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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2776 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SGAMMEGLIA Parte_1
CRISTINA e dall'Avv. LAURICELLA SALVATORE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLISI
VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 20.11.23 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accertamento negativo della debenza della somma di euro 6.310,26 indebitamente corrisposte sulla pensione INVCIV. n.03138654 (percepita da
, dante causa del ricorrente) per il periodo che va dal per il periodo Persona_1 che va dall'01/01/2017 al 30/11/2018, comunicato con provvedimento dell' CP_1 del 9.10.2023
Si costituiva ritualmente contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_1 della domanda per aver il de cuius, per quanto concerne l'anno 2017, percepito redditi da lavoro dipendente di importo pari ad euro 5.759,44. La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 4.2.25.
1 *
In primo luogo è necessario rilevare che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo
(cfr. Cass. n. 9986/2009).
* In generale la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione di essenziali esigenze di vita di un soggetto debole, pertanto è necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 c. 1 Cost. ai fini dell'individuazione della normativa applicabile in caso di indebito. Invero l'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (v. C. Cost. sent. 39 del 1993; n. 431 del 1993) non tutelerebbe l'assicurato, per cui la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta alle regole generali di diritto comune (v. C. Cost. ord. n. 264/2004). Non si applica, quindi, la disciplina dell'indebito previdenziale (art. 13 co.1 L. 412/91 e art. 52 L. n. 88 del 1989). Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica;
pertanto tale disciplina non è applicazione a qualunque prestazione previdenziale (da ultimo v. Cassazione civile sez. lav. - 20/05/2021, n. 13915; Cass. n. 31373 del 2019, v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). Anche se è mancata per l'indebito assistenziale una disciplina di carattere generale derogatoria dell'art. 2033 c.c., si è andato affermando e via via consolidato un "principio di settore" nell'area dei trattamenti previdenziali, secondo il quale -in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) -trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
All'interno del settore assistenziale la giurisprudenza ha individuato, una articolata disciplina che distingue vari casi;
la disciplina della ripetibilità, di fatto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale:
1) revoca del beneficio per carenza del requisito sanitario;
2) revoca del beneficio per carenza del requisito reddituale;
3) revoca del beneficio per fatti ostativi diversi dal requisito sanitario e reddituale
–c.d. mancanza in via generale dei requisiti di legge;
In punto di onere della prova occorre tenere conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass, SS.UU. 04.08.2010, n. 18046) secondo cui
2 “spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto.”
Nel caso di specie la parte non ha dato prova alcuna del diritto a trattenere le somme percepite;
è anzi incontestato che il de cuius per quanto concerne l'anno
2017, abbia percepito redditi da lavoro dipendente di importo pari ad euro
5.759,44.
Accertato l'indebito, occorre verificarne la ripetibilità.
Per quel che interessa nell'odierna controversia, in caso di revoca del beneficio per carenza del criterio reddituale la disciplina applicabile va ricercata nell'art.
3-ter del d.l.n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma
9, del d.l.n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988. (v. Cassazione civile sez. lav. -20/05/2021, n. 13915)
In sostanza, le regole applicabili sono quelle previste dal d.l. n. 850/1976, art.
3- ter, convertito in L. n. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore… degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) e il d.l. n. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella l. n. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”), risultando invece abrogata la L. n. 537/1993 che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma
4 e non applicabile, per eccesso rispetto alla delega di legge, l'art. 5, comma 5,
d.P.R. n. 698/1994 (sul tema si veda, in dettaglio, Cass. 7048/2006).
In altri termini, la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione in favore di chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale o che non ne abbia mai fatto richiesta (v. Cass. n. 12406/03), nonché di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di
3 erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o di dolo comprovato dell'accipiens (Cass. n. 26036/2019 e n. 28771/2018).
In merito al coefficiente soggettivo, il dolo non sussiste in caso di mancato inoltro della dichiarazione dei redditi da parte del pensionato addebitabile a mera dimenticanza (Cass.n.31372/2019); non sussiste dolo e dunque obbligo di restituzione nell'ipotesi in cui l'CI abbia già dichiarato i propri redditi alla PA;
in nessun caso si può chiedere la restituzione quando l'indebito scaturisce da un reddito costituito da una prestazione assistenziale o previdenziale erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_1
Tuttavia, il dolo dell'assicurato idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.
Inoltre l'art. 13, comma 6, lettera c), d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ha introdotto il comma 10-bis in forza del quale, viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul diritto CP_1
o sulla misura della prestazione medesima, cui può ottemperarsi o attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria oppure mediante apposita dichiarazione diretta all'Istituto previdenziale.
A fronte di tanto, circa le fattispecie che escludono il dolo dell'interessato, se è abbastanza agevole identificare le situazioni in cui i dati reddituali sono già stati conosciuti dall'istituto previdenziale, è più complicato individuare le situazioni in cui i dati reddituali (sebbene non conosciuti) sarebbero stati conoscibili dall' con l'uso della diligenza richiesta dalla qualità di soggetto erogatore CP_1 della prestazione.
In proposito la giurisprudenza (v. Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020) ha evidenziato la sussistenza di un obbligo in capo all' di acquisire i dati reddituali in CP_1 possesso di altre P.P.A.A. richiamando gli interventi normativi di seguito elencati. 1) Il d.l. 78/2009 (conv. con mod. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102) che, all'art. 15, prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari,
e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti
4 in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono ordinariamente conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica a decorrere da tale data. CP_1
2) L'art. 13 del d.l. 78/2010 (conv. con mod. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122) che, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" CP_1 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. È perciò confermato che i titolari delle prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione.
3) L'art. 35 del d.l. 207/2008 che, al comma 10 bis, stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art.
13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. In ragione di tanto, l'obbligo di comunicazione all' dei titolari di CP_1 prestazioni collegate al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all'ente previdenziale.
Compiuto questo ampio inquadramento deve essere evidenziato che nel caso sottoposto all'odierno vaglio è incontestato e documentato che il superamento reddituale contestato alla ricorrente sia dovuto a redditi di lavoro dipendente Si tratta di prestazione conoscibile da , perché dichiarata all'Agenzia delle CP_1 entrate, come dimostrato dal CUD 2016 depositato proprio da . CP_1
Sussistendo la conoscibilità dei dati reddituali da parte dell' non può CP_1 ritenersi sussistente il dolo della parte ricorrente sicché, poiché il provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti reddituali è stato adottato successivamente al pagamento dei ratei oggetto di causa, deve essere accertata l'irripetibilità dell'indebito prospettato dall' CP_1
5 Le spese di lite – liquidate come da dispositivo ai minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni affrontate – seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile l'indebito della somma di euro 6.310,26 corrisposto sulla pensione INVCIV. n. ; P.IVA_1 liquida le spese di lite, poste a carico di , in euro 1.865,00, oltre spese IVA e CP_1
CPA, da distrarsi. Così deciso in Agrigento, 04/02/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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