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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/05/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 465/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Martino Teresa Emilia Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. De Mattei Cesare, CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del P.M. Sede
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso).
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale dell'udienza del 09.05.2025, da intendersi qui ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 Le parti celebravano matrimonio concordatario in Magnago (MI), in data 09.09.2000, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in
TE (MI), Via Valtellina n. 2, di proprietà di entrambi e gravata da mutuo venticinquennale con scadenza prevista nell'anno 2028 (v. docc. 13-14 resistente). Per_ Dalla loro unione nascevano la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (il
21.04.2002) e i figli minorenni (il 24.02.2008) e (il 01.06.2011). Per_2 Per_3
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, a seguito dell'apertura su ricorso del P.M. del procedimento n.
659/2022, con decreto provvisorio dell'11/14.04.2022 disponeva l'affidamento dei minori e Per_2
all'Ente territorialmente competente, da individuarsi nel Comune di TE (ove i minori Per_3
risiedevano al tempo) con collocamento presso la madre e divieto per il SI. di avvicinarsi ai CP_1
luoghi frequentati dalla moglie e dalla prole.
Con sentenza n. 11/2023, depositata il 16.02.2023, il GIP di questo Tribunale condannava il CP_1
Per_ alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione per aver commesso, ai danni della moglie e della figlia e in presenza dei figli minori, i reati di cui all'art. 572 c.p. e agli artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 5 c.p. (v. doc. 5 ricorrente).
Con sentenza n. 94/2024 (R.G. 5176/2022), pubblicata il 19.01.2024, veniva pronunciata da questo
Tribunale la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, la decadenza del dalla CP_1 responsabilità genitoriale, veniva confermato l'affido di e all'Ente per l'adozione delle Per_2 Per_3
decisioni in materia scolastica, educativa, ludico-sportiva e sanitaria e per il rilascio dei documenti, collocamento presso la madre, veniva previsto un contributo paterno al mantenimento dei tre figli per l'importo di € 100,00 ciascuno fino al momento della scarcerazione e successivamente per l'importo di
€ 250,00 ciascuno, percezione dell'intero Assegno Unico da parte della madre e apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei figli minori delle parti (v. doc. 4 ricorrente).
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, la SI.ra , premesso che non era intervenuta alcuna Pt_1
riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale dei coniugi doveva ritenersi ormai irreversibile, adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia divorzile e l'affido super esclusivo dei figli minorenni. Domandava, inoltre, in via principale, di determinare il contributo paterno al mantenimento dei tre figli nell'importo di € 250,00 ciascuno (e, quindi € 750,00 complessivi) oltre al 50% delle spese straordinarie e di confermare in proprio favore la percezione integrale dell'Assegno Unico “e/o ogni altro sostegno al reddito previsto per la prole”.
Con decreto dell'11.02.2025, il Giudice Delegato, atteso il trasferimento dei minori e della madre dal
Comune di TE a quello di Magnago, precisava che, secondo il criterio della residenza abituale,
l'Ente affidatario era da individuarsi ora nel Comune di Magnago, e incaricava i S.S. di depositare pagina 2 di 12 relazione aggiornata sul nucleo e di valutare la necessità o meno di mantenere l'affido dei minori all'Ente.
In data 07.04.2025 si costituiva il mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla CP_1 domanda divorzile, chiedeva di dare atto “che il SI. si rimette all'Ill.mo Tribunale in ordine CP_1 alla richiesta revoca dell'affido dei minori all'Ente e conseguente affido degli stessi alla madre”, aderiva alle domande di parte ricorrente in punto di percezione dell'Assegno Unico e ripartizione delle spese straordinarie, e formulava autonome istanze in ordine alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli. Nel dettaglio, domandava di confermare la quantificazione del predetto contributo in € 300,00 complessivi sino alla sua scarcerazione e, per il periodo successivo, di aumentane l'importo a complessivi € 450,00. Chiedeva, infine, di disporre “la rinnovazione dell'incarico ai Servizi competenti territorialmente circa la valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, con indicazione da parte degli stessi Servizi delle modalità di ripresa dei rapporti padre/figli minori”.
Con memoria depositata in data 17.04.2025, la ricorrente chiedeva di quantificare il contributo paterno nell'importo mensile “comprensivo anche delle spese straordinarie” di € 250,00 per figlio.
Con memoria del 28.04.2024 il resistente comunicava di essere stato anticipatamente scarcerato in data
12.04.2025 (v. doc. 27 resistente).
Alla prima udienza celebrata in data 09.05.2025, entrambe le parti chiedevano di determinare il contributo paterno al mantenimento dei figli nella somma complessiva di € 200,00 per figlio, di cui €
150,00 per spese ordinarie ed € 50,00 da imputare alle spese straordinarie, salvo conguaglio a fine anno. Inoltre, le parti si riportavano ai rispettivi atti per l'affido e il collocamento dei figli e la loro frequentazione con il padre. Il Giudice Delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio di accogliere le domande delle parti nei limiti di cui al prosieguo.
1) Status
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (v. docc.
3-4 ricorrente).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
pagina 3 di 12 2) Affidamento e collocamento dei figli minori
Nulla quaestio sul collocamento dei figli presso la madre, domandato da entrambi i genitori.
In relazione al regime di affido di e , la madre chiedeva la revoca dell'affido all'Ente in Per_2 Per_3 favore dell'affido super esclusivo a sé e il padre si rimetteva alle determinazioni giudiziali.
Ritiene il Collegio di revocare l'affido dei minori all'Ente con conseguente reintegrazione della madre nella piena responsabilità genitoriale (non è invece necessario disporre l'affido super esclusivo in quanto la ricorrente, a seguito della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, è
l'unico genitore che può esercitare la responsabilità genitoriale).
Il precedente regime di affidamento era stato in origine disposto dal T.M. e successivamente confermato da questo Tribunale in sede di separazione anche in ragione della diagnosi nella ricorrente di un disturbo post-traumatico da stress a seguito delle violenze fisiche perpetrate nei suoi confronti dal resistente tra il mese di ottobre 2021 e sino alla data dell'arresto dell'uomo, il 20.06.2022.
A distanza di oltre un anno dall'emissione sentenza di separazione, i Servizi Sociali del Comune di
Magnago hanno concluso la propria relazione esprimendo parere favorevole al reintegro della madre nella piena responsabilità genitoriale (v. pag. 5 della relazione depositata il 28.04.2025).
