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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2024, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
n. 31156/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Alessia Notaro , ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel giudizio R.G. n. 31156 /2021
Avente ad oggetto: inadempimento
TRA
( n. 58/2020 Tribunale di Nola) C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1 Curatore dott.ssa ( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_2 CodiceFiscale_1
Grifoni(C.F. ), giusta decreto di nomina emesso dal Giudice Delegato del C.F._2
Tribunale di Nola, Dott. Beatrice Gennaro, in data 01/03/2021 e procura alle liti in atti, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale Michelangelo 85/A. Ai fini delle notifiche e delle comunicazioni da parte della Cancelleria si comunica l'indirizzo pec :
contro
: , in persona del legale Email_1 Controparte_1 rapp.te p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Domenico Vitiello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellamare di Stabia (NA) alla via Cosenza n. 77 – Email_2
PARTE OPPOSTA-in riassunzione E
, nata a [...] il [...]codice fiscale CP_2
nella qualità di legale rapp.te pt. della p.iva C.F._3 Controparte_1
, con sede in Gragnano alla Via Madonne delle Grazie 105, rapp.ta e difesa dall' Avv. P.IVA_2
Marco Domenico Vitiello ( CF ) e domiciliata presso lo studio legale del C.F._4 predetto difensore in C/Mare di Stabia alla Via Cosenza n. 77, con indirizzo di mail certificata fax n. 0810640274 presso i quali si chiede che debbano pervenire tutte le Email_3 comunicazioni relative al giudizio de quo ex art. 125 C.p.c. , giusta mandato in calce.
PARTE OPPONENTE- in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del , tenutasi mediante scambio di sintetiche note scritte di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano alle rispettive difese e il giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1670/2019, incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, notificato in data 06/11/2019, la , in persona del legale rapp.te p.t, ingiungeva alla Parte_1
pagina 1 di 4 (DA ORA ANCHE SOLO di pagare la complessiva somma di €. Controparte_1 CP_1
36.050,00, oltre le spese legali liquidate, a fronte del mancato pagamento di fatture commerciali. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e chiedeva, preliminarmente dichiararsi l'incompetenza per territorio del tribunale adito, e nel merito accertarsi che nulla fosse dovuto. Il giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata con NRG. 7556/2019, era poi interrotto a causa del (da ora anche solo fallimento) , dichiarato con sentenza Controparte_3
n 59/2019 del Tribunale di Nola. Sull'eccezione di incompetenza per territorio il giudizio era definito con sentenza verbale del 07/10/2021.
Con atto di citazione in riassunzione il fallimento evocava in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli la chiedendo di condannare la al pagamento della CP_1 CP_1 somma di € 36.050,00 oltre interessi e spese. Si costituiva la p.iva in personale del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 eccependo la estinzione della obbligazione per intervenuto pagamento della somma ingiunta. Cont Deduceva la che con contratto in data 17.12.2018 si era obbligata a Parte_1 realizzare servizi di sabbiatura e metallizzazione presso il cantiere di NO NT (Vi) alla via del Lavoro 8. Nello specifico la società in bonis si era impegnata a realizzare fasi della Parte_1 costruzione di n.15 torri eoliche per l'importo di Euro 11.000,00 cadauno, le parti concordavano il pagamento di un acconto iniziale di Euro 30.000,00 da scorporare sull'importo complessivo della commessa, determinando a regime, una volta versato l'importo dell'acconto di Euro 30.000,00, un prezzo unitario per singola Torre pari ad Euro 9.000,00. Deduceva che a fronte della realizzazione di sole cinque torri aveva corrisposto € 58.000 ovvero: - il 16.01.2019 Euro 30.000,00 (acconto da contratto) ; - il 28.02.2019 Euro 6.000,00; - il 07.03.2019 Euro
7.000,00; - il 19.03.2019 Euro 8.000,00; - il 04.04.2019 Euro 7.000,00; che tali somme corrispondevano alle seguenti fatture emesse dalla - n.29 del 31.12. 2018 di Euro Parte_1
30.000,00 per acconto su inizio lavori;
- n.3/4 del 18.02.2019 di Euro 9000,00 per sabbiature e metallizzazione;
- n.3/5 del 18.02.209 di Euro 9000,00 per sabbiature e metallizzazione;
- 3/9 del
08.03.2019 di euro 9000,00 per sabbiature e metallizzazione.
Evidenziava che la fattura azionata con il decreto ingiuntivo recava un numero progressivo antecedente a quella relativa all'acconto di € 30.000 regolarmente corrisposto e che la creditrice aveva emesso altre fatture dopo la n. 28 imputando i pagamenti ricevuti a debiti più recenti. Concludeva, quindi, affinchè il Tribunale “voglia Preliminarmente accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito della allora Società e del Fallimento della Parte_1
descritto nella fattura n. 28 del 31.12.2018, emessa assuntamente dalla Parte_1 Parte_1 nei confronti di essa della e comunque accertare e dichiarare l'inesistenza e
[...] Controparte_1 l'illegittimità assoluta di ogni eventuale credito vantato nei confronti della attuale convenuta e che quindi nulla è dovuto dalla al Fallimento della quindi rigettare ogni Controparte_1 Parte_1 domanda introdotta dal al Fallimento della 2) accertare e dichiarare comunque la Parte_1 risoluzione del contratto di appalto de quo per avvenuta scadenza in data 30.05.2019. 3) sentire condannare, in ogni caso, il al pagamento di spese, diritti ed onorari del Parte_1 giudizio”. La causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Dunque, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di pagina 2 di 4 prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, dal momento che fattura e l'estratto delle scritture contabili sono titolo idoneo solo per l'emissione del decreto, mentre nella fase successiva è necessario costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Nel caso di specie il processo è stato riassunto e proseguito dalla curatela che in quanto creditore deve dimostrare il fondamento della pretesa azionata originariamente in monitorio.
In primo luogo è fatto non contestato che le parti hanno sottoscritto un contratto di appalto di servizi in virtù del quale la società in bonis si era impegnata a realizzare lavori di saldatura e metallizzazione di 50 lamiere per quindici torri presso il cantiere di NO NT. Il prezzo concordato era di € 11.000 per ciascuna torre formata da cinquanta lamiere (prezzo unitario € 168,00). E' altrettanto incontestato il pagamento in acconto di € 30.000- come da fattura emessa dalla n. 29 Parte_1 del 31.12.2018.
Il contratto non prevedeva il pagamento di ulteriori acconti. Risultano altresì provati, perché sono state prodotte le contabili dei bonifici, non contestate tempestivamente dal fallimento che la i seguenti ulteriori pagamenti: - il Controparte_1
28.02.2019 Euro 6.000,00; - il 07.03.2019 Euro 7.000,00; - il 04.04.2019 Euro 7.000,00: totale €
49.000.
Non risulta invece documentato il pagamento menzionato nella comparsa di costituzione di euro 8.000,00 in data 19.03.2019 (c.f.r. all. alla comparsa di costituzione innanzi al giudice di Torre
Annunziata, nonché allegato alle memorie ex art. 183, II termine, c.p.c.). La opponente in riassunzione ha contestato l'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura n. 28 e descritta come “sabbiatura e verniciatura di carpenteria metallica di varie dimensioni e tipologie” ed ha evidenziato che la predetta fattura è stata emessa ancor prima dell'inizio delle lavorazioni indicate nel contratto di appalto, il quale prevedeva il pagamento di un solo acconto regolarmente corrisposto.
Ebbene la fattura n. 28 del 31.12.2018 reca la medesima data di quella n. 29 del 31.12.2018 e riferita al pagamento dell'acconto “inizio lavori di sabbiatura e metallizzazione”. Va evidenziato in proposito che le lavorazioni, secondo quanto pattuito nel contratto, avrebbero dovuto avere inizio il 14.1.2019 quindi la fattura n. 28 sarebbe stata emessa ancor prima di eseguire le prestazioni. Va, quindi, evidenziato che non vi è corrispondenza tra quanto pattuito e la fattura azionata, che tra l'altro si riferisce a lavori diverse di “carpenteria metallica”. Solo tardivamente, con le seconde memorie ex art. 183 cpc, il fallimento ha mutato prospettazione deducendo che in realtà “i contatti tra le due ditte ebbero inizio nel mese di luglio 2018, per definire le lavorazioni occorrenti in NO NT. In particolare, furono effettuati dei sopraluoghi e si decise che nel successivo mese di agosto 2018, la avrebbe dato inizio alle attività Parte_1 preparatorie per l'apertura del cantiere, come recupero della mano d'opera, spostamento di materiali e macchinari, alloggi ecc.ra. Tale fase prodromica alla esecuzione delle opere ed alla stipula del contratto di appalto, avvenne in base ad accordi verbali, e si convenne che i relativi costi sarebbero poi stati saldati entro il 31.12.2018”. Oltre ad essere tale prospettazione del tutto tardiva va sottolineato che la deduzione non è supportata da alcuna prova documentale tempestivamente prodotta (né la lacuna avrebbe potuto essere colmata con la prova orale richiesta, in quanto vertente su circostanze tardivamente dedotte).
