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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4989/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile - Ufficio Procedure concorsuali
Regolazione Crisi e insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott. Luca Marzullo Giudice dott.ssa Sara Fioroni Giudice relatore nel giudizio di opposizione ex artt. 98 e ss. l. fall. avverso il decreto che ha reso esecutivo in data
08.11.2023 lo stato passivo del già (Fall. n. Parte_1 CP_1 Parte_2
1/2023), comunicato in data 09.11.2023, promosso da:
AVV. , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Katia Parte_3 C.F._1
Mambrucchi (c.f. ), ed elettivamente domiciliato in Umbertide, via Garibaldi C.F._2
n. 32, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE-OPPONENTE
nei confronti di
IA' (Fall. n. Parte_1 Controparte_2
1/2023);
RESISTENTE-OPPOSTO CONTUMACE
letti gli atti del procedimento,
udita la relazione del giudice relatore,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2025,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che:
l'avv. ha proposto con ricorso opposizione al decreto di esecutività dello stato Parte_3 passivo del 08.11.2023, comunicatogli dal Curatore a mezzo pec in data 09.11.2023, nella parte in cui il G.D. non ha ammesso al passivo del già Parte_1 Controparte_3
[..
[...] – dichiarato con sentenza n. 3 depositata il 27.01.2023 -, la domanda presentata dall'odierno
[...] opponente, con la seguente motivazione: “Escluso per euro 5.205,53; ritenendo non sufficientemente provate le prestazioni professionali dichiarate”, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - Ammettere al passivo del fallimento in epigrafe il credito del ricorrente nell'importo di €
5.205,53, così specificato: - € 4.442,75 per prestazione professionale ed € 177,71 per Cap 4%, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; - € 343,20, in via privilegiata ex art. 2758 comma 2 c.c., per
IVA assolta;
- € 147,28 per spese anticipate;
- € 94,59 per interessi legali maturati alla data di dichiarazione del fallimento;
oltre rivalutazione monetaria e interessi successivi. Con vittoria di spese e compensi professionali”;
a fondamento dell'opposizione ha dedotto l'erroneità del provvedimento di esclusione del G.D., in quanto, la documentazione allegata sia alla comunicazione del 22.09.2023 – inviata via pec al
Curatore in riscontro al rilievo da quest'ultimo formulato con comunicazione del 17.09.2023 circa la mancanza del “conferimento incarico e specifica delle prestazioni svolte in relazione alle singole pro- forma emesse” -, sia alle successive osservazioni ex art. 95 l. fall. del 02.11.2023, risulta pienamente ed ampiamente giustificativa del credito, esponendo in particolare: che emerge in modo pacifico che, sulla base della convenzione sottoscritta il 29.10.2015, il ricorrente ha effettuato da quella data, in forma costante e continuativa, e fino al momento della revoca del mandato comunicata a mezzo pec in data 14.10.2019, prestazioni professionali a favore della società fallita;
che, trattandosi di un rapporto continuativo, le fatture prodotte con la domanda di ammissione (n. 14 del 21.12.2018, n. 11 del 28.06.2019, n. 13 del 04.11.2019) – tra l'altro erroneamente definite pro-forma dal Curatore nella comunicazione del 17.09.2023 -, fanno riferimento all'attività trimestralmente svolta dal professionista, mentre la fattura n. 14 del 04.11.2019 è relativa all'assistenza prestata in un particolare procedimento (RN RA – Giudice di Pace di Spoleto), trattandosi di competenze che, in quanto liquidate giudizialmente e già corrisposte dalla controparte, dovevano essere riconosciute, in virtù della suddetta convenzione, in favore del legale;
che tutte le prestazioni effettuate in costanza di convenzione, sia di tipo giudiziale che stragiudiziale, emergono in maniera dettagliata anche dal resoconto delle pratiche trasmesso in data 04.11.2019 a mezzo pec alla società Controparte_2 su richiesta di quest'ultima; che non si è avuta alcuna contestazione in merito all'effettivo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'odierno ricorrente opponente, tanto che, nell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 24.11.2020 – dal carattere non novativo, poi non adempiuto dalla società debitrice -, si dà atto degli incarichi assunti dall'avv. nel corso Pt_3 degli anni, che risultano essere tutti completati;
nonostante la regolarità della notifica, la Curatela fallimentare non si è costituita in giudizio;
considerato che la domanda di ammissione al passivo presentata dall'avv. merita di essere Pt_3 accolta, sia pure nei limiti di seguito espressi, in quanto dall'esame della documentazione dallo stesso prodotta – peraltro la medesima già allegata alla domanda di insinuazione al passivo, alla comunicazione inviata al Curatore in data 22.09.2023 e alle osservazioni ex art. 95 l. fall. -, emerge in maniera chiara ed evidente la prova del credito vantato dal legale per le prestazioni professionali svolte in favore della società poi fallita. Ed invero, a sostegno della propria pretesa creditoria, parte ricorrente ha prodotto: a) convenzione sottoscritta in data 29.10.2015 con la società Parte_4
[..
