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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5589 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6822/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB TA Presidente dott. LU TE Giudice Rel. dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6822/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BRUNI BRUNA che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, CP_1
RESISTENTE- CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da note scritte del 25.11.2025
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
PIOSSASCO il 27.07.2014. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n.
17 parte 2 serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.10.2010 e il 17.12.2016. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione n.9689 del 29.05.2021 del
Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato il 31.03.2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 20.10.2025, dinnanzi al Gop delegato per la conciliazione, non compariva parte resistente, e veniva disposto un rinvio dell'udienza. Alla successiva udienza del 27.10.2025, parte convenuta compariva, precisando che non era sua intenzione costituirsi in giudizio, ma dichiarando di nulla opporre all'accoglimento delle domande della ricorrente, posto che esse corrispondevano alle condizioni già praticate da tempo.
Il Gop, pertanto, sostituiva l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. con il deposito telematico di note scritte.
In data 25.11.2025 parte ricorrente provvedeva a depositare note scritte ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piossasco di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge,
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, in modo da Per_3 Per_2 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Ciascun genitore, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente dall'altro genitore. I figli avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'ex casa coniugale in Carignano (TO), Via Schina n. 9, di proprietà della stessa.
DISPONE l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Carignano (TO), Via Schina n. 9, con ogni arredo e pertinenza, alla SI.ra che ne è proprietaria e continuerà a vivere nella Parte_1 medesima con i due figli minori.
DISPONE i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
a) I minori staranno con il padre, salvi diversi e più ampi accordi, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dalla uscita della scuola sino alla domenica alle ore 18.00 quando li riaccompagnerà presso la casa materna. Si precisa che durante il week end di spettanza del padre lo stesso farà svolgere regolarmente i compiti ai figli. Durante la settimana il padre terrà con sé i figli il mercoledì dalla uscita dalla scuola sino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola.
b) Per le vacanze estive, i genitori si accorderanno, entro il 30 maggio di ogni anno, per trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive durante il mese di agosto, applicando il principio della alternanza rispetto all'anno precedente. Le vacanze Pasquali saranno alternativamente trascorse un anno con un genitore ed un anno con l'altro così come ogni altra festività anche infrasettimanale;
c) Per le vacanze di Natale, i genitori si accorderanno, entro il 30 ottobre di ogni anno, relativamente alla settimana di Natale o di Capodanno da trascorrere con i figli, cercando di dare ascolto alla preferenza degli stessi, la Vigilia di Natale sarà trascorsa con un genitore ed il Natale con l'altro genitore in maniera alternata (pur rimanendo i figli tendenzialmente dal 23 al 30 dicembre con uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro);
d) Nei giorni del compleanno dei figli, il genitore che non li ha con sé potrà, previo accordo con l'altro genitore, festeggiare i figli stando con loro un paio d'ore;
e) Ogni altra festività, anche infrasettimanale, sarà alternata tra i genitori (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc.). Per la festa del Papà i figli potranno stare con il padre e per la festa della
Mamma potranno stare con la madre se dai figli espressamente richiesto;
f) Quando i figli staranno con un genitore l'altro potrà contattare i figli telefonicamente in ogni momento;
DISPONE che il SI. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante CP_1 versamento alla SI.ra dell'importo di Euro 200,00 mensili per ciascun figlio (per 12 Parte_1 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese per mezzo di bonifico bancario tramite l'IBAN [...]. La somma (fissata con decorrenza dal mese di Aprile
2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: Aprile 2026), solo nel caso l'indice sia positivo.
DÀ ATTO che l'ammontare complessivo dell'Assegno Unico Universale (AUU) per i due figli verrà percepito interamente dalla SI.ra . Parte_1
DISPONE che il SI. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche CP_1 non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, extrascolastiche sportive, ricreative e ludiche previamente concordate e documentate e, se necessitate, successivamente documentate, e delle spese relative alla mensa scolastica. In caso di contrasto circa la ripartizione delle spese straordinarie e l'individuazione delle stesse, i genitori dovranno attenersi a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016.
DÀ ATTO che i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole, per lo meno tramite comunicazioni telematiche/telefoniche e si relazionino con reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito ed indirizzo di residenza all'altro genitore.
