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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 5264/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. cont. 5264/2021
promossa da:
CF: rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
MICHELE MARRA
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentato dall'avv. LUIGI CP_1 C.F._2
RUSSO
E
CF: Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.02.2025 e comparse conclusionali depositate in atti
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva la condanna della Parte_1
sola società al pagamento della somma di € Controparte_2
36.367,97 e di , in solido con detto Centro, al pagamento di CP_1
ulteriori € 10.677,00.
A sostegno della propria domanda il deduceva che, nella procedura Pt_1
esecutiva di pignoramento presso terzi n. 1473/2016 RGE del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, intentata nei suoi confronti dalla moglie CP_3
per il pagamento di spettanze a lei dovute a titolo di mantenimento
[...]
liquidate nel procedimento di separazione personale dei coniugi, venivano pignorate quote da lui possedute nella società Centro di Medicina Nucleare N1.
Aggiungeva che, nell'ambito di detta procedura, poi estintasi per rinuncia della creditrice, il presso il quale aveva svolto attività Controparte_2
professionali e nei cui confronti vantava quindi un credito di € 51.206,00, provvedeva in sua vece all'illegittimo pagamento di € 36.367,97 per spese relative alla estinzione della procedura esecutiva, nonché al pagamento di €
14.520,00 in favore di per spese e compensi relativi all'attività da CP_1
questi svolta quale CTU nominato dal giudice dell'esecuzione col triplice ruolo di esperto estimatore delle quote societarie pignorate, custode delle stesse e professionista delegato alla vendita coattiva.
Precisava, in relazione a tale ultimo pagamento, che lo stesso professionista aveva presentato in data 08.02.2017 istanza di liquidazione di soli CP_1
€ 3.843,00 per le prestazioni rese, per cui tale versamento risultava indebito per la differenza di € 10.677,00 (€ 14.520,00 - € 3.843,00) di cui chiedeva la restituzione in solido sia al che al Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio il che depositava atto di Controparte_2
rinuncia agli atti e ad ogni pretesa, azione o ragione sottoscritto da essa società
e da (il quale con nota del 24.11.2021 dichiarava ancora di voler Parte_1
rinunciare alla domanda nei confronti del e di voler Controparte_2
proseguire nel giudizio nei confronti di ) CP_1
Si costituiva altresì con comparsa di costituzione e risposta cui si CP_1
rinvia in questa sede, il quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda spiegata nei suoi confronti, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 5232/2021 del 15/12/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, per le ragioni innanzi esposte, rilevando la rinuncia alla domanda da parte di nei confronti del Parte_1 Controparte_2
dichiarava cessata la materia del contendere tra dette parti compensando tra di loro le spese processuali. Rigettava infine la domanda di restituzione dell'indebito avanzata da nei confronti di per Parte_1 CP_1
difetto di legittimazione attiva (ad agire) del primo, trattandosi di somme che non sono state da questi corrisposte al bensì a quest'ultimo versate dal CP_1
con assegno circolare così come dichiarato nel ricorso Controparte_2
dallo stesso ricorrente, per cui soltanto tale Centro poteva agire per la ripetizione. Condannava di conseguenza al pagamento, in Parte_1
favore di , delle spese del giudizio di primo grado denegando la CP_1
richiesta del convenuto di condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Avverso tale ordinanza proponeva appello articolando la censura Parte_1
di seguito sinteticamente esposta.
pagina 3 di 8 Con un unico motivo di impugnativa l'appellante impugnava la sentenza di primo grado deducendo l'errore del giudice laddove qualificava come soggetto legittimato all'azione un terzo che aveva soltanto provveduto a pagare l'altrui debito pecuniario (del ) agendo in suo nome e per suo conto, Pt_1
sottolineando che era lui che alla fine aveva subito l'ingiustificato impoverimento a causa dell'indebito, in quanto il terzo solvens ) Controparte_2
aveva poi provveduto a defalcare dall'autonomo credito vantato dal nei Pt_1
suoi confronti (per prestazioni professionali rese e fatturate) l'ammontare della somma in eccesso indebitamente pagata al dott. , compensando CP_1
in tal modo le relative partite di dare avere.
Chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis e ss cpc, accogliere il presente gravame per tutti i fatti sopra esposti e per l'effetto, accertato che il credito effettivo del dott. nei suoi confronti era di € CP_1
3.843,00, e non di € 14.520,00 (somma indebitamente percepita senza alcun titolo giustificativo, come da assegno circolare non trasferibile emesso dal
, condannare esso dott. , quale Controparte_2 CP_1
percettore dell'indebita somma in possesso del terzo ma di sua titolarità (in quanto relativa al credito da lui vantato verso il Centro di cui alle 16 fatture da lui stesso emesse), alla restituzione in suo favore della differenza tra il pagato ed il dovuto pari ad € 10.677,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Chiedeva altresì confermarsi la ordinanza del primo giudice laddove aveva dichiarato cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese relativamente alla domanda di pagamento da lui proposta nei confronti del Controparte_2
Si costituiva l'appellato che, per le specifiche motivazioni esposte CP_1
in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, contestava le ragioni poste a base dell'appello, chiedendo il rigetto dello stesso e la conferma dell'ordinanza pagina 4 di 8 di primo grado. In particolare oltre che ritenere corretto il rilievo del Tribunale di difetto di legittimazione attiva di , sottolineava che, in ogni caso, Parte_1
la somma a lui pagata dal era effettivamente dovuta quale CP_2
compenso conforme alle tariffe legali maturato per le prestazioni di estimatore, custode e delegato alla vendita svolte nella procedura esecutiva innanzi specificata, tenuto conto che l'importo da lui richiesto e liquidato dal giudice dell'esecuzione di € 3.843,00 non era esaustivo in quanto costituiva un mero anticipo non comprensivo del saldo a lui spettante per tutte le prestazioni effettivamente svolte.
Va preliminarmente osservato che nessuna impugnativa è stata proposta avverso il capo della ordinanza ex art. 702 bis cpc di primo grado che dichiarava la cessazione della materia del contendere per rinunzia alla azione con compensazione delle spese del giudizio in relazione alle domande proposte da nei confronti del Pertanto, su tale Parte_1 Controparte_2
statuizione si è formato il giudicato.
Fatta tale premessa, l'appello è infondato e va rigettato.
In vero destituita di fondamento è la prospettazione dell'appellante Pt_1
secondo cui la somma di € 14.520,00, versata dal
[...] Controparte_2
al , fosse di titolarità dello stesso .
[...] CP_1 Parte_1
Risulta in proposito pacifico ed incontestato che il pagamento sia stato effettuato dal con denaro proprio tramite assegno circolare Controparte_2
dallo stesso emesso. Pertanto, in primo luogo non è possibile ritenere detto un mero incaricato al pagamento, mancando tra l'altro qualsiasi delega CP_2
in tal senso rilasciata dal . Pt_1
Ciò detto, trattandosi di pagamento eseguito dal Controparte_2
come correttamente rilevato dal primo giudice, ai sensi dell'art. 2033 cc pagina 5 di 8 legittimato a proporre l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo poteva essere soltanto colui che ha eseguito il pagamento che si asserisce non dovuto, ovvero detto , e non già il rimasto terzo rispetto ad esso. CP_2 Pt_1
Quanto poi alla circostanza dedotta dall'appellante secondo cui Pt_1
sarebbe stato lui a subire alla fine il relativo pregiudizio economico, in quanto il
(pagatore) aveva provveduto a defalcare dal credito da lui vantato CP_2
verso il Centro (per prestazioni professionali rese e fatturate) l'ammontare della somma pagata indebitamente al dott. , si osserva quanto segue. CP_1
A tal riguardo il avrebbe potuto, tutt'al più, dedurre profili di illegittimità Pt_1
della surroga operata dal nelle ragioni del creditore CP_2 CP_1
(soddisfatto da detto Centro), e dunque motivi di illegittimità della conseguente compensazione operata dal di detto credito (cui sarebbe CP_2
succeduto per surroga al con il pregresso debito dallo stesso CP_1 CP_2
vantato nei confronti del (per prestazioni professionali rese e fatturate Pt_1
dal nei confronti del ). Pt_1 CP_2
In questo caso, tuttavia, la domanda di condanna al pagamento della somma di cui egli si riteneva ingiustamente privato, presupponente evidentemente l'accertamento della illegittimità della surroga e della compensazione operata dal in suo danno, doveva essere proposta dal nei CP_2 Pt_1
confronti del (nei cui confronti ha invece rinunciato Controparte_2
alle azioni con cessazione della materia del contendere) e non già nei confronti di . CP_1
Al rigetto dell'appello, con conferma della ordinanza impugnata, segue la condanna dell'appellante soccombente al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , delle spese processuali di questo grado che si CP_1
liquidano a carico del primo come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per pagina 6 di 8 ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
Va rigettata la domanda di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 cpc non ravvisandosi nella condotta di questi elementi tali da configurare sul piano soggettivo la mala fede o colpa grave, ovvero un abuso dello strumento processuale utilizzato al solo scopo di allungare i tempi della definizione del giudizio intralciando la celere definizione del medesimo.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto l'appellante soccombente ha l'obbligo di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la ordinanza “de quo” n. 5232/2021 del 15/12/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ex artt. 702 bis e ss. cpc, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza di primo grado impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , delle spese processuali del grado di appello CP_1
che liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all'avv. Luigi Russo;
c) Rigetta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 comma 3 cpc;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
pagina 7 di 8 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 17.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. cont. 5264/2021
promossa da:
CF: rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
MICHELE MARRA
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentato dall'avv. LUIGI CP_1 C.F._2
RUSSO
E
CF: Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.02.2025 e comparse conclusionali depositate in atti
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva la condanna della Parte_1
sola società al pagamento della somma di € Controparte_2
36.367,97 e di , in solido con detto Centro, al pagamento di CP_1
ulteriori € 10.677,00.
