Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5589
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Verifica dei presupposti di legge per lo scioglimento del matrimonio

    Il Tribunale ha accertato l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, verificando l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato, il protrarsi ininterrotto dello stato di separazione per i termini di legge e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.

  • Accolto
    Accordo sull'affidamento dei figli

    Il Tribunale prende atto dell'accordo tra le parti e dispone l'affidamento condiviso dei figli Per_1 e Per_2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'ex casa coniugale.

  • Accolto
    Accordo sull'assegnazione della casa coniugale

    Il Tribunale dispone l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Carignano (TO), Via Schina n. 9, alla madre, proprietaria dell'immobile, con ogni arredo e pertinenza, per la sua coabitazione con i due figli minori.

  • Accolto
    Accordo sui tempi di frequentazione

    Il Tribunale dispone i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli, stabilendo la collocazione a settimane alterne, la gestione dei fine settimana, delle vacanze estive, pasquali, natalizie e altre festività, nonché la possibilità di contatti telefonici e la celebrazione dei compleanni dei figli.

  • Accolto
    Accordo sul mantenimento dei figli

    Il Tribunale dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre dell'importo di Euro 200,00 mensili per ciascun figlio, con decorrenza dal mese di Aprile 2025, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.

  • Accolto
    Ripartizione delle spese straordinarie

    Il Tribunale dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, extrascolastiche sportive, ricreative e ludiche, previamente concordate e documentate, e delle spese relative alla mensa scolastica.

  • Accolto
    Obbligo di informazione e rispetto reciproco

    Il Tribunale dà atto che i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole, per lo meno tramite comunicazioni telematiche/telefoniche e relazionarsi con reciproco rispetto, comunicando ogni variazione del proprio recapito ed indirizzo di residenza all'altro genitore.

  • Accolto
    Consenso al rilascio documenti per l'espatrio

    Il Tribunale dà atto che le parti danno il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5589
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 5589
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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