A tal proposito, si sottolinea come la ricorrente, nel corso dei tre anni di monitoraggio da parte dei S.S., abbia dimostrato di possedere adeguate capacità genitoriali, di essere in grado di far fronte alle esigenze dei tre figli, oltre che di rapportarsi appropriatamente con gli operatori coinvolti e di rivolgersi a loro in caso di difficoltà. A titolo meramente esemplificativo, si ricorda che, da ultimo, la ha saputo Pt_1
prontamente individuare i segnali di disagio fisico di e, successivamente, accompagnare il Per_3
figlio nell'accettazione e nella gestione della diagnosi di diabete di tipo 1 intervenuta tra i mesi di febbraio e marzo u.s. (v. pag. 3 della relazione del 28.04.2025 e pag. 1 dell'allegata relazione dell'educatrice domiciliare). Con riguardo a poi, all'udienza del 09.05.2025 ha dichiarato di Per_2
star guidando la minore nel prossimo avvio di un percorso di sostegno psicologico allo scopo di permetterle di rielaborare il proprio vissuto familiare. Inoltre, la Dott.ssa educatrice Tes_1 domiciliare che cura il progetto di ADM attivato nel mese di dicembre 2024 presso l'abitazione materna, ha sottolineato che l'abitazione familiare reperita dalla madre risulta adeguata e che il nucleo composto dalla e dai tre figli appare ben inserito nel contesto sociale di riferimento e molto unito Pt_1 al proprio interno. Infine, ha sottolineato come la madre appaia un'importante figura di riferimento per i minori e ha definito il suo rapporto con i figli come “tale da dar loro spazio di ascolto e di libero confronto” (v. pagg. 7 e 12 della relazione depositata in data 25.02.2025).
3) Frequentazione padre/figli
pagina 4 di 12 Quanto alla ripresa dei rapporti padre/figli, il resistente ha chiesto di incaricare i S.S. di indicare le modalità di ripresa dei rapporti padre/figli minori.
Sul punto, atteso che la decadenza del dall'esercizio della responsabilità genitoriale non CP_1
esclude a priori ogni frequentazione con la prole in assenza di situazioni pregiudizievoli per i minori, ritiene il Collegio di condividere le conclusioni dei S.S., i quali, a mezzo della relazione depositata il
28.04.2025, riferivano di ritenere auspicabile di mantenere il compito di regolamentare i rapporti padre/figli in capo ai S.S. “sulla base del desiderio e disponibilità dei minori oltreché del compimento di un effettivo percorso da parte del padre di rielaborazione degli accadimenti affinché possa accedere ai figli con consapevolezza e sincera disponibilità” (v. pag. 5-6).
Nel caso di specie, infatti, non è ad oggi prospettabile la redazione di un calendario di frequentazione padre/figli, neppure in Spazio Neutro. Da quanto riferito dai Servizi Sociali, infatti, i minori, la cui volontà merita di essere presa in considerazione anche in ragione della loro età (essendo Per_2
prossima al raggiungimento della maggiore età e in procinto di compiere 15 anni) non sono Per_3
disponibili ad incontrare il padre. Inoltre, il non pare aver ancora intrapreso un serio percorso CP_1
di rielaborazione critica delle condotte che hanno portato alla sua condanna in sede penale e alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Più nel dettaglio, quanto alla riferita indisponibilità dei figli ad incontrare il padre, giova anzitutto precisare che nel corso del presente procedimento non si è ritenuto di procedere all'audizione dei minori, atteso che questi ultimi sono stati già escussi con audizione protetta in sede penale in data
15.04.2022 (v. pag. 10 doc. 5 ricorrente, sentenza di condanna) e che l'art. 473-bis.45 c.p.c. esclude l'ascolto quando il minore è stato già sentito nell'ambito di un altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento sono esaustive.
Nel caso concreto, in sede penale sia che dichiaravano di aver assistito alle violenze Per_2 Per_3
Per_ del padre ai danni della madre e della sorella maggiore narrandone numerosi episodi, ed apparivano agli operatori incaricati intimoriti e spaventati dagli atteggiamenti del padre e dalla possibilità che lo stesso potesse far del male anche a loro (v. pag. 10 della sentenza penale allegata sub doc. 5 dalla ricorrente). Il giudice penale concludeva prendendo in considerazione anche i narrati dei minori, in quanto questi ultimi “oltre che con le parole anche con gli atteggiamenti tenuti in sede di audizione protetta, hanno confermato in toto gli addebiti mossi al padre. La giovane età di entrambi e
l'ingenuità che gli è propria impediscono di revocare in dubbio quanto dagli stessi – con estrema sofferenza soprattutto di – hanno riferito […] non vi è dubbio alcuno in ordine all'assenza di Per_2
qualsivoglia finalità di ledere immotivatamente il padre, avendo essi mostrato sofferenza, timore e
pagina 5 di 12 preoccupazione proprio in ragione ai plurimi episodi a cui i medesimi, purtroppo, hanno assistito” (v. pagg. 17-18).
Anche più recentemente, i Servizi Sociali riportavano il permanere di una “ferma e costante” indisponibilità di e ad avere un qualsivoglia tipo di contatto con il padre (v. pag. 3 Per_2 Per_3
della relazione del 25.02.2025, nonché pag. 5 della relazione del 28.04.2025) ed entrambi i minori specificavano che tale indisponibilità permaneva “anche alla luce dell'immodificabilità riscontrata nell'uomo sulla base di alcune azioni che il sig. avrebbe compiuto senza considerare il loro CP_1 punto di vista” (v. pag. 5 della relazione del 28.04.2025). Inoltre, entrambi hanno mostrato agli operatori coinvolti di provare sofferenza di fronte alla possibilità di rientrare in contatto con il padre. A titolo meramente esemplificativo, si può far riferimento a come a seguito dei recenti tentativi Per_2 del di contattare la , abbia riferito ai S.S. e all'educatrice domiciliare di aver fatto degli CP_1 Pt_1 incubi legati ad episodi passati. In particolare, l'educatrice domiciliare, Dott.ssa riportava Tes_1 che le avrebbe confessato: “ogni tanto faccio di nuovo gli incubi che facevo prima. Ho paura di Per_2 ritrovarlo qui in casa come succedeva prima che lui finisse in carcere”. Nel complesso, l'educatrice domiciliare concludeva la propria relazione riportando che “Tutti e tre i figli temono che il padre possa rompere l'equilibrio e la serenità che con tanta fatica hanno ristabilito” (v. pag. 2 della relazione dell'educatrice allegata alla relazione dei S.S. del 28.04.2025).
Il secondo aspetto che porta a ritenere, allo stato, non ipotizzabile la calendarizzazione di incontri padre/figli, nemmeno in Spazio Neutro, riguarda il comportamento tenuto dal padre nei confronti dei figli, della ricorrente e dei Servizi Sociali coinvolti. Infatti, non pare che il abbia ancora CP_1
intrapreso un serio percorso di rielaborazione critica dei propri agiti.
Nella relazione depositata in data 25.02.2025, infatti, i S.S. riferivano che nel mese di dicembre 2024
“L'uomo è parso, come già in altre occasioni, poco intenzionato a collaborare e a riflettere sui fatti accaduti reiterando contenuti e modalità di comportamento già noti agli scriventi” (v. pag. 3) e, a mezzo della relazione depositata in data 28.04.2025, ribadivano di considerare il resistente “ancora indisponibile a riflettere sugli episodi accaduti in passato, senza riuscire a rileggere criticamente i suoi comportamenti, così come ancora recriminatorio, polemico e a tratti vendicativo sui fatti del passato e confuso sulla cornice attuale dell'Autorità Giudiziaria” (v. pag. 4).
