Art. 16.
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 , che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale
1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1991 , attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni e finalita' indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;
b) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche necessarie per prevedere la possibilita', per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 , di gestire e commercializzare fondi europei per ilventure capitale fondi europei per l'imprenditoria sociale;
c) modificare il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per adeguarlo alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
d) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013;
e) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1991 nonche' ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 16:
- Il regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 novembre 2017, n. L 293.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo degli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , cosi' recita:
«Art. 5 Finalita' e destinatari della vigilanza
1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema finanziario;
d) la competitivita' del sistema finanziario;
e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite.»
«Art. 6 (Poteri regolamentari). - 01. Nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
02. La Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall' articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e dai relativi atti delegati, nonche' dall'articolo 24 della direttiva medesima, solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrita' del mercato che presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura del mercato italiano.
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro modifica alla Commissione europea.
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di paesi terzi, delle Sgr, nonche' degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento, in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi all'attivita' di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario;
3) gli schemi tipo e le modalita' di redazione dei prospetti contabili che le societa' di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni;
c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in materia di:
1) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 4-undecies;
2) sistemi di remunerazione e di incentivazione;
3) continuita' dell'attivita';
4) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformita' alle norme;
5) gestione del rischio dell'impresa;
6) audit interno;
7) responsabilita' dell'alta dirigenza;
8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attivita'.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e alle pratiche di vendita abbinata;
2) le modalita' e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei clienti detenuti dall'impresa;
3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di vendita abbinata;
2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni piu' favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi;
b-bis) prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e di gestione collettiva del risparmio, relativi:
1) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, ivi incluse quelle per:
a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati;
b) la percezione o la corresponsione di incentivi;
2) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la percezione o la corresponsione di incentivi;
3) alle modalita' di esercizio della funzione di controllo della conformita' alle norme;
4) al trattamento dei reclami;
5) alle operazioni personali;
6) alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione;
7) alla conservazione delle registrazioni;
8) alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati.
2-bis. Con riferimento alle materie indicate al comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), la Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3. Con riferimento alle materie indicate al comma 2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l'intesa della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 2. Gli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di competenza della Banca d'Italia e della Consob sono specificati nel protocollo previsto all'articolo 5, comma 5-bis. Per l'esercizio della vigilanza ai sensi della presente parte, sono competenti la Banca d'Italia per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l'intesa e per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono:
a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalita' previste nel protocollo;
b) comunicare le irregolarita' riscontrate all'altra Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
2-ter.
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
a);
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
a) i clienti professionali privati;
b) i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento:
a) i clienti professionali pubblici;
b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.
2-octies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla pattuizione originaria.
2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall' articolo 2391, primo comma, del codice civile , si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.».
- Per i riferimenti della direttiva 2011/61/UE , si veda nelle note all'articolo 13.
- Il regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai fondi europei per il venture capital (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115.
- Il regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115.
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 , che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale
1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1991 , attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni e finalita' indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;
b) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche necessarie per prevedere la possibilita', per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 , di gestire e commercializzare fondi europei per ilventure capitale fondi europei per l'imprenditoria sociale;
c) modificare il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per adeguarlo alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
d) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013;
e) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1991 nonche' ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 16:
- Il regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 novembre 2017, n. L 293.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo degli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , cosi' recita:
«Art. 5 Finalita' e destinatari della vigilanza
1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema finanziario;
d) la competitivita' del sistema finanziario;
e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite.»
«Art. 6 (Poteri regolamentari). - 01. Nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
02. La Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall' articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e dai relativi atti delegati, nonche' dall'articolo 24 della direttiva medesima, solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrita' del mercato che presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura del mercato italiano.
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro modifica alla Commissione europea.
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di paesi terzi, delle Sgr, nonche' degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento, in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi all'attivita' di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario;
3) gli schemi tipo e le modalita' di redazione dei prospetti contabili che le societa' di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni;
c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in materia di:
1) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 4-undecies;
2) sistemi di remunerazione e di incentivazione;
3) continuita' dell'attivita';
4) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformita' alle norme;
5) gestione del rischio dell'impresa;
6) audit interno;
7) responsabilita' dell'alta dirigenza;
8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attivita'.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e alle pratiche di vendita abbinata;
2) le modalita' e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei clienti detenuti dall'impresa;
3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di vendita abbinata;
2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni piu' favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi;
b-bis) prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e di gestione collettiva del risparmio, relativi:
1) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, ivi incluse quelle per:
a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati;
b) la percezione o la corresponsione di incentivi;
2) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la percezione o la corresponsione di incentivi;
3) alle modalita' di esercizio della funzione di controllo della conformita' alle norme;
4) al trattamento dei reclami;
5) alle operazioni personali;
6) alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione;
7) alla conservazione delle registrazioni;
8) alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati.
2-bis. Con riferimento alle materie indicate al comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), la Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3. Con riferimento alle materie indicate al comma 2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l'intesa della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 2. Gli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di competenza della Banca d'Italia e della Consob sono specificati nel protocollo previsto all'articolo 5, comma 5-bis. Per l'esercizio della vigilanza ai sensi della presente parte, sono competenti la Banca d'Italia per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l'intesa e per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono:
a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalita' previste nel protocollo;
b) comunicare le irregolarita' riscontrate all'altra Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
2-ter.
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
a);
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
a) i clienti professionali privati;
b) i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento:
a) i clienti professionali pubblici;
b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.
2-octies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla pattuizione originaria.
2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall' articolo 2391, primo comma, del codice civile , si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.».
- Per i riferimenti della direttiva 2011/61/UE , si veda nelle note all'articolo 13.
- Il regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai fondi europei per il venture capital (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115.
- Il regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115.