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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12811/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Livio MERCATANTE e Carmen SACCA' ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna via Dè Griffoni, n. 5 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 29 ottobre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 2 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato I coniugi hanno contratto matrimonio a Marzabotto il 24 settembre 2005. pagina 1 di 4 Dall'unione sono nati il 21 giugno 2007, e , il 14 gennaio 2011. Per_1 Per_2
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'autorizzazione disposta dal P.M. in data 22 febbraio 2020 nel procedimento di separazione consensuale definito con la negoziazione assistita il 20 febbraio 2020. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Come da richiesta delle parti, le spese di lite devono essere poste in capo al signor
. Pt_1
Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il 12 Parte_2 novembre 1978, unitisi in matrimonio a Marzabotto il 24 settembre 2005, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.22 p. 2 s. A anno 2005; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo Per_1 Per_2 tutte le decisioni di maggiore importanza per i minori relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca i figli presso la madre;
3) dispone che il padre, salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze dei minori, possa vedere e tenere con sè gli stessi:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
- un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì con pernottamento dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente, quando li riaccompagnerà a scuola;
- nelle vacanze natalizie, per periodi di pari durata rispetto alla madre, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- nelle festività pasquali ad anni alterni;
- in estate per due settimane, da concordassi entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
pagina 2 di 4 4) con decorso dalla domanda pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 contribuire al mantenimento ordinario dei minori, versando mediante bonifico bancario alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di 600,00 Parte_2 euro (300,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, con obbligo per la moglie, in caso di modifica dell'IBAN, di comunicare i nuivi estremi al coniuge;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
pagina 3 di 4 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti convengono che le spese da concordare dovranno essere comunicate all'altro genitore, con un preavviso di almeno un mese prima salvo i casi di necessità e urgenza;
7) prende atto che i ricorrenti dichiarano che, come da accordi in sede di separazione, la quota della casa coniugale di proprietà del signor è già stata trasferita alla Pt_1 signora che non vi sono altri immobili in comproprietà; Parte_2
8) prende atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco essendo economicamente autosufficienti;
9) prende atto che le parti concordano che gli assegni familiari verranno corrisposti direttamente alla signora a parte dell'INPS; Parte_2
D) come da concorde richiesta delle parti, pone le spese della presente procedura in capo al signor . Pt_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, tenuta il 15 gennaio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Livio MERCATANTE e Carmen SACCA' ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna via Dè Griffoni, n. 5 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 29 ottobre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 2 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato I coniugi hanno contratto matrimonio a Marzabotto il 24 settembre 2005. pagina 1 di 4 Dall'unione sono nati il 21 giugno 2007, e , il 14 gennaio 2011. Per_1 Per_2
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'autorizzazione disposta dal P.M. in data 22 febbraio 2020 nel procedimento di separazione consensuale definito con la negoziazione assistita il 20 febbraio 2020. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Come da richiesta delle parti, le spese di lite devono essere poste in capo al signor
. Pt_1
Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il 12 Parte_2 novembre 1978, unitisi in matrimonio a Marzabotto il 24 settembre 2005, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.22 p. 2 s. A anno 2005; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo Per_1 Per_2 tutte le decisioni di maggiore importanza per i minori relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca i figli presso la madre;
3) dispone che il padre, salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze dei minori, possa vedere e tenere con sè gli stessi:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
- un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì con pernottamento dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente, quando li riaccompagnerà a scuola;
- nelle vacanze natalizie, per periodi di pari durata rispetto alla madre, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- nelle festività pasquali ad anni alterni;
- in estate per due settimane, da concordassi entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
pagina 2 di 4 4) con decorso dalla domanda pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 contribuire al mantenimento ordinario dei minori, versando mediante bonifico bancario alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di 600,00 Parte_2 euro (300,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, con obbligo per la moglie, in caso di modifica dell'IBAN, di comunicare i nuivi estremi al coniuge;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
pagina 3 di 4 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti convengono che le spese da concordare dovranno essere comunicate all'altro genitore, con un preavviso di almeno un mese prima salvo i casi di necessità e urgenza;
7) prende atto che i ricorrenti dichiarano che, come da accordi in sede di separazione, la quota della casa coniugale di proprietà del signor è già stata trasferita alla Pt_1 signora che non vi sono altri immobili in comproprietà; Parte_2
8) prende atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco essendo economicamente autosufficienti;
9) prende atto che le parti concordano che gli assegni familiari verranno corrisposti direttamente alla signora a parte dell'INPS; Parte_2
D) come da concorde richiesta delle parti, pone le spese della presente procedura in capo al signor . Pt_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, tenuta il 15 gennaio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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