Tale assenza di rielaborazione critica del proprio passato è comprovata, tra l'altro, dalle plurime e-mail inviate dal RU al Servizio, oltre che dai suoi tentativi di contattare la ricorrente su varie piattaforme social. A titolo esemplificativo, si riporta come il resistente, nonostante i vigenti provvedimenti giudiziali, abbia inviato ai S.S., ancora nei mesi di febbraio e marzo u.s., alcune mail dal tenore confuso, quale “Per favore voglio vedere il mio bambino. Non ne posso più di queste tarantelle
pagina 6 di 12 Per_
[…] Voglio vedere , e ” (v. mail inviata ai S.S. in data 27.02.2025 e allegata alla Per_3 Per_2 relazione del 28.04.2025) e “Ciao. Io mi impicco. È colpa vostra” (v. mail inviata ai S.S. in data
29.03.2025 e allegata alla relazione del 28.04.2025).
Di conseguenza, nessun tipo di frequentazione padre/figli potrà essere ipotizzato fino a quando il resistente non avrà intrapreso un serio percorso di rielaborazione critica delle proprie condotte e del pregiudizio che queste ultime hanno arrecato ai figli. A tal fine, si invita il a intraprendere un CP_1
percorso di sostegno psicologico individuale e a proseguire il percorso che ha dichiarato ai S.S. di aver avviato presso il SerD di Parabiago (MI) su mandato del Magistrato di Sorveglianza, pur ribadendo di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti. A tal proposito, si accoglie con favore la disponibilità già espressa dall'uomo ad intraprendere il predetto percorso di sostegno psicologico e a rispettare la volontà dei figli in ordine alla ripresa dei rapporti con il padre (v. pag. 6 della comparsa di costituzione).
Spetterà, quindi, ai S.S. territorialmente competenti per i minori (allo stato, quelli del Comune di
Magnago), in stretta collaborazione con i S.S. territorialmente competenti per il padre (allo stato, quelli del Comune di Castano Primo, ove il risulta domiciliato sebbene ancora anagraficamente CP_1
residente in [...]), regolamentare la ripresa dei rapporti fra il padre e i minori una volta che il abbia seriamente intrapreso il percorso di rielaborazione critica dei fatti accaduti e qualora CP_1
e manifestino la loro disponibilità ad incontrarlo. Per_2 Per_3
Inoltre, i Servizi Sociali continueranno a relazionare semestralmente al G.T. del procedimento di vigilanza iscritto al n. 276/2024 con riguardo al mandato loro conferito.
3) Mantenimento dei minori
Per quanto concerne gli aspetti di tipo economico, entrambe le parti chiedevano, da ultimo, di confermare la percezione dell'Assegno Unico da parte della ricorrente e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre l'importo mensile di € 200,00 per ciascun figlio, dei quali € 50,00 da imputare alle spese straordinarie e con la previsione di un conguaglio alla fine di ogni anno, restando impregiudicata la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori al 50% ciascuno come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che, all'esito della ricostruzione del quadro patrimoniale delle parti, le domande formulate siano meritevoli di accoglimento.
Giova premettere che e che, ai fini della individuazione della misura dell'assegno periodico al cui versamento uno dei genitori – tendenzialmente quello non collocatario – è tenuto, l'ordinamento non prevede un unico criterio predeterminato, bensì indica, all'art. 337-ter c.c., una serie di parametri quali pagina 7 di 12 “le attuali esigenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo alle condizioni economiche delle parti, dalla – per quanto incompleta – documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese nel corso del presente procedimento, si evince quanto segue.
La ricorrente percepiva nell'anno 2021 redditi complessivi pari ad € 17.306,00 al netto di Irpef e addizionali regionali e comunali.
Dal 05.04.2022, invece, è assunta con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso
“ELLECIBI S.r.l.” e nell'anno 2022 ha percepito l'importo complessivo netto di € 23.013,00 (pari uno stipendio mensile di circa € 2.500,00 ricalcolato su 9 mensilità), mentre nell'anno 2023 l'importo complessivo netto di € 28.952,00 (pari a uno stipendio mensile di circa € 2.400,00 ricalcolato su 12 mensilità). Dal mese di ottobre 2023 il suo stipendio è gravato dal pignoramento di un quinto corrispondente all'importo mensile di circa € 430,00-450,00, v. doc. 12), a conseguenza del quale ha percepito nel 2024 uno stipendio mensile netto, ricalcolato su 12 mensilità, di circa € 2.300,00 (v. doc.
7, estratti conto riferibili al periodo febbraio 2024-gennaio 2025, e doc. 12). All'udienza del 09.05.2025 la ha specificato che il predetto pignoramento sarebbe dovuto ad un debito di complessivi € Pt_1
80.000,00 circa contratto con il precedente datore di lavoro.
La ricorrente percepisce, inoltre, l'intero importo dell'Assegno Unico, che è stato pari alla somma mensile di circa € 450,00 nel 2023 e di circa € 560,00 nel 2024 (v. doc. 7, estratti
contro
Postepay 2023
e 2024).
A fronte di dette entrate, sostiene mensilmente il pagamento del canone di locazione di € 425,00 (v. doc. 1 ricorrente).
Per contro, il resistente, quale lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso CP_2
dal 07.05.2018 al 19.07.2020, percepiva l'importo complessivo, al netto di Irpef e
[...] addizionali regionali e comunali, di € 16.766,01 nel 2018, di € 25.548,31 nel 2019 e di € 17.149,55 nel
2020 (v. docc. 6-7-8 resistente). Nulla allegava con riferimento ai redditi percepiti negli anni 2021 e
2022, limitandosi a dedurre che tra il mese di maggio 2021 e fino al momento dell'arresto, intervenuto in data 20.06.2022 (v. pag. 5 doc. 5 ricorrente) avrebbe lavorato come “artigiano con partita iva, fatturando circa € 3.500,00 lordi al mese” (v. pag. 6 della comparsa di costituzione). Successivamente, all'interno del carcere, dal 03.07.2023 al 29.02.2024, lavorava presso il laboratorio di cioccolateria
“Cibo Riqualificazione Sociale Projects Srl” percependo l'importo complessivo netto di € 8.844,10 nell'anno 2023 e di € 4.461,55 nel 2024, pari a uno stipendio mensile netto di circa € 1.650,00 ricalcolato su 8 mensilità (v. docc. 25-26 resistente).
pagina 8 di 12 A partire dal mese di marzo 2024 è assunto con contratto a tempo pieno e determinato da “Officina
Meccanica Pisoni”, da cui nel 2024 ha percepito l'importo complessivo netto di € 14.863,97, pari a uno stipendio mensile, ricalcolato su 10 mensilità, di circa € 1.500,00 (v. docc. 10, 11 e 20 resistente).
Quest'ultimo rapporto di lavoro risulta ad oggi in essere fino al 30.06.2025 e all'udienza del
09.05.2025 il ha dichiarato che, qualora il contratto di lavoro non dovesse essere rinnovato, CP_1 intende intraprendere nuovamente l'attività di artigiano con partita IVA.
