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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5529/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5529/2020 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in S. Giovanni La Punta (CT), Via Barletta n. 15, elettivamente domiciliata in Acireale (CT), via Veneto n. 42, presso lo studio dell'avv. Salvatore R. Arcidiacono, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine dell'atto di appello;
Appellante
Contro
, in persona del suo procuratore pro tempore, con sede legale in Milano, CP_1
Corso Como n. 17, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Ruggero Settimo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gesualda Bizzini, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellata
e nei confronti
, residente in [...]; Controparte_2
Appellato contumace
------------
Conclusioni
pagina 1 di 9 All'udienza del 20 gennaio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 67/2020 RG, resa in data 14 gennaio 2020, il Giudice di Pace di
Catania ha accolto la domanda con cui , proprietaria dell'autovettura Parte_1
Peugeot 206, tg CG 665 CC, chiedeva dichiararsi, in ordine al sinistro stradale verificatosi il
24 maggio 2018, in territorio di San Giovanni la Punta, la responsabilità esclusiva di
[...]
, in qualità di proprietario e conducente del motociclo Suzuki, tg. BF 106 Controparte_2
WS, e perciò condannarsi - ex art. 149 CdA - , quale compagnia di CP_1 assicurazioni tenuta alla RCA sul proprio veicolo, al risarcimento dei danni materiali occorsi.
Al riguardo, l'attrice esponeva, in seno all'atto introduttivo del giudizio, che, nella data occasione, si era trovata a percorrere la via Morgioni, allorché, mentre si accingeva a svoltare a sinistra, dopo avere segnalato la manovra e verificato che non vi fossero veicoli in avvicinamento, era stata improvvisamente investita dal detto motociclo, il quale, provenendo da tergo ad elevata velocità, aveva tentato di effettuare il sorpasso all'incrocio, sì urtando, per l'appunto, la Peugeot nella sua fiancata sinistra.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle evidenze istruttorie, ha accolto la domanda attorea, indi condannando l'assicurazione convenuta al pagamento dell'importo dovuto a saldo, per un ammontare di euro 850,00, a titolo di risarcimento danni, oltreché delle spese vive (calcolate in euro 125,00) e processuali (euro 330,00).
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Ha sostenuto, con il primo motivo di gravame, l'erronea quantificazione dei danni liquidati, perché parametrati alla stima del valore commerciale della vettura attorea ante sinistro anziché al danno effettivamente subito dal mezzo, sì come stimato dalla perizia stragiudiziale all'uopo depositata.
pagina 2 di 9 Ha rilevato, con la seconda ragione di censura, l'ingiusta liquidazione delle spese di causa, oltreché di quelle vive (ancorché documentate).
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , asserendo l'infondatezza CP_1 dell'interposto appello ed al contempo contestando in via incidentale la statuizione in ordine all'an della pretesa attorea: sosteneva, al riguardo, la carenza di prova e, comunque,
l'operatività del principio della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma
2°, cc sul rilievo che la causa del sinistro avrebbe dovuto rinvenirsi nella condotta di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, ivi compreso il comportamento della per avere violato Pt_1 gli obblighi di cui all'art. 154, co. 1 e 8, CdS.
, seppur ritualmente citato, non curava di costituirsi. Controparte_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di , il quale, Controparte_2 seppur ritualmente e tempestivamente citato, non ha curato di costituirsi.
In considerazione delle difese spiegate dalla compagnia assicurativa appellata, siccome concernenti l'an della pretesa risarcitoria, si rende necessario procedere, innanzitutto, ad una rinnovata ricostruzione della dinamica del sinistro de quo.
Al riguardo, propone appello incidentale, all'uopo sostenendo, in via CP_1 principale, l'applicazione dell'art. 2054, comma 2°, c.c., con presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'evento dannoso e sì chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme digià corrisposte in sede stragiudiziale.
L'appellante incidentale, al riguardo deduce, per un verso, l'inutilizzabilità delle informazioni assunte per il tramite della teste escussa, , in quanto legata da Tes_1 rapporto di parentela (figlia) con la e, soprattutto, terza trasportata nel veicolo attoreo Pt_1
pagina 3 di 9 al momento dell'incidente, e rileva, per altro verso, che la necessaria operatività della presunzione legale del concorso di colpa sarebbe da ricavarsi dalle ulteriori risultanze istruttorie agli atti, ivi compresi i rilievi redatti dalla Polizia Municipale.
Per suo conto, la difesa di eccepisce, in primo luogo, la carenza di ius Parte_1 postulandi in relazione alla domanda riconvenzionale formulata in sede di appello incidentale e la tardività dell'eccezione di incapacità a testimoniare perché proposta solo in sede di gravame.
Nell'ordine delle proposte questioni, ritiene il Tribunale di dovere innanzitutto rigettare l'eccezione afferente allo ius postulandi.
E' sufficiente osservare che la procura conferita al difensore di risulta CP_1 perfettamente idonea a ricomprendere il potere di proporre domande riconvenzionali, incluse quelle che, come in questo caso, sono connesse alla domanda principale e, quindi, strettamente conseguenziali alle difese svolte con l'appello incidentale.
Siffatta qualificazione della domanda riconvenzionale, come mera difesa consequenziale all'appello incidentale, comporta, del resto, il rigetto dell'altra questione proposta dalla , Pt_1 cioè quella concernente la tardività della domanda di restituzione, sull'assunto che la stessa fosse da considerarsi domanda nuova non introdotta in primo grado.
Ben diversamente l'eccezione afferente alla incapacità a testimoniare, che, come è ben noto, è un'eccezione in senso stretto, di talché, in effetti, essa è da considerarsi inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in seno alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e dipoi in sede di gravame.
Ciò posto, l'appello incidentale si rivela fondato quanto alla proposta ricostruzione della dinamica del sinistro, dovendosi convenire con le difese dalla compagnia assicurativa secondo cui, nel complesso, le risultanze istruttorie – e, segnatamente, la prova testimoniale acquisita, unitamente ai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale e alla documentazione fotografica in atti – non consentono di escludere che la conducente del veicolo attoreo abbia colposamente concorso alla verificazione del dedotto evento dannoso, sia pure rimasto incontestato nel suo concreto accadimento.
pagina 4 di 9 Vale richiamare, per un verso, le evidenze della depositata documentazione fotografica, attestante l'esatto punto d'urto in corrispondenza dello sportello posteriore destro dell'autoveicolo e, per altro verso, le dichiarazioni della teste (la quale, in parola, ha riferito che “….. mia madre si stava approssimando a girare in quanto doveva imboccare la strada per un supermercato…Al momento dell'impatto la vettura di mia madre aveva in buona parte già compiuto la manovra di svolta”), dalle quali inferire che l'autovettura Peugeot si trovava, sì in fase avanzata della manovra di svolta, e tuttavia ancora presso l'intersezione.
Ebbene, tale circostanza, se, da un lato, conferma l'effettivo tentativo della conducente l'autovettura di completare l'attraversamento dell'incrocio, dall'altro segnala il mancato rispetto da parte sua dell'obbligo di adottare particolare prudenza nel compiere il cambio di direzione, vale a dire senza creare intralcio agli altri utenti della strada, sì come previsto all'art. 154 CdS.
Il punto è che, in disparte la certa condotta di guida negligente del , connotata CP_2 come è stata da velocità elevata, non sembra potersi affermare che si sia Parte_1 doverosamente ed adeguatamente assicurata di poter eseguire la manovra di svolta in sicurezza, rectius abbia assolto il dovere di avvedersi, per l'intera durata e fino al totale compimento della stessa, del sopraggiungere di veicoli, se del caso, provenienti da tergo, come peraltro espressamente rilevato dai VVUU intervenuti sui luoghi, che, per l'appunto, hanno elevato a suo carico la violazione della relativa norma del CdS codice, senza contestazione alcuna.
Le ricadute delle superiori evidenze processuali a tal punto sono del tutto palesi.
