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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/07/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 273 RG. 2017;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Ivano Matteo Barbera e
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo. OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso due avvisi di addebito CP_1 per contributi IVS gestione commercianti inerenti agli anni 2010 e 2011, scaturiti da due accertamenti dell'Agenzia delle Entrate (n. TY 9014G02174, e n. TY 9014G02175, entrambi notificati il 23.6.2015). Avverso tali titoli, l'odierno opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e, tenuto conto del disposto di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 46/99, l'insussistenza del diritto dell' a percepire le somme richieste stante la pendenza CP_1 di una lite fiscale.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la sospensione del processo, all'esito della definizione del contenzioso tributario, l ha provveduto alla riassunzione del medesimo evidenziando che “i CP_1 due giudizi tributari (48 e 29/2016 RG) relativi ai presupposti atti di accertamento di maggior reddito per gli anni 2010 e 2011 sono stati definiti con accordi conciliativi ex art. 48 del d.lgs 546/92 tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, in data 27.2.2025”. Nonostante la notificazione del ricorso per riassunzione, la parte opponente non si è costituita. Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso (sollevata dall ex art. 24 d.lgs. 46/1999), posto che gli AVA sono stati entrambi notificati CP_1 in data 4.1.2017 e il ricorso è stato iscritto a ruolo il 13.2.2017, ossia, il quarantesimo giorno.
Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, poi, la stessa va rigettata, dal momento che la pretesa dell'Istituto ha ad oggetto la contribuzione sulla parte di reddito eccedente il minimale, quindi, il dies a quo per il decorso del quinquennio coincide con l'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi (il 16 giugno dell'anno successivo). Pertanto, per l'AVA n. 599 2016 0002880389, inerente ai contributi per i maggiori redditi (rispetto al minimale) prodotti nell'anno 2010, il quinquennio è iniziato a decorrere il 16.6.2011; per l'AVA n. 5599 2016 000288049, avente a oggetto il saldo contributi per l'anno 2011, il dies a quo per il computo della prescrizione coincide col 16.6.2012. Ciò detto, il primo atto interruttivo del termine risale al 23.6.2015, allorché sia stato espletato l'accertamento tributario. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza citata in memoria dall , “la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto CP_1 tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell (Cass. n. 17769/15 e, in senso conforme, Cass. CP_1
n.13463/17). Sono quindi tempestive le notificazioni degli avvisi di addebito, eseguite entrambe il 4.1.2017, ossia, prima della maturazione del quinquennio.
Venendo al merito, posto che la conciliazione in sede tributaria della lite comporta un definitivo accertamento del maggior reddito rilevante pure sotto il profilo contributivo, va detto che, rispetto agli importi di cui agli AVA opposti, i contributi dovuti per effetto della transazione avvenuta in sede tributaria sono risultati leggermente inferiori. In particolare:
- Per quanto concerne l'AVA n. 599 2016 0002880389, il reddito per l'anno 2010 appurato in sede tributaria (€ 83.993,00), è risultato lievemente inferiore rispetto a quello considerato nell'Accertamento tributario, ma senza conseguenze sull'importo della contribuzione (fatto affermato dall a pag. 3 del ricorso per CP_1 riassunzione e non contestato).