A fronte di dette entrate, il resistente, che dal 18.12.2024 ha iniziato un periodo di affidamento ai S.S. quale pena alternativa presso l'UEPE di Milano e dal 12.04.2025 è stato scarcerato, dal mese di gennaio 2025 sostiene il pagamento dell'importo di € 400,00 per condurre in locazione l'immobile sito in Castano Primo, Via San Gerolamo n. 3 (v. doc. 12 resistente). Inoltre, costituendosi, ha dedotto di sostenere il pagamento di un finanziamento per l'importo mensile di € 147,58 in quanto “ha dovuto accendere un ulteriore finanziamento per sanare alcuni debiti familiari”. Tuttavia, nulla ha allegato circa l'importo complessivo di detto finanziamento, nonché con riferimento alle date di accensione e scadenza finale dello stesso (in ogni caso, dagli estratti conto allegati sub docc. 22-23-24 e riferibili solo all'ultimo trimestre degli anni 2022, 2023 e 2024, tale finanziamento risultava già in essere almeno dal mese di ottobre 2022).
Considerazione a parte deve essere effettuata con riguardo alla ex casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo con rata mensile pari a circa € 600,00 e scadenza prevista per il mese di ottobre 2028 (v. doc. 13-14 resistente) e attualmente disabitata. Il resistente, costituendosi, deduceva che “Da giugno 2021 le rate di mutuo non sono state più pagate;
ad oggi non risulta che la banca mutuante abbia intrapreso azioni esecutive” e aggiungeva che la casa coniugale sarebbe gravata da un ulteriore finanziamento per opere di ristrutturazione, con riferimento al quale risulterebbero, al
03.02.2025, un debito scaduto e impagato pari ad € 1.314,84 e un debito residuo di € 4.097,88 (v. doc.
15 resistente). A tal proposito, all'udienza del 09.05.2025, il ha dichiarato di essere CP_1 intenzionato a vendere alcune sua proprietà “sul Ticino” (rispetto alle quali non ha, tuttavia, fornito alcuna documentazione) al fine di ottenere un ricavo con il quale contattare un professionista per avviare a sue spese le pratiche per “mettere in regola la casa familiare in modo che possa essere messa in vendita” e la ricorrente ha espresso la propria disponibilità, a tali condizioni, a conferire l'incarico ad un geometra.
Tutto quanto ciò premesso, ai fini dell'an del contributo paterno al mantenimento dei figli si deve ricordare che la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale non ha alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole e dare atto che il padre non pagina 9 di 12 provvede in alcun modo al mantenimento diretto dei figli, non essendo al momento possibile ipotizzare una sua frequentazione con questi ultimi, neppure in Spazio Neutro.
Per quanto concerne il quantum di tale importo, all'esito dell'istruttoria e premesso che è pacifico che
Per_
maggiorenne studentessa universitaria, non sia economicamente autosufficiente, ritiene il
Collegio di quantificare, a far data dal deposito del ricorso, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto dei tre figli in € 150,00 per figlio e di confermare la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo della Corte d'appello di Milano, con l'ulteriore previsione che il padre anticiperà la propria quota di partecipazione alle spese straordinarie versando alla madre l'ulteriore importo mensile di € 50,00 per figlio, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno a fronte della produzione, da parte del genitore anticipatario, della documentazione comprovante l'esborso. Nel complesso, quindi, il resistente verserà alla ricorrente l'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 600,00.
La previsione della corresponsione da parte del padre di un importo mensile a titolo di quota di partecipazione alle spese straordinarie risulta adeguata alle attuali condizioni personali ed economiche del resistente, recentemente scarcerato dopo un periodo di circa due anni di detenzione e attualmente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, risulta documentalmente provato dagli estratti conto allegati dalla che il resistente nell'anno 2024 ha regolarmente corrisposto alla Pt_1
ricorrente il contributo al mantenimento dei figli ma non le spese straordinarie. Inoltre, tale modalità di corresponsione delle spese straordinarie permette di ridurre le occasioni di confronto tra le parti, in considerazione anche delle violenze fisiche e verbali perpetrate in passato dal ai danni della CP_1
ricorrente.
Infine, l'individuazione dell'importo complessivo dovuto dal padre a titolo di mantenimento dei figli tiene conto dell'Assegno Unico, pari a circa € 560,00, che continuerà ad essere integralmente percepito dalla ricorrente in ragione del regime d'affido.
4) Spese di lite
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
L'esito complessivo della lite vede una prevalente soccombenza di parte resistente, che giustifica il pagamento di 2/3 delle spese di lite di parte ricorrente. Difatti, non può prescindersi dalla considerazione che la volontà dei figli di interrompere e di non recuperare, al momento, il rapporto con pagina 10 di 12 il padre è imputabile alle sue passate condotte (tra l'altro, penalmente accertate) e al mancato avvio da parte sua di un percorso di rielaborazione critica di quanto accaduto.
Il rimanente terzo deve essere compensato, considerato che la posizione del SI. in relazione al CP_1
profilo economico era ragionevole e coerente, tanto che veniva accolta, e che il medesimo non si opponeva all'affido dei minori alla madre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri e Parte_1
in Magnago (MI) il 09.09.2000 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di CP_1
matrimonio di detto Comune al n. 17, parte II, serie A, anno 2000; e nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TE al n. 8, parte II, serie B, anno 2000);
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) revoca l'affido all'Ente dei minori (nata il [...]) e (nato il Persona_4 Persona_5
01.06.2011) e dispone il reintegro di nella piena responsabilità genitoriale;
Parte_1
4) conferma il collocamento dei figli minori presso la madre, attualmente in Magnago (MI), Piazza
San Michele n. 19;
5) incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti (e, quindi, allo stato, i S.S. del Comune di
Magnago, ove i minori risiedono) di regolamentare la frequentazione padre/figli come in parte motiva;
6) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti (allo stato, i S.S. dei Comuni di Magnago
e di Castano Primo) relazionino semestralmente al G.T. del procedimento di vigilanza già iscritto al n. R.G. 276/2024 V.G. di questo Tribunale (prossima relazione entro il 30.11.2025), impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo qualsivoglia situazione pregiudizievole per i minori;
7) pone le spese straordinarie da sostenere per i figli, regolate come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
8) dispone che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'importo mensile, annualmente rivalutabile ex Indici ISTAT costo vita, di € 200,00 per ciascun figlio, dei quali €
150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli ed € 50,00 a titolo di spese straordinarie, salvo conguaglio di queste ultime a fine anno;
pagina 11 di 12 9) conferma l'integrale percezione dell'Assegno Unico e di ogni altro sostegno al reddito spettante per i figli da parte della madre;
10) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente i due terzi delle spese di lite, liquida detti due terzi in € 3.400,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario, per compensi, e compensa il rimanente terzo;
11) manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione della sentenza ai
S.S. dei Comuni di Magnago e Castano Primo, nonché al G.T. del procedimento di vigilanza iscritto al n. R.G. 276/2024 V.G. del Tribunale di Busto Arsizio.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 12 maggio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 465/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Martino Teresa Emilia Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. De Mattei Cesare, CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del P.M. Sede
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso).
