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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3965 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 21/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3467/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giordano Bruno n. 169, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonio Rianna e dell'avv. Isabella Maselli che la rapp.tano e difendono unitamente e disgiuntamente giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi e CP_1
CP_ con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che con sentenza n. 2987/2022 pubblicata in data 24.5.2022 era stato dichiarato il suo diritto a percepire la maggiorazione per gli Assegni per il Nucleo Familiare sul trattamento di reversibilità, ai sensi dell'art. 2 della L. 153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili, al primo scaglione di reddito” con decorrenza dall'1.5.2019; che l' non aveva provveduto alla spontanea CP_1
esecuzione di tale sentenza obbligandola ad esperire azione di esecuzione coattiva al fine di recuperare i ratei maturati così come riconosciuti;
che, pertanto, mediante pignoramento presso terzi intentato presso il Tribunale di Napoli Sezione Va Bis con RGE 414/2023, aveva ottenuto l'assegnazione forzata dei soli ratei arretrati di Assegno per il Nucleo Familiare per il periodo dall'1.5.2019
(decorrenza riconosciuta in sentenza) al 24.5.2022 (data di pubblicazione della sentenza) per complessivi € 1.924,37; che, nonostante il riconoscimento giudiziale del diritto alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare con conseguente condanna al suo pagamento e nonostante l'esperimento della procedura esecutiva, l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei di CP_1
Assegno per Nucleo Familiare successivi a decorrere dall'l.6.2022, primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza n. 2987/22; che la sentenza 2987/2022 era passata in giudicato non essendo stato proposto alcun gravame nel termine dei 6 mesi dalla pubblicazione;
che per l'intero periodo dall'1.6.2022 all'attualità erano rimaste invariate tutte le condizioni di legge per l'erogazione delle detta provvidenza.
CP_ Tanto premesso, conveniva in giudizio l' resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“ 1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 1.6.2022, primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza n. 2987/22 pubblicata in data 24.5.2022, o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata secondo giustizia;
2. per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
alla ricorrente il relativo importo dalla decorrenza accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria come per legge;
3. con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di causa e con attribuzione ai procuratori antistatari”.
CP_ L' regolarmente citato eccepiva, in via preliminare, la decadenza annuale ex articolo 47 comma
III del D.P.R. 639/1970 nonché la mancanza della presentazione della domanda ANF e chiedeva nel merito il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, acquisita la documentazione reddituale in atti, il Tribunale osserva che:
La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono:
Va, in via preliminare, rilevato che, nella specie, il riconoscimento degli Assegni per il Nucleo
Familiari a favore della sig.ra è avvenuto per effetto della suindicata sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli n 2987/22 per cui risultano totalmente inconferenti le eccezioni preliminari
CP_ sollevate dall' resistente nel corpo della propria memoria di costituzione inerenti la mancata presentazione della domanda amministrativa e di decadenza annuale ex art.47 DPR 639/70, così come modificato dall'art.4, comma 1, della L. 438/92 di conversione del D.L.n.384 del19/9/92, dal momento che tale sanzione si applica solo nel caso di trattamenti pensionistici a domanda.
Passando, a questo punto, all'esame del merito della domanda giudiziale, è pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che nel caso di accertamento di un diritto o di una situazione di fatto destinata a produrre effetti nel tempo (come nel caso delle sentenze previdenziali), il relativo provvedimento definitivo esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione
(c.f.r. Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 16959/03, nella quale espressamente si statuisce che “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su di una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità di cosa giudicata impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza di elementi di fatto e di diritto che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento” Corte di Cassazione sentenza
20765/2018 <
« in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento» (Cass. S.U. n.
13916/2006; Cass. n. 15493/2015; Cass. n. 10156/2017; Cass. n. 1502/2018; Cass. n. 5555/2018 (
Cass. n. 10156/2017 che richiama Cass. n. 13921/2013, Cass.n. 7981/2016 e Cass. n. 26922/2016).
Ciò posto, quanto al requisito sanitario sarebbe stato onere dell' dimostrare che rispetto alla CP_1
precedente sentenza vi fossero state delle modifiche sopravvenute delle condizioni che determinarono il precedente riconoscimento e che non risultassero più sussistenti.
Nulla di tutto ciò è stato eccepito e rilevato dall' non essendo parte ricorrente mai stata CP_1
sottoposta ad eventuale visita di revisione.
Quanto al requisito reddituale parte ricorrente ha depositato certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate per le annualità oggetto di causa a comprova della persistenza dei limiti reddituali all'uopo stabiliti dal legislatore ( cfr. certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 12.03.2025 e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'08.05.2025).
