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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 29/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 71/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 71/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 14.01.2025, congiuntamente da:
Nella nata il [...] ad [...], c.f. Parte_1
C.F._1
e nato il [...] a [...], c.f. Parte_2
residenti in [...]
19/B, rappresentati e difesi dall'Avv. Serena Fusilli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Piazzetta Romana n. 9, giuste procure in atti e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 14.01.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Parte_3 Parte_2 matrimonio in VA P.se (PT) in data 06.06.1964, precisavano che dall'unione erano nati i figli , e . Per_1 Per_2 Per_3
Le parti evidenziavano che la diversità caratteriale determinava un allontanamento degli stessi che portava ad una intollerabilità della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà della Sig.ra sita in Parte_3
VA P.se (PT), Via Valli n. 19/B è assegnata alla medesima. Il
Sig. abiterà al medesimo indirizzo, ma Parte_2 nell'appartamento sottostante all'abitazione familiare;
3) Il Sig. verserà alla moglie a titolo di mantenimento Pt_2
l'importo di € 600,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario all'iban
[...];
4) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei loro beni mobili comuni.
5) I Sigg.ri Nella Polendoni e danno atto di aver risolto Parte_2 tra loro tutte le altre questioni economiche e di non aver più niente da avere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 03.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
2 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_3 nata il [...] ad [...] e nato il [...] Parte_2
a Pistoia, che hanno contratto matrimonio in VA P.se (PT) in data 06.06.1964, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA P.se (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
21, P. II, Serie A, anno 1964);
3 - nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 26.05.2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 71/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 14.01.2025, congiuntamente da:
Nella nata il [...] ad [...], c.f. Parte_1
C.F._1
e nato il [...] a [...], c.f. Parte_2
residenti in [...]
19/B, rappresentati e difesi dall'Avv. Serena Fusilli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Piazzetta Romana n. 9, giuste procure in atti e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 14.01.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Parte_3 Parte_2 matrimonio in VA P.se (PT) in data 06.06.1964, precisavano che dall'unione erano nati i figli , e . Per_1 Per_2 Per_3
Le parti evidenziavano che la diversità caratteriale determinava un allontanamento degli stessi che portava ad una intollerabilità della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà della Sig.ra sita in Parte_3
VA P.se (PT), Via Valli n. 19/B è assegnata alla medesima. Il
Sig. abiterà al medesimo indirizzo, ma Parte_2 nell'appartamento sottostante all'abitazione familiare;
3) Il Sig. verserà alla moglie a titolo di mantenimento Pt_2
l'importo di € 600,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario all'iban
[...];
4) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei loro beni mobili comuni.
5) I Sigg.ri Nella Polendoni e danno atto di aver risolto Parte_2 tra loro tutte le altre questioni economiche e di non aver più niente da avere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 03.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
2 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_3 nata il [...] ad [...] e nato il [...] Parte_2
a Pistoia, che hanno contratto matrimonio in VA P.se (PT) in data 06.06.1964, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA P.se (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
21, P. II, Serie A, anno 1964);
3 - nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 26.05.2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4