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale dell'udienza del 09.05.2025, da intendersi qui ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 Le parti celebravano matrimonio concordatario in Magnago (MI), in data 09.09.2000, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in
TE (MI), Via Valtellina n. 2, di proprietà di entrambi e gravata da mutuo venticinquennale con scadenza prevista nell'anno 2028 (v. docc. 13-14 resistente). Per_ Dalla loro unione nascevano la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (il
21.04.2002) e i figli minorenni (il 24.02.2008) e (il 01.06.2011). Per_2 Per_3
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, a seguito dell'apertura su ricorso del P.M. del procedimento n.
659/2022, con decreto provvisorio dell'11/14.04.2022 disponeva l'affidamento dei minori e Per_2
all'Ente territorialmente competente, da individuarsi nel Comune di TE (ove i minori Per_3
risiedevano al tempo) con collocamento presso la madre e divieto per il SI. di avvicinarsi ai CP_1
luoghi frequentati dalla moglie e dalla prole.
Con sentenza n. 11/2023, depositata il 16.02.2023, il GIP di questo Tribunale condannava il CP_1
Per_ alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione per aver commesso, ai danni della moglie e della figlia e in presenza dei figli minori, i reati di cui all'art. 572 c.p. e agli artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 5 c.p. (v. doc. 5 ricorrente).
Con sentenza n. 94/2024 (R.G. 5176/2022), pubblicata il 19.01.2024, veniva pronunciata da questo
Tribunale la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, la decadenza del dalla CP_1 responsabilità genitoriale, veniva confermato l'affido di e all'Ente per l'adozione delle Per_2 Per_3
decisioni in materia scolastica, educativa, ludico-sportiva e sanitaria e per il rilascio dei documenti, collocamento presso la madre, veniva previsto un contributo paterno al mantenimento dei tre figli per l'importo di € 100,00 ciascuno fino al momento della scarcerazione e successivamente per l'importo di
€ 250,00 ciascuno, percezione dell'intero Assegno Unico da parte della madre e apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei figli minori delle parti (v. doc. 4 ricorrente).
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, la SI.ra , premesso che non era intervenuta alcuna Pt_1
riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale dei coniugi doveva ritenersi ormai irreversibile, adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia divorzile e l'affido super esclusivo dei figli minorenni. Domandava, inoltre, in via principale, di determinare il contributo paterno al mantenimento dei tre figli nell'importo di € 250,00 ciascuno (e, quindi € 750,00 complessivi) oltre al 50% delle spese straordinarie e di confermare in proprio favore la percezione integrale dell'Assegno Unico “e/o ogni altro sostegno al reddito previsto per la prole”.
Con decreto dell'11.02.2025, il Giudice Delegato, atteso il trasferimento dei minori e della madre dal
Comune di TE a quello di Magnago, precisava che, secondo il criterio della residenza abituale,
l'Ente affidatario era da individuarsi ora nel Comune di Magnago, e incaricava i S.S. di depositare pagina 2 di 12 relazione aggiornata sul nucleo e di valutare la necessità o meno di mantenere l'affido dei minori all'Ente.
In data 07.04.2025 si costituiva il mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla CP_1 domanda divorzile, chiedeva di dare atto “che il SI. si rimette all'Ill.mo Tribunale in ordine CP_1 alla richiesta revoca dell'affido dei minori all'Ente e conseguente affido degli stessi alla madre”, aderiva alle domande di parte ricorrente in punto di percezione dell'Assegno Unico e ripartizione delle spese straordinarie, e formulava autonome istanze in ordine alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli. Nel dettaglio, domandava di confermare la quantificazione del predetto contributo in € 300,00 complessivi sino alla sua scarcerazione e, per il periodo successivo, di aumentane l'importo a complessivi € 450,00. Chiedeva, infine, di disporre “la rinnovazione dell'incarico ai Servizi competenti territorialmente circa la valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, con indicazione da parte degli stessi Servizi delle modalità di ripresa dei rapporti padre/figli minori”.
Con memoria depositata in data 17.04.2025, la ricorrente chiedeva di quantificare il contributo paterno nell'importo mensile “comprensivo anche delle spese straordinarie” di € 250,00 per figlio.
Con memoria del 28.04.2024 il resistente comunicava di essere stato anticipatamente scarcerato in data
12.04.2025 (v. doc. 27 resistente).
Alla prima udienza celebrata in data 09.05.2025, entrambe le parti chiedevano di determinare il contributo paterno al mantenimento dei figli nella somma complessiva di € 200,00 per figlio, di cui €
150,00 per spese ordinarie ed € 50,00 da imputare alle spese straordinarie, salvo conguaglio a fine anno. Inoltre, le parti si riportavano ai rispettivi atti per l'affido e il collocamento dei figli e la loro frequentazione con il padre. Il Giudice Delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio di accogliere le domande delle parti nei limiti di cui al prosieguo.
1) Status
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (v. docc.
3-4 ricorrente).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
pagina 3 di 12 2) Affidamento e collocamento dei figli minori
Nulla quaestio sul collocamento dei figli presso la madre, domandato da entrambi i genitori.
In relazione al regime di affido di e , la madre chiedeva la revoca dell'affido all'Ente in Per_2 Per_3 favore dell'affido super esclusivo a sé e il padre si rimetteva alle determinazioni giudiziali.
Ritiene il Collegio di revocare l'affido dei minori all'Ente con conseguente reintegrazione della madre nella piena responsabilità genitoriale (non è invece necessario disporre l'affido super esclusivo in quanto la ricorrente, a seguito della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, è
l'unico genitore che può esercitare la responsabilità genitoriale).
Il precedente regime di affidamento era stato in origine disposto dal T.M. e successivamente confermato da questo Tribunale in sede di separazione anche in ragione della diagnosi nella ricorrente di un disturbo post-traumatico da stress a seguito delle violenze fisiche perpetrate nei suoi confronti dal resistente tra il mese di ottobre 2021 e sino alla data dell'arresto dell'uomo, il 20.06.2022.
A distanza di oltre un anno dall'emissione sentenza di separazione, i Servizi Sociali del Comune di
Magnago hanno concluso la propria relazione esprimendo parere favorevole al reintegro della madre nella piena responsabilità genitoriale (v. pag. 5 della relazione depositata il 28.04.2025).