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in accoglimento della domanda giudiziale, si accerta e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dall'1.6.2022, primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza n. 2987/22 pubblicata in data 24.5.2022 e, per l'effetto, si condanna l' a corrispondere alla ricorrente il relativo importo, nella misura di legge, dalla suindicata CP_1
decorrenza oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
CP_ con ricorso del 12.02.2024 nei confronti dell' così provvede: in accoglimento della domanda giudiziale si accerta e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo
Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dall'1.6.2022, primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza n. 2987/22 pubblicata in data 24.5.2022 e, per l'effetto, si condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
alla ricorrente il relativo importo, nella misura di legge, dalla suindicata decorrenza oltre interessi
CP_ legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.312,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 21/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 21/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3467/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giordano Bruno n. 169, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonio Rianna e dell'avv. Isabella Maselli che la rapp.tano e difendono unitamente e disgiuntamente giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi e CP_1
CP_ con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che con sentenza n. 2987/2022 pubblicata in data 24.5.2022 era stato dichiarato il suo diritto a percepire la maggiorazione per gli Assegni per il Nucleo Familiare sul trattamento di reversibilità, ai sensi dell'art. 2 della L. 153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili, al primo scaglione di reddito” con decorrenza dall'1.5.2019; che l' non aveva provveduto alla spontanea CP_1
esecuzione di tale sentenza obbligandola ad esperire azione di esecuzione coattiva al fine di recuperare i ratei maturati così come riconosciuti;
che, pertanto, mediante pignoramento presso terzi intentato presso il Tribunale di Napoli Sezione Va Bis con RGE 414/2023, aveva ottenuto l'assegnazione forzata dei soli ratei arretrati di Assegno per il Nucleo Familiare per il periodo dall'1.5.2019
(decorrenza riconosciuta in sentenza) al 24.5.2022 (data di pubblicazione della sentenza) per complessivi € 1.924,37; che, nonostante il riconoscimento giudiziale del diritto alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare con conseguente condanna al suo pagamento e nonostante l'esperimento della procedura esecutiva, l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei di CP_1
Assegno per Nucleo Familiare successivi a decorrere dall'l.6.2022, primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza n. 2987/22; che la sentenza 2987/2022 era passata in giudicato non essendo stato proposto alcun gravame nel termine dei 6 mesi dalla pubblicazione;
che per l'intero periodo dall'1.6.2022 all'attualità erano rimaste invariate tutte le condizioni di legge per l'erogazione delle detta provvidenza.
CP_ Tanto premesso, conveniva in giudizio l' resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“ 1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 1.6.2022, primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza n. 2987/22 pubblicata in data 24.5.2022, o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata secondo giustizia;
2. per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
alla ricorrente il relativo importo dalla decorrenza accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria come per legge;
3. con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di causa e con attribuzione ai procuratori antistatari”.
CP_ L' regolarmente citato eccepiva, in via preliminare, la decadenza annuale ex articolo 47 comma
III del D.P.R. 639/1970 nonché la mancanza della presentazione della domanda ANF e chiedeva nel merito il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, acquisita la documentazione reddituale in atti, il Tribunale osserva che:
La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono:
Va, in via preliminare, rilevato che, nella specie, il riconoscimento degli Assegni per il Nucleo
Familiari a favore della sig.ra è avvenuto per effetto della suindicata sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli n 2987/22 per cui risultano totalmente inconferenti le eccezioni preliminari
CP_ sollevate dall' resistente nel corpo della propria memoria di costituzione inerenti la mancata presentazione della domanda amministrativa e di decadenza annuale ex art.47 DPR 639/70, così come modificato dall'art.4, comma 1, della L. 438/92 di conversione del D.L.n.384 del19/9/92, dal momento che tale sanzione si applica solo nel caso di trattamenti pensionistici a domanda.
Passando, a questo punto, all'esame del merito della domanda giudiziale, è pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che nel caso di accertamento di un diritto o di una situazione di fatto destinata a produrre effetti nel tempo (come nel caso delle sentenze previdenziali), il relativo provvedimento definitivo esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione
(c.f.r. Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 16959/03, nella quale espressamente si statuisce che “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su di una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità di cosa giudicata impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza di elementi di fatto e di diritto che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento” Corte di Cassazione sentenza
20765/2018 <
« in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento» (Cass. S.U. n.
13916/2006; Cass. n. 15493/2015; Cass. n. 10156/2017; Cass. n. 1502/2018; Cass. n. 5555/2018 (
Cass. n. 10156/2017 che richiama Cass. n. 13921/2013, Cass.n. 7981/2016 e Cass. n. 26922/2016).
Ciò posto, quanto al requisito sanitario sarebbe stato onere dell' dimostrare che rispetto alla CP_1
precedente sentenza vi fossero state delle modifiche sopravvenute delle condizioni che determinarono il precedente riconoscimento e che non risultassero più sussistenti.
Nulla di tutto ciò è stato eccepito e rilevato dall' non essendo parte ricorrente mai stata CP_1
sottoposta ad eventuale visita di revisione.
Quanto al requisito reddituale parte ricorrente ha depositato certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate per le annualità oggetto di causa a comprova della persistenza dei limiti reddituali all'uopo stabiliti dal legislatore ( cfr. certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 12.03.2025 e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'08.05.2025).
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in accoglimento della domanda giudiziale, si accerta e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dall'1.6.2022, primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza n. 2987/22 pubblicata in data 24.5.2022 e, per l'effetto, si condanna l' a corrispondere alla ricorrente il relativo importo, nella misura di legge, dalla suindicata CP_1
decorrenza oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
CP_ con ricorso del 12.02.2024 nei confronti dell' così provvede: in accoglimento della domanda giudiziale si accerta e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo
Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dall'1.6.2022, primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza n. 2987/22 pubblicata in data 24.5.2022 e, per l'effetto, si condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
alla ricorrente il relativo importo, nella misura di legge, dalla suindicata decorrenza oltre interessi
CP_ legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.312,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 21/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario