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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/07/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1117/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1117/2023 R.G.,
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio;
promossa da nato ad [...] il [...], (Cod. Fisc.: Parte_1 C.F._1
), residente a [...], rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Sebastiano Stefano Elia, giusta procura in atti;
- attore
Contro
, nata ad [...] il [...] (Cod. Fisc.: CP_1 C.F._2
) e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia
[...]
Catania, giusta procura in atti;
pagina 1 di 4 - convenuto con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 5.06.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10.05.2023 , premettendo che con Parte_1 accordo consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 22.10.2016, stipulato a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa in data 16.01.2017, si è obbligato a versare la somma di €
600,00 mensili per il mantenimento del figlio, (nato il [...]), Persona_1 chiedeva la riduzione di detto assegno nella nuova somma di 150,00 euro mensili.
A sostegno della domanda deduceva un peggioramento delle proprie condizioni economiche per il sopravvenire dello stato di disoccupazione.
In data 6.10.2023 si costituiva in giudizio , la quale contestava tutto quanto CP_1 asserito e richiesto dal ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto della domanda. In via riconvenzionale chiedeva il risarcimento del danno endo- familiare in conseguenza dell'inadempimento dei doveri affettivi ed economici a favore del figlio.
La resistente, in primo luogo, rilevava la mancanza di elementi sopravvenuti a sostegno della domanda attorea;
evidenziava, inoltre che lo lavora, in modo non ufficiale, Pt_1 come impiegato presso il Centro servizi in Melilli.
La causa veniva istruita documentalmente e con accertamenti a mezzo Guardia di Finanza.
All'udienza del 28.11.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 5.06.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.; quindi, lette le conclusioni rassegnate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente si rileva che la documentazione prodotta dalla resistente il 24.06.2025, ovvero a circa 20 giorni di distanza da quando questo Giudice ha introitato la causa per la decisione, sull'asserita attività lavorativa di presso il centro servizi sito a Parte_1
Melilli, è inammissibile.
pagina 2 di 4 Essa infatti non solo è tardiva ma si fonda su circostanza già nota alla resistente e oggetto di rilievo nei propri scritti difensivi.
Ciò detto, e passando al merito, occorre rilevare in diritto che, ai sensi dell'art. 473 bis 29
c.p.c., la revisione dei provvedimenti in tema di contributi economici (nel caso di specie dell'assegno di mantenimento a favore del figlio) richiede la sopravvenienza di giustificati motivi e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (ordinanza n.
354 del 10.01.2023).
L'onere della prova circa la concreta sussistenza di motivi giustificativi della modifica del precedente assetto grava sul richiedente.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova del peggioramento della propria condizione economica rispetto all'accordo di divorzio, ovvero dell'intervenuto stato di disoccupazione.
Ed invero, nel proprio ricorso introduttivo il ricorrente si è limitato a dedurre che “mentre al tempo della cessazione degli effetti civili del matrimonio il sig. svolgeva attività Pt_1 lavorativa seppur non continuativamente, allo stato, lo stesso è disoccupato e non riesce pertanto ad adempiere agli oneri previsti a suo carico in sede di divorzio”. Tuttavia,
non ha dato prova di quanto asserito, depositando unicamente Parte_1 attestazione ISEE del 23.01.2023 (documento non idoneo ad accertare i redditi percepiti dalla parte); né proponendo mezzi istruttori per dimostrare il sopravvenuto stato di disoccupazione o la contrazione del reddito rispetto al passato.
D'altro canto, neppure le informazioni fornite dalla Guardia di Finanza, le cui indagini sono state richieste, peraltro, dalla resistente (e da cui si ricava solo che lo non ha Pt_1 presentato negli ultimi due anni dichiarazioni dei redditi e non è titolare di immobili) non consentono di pervenire alla conclusione che lo stesso abbia subito, rispetto al passato, un pagina 3 di 4 peggioramento della propria condizione economica.
Per tali motivi la domanda del ricorrente va rigettata.
3.La domanda riconvenzionale della resistente di risarcimento del danno endofamiliare è inammissibile, stante l'assenza di connessione con la domanda principale.
4.Tenuto conto della reciproca soccombenza le spese di lite potranno essere interamente compensate tra le parti.
PQM
Rigetta la domanda di parte ricorrente e conferma le statuizioni di cui all'accordo di divorzio tra le parti.