A tal proposito, si sottolinea come la ricorrente, nel corso dei tre anni di monitoraggio da parte dei S.S., abbia dimostrato di possedere adeguate capacità genitoriali, di essere in grado di far fronte alle esigenze dei tre figli, oltre che di rapportarsi appropriatamente con gli operatori coinvolti e di rivolgersi a loro in caso di difficoltà. A titolo meramente esemplificativo, si ricorda che, da ultimo, la ha saputo Pt_1
prontamente individuare i segnali di disagio fisico di e, successivamente, accompagnare il Per_3
figlio nell'accettazione e nella gestione della diagnosi di diabete di tipo 1 intervenuta tra i mesi di febbraio e marzo u.s. (v. pag. 3 della relazione del 28.04.2025 e pag. 1 dell'allegata relazione dell'educatrice domiciliare). Con riguardo a poi, all'udienza del 09.05.2025 ha dichiarato di Per_2
star guidando la minore nel prossimo avvio di un percorso di sostegno psicologico allo scopo di permetterle di rielaborare il proprio vissuto familiare. Inoltre, la Dott.ssa educatrice Tes_1 domiciliare che cura il progetto di ADM attivato nel mese di dicembre 2024 presso l'abitazione materna, ha sottolineato che l'abitazione familiare reperita dalla madre risulta adeguata e che il nucleo composto dalla e dai tre figli appare ben inserito nel contesto sociale di riferimento e molto unito Pt_1 al proprio interno. Infine, ha sottolineato come la madre appaia un'importante figura di riferimento per i minori e ha definito il suo rapporto con i figli come “tale da dar loro spazio di ascolto e di libero confronto” (v. pagg. 7 e 12 della relazione depositata in data 25.02.2025).
3) Frequentazione padre/figli
pagina 4 di 12 Quanto alla ripresa dei rapporti padre/figli, il resistente ha chiesto di incaricare i S.S. di indicare le modalità di ripresa dei rapporti padre/figli minori.
Sul punto, atteso che la decadenza del dall'esercizio della responsabilità genitoriale non CP_1
esclude a priori ogni frequentazione con la prole in assenza di situazioni pregiudizievoli per i minori, ritiene il Collegio di condividere le conclusioni dei S.S., i quali, a mezzo della relazione depositata il
28.04.2025, riferivano di ritenere auspicabile di mantenere il compito di regolamentare i rapporti padre/figli in capo ai S.S. “sulla base del desiderio e disponibilità dei minori oltreché del compimento di un effettivo percorso da parte del padre di rielaborazione degli accadimenti affinché possa accedere ai figli con consapevolezza e sincera disponibilità” (v. pag. 5-6).
Nel caso di specie, infatti, non è ad oggi prospettabile la redazione di un calendario di frequentazione padre/figli, neppure in Spazio Neutro. Da quanto riferito dai Servizi Sociali, infatti, i minori, la cui volontà merita di essere presa in considerazione anche in ragione della loro età (essendo Per_2
prossima al raggiungimento della maggiore età e in procinto di compiere 15 anni) non sono Per_3
disponibili ad incontrare il padre. Inoltre, il non pare aver ancora intrapreso un serio percorso CP_1
di rielaborazione critica delle condotte che hanno portato alla sua condanna in sede penale e alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Più nel dettaglio, quanto alla riferita indisponibilità dei figli ad incontrare il padre, giova anzitutto precisare che nel corso del presente procedimento non si è ritenuto di procedere all'audizione dei minori, atteso che questi ultimi sono stati già escussi con audizione protetta in sede penale in data
15.04.2022 (v. pag. 10 doc. 5 ricorrente, sentenza di condanna) e che l'art. 473-bis.45 c.p.c. esclude l'ascolto quando il minore è stato già sentito nell'ambito di un altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento sono esaustive.
Nel caso concreto, in sede penale sia che dichiaravano di aver assistito alle violenze Per_2 Per_3
Per_ del padre ai danni della madre e della sorella maggiore narrandone numerosi episodi, ed apparivano agli operatori incaricati intimoriti e spaventati dagli atteggiamenti del padre e dalla possibilità che lo stesso potesse far del male anche a loro (v. pag. 10 della sentenza penale allegata sub doc. 5 dalla ricorrente). Il giudice penale concludeva prendendo in considerazione anche i narrati dei minori, in quanto questi ultimi “oltre che con le parole anche con gli atteggiamenti tenuti in sede di audizione protetta, hanno confermato in toto gli addebiti mossi al padre. La giovane età di entrambi e
l'ingenuità che gli è propria impediscono di revocare in dubbio quanto dagli stessi – con estrema sofferenza soprattutto di – hanno riferito […] non vi è dubbio alcuno in ordine all'assenza di Per_2
qualsivoglia finalità di ledere immotivatamente il padre, avendo essi mostrato sofferenza, timore e
pagina 5 di 12 preoccupazione proprio in ragione ai plurimi episodi a cui i medesimi, purtroppo, hanno assistito” (v. pagg. 17-18).
Anche più recentemente, i Servizi Sociali riportavano il permanere di una “ferma e costante” indisponibilità di e ad avere un qualsivoglia tipo di contatto con il padre (v. pag. 3 Per_2 Per_3
della relazione del 25.02.2025, nonché pag. 5 della relazione del 28.04.2025) ed entrambi i minori specificavano che tale indisponibilità permaneva “anche alla luce dell'immodificabilità riscontrata nell'uomo sulla base di alcune azioni che il sig. avrebbe compiuto senza considerare il loro CP_1 punto di vista” (v. pag. 5 della relazione del 28.04.2025). Inoltre, entrambi hanno mostrato agli operatori coinvolti di provare sofferenza di fronte alla possibilità di rientrare in contatto con il padre. A titolo meramente esemplificativo, si può far riferimento a come a seguito dei recenti tentativi Per_2 del di contattare la , abbia riferito ai S.S. e all'educatrice domiciliare di aver fatto degli CP_1 Pt_1 incubi legati ad episodi passati. In particolare, l'educatrice domiciliare, Dott.ssa riportava Tes_1 che le avrebbe confessato: “ogni tanto faccio di nuovo gli incubi che facevo prima. Ho paura di Per_2 ritrovarlo qui in casa come succedeva prima che lui finisse in carcere”. Nel complesso, l'educatrice domiciliare concludeva la propria relazione riportando che “Tutti e tre i figli temono che il padre possa rompere l'equilibrio e la serenità che con tanta fatica hanno ristabilito” (v. pag. 2 della relazione dell'educatrice allegata alla relazione dei S.S. del 28.04.2025).
Il secondo aspetto che porta a ritenere, allo stato, non ipotizzabile la calendarizzazione di incontri padre/figli, nemmeno in Spazio Neutro, riguarda il comportamento tenuto dal padre nei confronti dei figli, della ricorrente e dei Servizi Sociali coinvolti. Infatti, non pare che il abbia ancora CP_1
intrapreso un serio percorso di rielaborazione critica dei propri agiti.
Nella relazione depositata in data 25.02.2025, infatti, i S.S. riferivano che nel mese di dicembre 2024
“L'uomo è parso, come già in altre occasioni, poco intenzionato a collaborare e a riflettere sui fatti accaduti reiterando contenuti e modalità di comportamento già noti agli scriventi” (v. pag. 3) e, a mezzo della relazione depositata in data 28.04.2025, ribadivano di considerare il resistente “ancora indisponibile a riflettere sugli episodi accaduti in passato, senza riuscire a rileggere criticamente i suoi comportamenti, così come ancora recriminatorio, polemico e a tratti vendicativo sui fatti del passato e confuso sulla cornice attuale dell'Autorità Giudiziaria” (v. pag. 4).