La dedotta vicenda è connotata dalla compresenza di condotte potenzialmente colpose
- quella della , per aver effettuato una manovra di svolta senza apprestare le adeguate Pt_1 verifiche in ordine alla sopravvenienza di altri veicoli, e quella del conducente dello scooter, che procedeva ad una velocità non adeguata alle condizioni della strada – e, al contempo, dalla impossibilità, in concreto, di determinare il grado di colpa in capo ad entrambi i conducenti gli autoveicoli coinvolti, di talché essa deve necessariamente ricondursi, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, alla fattispecie normativa dell'art. 2054 c.c., ciò facendosi in ottemperanza al consolidato principio di diritto per il quale l'accertata esistenza dei veicoli coinvolti nel sinistro giustifica il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità
pagina 5 di 9 presunta di pari grado quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass. 2015 n. 18479).
Il principio di pari responsabilità comporta, a tal punto, il riconoscimento, in riforma dell'impugnata decisione, della pretesa risarcitoria nella misura del 50% di quanto spettante a titolo di risarcimento dei danni sul veicolo attoreo, sì come stimati dalla perizia stragiudiziale deposita in atti, nonché concordata tra le parti in causa.
Si viene, a tal punto, a statuire in ordine all'appello principale, per vero attinente esclusivamente al quantum della pretesa risarcitoria.
Nello specifico, denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il GdP per Parte_1 avere liquidato il danno in misura pari al valore commerciale ante sinistro del mezzo, per un importo corrispondente a 1.400 euro, all'uopo sostenendo che il risarcimento avrebbe dovuto essere parametrato al costo effettivo delle riparazioni effettuate, cioè in euro 2.008,61, come da perizia tecnica stragiudiziale (segnatamente, la n. 10182 del 29 giugno 2018), redatta dalla compagnia assicurativa e accettata dalla controparte.
Il motivo è infondato e va, pertanto, respinto.
Al riguardo, deve, invero, rilevarsi che, pur essendo stata fornita la prova, in atti, dell'avvenuta riparazione del veicolo attoreo, non v'è, però, traccia, allo stesso modo, dell'effettivo esborso economico sostenuto per tali riparazioni.
Sul punto, infatti, la produzione di materiale fotografico, per il vero raffigurante il veicolo dopo l'intervento riparativo, non essendo supportata da alcun elemento tecnico o contabile, risulta inidonea a comprovare l'effettiva entità del danno subito e, tanto più, il costo dei singoli interventi in concreto operati.
A tal fine, di poco conto si rivelano le circostanze addotte dalla parte – vale a dire, rispettivamente, quella secondo cui il veicolo sarebbe stato riparato in economia, sì da evitare la rottamazione del mezzo e i relativi costi aggiuntivi, e, altresì, quella per la quale, data la lieve differenza tra i valori a confronto (cioè, quello – sostenuto - della riparazione e quello - che sarebbe stato - della rottamazione), l'attrice avrebbe avuto diritto ad ottenere il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., stante la mancata sussistenza, nella specie,
pagina 6 di 9 del requisito ostativo dell'eccessiva onerosità: trattasi, infatti, di argomentazioni di carattere ipotetico, non supportate da elementi oggettivi e, peraltro, riferitesi, pur sempre, ad un risarcimento che costituisce una facoltà, e non un obbligo, per il giudice, il quale può legittimamente procedere, ove ricorrano i presupposti di legge, alla liquidazione del danno, invece, per equivalente.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità afferma che: “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, allorché abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (Cass. 2014 n. 9367).
Ne viene che, in assenza di prova, attendibile e puntuale, sull'entità del danno concretamente subito, la liquidazione non può che commisurarsi in base all'unico parametro certo a disposizione, cioè al valore commerciale del veicolo ante sinistro;
e ciò non fosse altro perché - in disparte la considerazione secondo cui, in questo caso, il costo delle riparazioni sul veicolo, stando alla perizia, sarebbe stato comunque superiore al suo valore di mercato e, pertanto, si sarebbe dovuto procedere alla differenza tra il prima e il dopo - il mezzo, agli effetti risarcitori, al più, conserva il medesimo valore che aveva prima dell'incidente, non potendosi riconoscere alcun depauperamento sfornito, come detto, di adeguato riscontro probatorio e liquidare, pertanto, un danno sostanzialmente presunto.
