Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 20/5/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.19), ha pronunciato dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1329 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Parte 1 (CF
Dominici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di in Terni Via Cesare Battisti, n.
5, giusta procura in atti.
Attore/opponente
E
1) rappresentata e difesa (C.F. C.F. 2 Controparte_1 dall'Avv. Michela Nevi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio di Terni, Vico
Tempio del Sole, 20, giusta procura in atti
Convenuta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'20.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. a evocato in giudizio Parte_1 per ivi sentire davanti all'intestato Tribunale la sig.ra Controparte 1
accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a1) sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del precetto e del provvedimento del Tribunale di Terni ex art. 708 cpc, pubblicato in data 28.06.2023 nell'ambito del procedimento tuttora pendente dinanzi a
Codesto Tribunale RG 433.2023, sussistendone i presupposti previsti dalla normativa;
a2) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di sospensiva inaudita altera parte, ai fini della sospensiva stessa per la decisione in contraddittorio tra le parti, previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione della parti e del termine per la notifica, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento del Tribunale di Terni ex art. 708 cpc, pubblicato in data 28.06.2023 nell'ambito del procedimento tuttora pendente dinanzi a Codesto Tribunale RG 433.2023; b) Nel merito: b1) in via principale, per tutte le causali di cui in narrativa, dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e comunque la inefficacia dell'atto di precetto del 22.07.2024 notificato il 25/07/2024; c)Con vittoria di spese e compenso del giudizio".
A fondamento della propria domanda l'attore ha dedotto quanto segue: con l'atto di precetto del 22 luglio 2024, notificato il 25 luglio 2024, la signora CP 1 ha intimato all'Ing. Pt 1 il pagamento della somma di € 32.042,88 legata al mancato pagamento del contributo al mantenimento della prole e alla coniuge dal mese di novembre 2023 al mese di luglio 2024, così come stabilito dalla ordinanza ex art. 708 cpc, pubblicata in data 28.06.2023 nell'ambito del procedimento Tribunale RG 433.2023; la pretesa creditoria è inesistente essendo avvenuto il pagamento del contributo di mantenimento della figlia e della coniuge, infatti, da quando ha lasciato la casa coniugale,
l'attore ha adempiuto ai propri obblighi, se non direttamente, per il tramite del padre
Controparte_2 in quanto le sue disponibilità finanziarie si sono assottigliate nel corso del tempo considerato che le aziende di sua proprietà hanno subito importanti perdite nel periodo covid e post-Covid, pertanto, dallo scorso anno, l'unica fonte di reddito liquida dell'attore risulta essere il compenso percepito quale amministratore della Azienda
Agricola "Il Borgo Incantato", inizialmente individuato in € 1.000,00/mese, dall'anno
2023, ridotto ad € 2.500,00 annui;
l'intervento del dott. Controparte 2 nel pagamento del mantenimento è stato concordato con il figlio Pt 1 ed accettato dalla sig.ra CP 1 che ha ricevuto le somme di denaro a titolo di pagamento del contributo di mantenimento per essa stessa e per la figlia, elargizioni concretizzatesi nella apertura di un conto corrente cointestato tra la sig.ra CP 1 ed il suocero in cui è stata depositata la somma di € 150.000 (in un secondo momento, il conto è stato chiuso dal dott. Pt 1 a fronte degli eccessivi prelievi effettuati dalla sig.ra _1 ;
_1 ha richiesto ed ottenuto unnel corso del giudizio di separazione, la sig.ra provvedimento di garanzia/sequestro per il pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito che è stato iscritto sulle quote della società Leo Srl;
provvedimento che sta portando danno alle economie dell'opponente poiché l'iscrizione si ripercuote a cascata su tutte le società di cui è socio l'ing. Pt 1 che vedono ingiustamente lese le rispettive immagini commerciali e messa in discussione la loro solvibilità nei confronti degli istituti bancari, questa condotta si pone in violazione al principio del divieto di cumulo di mezzi di espropriazione e concretizza un abuso del diritto, risultando sanzionabile ex art 96 cpc.
Con provvedimento del 13.8.2025 è stata rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva ex art 615 cpc ed è stata fissata l'udienza del 12.9.2024 per la decisione in merito alla stessa.
All'esito dell'udienza del 12.9.2025, con provvedimento del 13.9.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione.