Tale assenza di rielaborazione critica del proprio passato è comprovata, tra l'altro, dalle plurime e-mail inviate dal RU al Servizio, oltre che dai suoi tentativi di contattare la ricorrente su varie piattaforme social. A titolo esemplificativo, si riporta come il resistente, nonostante i vigenti provvedimenti giudiziali, abbia inviato ai S.S., ancora nei mesi di febbraio e marzo u.s., alcune mail dal tenore confuso, quale “Per favore voglio vedere il mio bambino. Non ne posso più di queste tarantelle
pagina 6 di 12 Per_
[…] Voglio vedere , e ” (v. mail inviata ai S.S. in data 27.02.2025 e allegata alla Per_3 Per_2 relazione del 28.04.2025) e “Ciao. Io mi impicco. È colpa vostra” (v. mail inviata ai S.S. in data
29.03.2025 e allegata alla relazione del 28.04.2025).
Di conseguenza, nessun tipo di frequentazione padre/figli potrà essere ipotizzato fino a quando il resistente non avrà intrapreso un serio percorso di rielaborazione critica delle proprie condotte e del pregiudizio che queste ultime hanno arrecato ai figli. A tal fine, si invita il a intraprendere un CP_1
percorso di sostegno psicologico individuale e a proseguire il percorso che ha dichiarato ai S.S. di aver avviato presso il SerD di Parabiago (MI) su mandato del Magistrato di Sorveglianza, pur ribadendo di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti. A tal proposito, si accoglie con favore la disponibilità già espressa dall'uomo ad intraprendere il predetto percorso di sostegno psicologico e a rispettare la volontà dei figli in ordine alla ripresa dei rapporti con il padre (v. pag. 6 della comparsa di costituzione).
Spetterà, quindi, ai S.S. territorialmente competenti per i minori (allo stato, quelli del Comune di
Magnago), in stretta collaborazione con i S.S. territorialmente competenti per il padre (allo stato, quelli del Comune di Castano Primo, ove il risulta domiciliato sebbene ancora anagraficamente CP_1
residente in [...]), regolamentare la ripresa dei rapporti fra il padre e i minori una volta che il abbia seriamente intrapreso il percorso di rielaborazione critica dei fatti accaduti e qualora CP_1
e manifestino la loro disponibilità ad incontrarlo. Per_2 Per_3
Inoltre, i Servizi Sociali continueranno a relazionare semestralmente al G.T. del procedimento di vigilanza iscritto al n. 276/2024 con riguardo al mandato loro conferito.
3) Mantenimento dei minori
Per quanto concerne gli aspetti di tipo economico, entrambe le parti chiedevano, da ultimo, di confermare la percezione dell'Assegno Unico da parte della ricorrente e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre l'importo mensile di € 200,00 per ciascun figlio, dei quali € 50,00 da imputare alle spese straordinarie e con la previsione di un conguaglio alla fine di ogni anno, restando impregiudicata la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori al 50% ciascuno come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che, all'esito della ricostruzione del quadro patrimoniale delle parti, le domande formulate siano meritevoli di accoglimento.
Giova premettere che e che, ai fini della individuazione della misura dell'assegno periodico al cui versamento uno dei genitori – tendenzialmente quello non collocatario – è tenuto, l'ordinamento non prevede un unico criterio predeterminato, bensì indica, all'art. 337-ter c.c., una serie di parametri quali pagina 7 di 12 “le attuali esigenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo alle condizioni economiche delle parti, dalla – per quanto incompleta – documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese nel corso del presente procedimento, si evince quanto segue.
La ricorrente percepiva nell'anno 2021 redditi complessivi pari ad € 17.306,00 al netto di Irpef e addizionali regionali e comunali.
Dal 05.04.2022, invece, è assunta con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso
“ELLECIBI S.r.l.” e nell'anno 2022 ha percepito l'importo complessivo netto di € 23.013,00 (pari uno stipendio mensile di circa € 2.500,00 ricalcolato su 9 mensilità), mentre nell'anno 2023 l'importo complessivo netto di € 28.952,00 (pari a uno stipendio mensile di circa € 2.400,00 ricalcolato su 12 mensilità). Dal mese di ottobre 2023 il suo stipendio è gravato dal pignoramento di un quinto corrispondente all'importo mensile di circa € 430,00-450,00, v. doc. 12), a conseguenza del quale ha percepito nel 2024 uno stipendio mensile netto, ricalcolato su 12 mensilità, di circa € 2.300,00 (v. doc.
7, estratti conto riferibili al periodo febbraio 2024-gennaio 2025, e doc. 12). All'udienza del 09.05.2025 la ha specificato che il predetto pignoramento sarebbe dovuto ad un debito di complessivi € Pt_1
80.000,00 circa contratto con il precedente datore di lavoro.
La ricorrente percepisce, inoltre, l'intero importo dell'Assegno Unico, che è stato pari alla somma mensile di circa € 450,00 nel 2023 e di circa € 560,00 nel 2024 (v. doc. 7, estratti
contro
Postepay 2023
e 2024).
A fronte di dette entrate, sostiene mensilmente il pagamento del canone di locazione di € 425,00 (v. doc. 1 ricorrente).
Per contro, il resistente, quale lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso CP_2
dal 07.05.2018 al 19.07.2020, percepiva l'importo complessivo, al netto di Irpef e
[...] addizionali regionali e comunali, di € 16.766,01 nel 2018, di € 25.548,31 nel 2019 e di € 17.149,55 nel
2020 (v. docc. 6-7-8 resistente). Nulla allegava con riferimento ai redditi percepiti negli anni 2021 e
2022, limitandosi a dedurre che tra il mese di maggio 2021 e fino al momento dell'arresto, intervenuto in data 20.06.2022 (v. pag. 5 doc. 5 ricorrente) avrebbe lavorato come “artigiano con partita iva, fatturando circa € 3.500,00 lordi al mese” (v. pag. 6 della comparsa di costituzione). Successivamente, all'interno del carcere, dal 03.07.2023 al 29.02.2024, lavorava presso il laboratorio di cioccolateria
“Cibo Riqualificazione Sociale Projects Srl” percependo l'importo complessivo netto di € 8.844,10 nell'anno 2023 e di € 4.461,55 nel 2024, pari a uno stipendio mensile netto di circa € 1.650,00 ricalcolato su 8 mensilità (v. docc. 25-26 resistente).
pagina 8 di 12 A partire dal mese di marzo 2024 è assunto con contratto a tempo pieno e determinato da “Officina
Meccanica Pisoni”, da cui nel 2024 ha percepito l'importo complessivo netto di € 14.863,97, pari a uno stipendio mensile, ricalcolato su 10 mensilità, di circa € 1.500,00 (v. docc. 10, 11 e 20 resistente).
Quest'ultimo rapporto di lavoro risulta ad oggi in essere fino al 30.06.2025 e all'udienza del
09.05.2025 il ha dichiarato che, qualora il contratto di lavoro non dovesse essere rinnovato, CP_1 intende intraprendere nuovamente l'attività di artigiano con partita IVA.