[...] con decorrenza dal 01.11.2015 e valida fino a revoca di una delle parti o di modifica
[...] consensuale, relativa alla determinazione del compenso in relazione all'attività stragiudiziale e giudiziale civile demandata all'avv. ; b) fattura n. 14 del 21.12.2018 relativa all'assistenza Pt_3 professionale prestata nel periodo agosto - ottobre 2018, fattura n. 11 del 28.06.2019 relativa all'assistenza professionale prestata nel periodo febbraio – aprile 2019 e fattura n. 13 del 04.11.2019 relativa all'assistenza professionale prestata nel periodo agosto-settembre 2019, redatte con riguardo all'attività trimestralmente svolta dal legale, in conformità a quanto concordato dalle parti nella convenzione del 29.10.2015; c) fattura n. 14/2019 del 04.11.2019 relativa all'assistenza professionale nella pratica RN RA (ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Spoleto del
18.02.2019), con riferimento alle competenze da riconoscersi in favore del ricorrente, in virtù del punto n. 3 della citata convenzione (“La sarà tenuta a corrispondere gli importi Controparte_2 di cui al presente contratto indipendentemente dalla liquidazione giudiziale a suo favore e dall'onere di rifusione delle spese a carico della controparte, in quanto l'importo liquidato giudizialmente sarà riconosciuto a favore dei legali”); d) resoconto dettagliato delle pratiche affidate trasmesso alla società in data 04.11.2019; e) atti giudiziari predisposti nell'interesse della Controparte_2 predetta società;
ritenuto, quindi, che la documentazione sopra indicata sia idonea a provare le prestazioni professionali svolte dall'avv. in favore della società fallita sino al momento della revoca del Pt_3 mandato, comunicata a mezzo pec il 14.10.2019, e la sussistenza del credito vantato dall'odierno ricorrente opponente in relazione all'attività svolta;
che, tuttavia, non può essere riconosciuto l'importo di € 147,28 per spese anticipate, non avendo il legale prodotto alcuna documentazione giustificativa in merito a tali esborsi, così come non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta e non avendo il ricorrente dato prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.;
ritenuto, infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, che le stesse, in ragione della mancata costituzione della Curatela – che di fatto non ha ostacolato la domanda spiegata dall'avv.