La convenuta si è costituita con comparsa depositata il 31.10.2024 rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia al'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'opposizione. Con vittoria di spese e compensi di lite anche della fase della sospensiva".
In particolare, la convenuta ha dedotto l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art 1180 cc in quanto il conto corrente è stato aperto diversi mesi prima che venisse emessa l'ordinanza ex art 708 cpc, pertanto, l'elargizione del dott. CP_2
[...] rappresenta una mera liberalità nei confronti della nuora e della figlia.
La causa è stata istruita sia in via documentale che mediante l'escussione di due testimoni,
avvenuta nel corso dell'udienza del 27.3.2025, all'esito della quale il Giudice ha fissato l'udienza del 20.5.2025 per la discussione orale e la decisione ex art 281 sexies cpc.
All'udienza del 20.5.2025, ascoltate le conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito precisati. Dall'esame delle risultanze processuali, infatti, non può ritenersi provato che il sig. CP_2
[...] abbia adempiuto all'obbligo di mantenimento gravante sul figlio Pt_1, odierno opponente, nei confronti della figlia e della moglie attraverso l'apertura, in data 20/10/2022, di un conto corrente cointestato con la sig.ra CP 1 (estinto in data 27/11/2023).
Nello specifico, non possono dirsi esistenti tutti i presupposti necessari per la valida applicazione dell'istituto dell'adempimento del terzo.
Come è noto, l'art. 1180 c.c. disciplina l'istituto dell'adempimento del terzo, fattispecie che si realizza quando un soggetto diverso dal debitore effettua concretamente la prestazione dedotta in obbligazione nei confronti del creditore, anche contro la volontà di quest'ultimo.
La disposizione è chiara nel riconoscere a qualsiasi terzo la possibilità di intervenire in un rapporto obbligatorio altrui, soddisfacendo le pretese creditorie: il terzo agisce disponendo in totale autonomia della propria sfera giuridica effettuando, nei confronti del creditore, una prestazione cui non era obbligato. L'adempimento effettuato dal terzo, quindi, non è atto dovuto ma negozio giuridico, poiché trattasi di una manifestazione di volontà.
I caratteri fondamentali dell'istituto si rinvengono nell'autonomia e nella spontaneità con le quali il terzo si presenta ad adempiere. L'autonomia è insita nella circostanza per la quale il terzo non agisce in virtù di uno specifico potere ad esso attribuito, né di alcuna forma di legittimazione derivante dall'essere coobbligato solidale con il debitore. La spontaneità, invece, incide sulla veste con la quale il terzo si presenta all'esterno, cioè nei rapporti con il creditore al momento della solutio.
L'adempimento del terzo, dunque, si realizza allorquando un soggetto diverso dal debitore effettua concretamente, in modo libero, spontaneo ed unilateralmente, il pagamento di quanto dovuto al creditore ovvero quella diversa prestazione dedotta in obbligazione. Ne consegue che l'adempimento del terzo deve avere carattere specifico e conforme all'obbligazione del debitore e non può, dunque, consistere in una generica disponibilità ad adempiere, tanto più se riguardi una non meglio specificata prestazione (vedi Cass. Civ. sez. II, 9 novembre 2011,
n.23354). Inoltre, è chiara la necessità che il terzo effettui la stessa prestazione cui era obbligato il debitore originario (Cfr. Cass. Civ., sez. II, 28 aprile 1982, n. 2651).
Ciò premesso, quindi, è evidente che, nel caso di specie, non può validamente invocarsi l'applicazione dell'art. 1180 c.c. poiché, se così fosse, si arriverebbe ad affermare che il terzo
(sig. Controparte_2 abbia adempiuto un debito (quello del sig. Parte 1 nei confronti della figlia e della moglie) ancor prima della nascita dello stesso.
Incontestabile, infatti, è il dato temporale: il procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi Controparte 1 e Parte 1 è stato introdotto il 15/02/2023, l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. da cui sorge l'obbligazione di pagamento a carico del sig. Parte 1
stata pubblicata in data 28/06/2023, mentre il conto corrente cointestato tra Controparte_2 e
Controparte_1 è stato acceso il 20/10/2022, ovvero cinque mesi prima della introduzione del procedimento per la separazione e nove mesi prima della emissione dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c., per essere poi estinto 5 mesi dopo l'emissione dell'ordinanza stessa.
