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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3335/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa iscritta al N. 3335/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), quale mandataria con rappresentanza di Parte_1 P.IVA_1
(c.f. e di (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), C.F._2
Con l'avv. D'ANGELO SALVATORE
- appellanti - contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
Con l'avv. CASTIONI MATTEO
- appellata -
In punto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “in via principale e nel merito:
- Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 544/2024 resa tra le parti dal Giudice di Pace di TREVISO, in persona del Dott. Avv. Giuseppe Finelli, all'esito del giudizio civile rubricato al n. R.G. 6727/2023, depositata in cancelleria e contestualmente NOTIFICATA da controparte in data 11.06.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- accertare l'inadempimento contrattuale di C.F.: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Piazza della Repubblica, 24 - 20124, Milano (MI) in persona del suo rappresentante legale pro-tempore,
- per l'effetto, condannare la convenuta compagnia aerea al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di complessivi € 800,00 per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 a seguito del ritardo del volo FR2598, con tratta Aeroporto di Treviso - ON CA (TSF) - Aeroporto di Malaga (AGP) del giorno
1 02/06/2023 ore 13:20;
- oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
- Salvo ogni ulteriore diritto”.
Per parte appellata: “In via preliminare e assorbente: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione processuale di dichiarare l'inammissibilità Parte_1 dell'appello;
Nel merito:
Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 544/2024 emessa dal Giudice di Pace di Treviso, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da in relazione ai fatti di causa;
CP_1
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, alla luce della volontà di di provvedere CP_1 al pagamento della compensazione pecuniaria prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, condannare parte appellante al pagamento ex art. 91 c.p.c. delle spese maturate dopo la formulazione della proposta o, in via subordinata, compensare integralmente le spese legali;
In ogni caso:
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione in appello del 10.7.2024 quale mandataria con Parte_1 rappresentanza di e agiva nel confronti di Parte_2 Parte_3 CP_1 per ottenere la riforma della sentenza n. 544/2024 dal Giudice di Pace di Treviso a definizione del
[...] giudizio R.G. 6727/2023.
Allegava:
- che il 30.6.2023 i sig.ri per suo tramite, presentavano istanza di conciliazione Pt_2 Parte_3 presso l'Organismo ADR, per comporre bonariamente la controversia con la Compagnia convenuta e ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004, pari a € 800,00 a seguito del ritardo del volo FR2598 con tratta Aeroporto di Treviso - ON CA (TSF) -
Aeroporto di Malaga (AGP) del giorno 02/06/2023 ore 13:20;
- che nonostante la regolare notifica della data di convocazione, la Compagnia non dava seguito all'invito omettendo di presentarsi;
- di aver quindi adito il Giudice di Pace di Treviso con ricorso per ottenere la compensazione richiesta;
- che si costituiva avanti al Giudice di Pace eccependo l'improcedibilità e CP_1
2 l'inammissibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di conciliazione e per mancata effettuazione del procedimento di reclamo previsto dall'art. 15.2 del contratto di trasporto e dell'All. A alla delibera n. 21/2023 ART;
- che il Giudice di Pace, conclusa l'istruttoria, dichiarava l'improcedibilità della domanda e condannava quale mandataria dei sig.ri e al pagamento Parte_1 Pt_2 Parte_3 delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Chiedeva, quindi, la riforma di tale sentenza per il seguente MOTIVO:
i) Erroneità della sentenza impugnata per non aver riconosciuto la competenza dell'Organismo
ADR adito, rigettando per l'effetto la domanda attorea per improcedibilità, senza assegnare eventualmente alla parte un termine per esperire nuovamente la conciliazione.
