Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9971/2023 RG. Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U., dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udienza del
31/1/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9971/2023 R.G.
tra
nato a [...] l'[...] (C.f. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...] (C.F. ) entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
alla Via Pasquale scura 26/E, rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Galli (CF. C.F._3
) con quest'ultimo elettivamente domiciliati in Napoli alla Via G. Sanfelice n. 33 come da
[...]
procura in atti OPPONENTI IN RICONVENZIONALE
e
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall' avv.to Federica De Marca
( elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al Viale Gramsci C.F._4
n. 11, in virtù di procura allegata OPPOSTO
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 2015/2023 emesso dal Tribunale di Napoli
Conclusioni per le parti: come da verbale del 31/1/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. .
decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2015/2023, con il quale il Tribunale di Napoli ha ingiunto agli odierni opponenti di pagare in favore del condominio del fabbricato sito in Napoli alla via Pasquale Scura 26/E la somma di €21.641,26 oltre interessi e spese per il mancato pagamento di alcuni oneri condominiali meglio indicati nel ricorso monitorio;
in questa sede i ontestano Pt_1
la debenza delle somme ed in via riconvenzionale chiedono di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni presenti nell'immobile di CP_1
proprietà degli opponenti e per l'effetto i condannare il convenuto al pagamento della CP_1
somma di €21.500,00 a titolo di risarcimento danni ed in via subordinata compensare i rispettivi debiti e crediti;
nel corso del processo si è costituito il contestando l'opposizione CP_1
quindi, a seguito di rinvii per tentativi di bonario componimento, la causa è stata assegnata sentenza .
Premesso che l'opposizione è tempestiva, ammissibile e procedibile, e che la titolarità attiva e passiva non è contestata, va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo n. 2015/2023 emesso dal Tribunale di Napoli, in ossequio a quanto richiesto concordemente dai procuratori di entrambe le parti all'udienza del
31/1/2025 avendo le parti, stragiudizialmente transatto la lite.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 2015/2023 emesso dal Tribunale di Napoli e dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Napoli 4/2/2025 IL G.U.