A sostegno della propria domanda il deduceva che, nella procedura Pt_1
esecutiva di pignoramento presso terzi n. 1473/2016 RGE del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, intentata nei suoi confronti dalla moglie CP_3
per il pagamento di spettanze a lei dovute a titolo di mantenimento
[...]
liquidate nel procedimento di separazione personale dei coniugi, venivano pignorate quote da lui possedute nella società Centro di Medicina Nucleare N1.
Aggiungeva che, nell'ambito di detta procedura, poi estintasi per rinuncia della creditrice, il presso il quale aveva svolto attività Controparte_2
professionali e nei cui confronti vantava quindi un credito di € 51.206,00, provvedeva in sua vece all'illegittimo pagamento di € 36.367,97 per spese relative alla estinzione della procedura esecutiva, nonché al pagamento di €
14.520,00 in favore di per spese e compensi relativi all'attività da CP_1
questi svolta quale CTU nominato dal giudice dell'esecuzione col triplice ruolo di esperto estimatore delle quote societarie pignorate, custode delle stesse e professionista delegato alla vendita coattiva.
Precisava, in relazione a tale ultimo pagamento, che lo stesso professionista aveva presentato in data 08.02.2017 istanza di liquidazione di soli CP_1
€ 3.843,00 per le prestazioni rese, per cui tale versamento risultava indebito per la differenza di € 10.677,00 (€ 14.520,00 - € 3.843,00) di cui chiedeva la restituzione in solido sia al che al Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio il che depositava atto di Controparte_2
rinuncia agli atti e ad ogni pretesa, azione o ragione sottoscritto da essa società
e da (il quale con nota del 24.11.2021 dichiarava ancora di voler Parte_1
rinunciare alla domanda nei confronti del e di voler Controparte_2
proseguire nel giudizio nei confronti di ) CP_1
Si costituiva altresì con comparsa di costituzione e risposta cui si CP_1
rinvia in questa sede, il quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda spiegata nei suoi confronti, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 5232/2021 del 15/12/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, per le ragioni innanzi esposte, rilevando la rinuncia alla domanda da parte di nei confronti del Parte_1 Controparte_2
dichiarava cessata la materia del contendere tra dette parti compensando tra di loro le spese processuali. Rigettava infine la domanda di restituzione dell'indebito avanzata da nei confronti di per Parte_1 CP_1
difetto di legittimazione attiva (ad agire) del primo, trattandosi di somme che non sono state da questi corrisposte al bensì a quest'ultimo versate dal CP_1
con assegno circolare così come dichiarato nel ricorso Controparte_2
dallo stesso ricorrente, per cui soltanto tale Centro poteva agire per la ripetizione. Condannava di conseguenza al pagamento, in Parte_1
favore di , delle spese del giudizio di primo grado denegando la CP_1
richiesta del convenuto di condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Avverso tale ordinanza proponeva appello articolando la censura Parte_1
di seguito sinteticamente esposta.
pagina 3 di 8 Con un unico motivo di impugnativa l'appellante impugnava la sentenza di primo grado deducendo l'errore del giudice laddove qualificava come soggetto legittimato all'azione un terzo che aveva soltanto provveduto a pagare l'altrui debito pecuniario (del ) agendo in suo nome e per suo conto, Pt_1
sottolineando che era lui che alla fine aveva subito l'ingiustificato impoverimento a causa dell'indebito, in quanto il terzo solvens ) Controparte_2
aveva poi provveduto a defalcare dall'autonomo credito vantato dal nei Pt_1
suoi confronti (per prestazioni professionali rese e fatturate) l'ammontare della somma in eccesso indebitamente pagata al dott. , compensando CP_1
in tal modo le relative partite di dare avere.
Chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis e ss cpc, accogliere il presente gravame per tutti i fatti sopra esposti e per l'effetto, accertato che il credito effettivo del dott. nei suoi confronti era di € CP_1
3.843,00, e non di € 14.520,00 (somma indebitamente percepita senza alcun titolo giustificativo, come da assegno circolare non trasferibile emesso dal
, condannare esso dott. , quale Controparte_2 CP_1
percettore dell'indebita somma in possesso del terzo ma di sua titolarità (in quanto relativa al credito da lui vantato verso il Centro di cui alle 16 fatture da lui stesso emesse), alla restituzione in suo favore della differenza tra il pagato ed il dovuto pari ad € 10.677,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Chiedeva altresì confermarsi la ordinanza del primo giudice laddove aveva dichiarato cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese relativamente alla domanda di pagamento da lui proposta nei confronti del Controparte_2
Si costituiva l'appellato che, per le specifiche motivazioni esposte CP_1
in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, contestava le ragioni poste a base dell'appello, chiedendo il rigetto dello stesso e la conferma dell'ordinanza pagina 4 di 8 di primo grado. In particolare oltre che ritenere corretto il rilievo del Tribunale di difetto di legittimazione attiva di , sottolineava che, in ogni caso, Parte_1
la somma a lui pagata dal era effettivamente dovuta quale CP_2
compenso conforme alle tariffe legali maturato per le prestazioni di estimatore, custode e delegato alla vendita svolte nella procedura esecutiva innanzi specificata, tenuto conto che l'importo da lui richiesto e liquidato dal giudice dell'esecuzione di € 3.843,00 non era esaustivo in quanto costituiva un mero anticipo non comprensivo del saldo a lui spettante per tutte le prestazioni effettivamente svolte.
Va preliminarmente osservato che nessuna impugnativa è stata proposta avverso il capo della ordinanza ex art. 702 bis cpc di primo grado che dichiarava la cessazione della materia del contendere per rinunzia alla azione con compensazione delle spese del giudizio in relazione alle domande proposte da nei confronti del Pertanto, su tale Parte_1 Controparte_2
statuizione si è formato il giudicato.
Fatta tale premessa, l'appello è infondato e va rigettato.
In vero destituita di fondamento è la prospettazione dell'appellante Pt_1
secondo cui la somma di € 14.520,00, versata dal
[...] Controparte_2
al , fosse di titolarità dello stesso .
[...] CP_1 Parte_1
Risulta in proposito pacifico ed incontestato che il pagamento sia stato effettuato dal con denaro proprio tramite assegno circolare Controparte_2
dallo stesso emesso. Pertanto, in primo luogo non è possibile ritenere detto un mero incaricato al pagamento, mancando tra l'altro qualsiasi delega CP_2
in tal senso rilasciata dal . Pt_1
Ciò detto, trattandosi di pagamento eseguito dal Controparte_2
come correttamente rilevato dal primo giudice, ai sensi dell'art. 2033 cc pagina 5 di 8 legittimato a proporre l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo poteva essere soltanto colui che ha eseguito il pagamento che si asserisce non dovuto, ovvero detto , e non già il rimasto terzo rispetto ad esso. CP_2 Pt_1
Quanto poi alla circostanza dedotta dall'appellante secondo cui Pt_1
sarebbe stato lui a subire alla fine il relativo pregiudizio economico, in quanto il
(pagatore) aveva provveduto a defalcare dal credito da lui vantato CP_2
verso il Centro (per prestazioni professionali rese e fatturate) l'ammontare della somma pagata indebitamente al dott. , si osserva quanto segue. CP_1
A tal riguardo il avrebbe potuto, tutt'al più, dedurre profili di illegittimità Pt_1
della surroga operata dal nelle ragioni del creditore CP_2 CP_1
(soddisfatto da detto Centro), e dunque motivi di illegittimità della conseguente compensazione operata dal di detto credito (cui sarebbe CP_2
succeduto per surroga al con il pregresso debito dallo stesso CP_1 CP_2
vantato nei confronti del (per prestazioni professionali rese e fatturate Pt_1
dal nei confronti del ). Pt_1 CP_2
In questo caso, tuttavia, la domanda di condanna al pagamento della somma di cui egli si riteneva ingiustamente privato, presupponente evidentemente l'accertamento della illegittimità della surroga e della compensazione operata dal in suo danno, doveva essere proposta dal nei CP_2 Pt_1
confronti del (nei cui confronti ha invece rinunciato Controparte_2
alle azioni con cessazione della materia del contendere) e non già nei confronti di . CP_1
Al rigetto dell'appello, con conferma della ordinanza impugnata, segue la condanna dell'appellante soccombente al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , delle spese processuali di questo grado che si CP_1
liquidano a carico del primo come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per pagina 6 di 8 ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
Va rigettata la domanda di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 cpc non ravvisandosi nella condotta di questi elementi tali da configurare sul piano soggettivo la mala fede o colpa grave, ovvero un abuso dello strumento processuale utilizzato al solo scopo di allungare i tempi della definizione del giudizio intralciando la celere definizione del medesimo.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto l'appellante soccombente ha l'obbligo di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la ordinanza “de quo” n. 5232/2021 del 15/12/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ex artt. 702 bis e ss. cpc, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza di primo grado impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , delle spese processuali del grado di appello CP_1
che liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all'avv. Luigi Russo;
c) Rigetta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 comma 3 cpc;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
pagina 7 di 8 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 17.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8