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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott. ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott. ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 840 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. BENNATO DOMENICO, presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via
A. Turco n. 12:
E
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. COLELLA STEFANO, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla
Circonvallazione Trionfale n. 145;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/05/2024, e , Controparte_1 Controparte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Pentone (CZ) il 29/09/1990 e che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, (nata il [...] e deceduta in data 22.04.2001) e Per_1
(nata in data [...]), riferivano che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Per_2
Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 15.11.2011, era intervenuta separazione in forza di
1 OMOLOGA N. 632/2012 resa nel procedimento RG 1499/2011 e chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) la figlia continuerà a vivere presso la casa coniugale sita in Pentone, via Aldo Moro - Per_2
12, di proprietà della signora , a questa già assegnata in sede di separazione, sino al CP_2
raggiungimento dell'autosufficienza economica;
b) il sig. verserà la somma di € 400,00 mensili direttamente alla figlia da Controparte_1 Per_2
rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, e sosterrà le spese sanitarie, straordinarie, universitarie, ricreative e sportive nella misura del 100%;
c) la sig.ra sosterrà tutte le spese inerenti la casa -di sua proprietà – dove la figlia abita;
CP_2
d) le detrazioni fiscali ed i contributi statali verranno usufruiti da . Controparte_1
e) le parti dichiarano di aver concordemente definito le loro aspettative e di non avere reciprocamente nulla a che pretendere in dipendenza dell'intercorso rapporto di coniugio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
PENTONE (CZ) il 29/09/1990 (atto n.8, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1990);
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PENTONE (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 08/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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