- Per quanto invece riguarda l'AVA n. 5599 2016 000288049, i redditi per l'anno 2011 emersi in sede tributaria sono quantificabili in € 55.150, con una differenza, a favore del sul carico contributivo fra l'importo dovuto e quello Parte_1 indicato nell'Avviso di addebito. Nel ricorso per riassunzione, però, l ha evidenziato di aver già provveduto al CP_1 parziale sgravio delle somme dovute. Effettivamente, dalla documentazione
2 depositata in data 1.4.2025 emerge che l'Istituto ha rettificato il proprio credito, decurtandolo di € 6.090,81.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 26.000 ed € 52.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese che liquida in € 4.650,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 09/07/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Ivano Matteo Barbera e
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo. OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso due avvisi di addebito CP_1 per contributi IVS gestione commercianti inerenti agli anni 2010 e 2011, scaturiti da due accertamenti dell'Agenzia delle Entrate (n. TY 9014G02174, e n. TY 9014G02175, entrambi notificati il 23.6.2015). Avverso tali titoli, l'odierno opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e, tenuto conto del disposto di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 46/99, l'insussistenza del diritto dell' a percepire le somme richieste stante la pendenza CP_1 di una lite fiscale.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la sospensione del processo, all'esito della definizione del contenzioso tributario, l ha provveduto alla riassunzione del medesimo evidenziando che “i CP_1 due giudizi tributari (48 e 29/2016 RG) relativi ai presupposti atti di accertamento di maggior reddito per gli anni 2010 e 2011 sono stati definiti con accordi conciliativi ex art. 48 del d.lgs 546/92 tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, in data 27.2.2025”. Nonostante la notificazione del ricorso per riassunzione, la parte opponente non si è costituita. Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso (sollevata dall ex art. 24 d.lgs. 46/1999), posto che gli AVA sono stati entrambi notificati CP_1 in data 4.1.2017 e il ricorso è stato iscritto a ruolo il 13.2.2017, ossia, il quarantesimo giorno.
Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, poi, la stessa va rigettata, dal momento che la pretesa dell'Istituto ha ad oggetto la contribuzione sulla parte di reddito eccedente il minimale, quindi, il dies a quo per il decorso del quinquennio coincide con l'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi (il 16 giugno dell'anno successivo). Pertanto, per l'AVA n. 599 2016 0002880389, inerente ai contributi per i maggiori redditi (rispetto al minimale) prodotti nell'anno 2010, il quinquennio è iniziato a decorrere il 16.6.2011; per l'AVA n. 5599 2016 000288049, avente a oggetto il saldo contributi per l'anno 2011, il dies a quo per il computo della prescrizione coincide col 16.6.2012. Ciò detto, il primo atto interruttivo del termine risale al 23.6.2015, allorché sia stato espletato l'accertamento tributario. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza citata in memoria dall , “la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto CP_1 tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell (Cass. n. 17769/15 e, in senso conforme, Cass. CP_1
n.13463/17). Sono quindi tempestive le notificazioni degli avvisi di addebito, eseguite entrambe il 4.1.2017, ossia, prima della maturazione del quinquennio.
Venendo al merito, posto che la conciliazione in sede tributaria della lite comporta un definitivo accertamento del maggior reddito rilevante pure sotto il profilo contributivo, va detto che, rispetto agli importi di cui agli AVA opposti, i contributi dovuti per effetto della transazione avvenuta in sede tributaria sono risultati leggermente inferiori. In particolare:
- Per quanto concerne l'AVA n. 599 2016 0002880389, il reddito per l'anno 2010 appurato in sede tributaria (€ 83.993,00), è risultato lievemente inferiore rispetto a quello considerato nell'Accertamento tributario, ma senza conseguenze sull'importo della contribuzione (fatto affermato dall a pag. 3 del ricorso per CP_1 riassunzione e non contestato).
- Per quanto invece riguarda l'AVA n. 5599 2016 000288049, i redditi per l'anno 2011 emersi in sede tributaria sono quantificabili in € 55.150, con una differenza, a favore del sul carico contributivo fra l'importo dovuto e quello Parte_1 indicato nell'Avviso di addebito. Nel ricorso per riassunzione, però, l ha evidenziato di aver già provveduto al CP_1 parziale sgravio delle somme dovute. Effettivamente, dalla documentazione
2 depositata in data 1.4.2025 emerge che l'Istituto ha rettificato il proprio credito, decurtandolo di € 6.090,81.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 26.000 ed € 52.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese che liquida in € 4.650,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 09/07/2025 Il giudice
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