- Si costituiva il 21.10.2024 chiedendo il rigetto dell'appello e allegando: CP_1
- che i sig.ri acquistavano due biglietti aerei per la tratta Treviso (TFS) – Malta Pt_2 Parte_3
(AGP) sul volo FR2598 del 2 giugno 2023, cui il sistema informatico di attribuiva il codice CP_1 di prenotazione ZB4H2B;
- che al momento della conclusione del contratto, i Passeggeri accettavano espressamente le
Condizioni Generali di Trasporto di CP_1
- che il volo FR2598 del 2 giugno 2023 subiva un ritardo e comunicava ai propri passeggeri il CP_1 ritardo del volo a mezzo e-mail e sms ai recapiti forniti dai passeggeri al momento della prenotazione, informandoli altresì dei loro diritti e possibilità oltre ad attivarsi immediatamente per contenere al minimo i disagi cui sarebbero andati incontro i passeggeri e per fornire loro l'assistenza prevista dal Regolamento UE n. 261/04, anche a mezzo della società di handling presente sullo scalo;
- di aver ricevuto l'istanza di mediazione depositata dagli appellanti avanti ad Organismo incombente e di aver a quel punto così motivato la propria mancata adesione: “l'Organismo adito per la suddetta
Procedura ADR non risulta iscritto nell'elenco degli Organismi ADR istituito presso l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) della sopra richiamata delibera n. 21/2023”, invitando contestualmente l'istante “ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazioni
ART, tramite la piattaforma “ConciliaWeb”, ricordando che lo stesso è uno servizio completamente gratuito”;
- di aver comunque manifestato la disponibilità al pagamento della compensazione pecuniaria ex Reg.
261/2004 in favore dei Passeggeri (doc. 5A primo grado); CP_1
- di aver di contro ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- di essersi regolarmente costituita in giudizio eccependo preliminarmente il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, in via subordinata, l'opposizione al riconoscimento delle spese legali, atteso che la Compagnia aveva già manifestato la volontà di provvedere al pagamento
3 della compensazione pecuniaria prima dell'introduzione del giudizio e che, a fronte di ciò, alla prima udienza, parte ricorrente chiedeva termine per “note e meglio dedurre alla costituzione avversaria” senza chiedere invece la concessione di un termine per esperire il procedimento di conciliazione né in quel momento né successivamente;
- sussistere difetto di legittimazione processuale dell'appellante, con conseguente inammissibilità dell'appello, non avendo la stessa potere rappresentativo di natura sostanziale e non potendo quindi conferire procura al difensore in vece dei mandatari;
- quanto all'unico motivo di appello di controparte, essere lo stesso infondato avendo l'appellante stessa ammesso che l'Organismo adito non era iscritto nell'apposito elenco ART (iscrizione avvenuta solo dal 10.10.23) con conseguente violazione dell'art. 10, comma 2, L. 118/2022;
- che l'elenco apposito era istituto con Delibera del 6.4.2023 e che, quindi, fin dall'introduzione del tentativo avanti all'Organismo incompetente, era attivo apposito Organismo di conciliazione riconosciuto, competente e gratuito;
- essere quella prevista dall'art. 10 L. 118/2022, testualmente, una condizione di improponibilità e non di mera improcedibilità, coerentemente con la ratio deflattiva della normativa, rispetto alla quale sarebbe a propria volta coerente la scelta di non prevedere la concessione d'ufficio di un termine per l'avvio del procedimento in corso di causa.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello avversario e in subordine, in caso di accoglimento, la condanna di controparte al versamento delle spese legali o la compensazione delle stesse in considerazione dell'offerta da sé avanzata a controparte di riconoscimento della compensazione pecuniaria già prima dell'introduzione del giudizio (non giunta ad esito perché controparte non trasmetteva quanto richiesto).
- Con provvedimento assunto nel verbale di udienza del 14.11.2024 il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e all'esito tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
***
Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello proposta da CP_1
- Sostiene l'appellata l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale di
[...] quale mandataria dei sig.ri perché priva del potere rappresentativo Parte_1 Pt_2 Parte_3 sostanziale in relazione al contratto dedotto in giudizio, posto che l'art. 77 c.p.c. esigerebbe la simmetria della rappresentanza processuale con quella sostanziale, sicché sarebbe consentito farsi rappresentare nel processo solo da un soggetto egualmente abilitato a rappresentare il preponente anche nei rapporti sostanziali corrispondenti.
- Più nello specifico, secondo la prospettazione di parte appellata, il mandato conferito dai passeggeri a
[...
[...] [
non attribuirebbe a quest'ultima il potere rappresentativo di natura sostanziale in Controparte_2 relazione al contratto dedotto in giudizio, poiché oltre a non contenere alcun riferimento al potere rappresentativo sostanziale, si limiterebbe a conferire mandato “al fine di dare seguito alla pratica avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dal disservizio meglio argomentato in atti”.
