Ordinanza cautelare 28 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 16 aprile 2021
Sentenza 17 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/12/2021, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01523/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01371/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il -OMISSIS-
del provvedimento del -OMISSIS-, adottato dal Ministero della Difesa --OMISSIS-, con il quale è stata rigettata per la terza volta la richiesta di assegnazione prodotta ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992;
- di ogni altro atto connesso, ivi inclusa la nota del Ministero recante la assenza di posti disponibili nella sede cessionaria di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, ivi inclusa, ove necessario, del -OMISSIS-, e di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- del silenzio diniego di accesso formulato dal ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, -OMISSIS-, ha presentato istanza di trasferimento, ai sensi della legge n. 104 del 1992, onde poter assistere lo zio, residente nel -OMISSIS-.
1.1. Tale istanza è stata respinta dal Ministero della Difesa, previa comunicazione dei motivi ostativi, con provvedimento del -OMISSIS-in quanto:
- “ ai sensi dell’art. 981 d.lgs. 66/2010 i benefici di cui alla legge 104/92 sono applicabili al personale militare compatibilmente con il proprio stato, nel limite ‘delle posizioni organiche previste per il ruolo e grado vacanti nella sede di richiesta destinazione’, nel caso di specie nella sede di -OMISSIS- le posizioni organiche di -OMISSIS-, previste per il ruolo e il grado dell’istante sono tutte utilmente occupate ”;
- l’Amministrazione della Difesa “ a differenza di quanto vale per il pubblico impiego, non può non tenere conto della struttura ordinativa dell’esercito, in cui il mantenimento di livelli ottimali di efficienza e di operatività, realizzabile tramite il proficuo impiego del personale, risulta essere condizione necessaria a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali. Difatti, lo stato di sottoalimentazione nel complesso pari a 45 unità, nell’ottica di mantenere un adeguato livello di operatività/funzionalità, non consente, al momento, sottrazione di personale” ;
- “ presso l’ente di appartenenza risultano presenti già altri militari beneficiari di speciali disposti normativi (legge 104/92, d.lgs. 151 art. 42, d.l. 267/00) che riducono ulteriormente l’operatività del reparto ”;
- “ inoltre, il fatto non contestato della presenza di altri famigliari (5 fratelli, 1 sorella, 5 affini e 7 nipoti), residenti in località viciniore a quella del disabile e non oggettivamente impossibilitati a fornire la dovuta assistenza, contribuisce a far decadere i presupposti per l’accoglimento dell’istanza ”.
2. Con ricorso notificato e depositato avanti al TAR per il Lazio e successivamente riassunto avanti a questo Tribunale, il signor -OMISSIS- ha impugnato tale provvedimento di reiezione della sua istanza sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione e falsa applicazione degli art. 2, 3, 32 e 97 della Costituzione; Violazione dell’art. 33, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 1992, nonché dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (carenza di motivazione e difetto di istruttoria; difetto dei presupposti di fatto e di diritto); violazione dell’art. 981 del d.lgs. 66 del 2010; eccesso di potere per sviamento; contraddittorietà, perplessità e illogicità manifesta; ingiustizia manifesta; eccesso di potere per sviamento; illogicità manifesta .
Il ricorrente sostiene che, essendo la sede di -OMISSIS- in sottorganico al pari di quella di -OMISSIS-, dovrebbe “ darsi preminenza al diritto alla salute, costituzionalmente garantita, del malato ad essere assistito dal proprio parente” .
Ad avviso del ricorrente l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 attribuisce al lavoratore il “ diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere” e l’inciso “ ove possibile ” sarebbe riferibile ai soli casi in cui “ sia impossibile per la sede cedente fare a meno del lavoratore o per la sede cessionaria accogliere un nuovo lavoratore” .
L’inciso “ ove possibile ” giustificherebbe il rigetto della domanda “ solo per casi eccezionali e straordinari e che vanno valutati caso per caso ”.
Il provvedimento impugnato invece si limiterebbe a fare “ riferimento a generiche e indimostrate esigenze organizzative delle strutture militari ”.
La sede di -OMISSIS- non sarebbe in sottorganico, anzi vi sarebbe un sovra organico di diverse centinaia di unità, risultando “ distaccati in altri istituti di pena ben diverse centinaia di unità di cui diverse decine, addirittura, per generici ed imprecisati motivi di servizio ”.
Per la sede di -OMISSIS- non sarebbero stati considerati i distaccamenti temporanei.
Inoltre la presenza di altri famigliari sarebbe irrilevante, non rientrando più a seguito della novella del 2010, la “ continuità ed esclusività ” dell’assistenza tra i requisiti previsti dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992.
II - Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 33, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 1992, nonché dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (carenza di motivazione e difetto di istruttoria; difetto dei presupposti di fatto e di diritto); ingiustizia manifesta; eccesso di potere per sviamento; illogicità manifesta .
L’Amministrazione non avrebbe precisato se nel personale considerato presso la sede di -OMISSIS- siano compresi anche i beneficiari di distacchi temporanei.
In tal modo si disconoscerebbe lo scopo della legge n. 104 del 1992 che è quello di assicurare alle persone disabili l’assistenza da parte di un parente.
Dalla sede di -OMISSIS- risulterebbero distaccate temporaneamente 142 unità per generici motivi di servizio. L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare se i motivi di tali distaccamenti debbano considerarsi prevalenti rispetto alle esigenze del ricorrente.
III - Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992; violazione e falsa applicazione del d.lgs. 66 del 2010; violazione della legge n. 241 del 1990; difetto di presupposti; carenza istruttoria.
Nel contesto territoriale ove si trova lo zio disabile vi sarebbero altri istituti in sottorganico ove il ricorrente avrebbe potuto essere trasferito. L’Amministrazione “ avrebbe potuto indicare al ricorrente ulteriori sedi nel medesimo territorio ove il sottorganico era più urgente in modo da salvaguardare entrambi gli interessi”.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione della legge n. 104 del 1992; violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per sviamento.
Il trasferimento ai sensi della legge n. 104 del 1992 dovrebbe essere garantito senza considerare i distacchi temporanei.
Le esigenze di assistenza del disabile sarebbero sempre prevalenti rispetto alle generiche esigenze di servizio che hanno portato agli altri distacchi temporanei.
Inoltre i dati di raffronto del personale tra la sede di partenza e la sede di destinazione (-OMISSIS-) non sarebbero omogenei: in relazione alla sede di -OMISSIS- l’Amministrazione avrebbe considerato la posizione di “-OMISSIS-”, invece, in relazione alla sede di -OMISSIS-, avrebbe considerato l’intera consistenza dell’organico.
In base all’art. 981 c.o.m. sarebbe ostativa alla concessione del beneficio esclusivamente l’indisponibilità di “ posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione ”. Al ricorrente quale -OMISSIS- potevano essere assegnati anche compiti diversi.
Inoltre il ricorrente dopo avere presentato istanza è stato trasferito a -OMISSIS-, pertanto la valutazione della consistenza organica doveva riguardare la sede di -OMISSIS-.
Il dato della “ sottoalimentazione nel complessivo pari a 45 unità ” non sarebbe indicativo senza il riferimento alla dotazione organica complessiva.
L’Amministrazione non avrebbe posto in essere alcun bilanciamento degli interessi coinvolti.
V – Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, in ordine al diniego implicito all’accesso .
Il ricorrente ha chiesto copia di tutte le tabelle organiche di tutti i reggimenti e le caserme presenti nell’ambito del raggio degli 80 km. dal domicilio del disabile da assistere.
Tali documenti sarebbero necessari per la tutela dei diritti del ricorrente, pertanto il diniego tacito di accesso sarebbe illegittimo.
3. Con ordinanza -OMISSIS-questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
4. Con istanza depositata in data-OMISSIS-il ricorrente ha chiesto l’adozione, da parte del Collegio, di un’ordinanza istruttoria finalizzata all’acquisizione della documentazione attestante :
1. i distaccamenti attualmente in essere dalla sede di -OMISSIS- ad altre sedi ed i motivi per i quali esistono tali distaccamenti temporanei;
2. i distaccamenti attualmente in essere per la sede di -OMISSIS- ed i motivi per i quali esistono i distacchi;
3. La dotazione organica completa di -OMISSIS- e -OMISSIS-;
4. La pianta Organica degli che esistono nell’ambito degli 80 km di distanza dal domicilio del disabile da assistere ed in particolare delle possibili sedi cessionarie di -OMISSIS- tutte caserme che si trovano nel raggio degli 80 km dal domicilio del disabile da assistere ”.
4.1. Con ordinanza n-OMISSIS- questa Sezione:
a) ha respinto tale istanza in quanto:
- “la documentazione relativa ai distaccamenti in essere riguarda dati sensibili e super sensibili di terzi” ;
- “ai sensi dell’art. 1048 del D.P.R. 90 del 2010 le “tabelle ordinative organiche” sono peraltro espressamente sottratte al diritto di accesso, in ragione dell’interesse pubblico “alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali” (in questo senso: T.AR, Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 8 luglio 2020, n. 240)” ;
- “in ragione della tendenziale segretezza di tale documentazione, l’ordine di esibizione della stessa richiede un ragionevole contemperamento degli interessi coinvolti” ;
- “il ricorrente non ha indicato ragioni di effettiva indispensabilità dell’acquisizione di tali documenti né tale acquisizione risulta necessaria ai fini della decisione del presente giudizio ”;
b) ha ritenuto che le esigenze istruttorie manifestate dal ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte attraverso l’acquisizione dall’Amministrazione resistente di una documentata relazione in ordine ai fatti di causa con particolare riferimento alle esigenze di organico dell’articolazione di appartenenza del ricorrente e “ alle posizioni organiche previste per il ruolo e grado vacanti nella sede di richiesta destinazione ”.
