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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 7 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del
D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 7 gennaio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile in materia di lavoro iscritta al NRG 2517/2024 promossa da:
, Parte_1 con l'avv. PATTUMELLI DAMASO ricorrente
CONTRO
in persona del l.r.p.t., CP_1 convenuto (contumace)
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2024 – notificato alla parte convenuta in data 23/05/2024 – la parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto al pagamento della indennità di accompagnamento con
1 decorrenza di legge rispetto alla domanda amministrativa e di condannare la parte convenuta al pagamento degli arretrati e dei ratei correnti di tale prestazione.
La parte convenuta, ancorché regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
In data 12/11/2024 la parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli arretrati e dei ratei correnti della prestazione per cui vi è causa, eseguito dalla parte convenuta dopo il deposito del ricorso giurisdizionale.
La controversia è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente.
* * *
In base alla documentazione in atti e alle affermazioni delle parti rimaste non specificamente contestate ex adverso (e dunque pacifiche ex art. 115 c.p.c.) risulta, nel caso di specie, che:
• in data 27/12/2023 la parte ricorrente ha notificato alla parte convenuta il decreto di omologa emesso dal Tribunale di CP_1
Velletri all'esito del giudizio di A.T.P.O. ex art. 445-bis c.p.c., già intercorso tra le medesime parti, a mezzo del quale decreto il predetto Tribunale aveva accertato l'esistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980 (vd. all. 2 al fascicolo della parte ricorrente);
• in data 27/12/2023 la parte ricorrente ha altresì trasmesso alla sede di territorialmente competente la documentazione (modello CP_1
AP-70) richiesta per ottenere la liquidazione e l'accredito della prestazione suddetta (vd. all. 3 al fascicolo della parte ricorrente);
2 • la parte convenuta non ha provveduto al pagamento della CP_1
prestazione in questione entro i 120 giorni previsti dall'art. 445-bis c.p.c., decorrenti, in concreto, dalla trasmissione del modello AP-70;
• pertanto in data 29/4/2024 la parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio per ottenere il pagamento della prestazione di cui sopra;
• nelle more del giudizio la parte convenuta ha provveduto al CP_1
pagamento degli arretrati e dei ratei correnti della predetta prestazione (segnatamente, in data 2/09/2024) (vd. all. unico alle note di parte ricorrente del 12/11/2024).
Stando così le cose, va dichiarata – come richiesto da entrambe le parti in causa – la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, poiché l'interesse della parte ricorrente è stato integralmente soddisfatto, nelle more del giudizio, tramite il pagamento eseguito stragiudizialmente dalla parte convenuta CP_1
Le spese di lite vanno tuttavia addebitate alla parte convenuta CP_1 poiché il pagamento della prestazione per cui vi è causa è avvenuto tardivamente, cioè dopo la scadenza del termine di cui all'art. 445-bis c.p.c.
e altresì dopo il deposito del ricorso giurisdizionale.
A tale proposito va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il criterio adottato dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito della determinazione dell'ammontare delle spese di lite nei giudizi che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali e/o assistenziali, in base al quale ai fini della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, nelle suddette controversie va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1 per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Sez. Un. 17405 del 2012); segnatamente, va data continuità alla soluzione applicativa indicata nella sentenza Cass. n. 4747 del 2018 (e successive), ove questa
Corte ha stabilito che il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro
3 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione” (Cassazione civile sez.
VI, 12/08/2022, n. 24809).
Le spese di lite sono pertanto liquidate nella misura di euro 1.863,50 tenendo conto (1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, (2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, (3) delle condizioni soggettive del cliente, (4) dei risultati conseguiti, (5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché (6) delle previsioni di cui al D.M. n. 155/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit., nella parte di esse relativa alle controversie in materia previdenza e assistenza obbligatorie, aventi valore indeterminato e nelle quali è assente la fase istruttoria, prendendo in considerazione i valori minimi ivi previsti.
Tenuto conto del fatto che la parte convenuta all'esito del CP_1 presente giudizio, sarà tenuta a pagare alla parte ricorrente e/o al suo procuratore antistatario una somma cospicua a titolo di condanna alle spese legali, appare doveroso – (a) in ragione dell'imputabilità del danno in tal modo prodotto alla condotta posta in essere dagli agenti di sede CP_1 territoriale di Pomezia, (b) in ragione del nesso di causalità diretta e immediata tra l'omesso tempestivo pagamento e la produzione del danno, nonché (c) in ragione della riscontrata frequenza elevatissima di episodi analoghi a quello oggetto della presente controversia (che hanno reiteratamente determinato la condanna di al pagamento di spese CP_1 legali a causa dell'omesso o tardivo pagamento delle prestazioni previdenziali o assistenziali dovute agli aventi diritto) – procedere alla trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, affinché questa possa verificare l'opportunità di attivare indagini volte alla esatta individuazione dei soggetti che hanno posto in
4 essere la suddetta condotta omissiva e che hanno determinato, tramite essa, il danno all'erario, e al fine dell'eventuale attivazione di un giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti degli stessi.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando:
• dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
• condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore della odierna parte ricorrente, liquidate in euro 1.863,50, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
• manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza alla
Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.
Velletri, 7 gennaio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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