–, possono essere integralmente compensate tra le parti;
Pt_3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex artt. 98 e ss. l. fall. proposta dall'avv. avverso il Parte_3 decreto di esecutività dello stato passivo del 08.11.2023, comunicato a mezzo pec in data 09.11.2023, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in parziale modifica decreto di esecutività dello stato passivo del 08.11.2023, ammette al passivo del già Parte_1
il credito dell'avv. per la somma complessiva di € Controparte_2 Parte_3
5.058,25, così specificato:
. € 4.442,75 per prestazione professionale ed € 177,71 per Cap 4%, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
3 . € 343,20, in via privilegiata ex art. 2758 comma 2 c.c., per IVA assolta;
. € 94,59 per interessi legali maturati alla data di dichiarazione del fallimento, oltre interessi sui crediti privilegiati nei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 54 e 55
l. fall;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Perugia nella Camera di Consiglio del 11.04.2025 su relazione della dott.ssa Sara
Fioroni.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Sara Fioroni dott.ssa Teresa Giardino
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TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile - Ufficio Procedure concorsuali
Regolazione Crisi e insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott. Luca Marzullo Giudice dott.ssa Sara Fioroni Giudice relatore nel giudizio di opposizione ex artt. 98 e ss. l. fall. avverso il decreto che ha reso esecutivo in data
08.11.2023 lo stato passivo del già (Fall. n. Parte_1 CP_1 Parte_2
1/2023), comunicato in data 09.11.2023, promosso da:
AVV. , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Katia Parte_3 C.F._1
Mambrucchi (c.f. ), ed elettivamente domiciliato in Umbertide, via Garibaldi C.F._2
n. 32, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE-OPPONENTE
nei confronti di
IA' (Fall. n. Parte_1 Controparte_2
1/2023);
RESISTENTE-OPPOSTO CONTUMACE
letti gli atti del procedimento,
udita la relazione del giudice relatore,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2025,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che:
l'avv. ha proposto con ricorso opposizione al decreto di esecutività dello stato Parte_3 passivo del 08.11.2023, comunicatogli dal Curatore a mezzo pec in data 09.11.2023, nella parte in cui il G.D. non ha ammesso al passivo del già Parte_1 Controparte_3
[..
[...] – dichiarato con sentenza n. 3 depositata il 27.01.2023 -, la domanda presentata dall'odierno
[...] opponente, con la seguente motivazione: “Escluso per euro 5.205,53; ritenendo non sufficientemente provate le prestazioni professionali dichiarate”, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - Ammettere al passivo del fallimento in epigrafe il credito del ricorrente nell'importo di €
5.205,53, così specificato: - € 4.442,75 per prestazione professionale ed € 177,71 per Cap 4%, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; - € 343,20, in via privilegiata ex art. 2758 comma 2 c.c., per
IVA assolta;
- € 147,28 per spese anticipate;
- € 94,59 per interessi legali maturati alla data di dichiarazione del fallimento;
oltre rivalutazione monetaria e interessi successivi. Con vittoria di spese e compensi professionali”;
a fondamento dell'opposizione ha dedotto l'erroneità del provvedimento di esclusione del G.D., in quanto, la documentazione allegata sia alla comunicazione del 22.09.2023 – inviata via pec al
Curatore in riscontro al rilievo da quest'ultimo formulato con comunicazione del 17.09.2023 circa la mancanza del “conferimento incarico e specifica delle prestazioni svolte in relazione alle singole pro- forma emesse” -, sia alle successive osservazioni ex art. 95 l. fall. del 02.11.2023, risulta pienamente ed ampiamente giustificativa del credito, esponendo in particolare: che emerge in modo pacifico che, sulla base della convenzione sottoscritta il 29.10.2015, il ricorrente ha effettuato da quella data, in forma costante e continuativa, e fino al momento della revoca del mandato comunicata a mezzo pec in data 14.10.2019, prestazioni professionali a favore della società fallita;
che, trattandosi di un rapporto continuativo, le fatture prodotte con la domanda di ammissione (n. 14 del 21.12.2018, n. 11 del 28.06.2019, n. 13 del 04.11.2019) – tra l'altro erroneamente definite pro-forma dal Curatore nella comunicazione del 17.09.2023 -, fanno riferimento all'attività trimestralmente svolta dal professionista, mentre la fattura n. 14 del 04.11.2019 è relativa all'assistenza prestata in un particolare procedimento (RN RA – Giudice di Pace di Spoleto), trattandosi di competenze che, in quanto liquidate giudizialmente e già corrisposte dalla controparte, dovevano essere riconosciute, in virtù della suddetta convenzione, in favore del legale;
che tutte le prestazioni effettuate in costanza di convenzione, sia di tipo giudiziale che stragiudiziale, emergono in maniera dettagliata anche dal resoconto delle pratiche trasmesso in data 04.11.2019 a mezzo pec alla società Controparte_2 su richiesta di quest'ultima; che non si è avuta alcuna contestazione in merito all'effettivo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'odierno ricorrente opponente, tanto che, nell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 24.11.2020 – dal carattere non novativo, poi non adempiuto dalla società debitrice -, si dà atto degli incarichi assunti dall'avv. nel corso Pt_3 degli anni, che risultano essere tutti completati;
nonostante la regolarità della notifica, la Curatela fallimentare non si è costituita in giudizio;
considerato che la domanda di ammissione al passivo presentata dall'avv. merita di essere Pt_3 accolta, sia pure nei limiti di seguito espressi, in quanto dall'esame della documentazione dallo stesso prodotta – peraltro la medesima già allegata alla domanda di insinuazione al passivo, alla comunicazione inviata al Curatore in data 22.09.2023 e alle osservazioni ex art. 95 l. fall. -, emerge in maniera chiara ed evidente la prova del credito vantato dal legale per le prestazioni professionali svolte in favore della società poi fallita. Ed invero, a sostegno della propria pretesa creditoria, parte ricorrente ha prodotto: a) convenzione sottoscritta in data 29.10.2015 con la società Parte_4
[..