5. Il Ministero della Difesa in ottemperanza a tale ordinanza ha depositato una documentata relazione in cui in particolare ha confermato:
- che presso la sede richiesta (-OMISSIS-) non vi è carenza “ di posizioni organiche (da -OMISSIS-) organicamente previste per il ruolo e grado del militare, ai sensi dell’art. 981 del d.lgs. 66/2010 ” e che nel complesso vi sono “ 1439 posizioni previste per il ruolo -OMISSIS- ” e 292 posizioni organiche nell’incarico di ” -OMISSIS- ”;
- che presso la sede di -OMISSIS- “ vi è uno stato di sottoalimentazione del Reparto di appartenenza ”, quantificato in 45 unità di personale, e che nel complesso vi sono 668 posizioni previste “ per il ruolo di -OMISSIS-” e 427 posizioni organiche nell’incarico di “ -OMISSIS- ”.
6. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data -OMISSIS-, il ricorrente, oltre a riformulare le censure contenute nel ricorso principale, ha proposto i seguenti ulteriori motivi:
I - Violazione e falsa applicazione degli art. 2, 3, 32 e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 33, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 1992, nonché dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (carenza di motivazione e difetto di istruttoria; difetto dei presupposti di fatto e di diritto); violazione dell’art. 981 del d.lgs. 66 del 2010; eccesso di potere per sviamento; contraddittorietà, perplessità e illogicità manifesta; ingiustizia manifesta; eccesso di potere per sviamento; illogicità manifesta .
I.a - Le esigenze organizzative rileverebbero ai soli fini della richiesta di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, non ai fini della concessione dei permessi retribuiti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
I.b - Il ricorrente ribadisce che la presenza di altri famigliari sarebbe irrilevante.
I.c - L’Amministrazione non subirebbe conseguenze penalizzanti dalla concessione del beneficio.
I.d - I dati di raffronto utilizzati dall’Amministrazione in relazione alla sede di partenza e alla sede di destinazione non sarebbero omogenei.
I.e – Sarebbe palese la carenza istruttoria dei provvedimenti impugnati visto che lo stesso Ministero ammetterebbe di non aver neanche valutato la possibilità di trasferire il ricorrente anche in altre viciniori.
II - Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990; violazione del principio della trasparenza degli atti amministrativi; eccesso di potere per sviamento .
Il diniego all’ostensione dei documenti richiesti non avrebbe consentito al ricorrente di replicare efficacemente alle deduzioni del Ministero in ordine alla situazione delle scoperture di organico di -OMISSIS- e -OMISSIS-.
7. In vista della discussione del ricorso, il ricorrente depositava una memoria in cui ribadiva ulteriormente le proprie difese e all’udienza del 17 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Non possono essere condivise le censure proposte dal ricorrente con i motivi I-IV del ricorso principale e I del ricorso per motivi aggiunti.
8.1. L’invocato articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 – pacificamente applicabile anche al personale militare – prevede che “ il lavoratore di cui al comma 3 (dipendente pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado, al ricorrere di determinate condizioni) ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ”.
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 1 febbraio 2021, n. 914) ha puntualmente chiarito che:
a ) il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici, nell’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito (Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 2018, n. 5550; sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 29; sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3526).
In quest’opera di ponderazione, è quindi legittima la valutazione della circostanza che la persona portatrice di handicap abbia altri familiari in loco , non oggettivamente impossibilitati a prestare assistenza al disabile. Sotto questo profilo, le disposizioni della legge n. 183 del 2010 non hanno apportato modifiche radicali e comunque tali da potere elidere, ai fini della decisione sul trasferimento di sede, lo spazio di discrezionalità dell’Amministrazione nel valutare le opposte esigenze del dipendente e dell’assistenza della persona disabile nel caso concreto (Cons. Stato, Sez. IV, 20 agosto 2020, n. 5157).
