impegnano, al fine di garantire ad un contatto quotidiano con entrambi i genitori, Per_1 di far eseguire al figlio delle brevi videochiamate e/o chiamate vocali, indicativamente la sera prima di andare a letto o dopo cena, ma in ogni caso assecondando le esigenze e le necessità del minore.
14) Disporre che il padre corrisponderà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla madre un importo di €
100,00 (euro cento/00) a titolo di contributo ordinario per il mantenimento del figlio minore – Per_1 da pagarsi a mezzo bonifico sul c/c intestato alla sig.ra e da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT -, oltre al 50% dei buoni pasto scolastici.
15) Disporre che l'assegno unico per il minore verrà integralmente trattenuto dalla Persona_2 madre, sig.ra Parte_1
16) Le parti convengono che per il prossimo anno scolastico –2025/2026 –il minore verrà iscritto Per_1 ad una scuola primaria di Lodi, che verrà scelta dai genitori. pagina 2 di 4 17) Disporre che le spese straordinarie -a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle mediche, non coperte dal S.S.N., scolastiche e ludico-sportive - riguardanti saranno ripartite al 50% tra Per_1 entrambi i genitori, purché previamente concordate ed opportunamente documentate. Le parti faranno comunque sempre riferimento a quanto previsto in merito dal Protocollo del Tribunale di Milano. Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà
(funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
-spese mediche (da documentare)che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
18) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire pagina 3 di 4 entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
19) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, il 10.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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