[...] con decorrenza dal 01.11.2015 e valida fino a revoca di una delle parti o di modifica
[...] consensuale, relativa alla determinazione del compenso in relazione all'attività stragiudiziale e giudiziale civile demandata all'avv. ; b) fattura n. 14 del 21.12.2018 relativa all'assistenza Pt_3 professionale prestata nel periodo agosto - ottobre 2018, fattura n. 11 del 28.06.2019 relativa all'assistenza professionale prestata nel periodo febbraio – aprile 2019 e fattura n. 13 del 04.11.2019 relativa all'assistenza professionale prestata nel periodo agosto-settembre 2019, redatte con riguardo all'attività trimestralmente svolta dal legale, in conformità a quanto concordato dalle parti nella convenzione del 29.10.2015; c) fattura n. 14/2019 del 04.11.2019 relativa all'assistenza professionale nella pratica RN RA (ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Spoleto del
18.02.2019), con riferimento alle competenze da riconoscersi in favore del ricorrente, in virtù del punto n. 3 della citata convenzione (“La sarà tenuta a corrispondere gli importi Controparte_2 di cui al presente contratto indipendentemente dalla liquidazione giudiziale a suo favore e dall'onere di rifusione delle spese a carico della controparte, in quanto l'importo liquidato giudizialmente sarà riconosciuto a favore dei legali”); d) resoconto dettagliato delle pratiche affidate trasmesso alla società in data 04.11.2019; e) atti giudiziari predisposti nell'interesse della Controparte_2 predetta società;
ritenuto, quindi, che la documentazione sopra indicata sia idonea a provare le prestazioni professionali svolte dall'avv. in favore della società fallita sino al momento della revoca del Pt_3 mandato, comunicata a mezzo pec il 14.10.2019, e la sussistenza del credito vantato dall'odierno ricorrente opponente in relazione all'attività svolta;
che, tuttavia, non può essere riconosciuto l'importo di € 147,28 per spese anticipate, non avendo il legale prodotto alcuna documentazione giustificativa in merito a tali esborsi, così come non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta e non avendo il ricorrente dato prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.;
ritenuto, infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, che le stesse, in ragione della mancata costituzione della Curatela – che di fatto non ha ostacolato la domanda spiegata dall'avv.
–, possono essere integralmente compensate tra le parti;
Pt_3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex artt. 98 e ss. l. fall. proposta dall'avv. avverso il Parte_3 decreto di esecutività dello stato passivo del 08.11.2023, comunicato a mezzo pec in data 09.11.2023, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in parziale modifica decreto di esecutività dello stato passivo del 08.11.2023, ammette al passivo del già Parte_1
il credito dell'avv. per la somma complessiva di € Controparte_2 Parte_3
5.058,25, così specificato:
. € 4.442,75 per prestazione professionale ed € 177,71 per Cap 4%, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
3 . € 343,20, in via privilegiata ex art. 2758 comma 2 c.c., per IVA assolta;
. € 94,59 per interessi legali maturati alla data di dichiarazione del fallimento, oltre interessi sui crediti privilegiati nei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 54 e 55
l. fall;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Perugia nella Camera di Consiglio del 11.04.2025 su relazione della dott.ssa Sara
Fioroni.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Sara Fioroni dott.ssa Teresa Giardino
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