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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31792 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Maria Lucia Scapaticci, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] l'[...], con il patrocinio CP_1 dell'avv. Laura Dipaola, giusta procura in atti
Resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 27.11.24 (ricorrente)
e del 25.11.24 (la resistente)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso ex art.9 L.D. ritualmente comunicato unitamente al decreto di fissazione di udienza, con il quale a modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio da di cui alla pronuncia di questo CP_1
Tribunale n. 11957 del 26.07.2022 le cui condizioni prevedevano un contributo di mantenimento a suo carico per le figlie (1997) e Per_1
(2000) di euro 650,00, oltre al 50% delle spese straordinarie R_
chiedeva la revoca del contributo di mantenimento per la figlie, per svolgere la prima attività retribuita come addetta alle vendite, la seconda, che aveva costituito nucleo familiare coronato dalla nascita di un figlio, per aver lasciato la residenza materna andando a vivere con il compagno ed il bambino, conseguentemente chiedendo la revoca dell'assegnazione alla ex moglie della casa coniugale, o, in subordine, il versamento dell'assegno direttamente all'avente diritto;
letta la comparsa di costituzione di , che chiedeva il rigetto del CP_1
ricorso, deducendo che contrariamente a quanto dal padre affermato, la figlia non era stabilmente occupata, mentre la figlia viveva Per_1 R_
presso la residenza materna con il minore a cui doveva provvedere lei medesima, evidenziando la mancata puntualità del ricorrente al versamento del contributo, sì da aver determinato la necessità di agire coattivamente;
esperita, senza esiti, la conciliazione delle parti all'udienza del 5.12.23,
sentite le parti personalmente all'udienza del 12.12.23, effettuato tentativo di 3
conciliazione negativamente esitato, disposto approfondimento istruttorio per il tramite dell'audizione di entrambe le figlie maggiorenni e di autorizzazione al deposito di documentazione reddituale, ritenuta la causa matura per la decisione, salvo il deposito di documentazione, era fissata udienza al 29.11.24
per la remissione della causa al Collegio, con termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e le memorie conclusionali;
rilevato che alla fissata udienza del 29.11.24 la causa era rimessa in decisione collegiale;
tutto ciò premesso
OSSERVA IL COLLEGIO
Occorre preliminarmente rilevare la legge n. 898 del 1979, art. 9, subordina la revisione delle disposizioni concernenti la misura dei contributi da corrispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla sopravvenienza di giustificati motivi, non potendo il giudice procedere a una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019)
Cass. 2018, n. 32529 ed, in precedenza, Cass. 11488/08; n. 14093/09).
In particolare, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti 4
nuovi - il cui onere probatorio è a carico dell' obbligato (cfr. Cass., 13657/22)-
, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (da ultimo, Cass.,
n.4768/18).
Ciò premesso, ha chiesto a modifica delle condizioni Parte_1
di divorzio la revoca del contributo di mantenimento per le figlie e Per_1
e conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla R_
resistente sul presupposto, per la prima, di svolgimento di attività lavorativa, per la seconda, in ragione dell'avvenuta costituzione di nucleo familiare coronata dalla nascita di un figlio minore.
Come è noto, per consolidata giurisprudenza cui questo Tribunale ritiene di aderire, in linea generale, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264;
Cass. 14 agosto 2020, n. 17183), ciò in quanto se non è possibile fissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia, ove sia raggiunta un'età nella quale il percorso formativo e di studi è nella normalità dei casi ampiamente concluso, cessa la debenza dell'assegno, con onere del figlio di provare le ragioni individuali specifiche che giustifichino la situazione di soggetto ancora non autosufficiente (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021,
n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n. 17380).
Da tale premessa discende che la valutazione va compiuta in concreto, con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età del beneficiario, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura verso il c.d. figlio ultra maggiorenne, ossia il figlio adulto. 5
Svolte queste premesse, relativamente alla figlia , oggi quasi di Per_1
anni 28, l'età, il conseguimento, da molti anni, del diploma superiore e l'indubbia capacità lavorativa generica inducono il Tribunale a ritenere che la stessa abbia completato il proprio percorso di formazione, senza che permanga in capo ai genitori l'obbligo di mantenimento.
Ed invero, la stessa sentita all'udienza del 22.5.24 Parte_2
ha confermato che, terminati gli studi superiori (ormai circa 9 anni orsono) ha fatto il proprio ingresso nel mondo del lavoro “Ho fatto il liceo linguistico.