Quanto alla perizia integrativa del 2 novembre 2018, sì come portata dalla compagnia per affermare che, semmai, il valore da considerare ai fini della liquidazione avrebbe dovuto essere quello ivi indicato (in quanto all'uopo concordato, in un secondo momento, dalle parti), vi è che la relativa produzione è avvenuta, in effetti, tardivamente, di talché il documento è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Tutto ciò posto, considerato che la stima del valore ante sinistro del veicolo danneggiato va rapportata ad €. 1.400,00, l'importo che va riconosciuto alla appellante principale a titolo risarcitorio ammonta ad €. 700,00, oltre accessori.
pagina 7 di 9 ha ottenuto nella fase stragiudiziale l'importo di €. 550,00 (v. assegno Parte_2 bancario n. 2903405638), di talchè le va ulteriormente riconosciuta la somma di €. 150.00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo.
Alcunché è da riconoscere a titolo c.d. di danno da fermo tecnico, stante la mancanza, in atti, di qualsivoglia riscontro della presa in noleggio di un mezzo sostitutivo;
sul punto, il
Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale esso non può considerarsi sussistente in re ipsa quale conseguenza automatica del sinistro stradale, in quanto l'indisponibilità d'un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato (Cass. 2016 n. 18773).
Considerato l'esito complessivo del giudizio, si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma 1°, c.p.c., per compensare integralmente le spese processuali di primo e secondo grado.
E' così assorbito il secondo motivo di appello principale, segnatamente quello a mezzo del quale l'appellante principale contesta la liquidazione delle spese processuali operata in primo grado, all'uopo deducendo che, nella specie, la diversa entità del danno da riconoscere avrebbe comportato il superamento dello scaglione di riferimento e, dunque, una differente determinazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5529/2020 RG, nella contumacia di , in parziale accoglimento dell'appello Controparte_2 incidentale e in riforma della sentenza n. 67/2020 RG, resa dal Giudice di Pace di Catania in data 14 gennaio 2020, condanna e , in solido tra CP_1 Controparte_2 loro, al pagamento, in favore di , di euro 150,00, oltre accessori. Parte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di primo e secondo grado di giudizio.
Così deciso in Catania, il 22 luglio 2025
pagina 8 di 9 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5529/2020 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in S. Giovanni La Punta (CT), Via Barletta n. 15, elettivamente domiciliata in Acireale (CT), via Veneto n. 42, presso lo studio dell'avv. Salvatore R. Arcidiacono, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine dell'atto di appello;
Appellante
Contro
, in persona del suo procuratore pro tempore, con sede legale in Milano, CP_1
Corso Como n. 17, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Ruggero Settimo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gesualda Bizzini, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellata
e nei confronti
, residente in [...]; Controparte_2
Appellato contumace
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Conclusioni
pagina 1 di 9 All'udienza del 20 gennaio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 67/2020 RG, resa in data 14 gennaio 2020, il Giudice di Pace di
Catania ha accolto la domanda con cui , proprietaria dell'autovettura Parte_1
Peugeot 206, tg CG 665 CC, chiedeva dichiararsi, in ordine al sinistro stradale verificatosi il
24 maggio 2018, in territorio di San Giovanni la Punta, la responsabilità esclusiva di
[...]
, in qualità di proprietario e conducente del motociclo Suzuki, tg. BF 106 Controparte_2
WS, e perciò condannarsi - ex art. 149 CdA - , quale compagnia di CP_1 assicurazioni tenuta alla RCA sul proprio veicolo, al risarcimento dei danni materiali occorsi.
Al riguardo, l'attrice esponeva, in seno all'atto introduttivo del giudizio, che, nella data occasione, si era trovata a percorrere la via Morgioni, allorché, mentre si accingeva a svoltare a sinistra, dopo avere segnalato la manovra e verificato che non vi fossero veicoli in avvicinamento, era stata improvvisamente investita dal detto motociclo, il quale, provenendo da tergo ad elevata velocità, aveva tentato di effettuare il sorpasso all'incrocio, sì urtando, per l'appunto, la Peugeot nella sua fiancata sinistra.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle evidenze istruttorie, ha accolto la domanda attorea, indi condannando l'assicurazione convenuta al pagamento dell'importo dovuto a saldo, per un ammontare di euro 850,00, a titolo di risarcimento danni, oltreché delle spese vive (calcolate in euro 125,00) e processuali (euro 330,00).