In ogni caso non avendo diretta fonte nel contratto di appalto prodotto in giudizio, il fallimento avrebbe dovuto provare l'esecuzione delle prestazioni (recupero della mano d'opera, spostamento di materiali e macchinari, alloggi etc.) di cui ha domandato il pagamento. Non sono sicuramente idonee e sufficienti le mail depositate in atti dalle quali si evince solo che la fattura n. 28 era stata trasmessa prima dell'instaurazione del giudizio alla Controparte_1
La domanda del fallimento va pertanto respinta.
Va esaminata la domanda riconvenzionale proposta dalla diretta ad accertare Controparte_1 l'intervenuta risoluzione di diritto per scadenza del termine pattuito, del contratto di appalto. (Tale va pagina 3 di 4 qualificata la domanda di accertamento anche in assenza della espressa indicazione della proposizione della riconvenzionale). La domanda è senz'altro procedibile perché la domanda non è propedeutica o finalizzata a richieste risarcitorie o restitutorie nei confronti del fallimento. Invero in materia di fallimento, l'art. 72, comma
5, secondo periodo l. fall. postula — anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 l. fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo — che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l. fall.; deve parimenti essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, n. 1 e n. 3, l. fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria. Viceversa, la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte “in bonis” dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l. fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare. L'art. 12 del contratto prevedeva una durata dall'1.1.2019 al 30.5.2019 rinnovabile tacitamente per la durata di un anno salvo disdetta, da effettuarsi trenta giorni prima del termine di scadenza con raccomandata A/R o altro mezzo equivalente. Non è stata allegata, prima ancora che documentata, l'intervenuta disdetta del contratto;
pertanto il contratto si è tacitamente rinnovato per la durata di un anno.
Né, per altro verso, è stata dedotta l'essenzialità del termine pattuito, pertanto la risoluzione non può essere dichiarata, come richiesto, per intervenuta scadenza del termine contrattuale.
La domanda va quindi rigettata. Considerata la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.q.m.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dal fallimento nei confronti della Controparte_1
- Rigetta la domanda proposta dalla nei confronti del fallimento della Controparte_1
Parte_1
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 03/04/2024
Il giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Alessia Notaro , ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel giudizio R.G. n. 31156 /2021
Avente ad oggetto: inadempimento
TRA
( n. 58/2020 Tribunale di Nola) C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1 Curatore dott.ssa ( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_2 CodiceFiscale_1
Grifoni(C.F. ), giusta decreto di nomina emesso dal Giudice Delegato del C.F._2
Tribunale di Nola, Dott. Beatrice Gennaro, in data 01/03/2021 e procura alle liti in atti, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale Michelangelo 85/A. Ai fini delle notifiche e delle comunicazioni da parte della Cancelleria si comunica l'indirizzo pec :
contro
: , in persona del legale Email_1 Controparte_1 rapp.te p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Domenico Vitiello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellamare di Stabia (NA) alla via Cosenza n. 77 – Email_2
PARTE OPPOSTA-in riassunzione E
, nata a [...] il [...]codice fiscale CP_2
nella qualità di legale rapp.te pt. della p.iva C.F._3 Controparte_1
, con sede in Gragnano alla Via Madonne delle Grazie 105, rapp.ta e difesa dall' Avv. P.IVA_2
Marco Domenico Vitiello ( CF ) e domiciliata presso lo studio legale del C.F._4 predetto difensore in C/Mare di Stabia alla Via Cosenza n. 77, con indirizzo di mail certificata fax n. 0810640274 presso i quali si chiede che debbano pervenire tutte le Email_3 comunicazioni relative al giudizio de quo ex art. 125 C.p.c. , giusta mandato in calce.
PARTE OPPONENTE- in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del , tenutasi mediante scambio di sintetiche note scritte di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano alle rispettive difese e il giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1670/2019, incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, notificato in data 06/11/2019, la , in persona del legale rapp.te p.t, ingiungeva alla Parte_1
pagina 1 di 4 (DA ORA ANCHE SOLO di pagare la complessiva somma di €. Controparte_1 CP_1
36.050,00, oltre le spese legali liquidate, a fronte del mancato pagamento di fatture commerciali. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e chiedeva, preliminarmente dichiararsi l'incompetenza per territorio del tribunale adito, e nel merito accertarsi che nulla fosse dovuto. Il giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata con NRG. 7556/2019, era poi interrotto a causa del (da ora anche solo fallimento) , dichiarato con sentenza Controparte_3
n 59/2019 del Tribunale di Nola. Sull'eccezione di incompetenza per territorio il giudizio era definito con sentenza verbale del 07/10/2021.