Dopo non ho proseguito gli studi. Ho 26 anni, vivo con mia madre. Ho lavorato per un periodo in un negozio, Glitter, a Casalpalocco. Non lavoro da 5/ 6 mesi. Da Glitter guadagnavo € 1.100,00”, con un introito mensile tale da far ritenere frutto di autonoma determinazione materna la prosecuzione del mantenimento della figlia, come pure dichiarato.
Il fatto che non abbia ancora reperito idonea Parte_2
attività lavorativa, non può far persistere l'obbligo in capo ai genitori di provvedere al di lui mantenimento a tempo indeterminato;
ciò in quanto, data l'età, solo qualora ne ricorrano i presupposti, lo stesso potrà formulare iure proprio richiesta di alimenti, perché essendo il solo titolare della legittimazione attiva per richiedere l'eventuale adempimento di tale obbligo, non residuando obblighi di mantenimento a carico dei genitori.
Conseguentemente, il contributo di mantenimento per la figlia deve revocarsi, a far data a far data dal deposito del ricorso.
Relativamente alla figlia di anni 25, è incontestato per averlo R_ riconosciuto il padre all'udienza del 12.12.23 che la stessa vive preferenzialmente presso la madre unitamente al figlio ER attualmente di 26 mesi (è nato nel novembre 2022): “Ha un figlio di un anno
e ora non lavora, non fa niente. Più volte provo a chiamarla ma lei non mi risponde. Io in passato ho ingaggiato un investigatore e ho scoperto che
era andata vivere con il suo compagno, che è tassista, ma ora R_ confermo che è tornata a vivere dalla madre”.
Sentita all'udienza del 22.5.25 la ragazza ha confermato di continuare la relazione sentimentale con il padre del figlio che provvede alle esigenze del minore “Il mio fidanzato ha avuto problemi con la legge ma ora lavora 6
come tassista. Mantiene il bambino. Siamo ancora una coppia nonostante i problemi, ma c'è un rapporto sereno”, di essersi diplomata nell'anno 2019 e di aver da allora svolto lavori saltuari “Ho fatto lavoretti, ma senza contratto.
Ho lavorato in pizzeria come cassiera e come hostess in un ristorante. Adr: ho lavorato a chiamata nel week end, non avevo un guadagno fisso” e di essere allo stato inoccupata.
Alla luce di tali risultanze deve ritenersi che nel caso di specie la circostanza della relazione sentimentale della figlia allietata dalla nascita di un bambino non abbia ancora determinato la costituzione di nuovo nucleo, con autonoma comunione materiale e spirituale di vita rispetto a quello di origine, realizzando i molteplici effetti stabiliti dalla legge.
Ciò è tanto vero che l'art.143 c.c. nel delineare i diritti e doveri dei coniugi enuncia espressamente il dovere di entrambi di contribuire ai bisogni della famiglia "in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo" che dunque presuppone, attribuendo alla contribuzione una configurazione paritaria e reciproca che si identifica nell'obbligo di soddisfare le necessità della famiglia, intesa dunque come formazione sociale nuova ed autonoma.
Nessuno di detti elementi è ravvisabile nel caso in oggetto ove la figlia,
a seguito di una relazione sentimentale da cui è nato un figlio (a cui pure il padre provvede) ha continuato a vivere, come in passato, con la madre.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che nel caso di specie valutata, per un verso, l'età della figlia e il non ancora compiuto ingresso nel mondo del lavoro e, per altro verso, la conclusione del naturale percorso di studi e lo svolgimento di attività lavorativa, sia pure saltuaria, così da non potersene inferire la colpevole inerzia, sia persistente il diritto al riconoscimento del contributo di mantenimento a carico del padre, a ciò non potendo ostare, per quanto in precedenza chiarito, l'intrattenere la ragazza una relazione sentimentale allietata dalla nascita di un figlio, senza che ciò abbia peraltro determinato la cessazione del legame con la propria famiglia di origine.
In tal senso, non meritevole di accoglimento è la richiesta di revoca del contributo di mantenimento formulata dal padre in via principale e la conseguente richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale. 7
Relativamente alla subordinata richiesta di versamento diretto dell'assegno alla figlia formulata dal ricorrente, la stessa va respinta in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto (madre convivente o figlia maggiorenne), aderendo il Tribunale alla consolidata giurisprudenza di legittimità per cui il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda
(cfr. , tra le altre, Cass. civ. 34100/21).