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Ha sostenuto, con il primo motivo di gravame, l'erronea quantificazione dei danni liquidati, perché parametrati alla stima del valore commerciale della vettura attorea ante sinistro anziché al danno effettivamente subito dal mezzo, sì come stimato dalla perizia stragiudiziale all'uopo depositata.
pagina 2 di 9 Ha rilevato, con la seconda ragione di censura, l'ingiusta liquidazione delle spese di causa, oltreché di quelle vive (ancorché documentate).
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , asserendo l'infondatezza CP_1 dell'interposto appello ed al contempo contestando in via incidentale la statuizione in ordine all'an della pretesa attorea: sosteneva, al riguardo, la carenza di prova e, comunque,
l'operatività del principio della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma
2°, cc sul rilievo che la causa del sinistro avrebbe dovuto rinvenirsi nella condotta di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, ivi compreso il comportamento della per avere violato Pt_1 gli obblighi di cui all'art. 154, co. 1 e 8, CdS.
, seppur ritualmente citato, non curava di costituirsi. Controparte_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di , il quale, Controparte_2 seppur ritualmente e tempestivamente citato, non ha curato di costituirsi.
In considerazione delle difese spiegate dalla compagnia assicurativa appellata, siccome concernenti l'an della pretesa risarcitoria, si rende necessario procedere, innanzitutto, ad una rinnovata ricostruzione della dinamica del sinistro de quo.
Al riguardo, propone appello incidentale, all'uopo sostenendo, in via CP_1 principale, l'applicazione dell'art. 2054, comma 2°, c.c., con presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'evento dannoso e sì chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme digià corrisposte in sede stragiudiziale.
L'appellante incidentale, al riguardo deduce, per un verso, l'inutilizzabilità delle informazioni assunte per il tramite della teste escussa, , in quanto legata da Tes_1 rapporto di parentela (figlia) con la e, soprattutto, terza trasportata nel veicolo attoreo Pt_1
pagina 3 di 9 al momento dell'incidente, e rileva, per altro verso, che la necessaria operatività della presunzione legale del concorso di colpa sarebbe da ricavarsi dalle ulteriori risultanze istruttorie agli atti, ivi compresi i rilievi redatti dalla Polizia Municipale.
Per suo conto, la difesa di eccepisce, in primo luogo, la carenza di ius Parte_1 postulandi in relazione alla domanda riconvenzionale formulata in sede di appello incidentale e la tardività dell'eccezione di incapacità a testimoniare perché proposta solo in sede di gravame.
Nell'ordine delle proposte questioni, ritiene il Tribunale di dovere innanzitutto rigettare l'eccezione afferente allo ius postulandi.
E' sufficiente osservare che la procura conferita al difensore di risulta CP_1 perfettamente idonea a ricomprendere il potere di proporre domande riconvenzionali, incluse quelle che, come in questo caso, sono connesse alla domanda principale e, quindi, strettamente conseguenziali alle difese svolte con l'appello incidentale.
Siffatta qualificazione della domanda riconvenzionale, come mera difesa consequenziale all'appello incidentale, comporta, del resto, il rigetto dell'altra questione proposta dalla , Pt_1 cioè quella concernente la tardività della domanda di restituzione, sull'assunto che la stessa fosse da considerarsi domanda nuova non introdotta in primo grado.
Ben diversamente l'eccezione afferente alla incapacità a testimoniare, che, come è ben noto, è un'eccezione in senso stretto, di talché, in effetti, essa è da considerarsi inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in seno alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e dipoi in sede di gravame.