Con atto di citazione in riassunzione il fallimento evocava in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli la chiedendo di condannare la al pagamento della CP_1 CP_1 somma di € 36.050,00 oltre interessi e spese. Si costituiva la p.iva in personale del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 eccependo la estinzione della obbligazione per intervenuto pagamento della somma ingiunta. Cont Deduceva la che con contratto in data 17.12.2018 si era obbligata a Parte_1 realizzare servizi di sabbiatura e metallizzazione presso il cantiere di NO NT (Vi) alla via del Lavoro 8. Nello specifico la società in bonis si era impegnata a realizzare fasi della Parte_1 costruzione di n.15 torri eoliche per l'importo di Euro 11.000,00 cadauno, le parti concordavano il pagamento di un acconto iniziale di Euro 30.000,00 da scorporare sull'importo complessivo della commessa, determinando a regime, una volta versato l'importo dell'acconto di Euro 30.000,00, un prezzo unitario per singola Torre pari ad Euro 9.000,00. Deduceva che a fronte della realizzazione di sole cinque torri aveva corrisposto € 58.000 ovvero: - il 16.01.2019 Euro 30.000,00 (acconto da contratto) ; - il 28.02.2019 Euro 6.000,00; - il 07.03.2019 Euro
7.000,00; - il 19.03.2019 Euro 8.000,00; - il 04.04.2019 Euro 7.000,00; che tali somme corrispondevano alle seguenti fatture emesse dalla - n.29 del 31.12. 2018 di Euro Parte_1
30.000,00 per acconto su inizio lavori;
- n.3/4 del 18.02.2019 di Euro 9000,00 per sabbiature e metallizzazione;
- n.3/5 del 18.02.209 di Euro 9000,00 per sabbiature e metallizzazione;
- 3/9 del
08.03.2019 di euro 9000,00 per sabbiature e metallizzazione.
Evidenziava che la fattura azionata con il decreto ingiuntivo recava un numero progressivo antecedente a quella relativa all'acconto di € 30.000 regolarmente corrisposto e che la creditrice aveva emesso altre fatture dopo la n. 28 imputando i pagamenti ricevuti a debiti più recenti. Concludeva, quindi, affinchè il Tribunale “voglia Preliminarmente accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito della allora Società e del Fallimento della Parte_1
descritto nella fattura n. 28 del 31.12.2018, emessa assuntamente dalla Parte_1 Parte_1 nei confronti di essa della e comunque accertare e dichiarare l'inesistenza e
[...] Controparte_1 l'illegittimità assoluta di ogni eventuale credito vantato nei confronti della attuale convenuta e che quindi nulla è dovuto dalla al Fallimento della quindi rigettare ogni Controparte_1 Parte_1 domanda introdotta dal al Fallimento della 2) accertare e dichiarare comunque la Parte_1 risoluzione del contratto di appalto de quo per avvenuta scadenza in data 30.05.2019. 3) sentire condannare, in ogni caso, il al pagamento di spese, diritti ed onorari del Parte_1 giudizio”. La causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Dunque, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di pagina 2 di 4 prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, dal momento che fattura e l'estratto delle scritture contabili sono titolo idoneo solo per l'emissione del decreto, mentre nella fase successiva è necessario costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Nel caso di specie il processo è stato riassunto e proseguito dalla curatela che in quanto creditore deve dimostrare il fondamento della pretesa azionata originariamente in monitorio.
In primo luogo è fatto non contestato che le parti hanno sottoscritto un contratto di appalto di servizi in virtù del quale la società in bonis si era impegnata a realizzare lavori di saldatura e metallizzazione di 50 lamiere per quindici torri presso il cantiere di NO NT. Il prezzo concordato era di € 11.000 per ciascuna torre formata da cinquanta lamiere (prezzo unitario € 168,00). E' altrettanto incontestato il pagamento in acconto di € 30.000- come da fattura emessa dalla n. 29 Parte_1 del 31.12.2018.
Il contratto non prevedeva il pagamento di ulteriori acconti. Risultano altresì provati, perché sono state prodotte le contabili dei bonifici, non contestate tempestivamente dal fallimento che la i seguenti ulteriori pagamenti: - il Controparte_1
28.02.2019 Euro 6.000,00; - il 07.03.2019 Euro 7.000,00; - il 04.04.2019 Euro 7.000,00: totale €
49.000.