In definitiva, nel bilanciamento tra interesse dell’Amministrazione ed esigenze di assistenza del soggetto afflitto da handicap ben può entrare anche la considerazione della presenza di altri familiari in grado di prestare la dovuta assistenza, nonostante l’eliminazione dall’articolo 33 della legge n. 104 del 1992 del requisito della “ esclusività ” dell’assistenza stessa.
b ) l’inciso “ ove possibile ”, contenuto nella predetta disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento (Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2018 n. 2819), nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che l’assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado (Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2018, n. 987); orientamento analogo è stato espresso anche per i restanti settori del pubblico impiego, con particolare riguardo al personale delle forze di polizia a ordinamento civile. Anche qui è consolidato il principio secondo il quale il diritto al trasferimento per motivi di assistenza familiare non è assoluto, ma limitato in presenza di eventuali impedimenti organizzativi, atti a giustificare il diniego opposto dalla struttura di provenienza o di destinazione (Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4200);
c ) l’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione – e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5, con le esigenze generali del servizio – deve consistere in una ponderazione accurata delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione;
d ) con la conseguenza che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente (cfr., per il personale militare, l’art. 981, comma 1, lett. b ), del c.o.m.).
8.2. Dunque i parametri entro i quali l’Amministrazione è tenuta a valutare se accogliere o meno il trasferimento presso la sede di servizio richiesta, sono – da un lato – le proprie esigenze organizzative ed operative e – dall’altro – l’effettiva necessità del beneficio, al fine di impedire un uso strumentale del trasferimento medesimo (Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2015, n. 5113).
D’altra parte la piena funzionalità dell’istituto – il cui obiettivo è quello di assicurare l’assistenza al disabile da parte di un parente - richiede che il beneficio sia assicurato esclusivamente nelle situazioni di effettiva necessità.
Laddove si consentissero utilizzi strumentali del beneficio, si inciderebbe negativamente sulla effettiva possibilità di trasferimento nelle ipotesi di oggettiva necessità di assistenza.
8.3. Ciò posto nel caso di specie l’Amministrazione ha motivato in modo congruo il rigetto dell’istanza del ricorrente sia sotto il profilo delle proprie esigenze organizzative, evidenziando la scopertura di organico presso la sede in atto e la non disponibilità di una posizione organica per ruolo e grado presso la sede richiesta, sia sotto il profilo della effettiva necessità del beneficio.
Sotto questo secondo profilo è circostanza rilevante che, come ha evidenziato l’Amministrazione, in località viciniore allo zio disabile risiedano “ 5 fratelli, 1 sorella, 5 affini e 7 nipoti” e che il ricorrente non abbia né allegato né in alcun modo provato – sia in sede procedimentale sia in giudizio – impedimenti oggettivi di tali ulteriori familiari.
Peraltro il ricorrente non ha nemmeno dedotto di avere in precedenza assistito lo zio disabile.
In definitiva, come efficacemente espresso dalla già richiamata sentenza n. 914 del 2021 del Consiglio di Stato, i due profili motivazionali a sostegno del diniego (rappresentazione delle esigenze dell’Amministrazione e presenza di altri familiari in grado di prestare assistenza al disabile) operano sinergicamente esprimendo il bilanciamento delle opposte esigenze correttamente compiuto dall’Amministrazione.
8.4. Infondata è altresì la censura proposta con il terzo motivo del ricorso principale, con cui il ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di trasferimento in altra sede del contesto territoriale in cui risiede lo zio disabile.
In merito è sufficiente il rilievo che, come risulta dall’istanza, il ricorrente si sia limitato a richiedere il trasferimento presso la sola sede di -OMISSIS-: sicché l’Amministrazione non avrebbe potuto pronunciarsi oltre il limite della domanda.
8.5. Inammissibile è la censura di cui al punto I.a del ricorso per motivi aggiunti con cui il ricorrente lamenta che le esigenze organizzative rileverebbero ai soli fini della richiesta di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, non invece ai fini della concessione dei permessi retribuiti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
Tale censura, desumibile dal contenuto del provvedimento impugnato, è stata infatti tardivamente proposta solo con il ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data -OMISSIS-.
8.6. infondata è altresì la censura con cui il ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la consistenza organica della sede di -OMISSIS- anziché quella di -OMISSIS-.
Alla data di presentazione dell’istanza il ricorrente era infatti assegnato alla sede di -OMISSIS-.
9. Le censure proposte con il quinto motivo del ricorso principale e con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti – con le quali si assume che il mancato accesso ai documenti richiesti avrebbe impedito un’efficace contestazione in punto di scoperture di organico nelle sedi di -OMISSIS- e di -OMISSIS- - sono infondate per le ragioni già espresse nella richiamata ordinanza -OMISSIS-, con cui questa Sezione ha respinto la domanda istruttoria presentata dal ricorrente.
10. Il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti devono pertanto essere respinti.
11. In ragione della peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.