A fronte di dette entrate, il resistente, che dal 18.12.2024 ha iniziato un periodo di affidamento ai S.S. quale pena alternativa presso l'UEPE di Milano e dal 12.04.2025 è stato scarcerato, dal mese di gennaio 2025 sostiene il pagamento dell'importo di € 400,00 per condurre in locazione l'immobile sito in Castano Primo, Via San Gerolamo n. 3 (v. doc. 12 resistente). Inoltre, costituendosi, ha dedotto di sostenere il pagamento di un finanziamento per l'importo mensile di € 147,58 in quanto “ha dovuto accendere un ulteriore finanziamento per sanare alcuni debiti familiari”. Tuttavia, nulla ha allegato circa l'importo complessivo di detto finanziamento, nonché con riferimento alle date di accensione e scadenza finale dello stesso (in ogni caso, dagli estratti conto allegati sub docc. 22-23-24 e riferibili solo all'ultimo trimestre degli anni 2022, 2023 e 2024, tale finanziamento risultava già in essere almeno dal mese di ottobre 2022).
Considerazione a parte deve essere effettuata con riguardo alla ex casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo con rata mensile pari a circa € 600,00 e scadenza prevista per il mese di ottobre 2028 (v. doc. 13-14 resistente) e attualmente disabitata. Il resistente, costituendosi, deduceva che “Da giugno 2021 le rate di mutuo non sono state più pagate;
ad oggi non risulta che la banca mutuante abbia intrapreso azioni esecutive” e aggiungeva che la casa coniugale sarebbe gravata da un ulteriore finanziamento per opere di ristrutturazione, con riferimento al quale risulterebbero, al
03.02.2025, un debito scaduto e impagato pari ad € 1.314,84 e un debito residuo di € 4.097,88 (v. doc.
15 resistente). A tal proposito, all'udienza del 09.05.2025, il ha dichiarato di essere CP_1 intenzionato a vendere alcune sua proprietà “sul Ticino” (rispetto alle quali non ha, tuttavia, fornito alcuna documentazione) al fine di ottenere un ricavo con il quale contattare un professionista per avviare a sue spese le pratiche per “mettere in regola la casa familiare in modo che possa essere messa in vendita” e la ricorrente ha espresso la propria disponibilità, a tali condizioni, a conferire l'incarico ad un geometra.
Tutto quanto ciò premesso, ai fini dell'an del contributo paterno al mantenimento dei figli si deve ricordare che la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale non ha alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole e dare atto che il padre non pagina 9 di 12 provvede in alcun modo al mantenimento diretto dei figli, non essendo al momento possibile ipotizzare una sua frequentazione con questi ultimi, neppure in Spazio Neutro.
Per quanto concerne il quantum di tale importo, all'esito dell'istruttoria e premesso che è pacifico che
Per_
maggiorenne studentessa universitaria, non sia economicamente autosufficiente, ritiene il
Collegio di quantificare, a far data dal deposito del ricorso, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto dei tre figli in € 150,00 per figlio e di confermare la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo della Corte d'appello di Milano, con l'ulteriore previsione che il padre anticiperà la propria quota di partecipazione alle spese straordinarie versando alla madre l'ulteriore importo mensile di € 50,00 per figlio, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno a fronte della produzione, da parte del genitore anticipatario, della documentazione comprovante l'esborso. Nel complesso, quindi, il resistente verserà alla ricorrente l'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 600,00.
La previsione della corresponsione da parte del padre di un importo mensile a titolo di quota di partecipazione alle spese straordinarie risulta adeguata alle attuali condizioni personali ed economiche del resistente, recentemente scarcerato dopo un periodo di circa due anni di detenzione e attualmente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, risulta documentalmente provato dagli estratti conto allegati dalla che il resistente nell'anno 2024 ha regolarmente corrisposto alla Pt_1
ricorrente il contributo al mantenimento dei figli ma non le spese straordinarie. Inoltre, tale modalità di corresponsione delle spese straordinarie permette di ridurre le occasioni di confronto tra le parti, in considerazione anche delle violenze fisiche e verbali perpetrate in passato dal ai danni della CP_1
ricorrente.
Infine, l'individuazione dell'importo complessivo dovuto dal padre a titolo di mantenimento dei figli tiene conto dell'Assegno Unico, pari a circa € 560,00, che continuerà ad essere integralmente percepito dalla ricorrente in ragione del regime d'affido.
4) Spese di lite
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
L'esito complessivo della lite vede una prevalente soccombenza di parte resistente, che giustifica il pagamento di 2/3 delle spese di lite di parte ricorrente. Difatti, non può prescindersi dalla considerazione che la volontà dei figli di interrompere e di non recuperare, al momento, il rapporto con pagina 10 di 12 il padre è imputabile alle sue passate condotte (tra l'altro, penalmente accertate) e al mancato avvio da parte sua di un percorso di rielaborazione critica di quanto accaduto.
Il rimanente terzo deve essere compensato, considerato che la posizione del SI. in relazione al CP_1
profilo economico era ragionevole e coerente, tanto che veniva accolta, e che il medesimo non si opponeva all'affido dei minori alla madre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri e Parte_1
in Magnago (MI) il 09.09.2000 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di CP_1
matrimonio di detto Comune al n. 17, parte II, serie A, anno 2000; e nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TE al n. 8, parte II, serie B, anno 2000);
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) revoca l'affido all'Ente dei minori (nata il [...]) e (nato il Persona_4 Persona_5
01.06.2011) e dispone il reintegro di nella piena responsabilità genitoriale;
Parte_1
4) conferma il collocamento dei figli minori presso la madre, attualmente in Magnago (MI), Piazza
San Michele n. 19;
5) incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti (e, quindi, allo stato, i S.S. del Comune di
Magnago, ove i minori risiedono) di regolamentare la frequentazione padre/figli come in parte motiva;
6) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti (allo stato, i S.S. dei Comuni di Magnago
e di Castano Primo) relazionino semestralmente al G.T. del procedimento di vigilanza già iscritto al n. R.G. 276/2024 V.G. di questo Tribunale (prossima relazione entro il 30.11.2025), impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo qualsivoglia situazione pregiudizievole per i minori;
7) pone le spese straordinarie da sostenere per i figli, regolate come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
8) dispone che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'importo mensile, annualmente rivalutabile ex Indici ISTAT costo vita, di € 200,00 per ciascun figlio, dei quali €
150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli ed € 50,00 a titolo di spese straordinarie, salvo conguaglio di queste ultime a fine anno;
pagina 11 di 12 9) conferma l'integrale percezione dell'Assegno Unico e di ogni altro sostegno al reddito spettante per i figli da parte della madre;
10) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente i due terzi delle spese di lite, liquida detti due terzi in € 3.400,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario, per compensi, e compensa il rimanente terzo;
11) manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione della sentenza ai
S.S. dei Comuni di Magnago e Castano Primo, nonché al G.T. del procedimento di vigilanza iscritto al n. R.G. 276/2024 V.G. del Tribunale di Busto Arsizio.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 12 maggio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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