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, fermo il resto, così provvede:
1) Revoca a far data dal deposito del ricorso, il contributo di mantenimento versato da per la figlia nella misura della Parte_1 Per_1
quota parte di euro 325,00;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 12 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Simona Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31792 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Maria Lucia Scapaticci, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] l'[...], con il patrocinio CP_1 dell'avv. Laura Dipaola, giusta procura in atti
Resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 27.11.24 (ricorrente)
e del 25.11.24 (la resistente)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso ex art.9 L.D. ritualmente comunicato unitamente al decreto di fissazione di udienza, con il quale a modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio da di cui alla pronuncia di questo CP_1
Tribunale n. 11957 del 26.07.2022 le cui condizioni prevedevano un contributo di mantenimento a suo carico per le figlie (1997) e Per_1
(2000) di euro 650,00, oltre al 50% delle spese straordinarie R_
chiedeva la revoca del contributo di mantenimento per la figlie, per svolgere la prima attività retribuita come addetta alle vendite, la seconda, che aveva costituito nucleo familiare coronato dalla nascita di un figlio, per aver lasciato la residenza materna andando a vivere con il compagno ed il bambino, conseguentemente chiedendo la revoca dell'assegnazione alla ex moglie della casa coniugale, o, in subordine, il versamento dell'assegno direttamente all'avente diritto;
letta la comparsa di costituzione di , che chiedeva il rigetto del CP_1
ricorso, deducendo che contrariamente a quanto dal padre affermato, la figlia non era stabilmente occupata, mentre la figlia viveva Per_1 R_
presso la residenza materna con il minore a cui doveva provvedere lei medesima, evidenziando la mancata puntualità del ricorrente al versamento del contributo, sì da aver determinato la necessità di agire coattivamente;
esperita, senza esiti, la conciliazione delle parti all'udienza del 5.12.23,
sentite le parti personalmente all'udienza del 12.12.23, effettuato tentativo di 3
conciliazione negativamente esitato, disposto approfondimento istruttorio per il tramite dell'audizione di entrambe le figlie maggiorenni e di autorizzazione al deposito di documentazione reddituale, ritenuta la causa matura per la decisione, salvo il deposito di documentazione, era fissata udienza al 29.11.24
per la remissione della causa al Collegio, con termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e le memorie conclusionali;
rilevato che alla fissata udienza del 29.11.24 la causa era rimessa in decisione collegiale;
tutto ciò premesso
OSSERVA IL COLLEGIO
Occorre preliminarmente rilevare la legge n. 898 del 1979, art. 9, subordina la revisione delle disposizioni concernenti la misura dei contributi da corrispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla sopravvenienza di giustificati motivi, non potendo il giudice procedere a una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019)
Cass. 2018, n. 32529 ed, in precedenza, Cass. 11488/08; n. 14093/09).
In particolare, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti 4
nuovi - il cui onere probatorio è a carico dell' obbligato (cfr. Cass., 13657/22)-
, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (da ultimo, Cass.,
n.4768/18).
Ciò premesso, ha chiesto a modifica delle condizioni Parte_1
di divorzio la revoca del contributo di mantenimento per le figlie e Per_1
e conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla R_
resistente sul presupposto, per la prima, di svolgimento di attività lavorativa, per la seconda, in ragione dell'avvenuta costituzione di nucleo familiare coronata dalla nascita di un figlio minore.
Come è noto, per consolidata giurisprudenza cui questo Tribunale ritiene di aderire, in linea generale, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264;
Cass. 14 agosto 2020, n. 17183), ciò in quanto se non è possibile fissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia, ove sia raggiunta un'età nella quale il percorso formativo e di studi è nella normalità dei casi ampiamente concluso, cessa la debenza dell'assegno, con onere del figlio di provare le ragioni individuali specifiche che giustifichino la situazione di soggetto ancora non autosufficiente (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021,
n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n. 17380).
Da tale premessa discende che la valutazione va compiuta in concreto, con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età del beneficiario, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura verso il c.d. figlio ultra maggiorenne, ossia il figlio adulto. 5
Svolte queste premesse, relativamente alla figlia , oggi quasi di Per_1
anni 28, l'età, il conseguimento, da molti anni, del diploma superiore e l'indubbia capacità lavorativa generica inducono il Tribunale a ritenere che la stessa abbia completato il proprio percorso di formazione, senza che permanga in capo ai genitori l'obbligo di mantenimento.
Ed invero, la stessa sentita all'udienza del 22.5.24 Parte_2
ha confermato che, terminati gli studi superiori (ormai circa 9 anni orsono) ha fatto il proprio ingresso nel mondo del lavoro “Ho fatto il liceo linguistico.