Ciò posto, l'appello incidentale si rivela fondato quanto alla proposta ricostruzione della dinamica del sinistro, dovendosi convenire con le difese dalla compagnia assicurativa secondo cui, nel complesso, le risultanze istruttorie – e, segnatamente, la prova testimoniale acquisita, unitamente ai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale e alla documentazione fotografica in atti – non consentono di escludere che la conducente del veicolo attoreo abbia colposamente concorso alla verificazione del dedotto evento dannoso, sia pure rimasto incontestato nel suo concreto accadimento.
pagina 4 di 9 Vale richiamare, per un verso, le evidenze della depositata documentazione fotografica, attestante l'esatto punto d'urto in corrispondenza dello sportello posteriore destro dell'autoveicolo e, per altro verso, le dichiarazioni della teste (la quale, in parola, ha riferito che “….. mia madre si stava approssimando a girare in quanto doveva imboccare la strada per un supermercato…Al momento dell'impatto la vettura di mia madre aveva in buona parte già compiuto la manovra di svolta”), dalle quali inferire che l'autovettura Peugeot si trovava, sì in fase avanzata della manovra di svolta, e tuttavia ancora presso l'intersezione.
Ebbene, tale circostanza, se, da un lato, conferma l'effettivo tentativo della conducente l'autovettura di completare l'attraversamento dell'incrocio, dall'altro segnala il mancato rispetto da parte sua dell'obbligo di adottare particolare prudenza nel compiere il cambio di direzione, vale a dire senza creare intralcio agli altri utenti della strada, sì come previsto all'art. 154 CdS.
Il punto è che, in disparte la certa condotta di guida negligente del , connotata CP_2 come è stata da velocità elevata, non sembra potersi affermare che si sia Parte_1 doverosamente ed adeguatamente assicurata di poter eseguire la manovra di svolta in sicurezza, rectius abbia assolto il dovere di avvedersi, per l'intera durata e fino al totale compimento della stessa, del sopraggiungere di veicoli, se del caso, provenienti da tergo, come peraltro espressamente rilevato dai VVUU intervenuti sui luoghi, che, per l'appunto, hanno elevato a suo carico la violazione della relativa norma del CdS codice, senza contestazione alcuna.
Le ricadute delle superiori evidenze processuali a tal punto sono del tutto palesi.
La dedotta vicenda è connotata dalla compresenza di condotte potenzialmente colpose
- quella della , per aver effettuato una manovra di svolta senza apprestare le adeguate Pt_1 verifiche in ordine alla sopravvenienza di altri veicoli, e quella del conducente dello scooter, che procedeva ad una velocità non adeguata alle condizioni della strada – e, al contempo, dalla impossibilità, in concreto, di determinare il grado di colpa in capo ad entrambi i conducenti gli autoveicoli coinvolti, di talché essa deve necessariamente ricondursi, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, alla fattispecie normativa dell'art. 2054 c.c., ciò facendosi in ottemperanza al consolidato principio di diritto per il quale l'accertata esistenza dei veicoli coinvolti nel sinistro giustifica il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità
pagina 5 di 9 presunta di pari grado quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass. 2015 n. 18479).
Il principio di pari responsabilità comporta, a tal punto, il riconoscimento, in riforma dell'impugnata decisione, della pretesa risarcitoria nella misura del 50% di quanto spettante a titolo di risarcimento dei danni sul veicolo attoreo, sì come stimati dalla perizia stragiudiziale deposita in atti, nonché concordata tra le parti in causa.
Si viene, a tal punto, a statuire in ordine all'appello principale, per vero attinente esclusivamente al quantum della pretesa risarcitoria.
Nello specifico, denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il GdP per Parte_1 avere liquidato il danno in misura pari al valore commerciale ante sinistro del mezzo, per un importo corrispondente a 1.400 euro, all'uopo sostenendo che il risarcimento avrebbe dovuto essere parametrato al costo effettivo delle riparazioni effettuate, cioè in euro 2.008,61, come da perizia tecnica stragiudiziale (segnatamente, la n. 10182 del 29 giugno 2018), redatta dalla compagnia assicurativa e accettata dalla controparte.
Il motivo è infondato e va, pertanto, respinto.
Al riguardo, deve, invero, rilevarsi che, pur essendo stata fornita la prova, in atti, dell'avvenuta riparazione del veicolo attoreo, non v'è, però, traccia, allo stesso modo, dell'effettivo esborso economico sostenuto per tali riparazioni.
Sul punto, infatti, la produzione di materiale fotografico, per il vero raffigurante il veicolo dopo l'intervento riparativo, non essendo supportata da alcun elemento tecnico o contabile, risulta inidonea a comprovare l'effettiva entità del danno subito e, tanto più, il costo dei singoli interventi in concreto operati.
