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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 30/01/2026, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1367/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARRELLI PALOMBI DI MONT BE MARIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13214/2023 depositato il 27/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 50 00195 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230110496466 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 S.R.L. ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2023 01104964 66 000 relativa a sanzioni
IVA e ritenute alla fonte anno 2018; contesta la determinazione delle sanzioni e delle imposte a ruolo considerato che la ricorrente in data 30/11/2020 e in data 6/5/2019 ha eseguito due versamenti “in ravvedimento operoso” ex art 13 D.Lgs 472/97 ed eccepisce la violazione di quanto determinato nella
Circolare n.27/E del 2/8/2013 emessa dalla Ag. Entrate Direzione Centrale Normativa,che cita testualmente:
“Il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta - comprensiva o meno della maggiorazione a seconda della data dell'originario versamento – proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo ed inoltre “Gli stessi uffici 4 provvederanno, ove occorra, a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l'importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata secondo le indicazioni sopra fornite.
1.1 Si è costituita in giudizio l'Agenzia dell'Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondati i motivi dedotti.
Risulta infatti corretta la valutazione dell'Ufficio che ha ritenuto che il ravvedimento non fosse stato correttamente effettuato. Segnatamente la sanzione versata per ravvedere la delega F24 a saldo zero del
06.05.2019 non puo' essere considerata in quanto il credito utilizzato in compensazione non era disponibile alla data della scadenza dell' Iva II trimestre (non si tratta di delega saldo zero presentata in ritardo) né può essere accolta la richiesta del ravvedimento frazionato in quanto il versamento Iva trimestrale è stato già considerato e pertanto non si può scomputare dalla imposta quanto necessario per imputare a sanzione ed interessi da ravvedimento parziale.
Alla soccombenza segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si ritiene determinare in € 500,00 spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 500,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Roma, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARRELLI PALOMBI DI MONT BE MARIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13214/2023 depositato il 27/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 50 00195 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230110496466 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 S.R.L. ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2023 01104964 66 000 relativa a sanzioni
IVA e ritenute alla fonte anno 2018; contesta la determinazione delle sanzioni e delle imposte a ruolo considerato che la ricorrente in data 30/11/2020 e in data 6/5/2019 ha eseguito due versamenti “in ravvedimento operoso” ex art 13 D.Lgs 472/97 ed eccepisce la violazione di quanto determinato nella
Circolare n.27/E del 2/8/2013 emessa dalla Ag. Entrate Direzione Centrale Normativa,che cita testualmente:
“Il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta - comprensiva o meno della maggiorazione a seconda della data dell'originario versamento – proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo ed inoltre “Gli stessi uffici 4 provvederanno, ove occorra, a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l'importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata secondo le indicazioni sopra fornite.
1.1 Si è costituita in giudizio l'Agenzia dell'Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondati i motivi dedotti.
Risulta infatti corretta la valutazione dell'Ufficio che ha ritenuto che il ravvedimento non fosse stato correttamente effettuato. Segnatamente la sanzione versata per ravvedere la delega F24 a saldo zero del
06.05.2019 non puo' essere considerata in quanto il credito utilizzato in compensazione non era disponibile alla data della scadenza dell' Iva II trimestre (non si tratta di delega saldo zero presentata in ritardo) né può essere accolta la richiesta del ravvedimento frazionato in quanto il versamento Iva trimestrale è stato già considerato e pertanto non si può scomputare dalla imposta quanto necessario per imputare a sanzione ed interessi da ravvedimento parziale.
Alla soccombenza segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si ritiene determinare in € 500,00 spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 500,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Roma, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone