Articolo 3 della Legge 7 maggio 1986, n. 151
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 maggio 1986
Art. 3. 1. Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Campobasso e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si provvedera', con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884 , e successive modificazioni e integrazioni, e della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185 , e successive modificazioni e integrazioni.
Note all' art. 3:
- La legge n. 884/1973 reca modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
La tabella B annessa alla legge sostituisce la tabella relativa al ruolo organico della Magistratura allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84 .
- Il D.P.R. n. 1185/1966 reca le piante organiche dei magistrati addetti alte corti di appello, alle procure generali presso le corti di appello, ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle preture.
Nella tabella B annessa al decreto e' indicato il numero dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti d'appello.
Entrata in vigore il 25 maggio 1986