Non risulta invece documentato il pagamento menzionato nella comparsa di costituzione di euro 8.000,00 in data 19.03.2019 (c.f.r. all. alla comparsa di costituzione innanzi al giudice di Torre
Annunziata, nonché allegato alle memorie ex art. 183, II termine, c.p.c.). La opponente in riassunzione ha contestato l'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura n. 28 e descritta come “sabbiatura e verniciatura di carpenteria metallica di varie dimensioni e tipologie” ed ha evidenziato che la predetta fattura è stata emessa ancor prima dell'inizio delle lavorazioni indicate nel contratto di appalto, il quale prevedeva il pagamento di un solo acconto regolarmente corrisposto.
Ebbene la fattura n. 28 del 31.12.2018 reca la medesima data di quella n. 29 del 31.12.2018 e riferita al pagamento dell'acconto “inizio lavori di sabbiatura e metallizzazione”. Va evidenziato in proposito che le lavorazioni, secondo quanto pattuito nel contratto, avrebbero dovuto avere inizio il 14.1.2019 quindi la fattura n. 28 sarebbe stata emessa ancor prima di eseguire le prestazioni. Va, quindi, evidenziato che non vi è corrispondenza tra quanto pattuito e la fattura azionata, che tra l'altro si riferisce a lavori diverse di “carpenteria metallica”. Solo tardivamente, con le seconde memorie ex art. 183 cpc, il fallimento ha mutato prospettazione deducendo che in realtà “i contatti tra le due ditte ebbero inizio nel mese di luglio 2018, per definire le lavorazioni occorrenti in NO NT. In particolare, furono effettuati dei sopraluoghi e si decise che nel successivo mese di agosto 2018, la avrebbe dato inizio alle attività Parte_1 preparatorie per l'apertura del cantiere, come recupero della mano d'opera, spostamento di materiali e macchinari, alloggi ecc.ra. Tale fase prodromica alla esecuzione delle opere ed alla stipula del contratto di appalto, avvenne in base ad accordi verbali, e si convenne che i relativi costi sarebbero poi stati saldati entro il 31.12.2018”. Oltre ad essere tale prospettazione del tutto tardiva va sottolineato che la deduzione non è supportata da alcuna prova documentale tempestivamente prodotta (né la lacuna avrebbe potuto essere colmata con la prova orale richiesta, in quanto vertente su circostanze tardivamente dedotte).
In ogni caso non avendo diretta fonte nel contratto di appalto prodotto in giudizio, il fallimento avrebbe dovuto provare l'esecuzione delle prestazioni (recupero della mano d'opera, spostamento di materiali e macchinari, alloggi etc.) di cui ha domandato il pagamento. Non sono sicuramente idonee e sufficienti le mail depositate in atti dalle quali si evince solo che la fattura n. 28 era stata trasmessa prima dell'instaurazione del giudizio alla Controparte_1
La domanda del fallimento va pertanto respinta.
Va esaminata la domanda riconvenzionale proposta dalla diretta ad accertare Controparte_1 l'intervenuta risoluzione di diritto per scadenza del termine pattuito, del contratto di appalto. (Tale va pagina 3 di 4 qualificata la domanda di accertamento anche in assenza della espressa indicazione della proposizione della riconvenzionale). La domanda è senz'altro procedibile perché la domanda non è propedeutica o finalizzata a richieste risarcitorie o restitutorie nei confronti del fallimento. Invero in materia di fallimento, l'art. 72, comma
5, secondo periodo l. fall. postula — anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 l. fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo — che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l. fall.; deve parimenti essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, n. 1 e n. 3, l. fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria. Viceversa, la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte “in bonis” dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l. fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare. L'art. 12 del contratto prevedeva una durata dall'1.1.2019 al 30.5.2019 rinnovabile tacitamente per la durata di un anno salvo disdetta, da effettuarsi trenta giorni prima del termine di scadenza con raccomandata A/R o altro mezzo equivalente. Non è stata allegata, prima ancora che documentata, l'intervenuta disdetta del contratto;
pertanto il contratto si è tacitamente rinnovato per la durata di un anno.
Né, per altro verso, è stata dedotta l'essenzialità del termine pattuito, pertanto la risoluzione non può essere dichiarata, come richiesto, per intervenuta scadenza del termine contrattuale.
La domanda va quindi rigettata. Considerata la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.q.m.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dal fallimento nei confronti della Controparte_1
- Rigetta la domanda proposta dalla nei confronti del fallimento della Controparte_1
Parte_1
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 03/04/2024
Il giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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