DÀ ATTO che le parti danno il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU TE LB TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB TA Presidente dott. LU TE Giudice Rel. dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6822/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BRUNI BRUNA che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, CP_1
RESISTENTE- CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da note scritte del 25.11.2025
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
PIOSSASCO il 27.07.2014. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n.
17 parte 2 serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.10.2010 e il 17.12.2016. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione n.9689 del 29.05.2021 del
Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato il 31.03.2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 20.10.2025, dinnanzi al Gop delegato per la conciliazione, non compariva parte resistente, e veniva disposto un rinvio dell'udienza. Alla successiva udienza del 27.10.2025, parte convenuta compariva, precisando che non era sua intenzione costituirsi in giudizio, ma dichiarando di nulla opporre all'accoglimento delle domande della ricorrente, posto che esse corrispondevano alle condizioni già praticate da tempo.
Il Gop, pertanto, sostituiva l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. con il deposito telematico di note scritte.
In data 25.11.2025 parte ricorrente provvedeva a depositare note scritte ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piossasco di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge,
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, in modo da Per_3 Per_2 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Ciascun genitore, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente dall'altro genitore. I figli avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'ex casa coniugale in Carignano (TO), Via Schina n. 9, di proprietà della stessa.
DISPONE l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Carignano (TO), Via Schina n. 9, con ogni arredo e pertinenza, alla SI.ra che ne è proprietaria e continuerà a vivere nella Parte_1 medesima con i due figli minori.
DISPONE i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
a) I minori staranno con il padre, salvi diversi e più ampi accordi, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dalla uscita della scuola sino alla domenica alle ore 18.00 quando li riaccompagnerà presso la casa materna. Si precisa che durante il week end di spettanza del padre lo stesso farà svolgere regolarmente i compiti ai figli. Durante la settimana il padre terrà con sé i figli il mercoledì dalla uscita dalla scuola sino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola.
b) Per le vacanze estive, i genitori si accorderanno, entro il 30 maggio di ogni anno, per trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive durante il mese di agosto, applicando il principio della alternanza rispetto all'anno precedente. Le vacanze Pasquali saranno alternativamente trascorse un anno con un genitore ed un anno con l'altro così come ogni altra festività anche infrasettimanale;
c) Per le vacanze di Natale, i genitori si accorderanno, entro il 30 ottobre di ogni anno, relativamente alla settimana di Natale o di Capodanno da trascorrere con i figli, cercando di dare ascolto alla preferenza degli stessi, la Vigilia di Natale sarà trascorsa con un genitore ed il Natale con l'altro genitore in maniera alternata (pur rimanendo i figli tendenzialmente dal 23 al 30 dicembre con uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro);
d) Nei giorni del compleanno dei figli, il genitore che non li ha con sé potrà, previo accordo con l'altro genitore, festeggiare i figli stando con loro un paio d'ore;
e) Ogni altra festività, anche infrasettimanale, sarà alternata tra i genitori (8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc.). Per la festa del Papà i figli potranno stare con il padre e per la festa della
Mamma potranno stare con la madre se dai figli espressamente richiesto;
f) Quando i figli staranno con un genitore l'altro potrà contattare i figli telefonicamente in ogni momento;
DISPONE che il SI. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante CP_1 versamento alla SI.ra dell'importo di Euro 200,00 mensili per ciascun figlio (per 12 Parte_1 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese per mezzo di bonifico bancario tramite l'IBAN [...]. La somma (fissata con decorrenza dal mese di Aprile
2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: Aprile 2026), solo nel caso l'indice sia positivo.
DÀ ATTO che l'ammontare complessivo dell'Assegno Unico Universale (AUU) per i due figli verrà percepito interamente dalla SI.ra . Parte_1
DISPONE che il SI. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche CP_1 non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, extrascolastiche sportive, ricreative e ludiche previamente concordate e documentate e, se necessitate, successivamente documentate, e delle spese relative alla mensa scolastica. In caso di contrasto circa la ripartizione delle spese straordinarie e l'individuazione delle stesse, i genitori dovranno attenersi a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016.
DÀ ATTO che i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole, per lo meno tramite comunicazioni telematiche/telefoniche e si relazionino con reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito ed indirizzo di residenza all'altro genitore.
DÀ ATTO che le parti danno il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU TE LB TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.