Dopo non ho proseguito gli studi. Ho 26 anni, vivo con mia madre. Ho lavorato per un periodo in un negozio, Glitter, a Casalpalocco. Non lavoro da 5/ 6 mesi. Da Glitter guadagnavo € 1.100,00”, con un introito mensile tale da far ritenere frutto di autonoma determinazione materna la prosecuzione del mantenimento della figlia, come pure dichiarato.
Il fatto che non abbia ancora reperito idonea Parte_2
attività lavorativa, non può far persistere l'obbligo in capo ai genitori di provvedere al di lui mantenimento a tempo indeterminato;
ciò in quanto, data l'età, solo qualora ne ricorrano i presupposti, lo stesso potrà formulare iure proprio richiesta di alimenti, perché essendo il solo titolare della legittimazione attiva per richiedere l'eventuale adempimento di tale obbligo, non residuando obblighi di mantenimento a carico dei genitori.
Conseguentemente, il contributo di mantenimento per la figlia deve revocarsi, a far data a far data dal deposito del ricorso.
Relativamente alla figlia di anni 25, è incontestato per averlo R_ riconosciuto il padre all'udienza del 12.12.23 che la stessa vive preferenzialmente presso la madre unitamente al figlio ER attualmente di 26 mesi (è nato nel novembre 2022): “Ha un figlio di un anno
e ora non lavora, non fa niente. Più volte provo a chiamarla ma lei non mi risponde. Io in passato ho ingaggiato un investigatore e ho scoperto che
era andata vivere con il suo compagno, che è tassista, ma ora R_ confermo che è tornata a vivere dalla madre”.
Sentita all'udienza del 22.5.25 la ragazza ha confermato di continuare la relazione sentimentale con il padre del figlio che provvede alle esigenze del minore “Il mio fidanzato ha avuto problemi con la legge ma ora lavora 6
come tassista. Mantiene il bambino. Siamo ancora una coppia nonostante i problemi, ma c'è un rapporto sereno”, di essersi diplomata nell'anno 2019 e di aver da allora svolto lavori saltuari “Ho fatto lavoretti, ma senza contratto.
Ho lavorato in pizzeria come cassiera e come hostess in un ristorante. Adr: ho lavorato a chiamata nel week end, non avevo un guadagno fisso” e di essere allo stato inoccupata.
Alla luce di tali risultanze deve ritenersi che nel caso di specie la circostanza della relazione sentimentale della figlia allietata dalla nascita di un bambino non abbia ancora determinato la costituzione di nuovo nucleo, con autonoma comunione materiale e spirituale di vita rispetto a quello di origine, realizzando i molteplici effetti stabiliti dalla legge.
Ciò è tanto vero che l'art.143 c.c. nel delineare i diritti e doveri dei coniugi enuncia espressamente il dovere di entrambi di contribuire ai bisogni della famiglia "in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo" che dunque presuppone, attribuendo alla contribuzione una configurazione paritaria e reciproca che si identifica nell'obbligo di soddisfare le necessità della famiglia, intesa dunque come formazione sociale nuova ed autonoma.
Nessuno di detti elementi è ravvisabile nel caso in oggetto ove la figlia,
a seguito di una relazione sentimentale da cui è nato un figlio (a cui pure il padre provvede) ha continuato a vivere, come in passato, con la madre.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che nel caso di specie valutata, per un verso, l'età della figlia e il non ancora compiuto ingresso nel mondo del lavoro e, per altro verso, la conclusione del naturale percorso di studi e lo svolgimento di attività lavorativa, sia pure saltuaria, così da non potersene inferire la colpevole inerzia, sia persistente il diritto al riconoscimento del contributo di mantenimento a carico del padre, a ciò non potendo ostare, per quanto in precedenza chiarito, l'intrattenere la ragazza una relazione sentimentale allietata dalla nascita di un figlio, senza che ciò abbia peraltro determinato la cessazione del legame con la propria famiglia di origine.
In tal senso, non meritevole di accoglimento è la richiesta di revoca del contributo di mantenimento formulata dal padre in via principale e la conseguente richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale. 7
Relativamente alla subordinata richiesta di versamento diretto dell'assegno alla figlia formulata dal ricorrente, la stessa va respinta in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto (madre convivente o figlia maggiorenne), aderendo il Tribunale alla consolidata giurisprudenza di legittimità per cui il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda
(cfr. , tra le altre, Cass. civ. 34100/21).
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, fermo il resto, così provvede:
1) Revoca a far data dal deposito del ricorso, il contributo di mantenimento versato da per la figlia nella misura della Parte_1 Per_1
quota parte di euro 325,00;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 12 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Simona Rossi