La circostanza che il mandato sia conferito con rappresentanza non comporterebbe quindi, di per sé, il conferimento di un potere rappresentativo sostanziale in relazione al rapporto dedotto in giudizio, ma solo l'autorizzazione alla spendita del nome.
- Il motivo non è fondato.
- Quanto sostenuto da parte appellata, infatti, è superato – in via dirimente – dal tenore letterale del mandato conferito dai passeggeri a , avente ad oggetto “l'incarico al fine di dare seguito alla Parte_1 pratica avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dal disservizio meglio argomentato in atti”, con autorizzazione a porre in essere “ogni attività necessaria ed utile per la trattazione della pratica risarcitoria”, sia attività stragiudiziale, sia a “procedere in giudizio con l'avv. Salvatore D'Angelo del Foro di Trapani, cf.
, procuratore generale alle liti, od in subordine con altri Avvocati e/o Procuratori abilitati al C.F._3
Ptarocino, iscritti all'Ordine professionale, riconoscendo, sempre ed in ogni caso, agli incaricati di porre i fatti al vaglio del
Giudice di Pace e/o Tribunale competente, ivi conferendone ogni facoltà, in ogni fase e grado del procedimento, compresa la fase esecutiva, autorizzando a conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiedere distrazione delle somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali”, come espressamente previsto all'ultimo paragrafo.
- L'eccezione non merita quindi accoglimento.
***
Sull'unico motivo di appello: dedotta improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
- Come unico motivo di censura alla sentenza di primo grado, parte appellante ha lamentato che la stessa erroneamente avrebbe dichiarato improponibile la domanda dei sig.ri e per essi di Pt_2 Parte_3
per mancato corretto esperimento del tentativo di conciliazione. Parte_1
- Parte appellante, sul punto ha dedotto che tale tentativo sarebbe stato correttamente esperito, sebbene l'Organismo di conciliazione adito non fosse iscritto nell'elenco dell'Autorità di Regolazione dei
Trasporti al momento dell'esperimento della mediazione (circostanza allegata dagli stessi appellanti).
- L'art. 10 dalla Legge n. 118 del 5 agosto 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i relativi utenti o i consumatori. Pur delegando all'Autorità di Regolazione dei Trasporti la disciplina attuativa e la gestione delle procedure conciliative, il Legislatore ha precisato tempistiche e rilevanza del tentativo de quo, specificando che lo stesso debba concludersi entro trenta giorni dalla presentazione
5 della relativa istanza e che, solo una volta esaurito tale adempimento, sia possibile ricorrere alla giustizia ordinaria.
- Si tratta, quindi, di una condizione di proponibilità dell'azione civile che preclude l'avvio di qualsiasi attività processuale, ad eccezione di eventuali di provvedimenti cautelari e urgenti.
- Con delibera n. 21/2023, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la Disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori.
L'Articolo 2, nel definirne oggetto e ambito di applicazione, specifica, per ciò che attiene il trasporto aereo, che le fattispecie sottoposte a tentativo obbligatorio di conciliazione sono – esclusivamente – quelle derivanti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, il quale istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
- L'articolo 3 precisa che il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, i cui termini rimangono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento de quo.
Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla proposizione della domanda di conciliazione, l'istante è libero di agire in sede giurisdizionale.
- Non è preclusa, in ogni caso, la possibilità di richiedere provvedimenti urgenti e cautelari all'Autorità giudiziaria.
- In particolare, ai sensi dell'art. 4 della richiamata Disciplina, il Legislatore ha espressamente previsto che il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere esperito soltanto davanti: “a) al Servizio conciliazioni
ART; b) alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e c) agli organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione CP_3 paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo”.
- L'Autorità di Regolazione dei Traporti, così come previsto dall'Articolo 5, mette a disposizione di utenti e consumatori il proprio Servizio conciliazioni, attraverso la piattaforma ConciliaWeb.
Le specifiche tecniche di utilizzo della piattaforma sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità.
L'utente che intende presentare un'istanza può farlo personalmente, accedendo alla piattaforma tramite le proprie credenziali SPID o mediante la carta di identità elettronica (CIE), ovvero tramite un proprio delegato o soggetto accreditato (Associazioni dei consumatori / Enti esponenziali rappresentativi di specifiche categorie di utenti).