A tal fine, di poco conto si rivelano le circostanze addotte dalla parte – vale a dire, rispettivamente, quella secondo cui il veicolo sarebbe stato riparato in economia, sì da evitare la rottamazione del mezzo e i relativi costi aggiuntivi, e, altresì, quella per la quale, data la lieve differenza tra i valori a confronto (cioè, quello – sostenuto - della riparazione e quello - che sarebbe stato - della rottamazione), l'attrice avrebbe avuto diritto ad ottenere il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., stante la mancata sussistenza, nella specie,
pagina 6 di 9 del requisito ostativo dell'eccessiva onerosità: trattasi, infatti, di argomentazioni di carattere ipotetico, non supportate da elementi oggettivi e, peraltro, riferitesi, pur sempre, ad un risarcimento che costituisce una facoltà, e non un obbligo, per il giudice, il quale può legittimamente procedere, ove ricorrano i presupposti di legge, alla liquidazione del danno, invece, per equivalente.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità afferma che: “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, allorché abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (Cass. 2014 n. 9367).
Ne viene che, in assenza di prova, attendibile e puntuale, sull'entità del danno concretamente subito, la liquidazione non può che commisurarsi in base all'unico parametro certo a disposizione, cioè al valore commerciale del veicolo ante sinistro;
e ciò non fosse altro perché - in disparte la considerazione secondo cui, in questo caso, il costo delle riparazioni sul veicolo, stando alla perizia, sarebbe stato comunque superiore al suo valore di mercato e, pertanto, si sarebbe dovuto procedere alla differenza tra il prima e il dopo - il mezzo, agli effetti risarcitori, al più, conserva il medesimo valore che aveva prima dell'incidente, non potendosi riconoscere alcun depauperamento sfornito, come detto, di adeguato riscontro probatorio e liquidare, pertanto, un danno sostanzialmente presunto.
Quanto alla perizia integrativa del 2 novembre 2018, sì come portata dalla compagnia per affermare che, semmai, il valore da considerare ai fini della liquidazione avrebbe dovuto essere quello ivi indicato (in quanto all'uopo concordato, in un secondo momento, dalle parti), vi è che la relativa produzione è avvenuta, in effetti, tardivamente, di talché il documento è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Tutto ciò posto, considerato che la stima del valore ante sinistro del veicolo danneggiato va rapportata ad €. 1.400,00, l'importo che va riconosciuto alla appellante principale a titolo risarcitorio ammonta ad €. 700,00, oltre accessori.
pagina 7 di 9 ha ottenuto nella fase stragiudiziale l'importo di €. 550,00 (v. assegno Parte_2 bancario n. 2903405638), di talchè le va ulteriormente riconosciuta la somma di €. 150.00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo.
Alcunché è da riconoscere a titolo c.d. di danno da fermo tecnico, stante la mancanza, in atti, di qualsivoglia riscontro della presa in noleggio di un mezzo sostitutivo;
sul punto, il
Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale esso non può considerarsi sussistente in re ipsa quale conseguenza automatica del sinistro stradale, in quanto l'indisponibilità d'un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato (Cass. 2016 n. 18773).
Considerato l'esito complessivo del giudizio, si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma 1°, c.p.c., per compensare integralmente le spese processuali di primo e secondo grado.
E' così assorbito il secondo motivo di appello principale, segnatamente quello a mezzo del quale l'appellante principale contesta la liquidazione delle spese processuali operata in primo grado, all'uopo deducendo che, nella specie, la diversa entità del danno da riconoscere avrebbe comportato il superamento dello scaglione di riferimento e, dunque, una differente determinazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5529/2020 RG, nella contumacia di , in parziale accoglimento dell'appello Controparte_2 incidentale e in riforma della sentenza n. 67/2020 RG, resa dal Giudice di Pace di Catania in data 14 gennaio 2020, condanna e , in solido tra CP_1 Controparte_2 loro, al pagamento, in favore di , di euro 150,00, oltre accessori. Parte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di primo e secondo grado di giudizio.
Così deciso in Catania, il 22 luglio 2025
pagina 8 di 9 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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