Dichiara inammissibile la richiesta di parte resistente di risarcimento de danno endofamiliare.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siracusa il 17.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1117/2023 R.G.,
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio;
promossa da nato ad [...] il [...], (Cod. Fisc.: Parte_1 C.F._1
), residente a [...], rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Sebastiano Stefano Elia, giusta procura in atti;
- attore
Contro
, nata ad [...] il [...] (Cod. Fisc.: CP_1 C.F._2
) e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia
[...]
Catania, giusta procura in atti;
pagina 1 di 4 - convenuto con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 5.06.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10.05.2023 , premettendo che con Parte_1 accordo consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 22.10.2016, stipulato a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa in data 16.01.2017, si è obbligato a versare la somma di €
600,00 mensili per il mantenimento del figlio, (nato il [...]), Persona_1 chiedeva la riduzione di detto assegno nella nuova somma di 150,00 euro mensili.
A sostegno della domanda deduceva un peggioramento delle proprie condizioni economiche per il sopravvenire dello stato di disoccupazione.
In data 6.10.2023 si costituiva in giudizio , la quale contestava tutto quanto CP_1 asserito e richiesto dal ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto della domanda. In via riconvenzionale chiedeva il risarcimento del danno endo- familiare in conseguenza dell'inadempimento dei doveri affettivi ed economici a favore del figlio.
La resistente, in primo luogo, rilevava la mancanza di elementi sopravvenuti a sostegno della domanda attorea;
evidenziava, inoltre che lo lavora, in modo non ufficiale, Pt_1 come impiegato presso il Centro servizi in Melilli.
La causa veniva istruita documentalmente e con accertamenti a mezzo Guardia di Finanza.
All'udienza del 28.11.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 5.06.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.; quindi, lette le conclusioni rassegnate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente si rileva che la documentazione prodotta dalla resistente il 24.06.2025, ovvero a circa 20 giorni di distanza da quando questo Giudice ha introitato la causa per la decisione, sull'asserita attività lavorativa di presso il centro servizi sito a Parte_1
Melilli, è inammissibile.
pagina 2 di 4 Essa infatti non solo è tardiva ma si fonda su circostanza già nota alla resistente e oggetto di rilievo nei propri scritti difensivi.
Ciò detto, e passando al merito, occorre rilevare in diritto che, ai sensi dell'art. 473 bis 29
c.p.c., la revisione dei provvedimenti in tema di contributi economici (nel caso di specie dell'assegno di mantenimento a favore del figlio) richiede la sopravvenienza di giustificati motivi e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (ordinanza n.
354 del 10.01.2023).
L'onere della prova circa la concreta sussistenza di motivi giustificativi della modifica del precedente assetto grava sul richiedente.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova del peggioramento della propria condizione economica rispetto all'accordo di divorzio, ovvero dell'intervenuto stato di disoccupazione.
Ed invero, nel proprio ricorso introduttivo il ricorrente si è limitato a dedurre che “mentre al tempo della cessazione degli effetti civili del matrimonio il sig. svolgeva attività Pt_1 lavorativa seppur non continuativamente, allo stato, lo stesso è disoccupato e non riesce pertanto ad adempiere agli oneri previsti a suo carico in sede di divorzio”. Tuttavia,
non ha dato prova di quanto asserito, depositando unicamente Parte_1 attestazione ISEE del 23.01.2023 (documento non idoneo ad accertare i redditi percepiti dalla parte); né proponendo mezzi istruttori per dimostrare il sopravvenuto stato di disoccupazione o la contrazione del reddito rispetto al passato.
D'altro canto, neppure le informazioni fornite dalla Guardia di Finanza, le cui indagini sono state richieste, peraltro, dalla resistente (e da cui si ricava solo che lo non ha Pt_1 presentato negli ultimi due anni dichiarazioni dei redditi e non è titolare di immobili) non consentono di pervenire alla conclusione che lo stesso abbia subito, rispetto al passato, un pagina 3 di 4 peggioramento della propria condizione economica.
Per tali motivi la domanda del ricorrente va rigettata.
3.La domanda riconvenzionale della resistente di risarcimento del danno endofamiliare è inammissibile, stante l'assenza di connessione con la domanda principale.
4.Tenuto conto della reciproca soccombenza le spese di lite potranno essere interamente compensate tra le parti.
PQM
Rigetta la domanda di parte ricorrente e conferma le statuizioni di cui all'accordo di divorzio tra le parti.
Dichiara inammissibile la richiesta di parte resistente di risarcimento de danno endofamiliare.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siracusa il 17.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4