- Ai sensi dell'articolo 6, l'istanza di conciliazione, a pena di inammissibilità, deve essere preceduta da un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all'operatore economico che abbiano ricevuto una
6 risposta insoddisfacente ovvero non abbiano ricevuto risposta alcuna entro 30 giorni.
- L'istanza di conciliazione deve essere presentata, a pena di irricevibilità, entro un anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo all'operatore economico
- L'Articolo 9 disciplina lo svolgimento della procedura mediante lo scambio non simultaneo di comunicazioni tra le Parti e il Conciliatore, il quale ha facoltà di proporre una soluzione conciliativa della controversia. In caso di raggiungimento dell'accordo, il relativo verbale, sottoscritto digitalmente dalle
Parti e dal Conciliatore, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/1995.
- Le novità introdotte nel 2022 hanno, quindi, un chiaro scopo deflattivo del contenzioso giudiziario, nel rispetto di brevi tempi di definizione della controversia nell'interesse dell'interessato in sede conciliativa e dinanzi ad organismi determinati, dotati di specifica competenza in materia di trasporti e diritti dei consumatori, nonché dotati di regolamenti di conciliazioni approvati dall'ART.
- Infatti, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con Delibera n. 60/2020 (doc. 7 fascicolo di primo grado), ha istituito un elenco degli organismi deputati a gestire le conciliazioni nei settori di competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, individuando i requisiti minimi per l'iscrizione, tra cui una “una conoscenza specifica dei settori regolati dall'Autorità, con particolare riguardo ai diritti degli utenti e alla qualità dei servizi”.
- Peraltro, nella fase di valutazione delle domande di iscrizione, l'ART verifica anche che il Regolamento dell'Organismo sia compatibile con la Disciplina della conciliazione obbligatoria (Disciplina che, peraltro, prevede all'art. 7 l'inammissibilità dell'istanza di conciliazione nel caso in cui sia presentata
“senza il previo reclamo o richiesta di rimborso o indennizzo all'operatore economico o senza attendere i termini di cui all'articolo 6, comma 1”).
- Ciò preliminarmente chiarito, l'Organismo presso il quale ha introdotto la procedura di Parte_1 conciliazione non era, al momento dell'esperimento della procedura, iscritto nell'elenco degli Organismi
ADR istituito presso l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con conseguente incompetenza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
lo stesso era peraltro anche territorialmente incompetente, essendo stato adito l'organismo di Trapani anziché di Treviso.
- L'organismo stesso adito ha dichiarato, nel verbale, di essere iscritto nel registro ROM e , ma CP_4 non nel registro ART.
- A nulla vale che il citato organismo fosse riconosciuto come organismo di mediazione ex D.Lgs.
28/2010 o organismo di conciliazione per le controversie in materia di energia elettrica (ARERA), atteso che, ai sensi dell'art. 141-decies Codice del Consumo, “Presso ciascuna Autorità competente è istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i
7 requisiti previsti”.
- Ciò significa che l'Organismo avrebbe dovuto essere riconosciuto dall'Autorità di Regolazione dei
Trasporto (“ART”) ed inserito nel corrispondente elenco degli organismi ADR depositati a gestire le conciliazioni in materia di trasporto.
- Va peraltro considerato che al momento dell'introduzione del procedimento era già attivo l'Organismo di conciliazione istituito presso l'Autorità di Regolazione di Trasporti (tramite Conciliaweb), gratuito per entrambe le parti non essendovi quindi alcuna esigenza di rivolgersi a un organismo in quel momento incompetente.
- Va inoltre evidenziato che ricevuta l'istanza di mediazione ha rilevato l'incompetenza CP_1 dell'organismo adito, invitando la controparte a esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazioni ART, tramite la piattaforma “ConciliaWeb” (doc. 5 fascicolo primo grado).
- Peraltro, la stessa Compagnia prima del deposito del ricorso avversario aveva già offerto la compensazione pecuniaria ex Reg. 261/2004 (docc. 5 e 5A fascicolo primo grado), chiedendo espressamente il mandato per poter predisporre l'accordo transattivo, mandato non ricevuto dalla controparte che adiva direttamente l'Autorità giudiziaria.
*
- Parte appellante lamenta poi che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto concedere un termine per l'esperimento del tentativo di conciliazione in corso di causa.
- Anche tale doglianza non ha fondamento.
- Infatti, l'art. 10 della Legge 118/2022, istitutiva del procedimento obbligatorio di conciliazione in materia di trasporti, prevede espressamente che: “non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità”.
- La Legge 118/2022 quindi chiaramente indica come la domanda non possa essere proposta in assenza del tentativo obbligatorio di conciliazione, prevedendo a tutela del consumatore che il tentativo sia gratuito, semplice ed esperibile anche in forme telematiche e debba concludersi entro un massimo di 30 giorni (con sospensione dei termini durante l'esperimento di conciliazione).
- La normativa non lascia spazio ad una regolarizzazione della domanda a mezzo di esperimento del procedimento di conciliazione in corso di causa, tanto che, a differenza della normativa in materia di mediazione e negoziazione assistita, il Legislatore non ha previsto la concessione di un termine a tal fine.
- Una simile previsione sarebbe infatti contraria alla ratio deflattiva e allungherebbe i tempi procedimentali che, allo stato, risultano ben definiti e contenuti.
- Non è dunque previsto che il Giudice conceda d'ufficio un termine per la conciliazione e parte appellante mai ha chiesto nel corso del giudizio di primo grado un termine per l'esperimento del
8 tentativo di conciliazione.
- L' appello è quindi infondato e deve essere rigettato.
***
Sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- Ricorrono, infine, i presupposti per condannare parte appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- Rileva, a tal fine, il Tribunale che:
- a fronte dell'iniziativa stragiudiziale dei passeggeri, ancorché irrituale per le ragioni di cui sopra, il
6.10.2023 (doc. 5 fascicolo primo grado), aveva offerto ai passeggeri – e per essi a CP_1 [...]
– il pagamento della compensazione pecuniaria loro dovuta, chiedendo l'indicazione Pt_1 degli estremi bancari per provvedere al relativo bonifico;
- non ha potuto provvedere al pagamento a causa della mancata comunicazione degli estremi CP_1 bancari da parte dei passeggeri – e per essi da parte di;
Parte_1
- per contro, il 30.10.2023 ha depositato il ricorso dinanzi al Giudice di Pace per Parte_1 ottenere la condanna di al pagamento della stessa compensazione pecuniaria, con vittoria CP_1 delle spese di lite.
- Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che l'azione giudiziaria è stata proposta e coltivata da
[...]
al solo fine di ottenere un pronunciamento a sé favorevole sulle spese di lite, per lucrare un Pt_1 vantaggio economico proprio, posto che le ragioni creditorie dei passeggeri avrebbero potuto trovare piena soddisfazione già in sede stragiudiziale, stante la pacifica disponibilità della Compagnia aerea, già allora, al pieno pagamento della compensazione pecuniaria dovuta a causa del disservizio subito.
- non aveva invece alcun interesse alla definizione stragiudiziale come prospettata da Parte_1
– limitata al pagamento della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri – senza CP_1 riconoscimento di un compenso in proprio favore (anche in ragione del fatto che si sarebbe potuto adire, ai fini del tentativo di conciliazione, un organismo gratuito); compenso che, in assenza di un eventuale pronunciamento giudiziale favorevole, la stessa non avrebbe potuto Parte_1 pretendere dai mandanti, essendo previsto nel mandato inter partes che “il compenso per l'attività svolta è a totale carico delle compagnie aeree od, in subordine, della società anche in caso di condanna”. Parte_1
- Per tutte queste ragioni, ravvisato nella condotta di un abuso processuale, ritiene equo Parte_1 questo Tribunale porre a carico della stessa il pagamento, in favore di , di una somma pari CP_1
a quella della compensazione pecuniaria offerta in sede stragiudiziale.
***
- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod.
- Considerato il rigetto dell'appello, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
9 1 quater, DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 3335/2024 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sent. n. 544/2024 del Giudice di Pace di Treviso emessa a definizione del giudizio R.G. 6727/2023;
− visto l'art. 96, comma 3, c.p.c. condanna quale mandataria di Parte_1 Parte_2
e a corrispondere a l'importo di € 800,00; Parte_3 CP_1
− condanna quale mandataria di e a Parte_1 Parte_2 Parte_3 rimborsare a le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 562,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30 maggio 2002
n. 115.
Treviso, 12/04/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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