Pertanto, la somma messa a disposizione dal Dott. Controparte_2 non può rinvenire causa in una obbligazione di pagamento non ancora sorta al momento della prestazione, bensì deve essere ritenuta una semplice liberalità, ossia un'elargizione avente volontà donativa da ritenersi commisurata alle disponibilità economiche di Controparte 2 che, come si evince dall'estratto conto versato in atti, utilizzava quel conto corrente cointestato anche per i suoi personali investimenti in borsa (€ 90.006,00 il 2.12.2022 € 37.009,00 il 1.8.2023 - €
-
50.009,00 il 5.7.2023 - € 25.009,00 il 1.08.2023 - € 30.009,00 il 25.8.2023).
La prova dell'intento donativo, infatti, si evince dal contenuto della lettera che CP 2
[...] ha scritto il 18/02/2024 alla sig.ra Per 1 "ho aperto un conto Fineco intestato
Controparte_3 dove ho versato una somma di € 160.000,00 che sarebbero stati utilizzati da te in caso di mio decesso” (si veda l'allegato n. 6 alla comparsa di costituzione).
Inoltre, a seguito dell'emissione dell'ordinanza ex art. 708 cpc, trattandosi di titolo produttivo di un'obbligazione di pagamento periodico (mensile), la sig.ra _1 ha già notificato un primo atto di precetto a cui ha fatto seguito un pignoramento presso terzi per le mensilità maturate dal mese di febbraio 2023 al mese di ottobre 2023 (la procedura esecutiva presso terzi RGE 448/2023 è terminata con l'ordinanza di assegnazione dell'8/08/2024 in favore della stessa CP 1 . L'ordinanza in questione è stata opposta solo per allegare errori di
"calcolo", senza l'indicazione di ulteriori motivi, con conseguente adozione del provvedimento di correzione dell'errore materiale.
Particolarmente significativa, infine, è l'ordinanza del 20/03/2025, emessa nella causa di separazione giudiziale RG 433/2023, in cui il Giudice istruttore ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro adottato in corso di causa in considerazione che dal fatto che il sig. Parte 1 non ha dato prova di avere onorato i pagamenti per il mantenimento della moglie e della figlia minore, dunque, cristallizzando il perdurante inadempimento dell'odierno attore.
Alla luce di quanto appena detto, quindi, non è possibile affermare la sussistenza degli elementi integranti la fattispecie di cui all'art. 1180 c.c. ovvero l'esistenza della volontà del terzo, Controparte 2 di adempiere a quello specifico obbligo giuridico in vece del debitore, Parte 1 né per le modalità né per le tempistiche individuabili nell'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
Il dato documentale e temporale, infatti, non può essere superato dalla testimonianza resa dal sig. Controparte_2 soprattutto in considerazione dell'indiscutibile coinvolgimento personale ed emotivo in ragione del complicato vissuto familiare.
Del pari, non può dirsi dirimente la testimonianza resa dal dott. Tes 1 anche perchè le vicende che attengono al sequestro sono state già decise e risolte da questo stesso Giudice con la sentenza n. 150/2025.
Infine, quanto alla condanna ex art. 96 cpc per “responsabilità aggravata”, la stessa deve essere rigettata poiché, nel caso di specie, non si rinvengono i requisiti richiesti dalla norma, la cui ratio, come è noto, è quella di sanzionare la condotta scorretta, e quindi illecita, della parte che pur sapendo di essere nel torto, comunque agisce o resiste in giudizio con mala fede oppure della parte che, pur potendosi avvedere con la minima diligenza dell'infondatezza delle proprie ragioni, ugualmente agisce o resiste in giudizio (colpa grave). Lespesedi lite, anche quelle relative alla precedente fase cautelare, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, in base al valore (scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00) alla natura e alla complessità (esigua) della controversia, e con applicazione dei valori minimi per le fasi processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla nei confronti didomanda proposta da Parte 1 ogni Controparte_1 altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: rigetta la domanda e conferma il precetto opposto;
alla rifusione in favore di CP 1 condanna Parte 1
delle spese processuali, che liquida in € 1.615,00 (fase cautelare) e
[...]
3.809,00 (presente giudizio di merito) per compensi, oltre spese forfettarie (15%),
CPA e IVA.
Terni, 20.5.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)