Art. 10. Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori 1. All' articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: «infrastrutture di trasporto» sono inserite le seguenti: «e a dirimere le relative controversie»; b) al comma 3, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorita' di cui al primo periodo, non e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione». 2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificata dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e si applicano ai processi successivamente iniziati. Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell' art. 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificato dalla presente legge: «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti). - Omissis 2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: (Omissis); e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; (Omissis). 3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorita': (Omissis); h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorita' di cui al primo periodo, non e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. (Omissis).».
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27 agosto 2022
27 agosto 2022
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 marzo 2026
FATTI DI CAUSA 1. Il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D'Aosta indiceva, con deliberazione del 14 maggio 2024, un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa "Liguria" - ruolo sanitario - profilo professionale veterinario, in forza della disciplina recata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, espressamente richiamata dallo stesso avviso pubblico. All'esito della selezione, il 9 ottobre 2024 veniva pubblicata la graduatoria: al primo posto si classificava la dr.ssa Elisabetta R. e al secondo posto la dr.ssa …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 marzo 2026
Giurisprudenza • 61
- 1. TAR Torino, sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 237Provvedimento: […] « 1. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 della legge n. 201/2011 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 118/2022 - Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed eccesso del potere di delega - Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Violazione degli artt. 11 - 24 - 117 Cost. - Violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 - Violazione dell'art. 15 reg. […] così come modificato dall'art. 10 legge n. 118/2022 , […] violazione del Regolamento CE n° 261/2004 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n° 118/2022 - Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento - Violazione del principio di proporzionalità […]Leggi di più...
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- 2. TAR Torino, sez. III, sentenza 28/10/2024, n. 1093Provvedimento: […] Falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 118/2022. […] 2. – In via subordinata: illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per il contrasto tra l'art. 10 della legge 118/2022 e le previsioni di cui al Regolamento n. 261/2004. […]Leggi di più...
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- 3. Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 769Provvedimento: […] [...] chiedendone la riforma, poiché, senza entrare nel merito della domanda, ha stabilito che: “La domanda risulta improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 118/2022 in quanto non risulta esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'Autorità di Regolazione deiLeggi di più...
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- 4. Trib. Torino, sentenza 28/03/2024, n. 1973Provvedimento: […] 5) che, infatti, la comunicazione dell'anticipazione del volo trasmessa solamente all'indirizzo email dell'agenza di viaggi tramite cui erano stati acquistati i biglietti aerei non poteva essere considerata valida dal momento che mai gli attori conferirono all'agenzia di viaggio il potere di ricevere nel loro interesse siffatte comunicazioni. si era costituita in primo grado contestando la fondatezza della domanda CP_1 attorea e rilevando: 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 10 della legge n. 118/2022, irrilevante essendo, invece, l'invito alla negoziazione assistita effettuato dagli attori;Leggi di più...
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- 5. Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4145Provvedimento: […] rilevando: 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 10 della legge n. 118/2022, irrilevante essendo, invece, la procedura di mediazione avviata dall'attore davanti ad un ente all'epoca non iscritto nell'elenco degli Organismi ADR istituito presso l'Autorità di regolazione dei trasporti e peraltro territorialmente non competente; […] Infatti, l'art. 10 della Legge 118/2022, istitutiva del procedimento obbligatorio di conciliazione in materia di trasporti, prevede espressamente che “non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità”.Leggi di più...
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