Decreto presidenziale 7 ottobre 2021
Decreto decisorio 11 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto presidenziale 07/10/2021, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2021
N. 00598/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01535/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2015, proposto da
-OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Fratta Pasini, con domicilio eletto presso lo studio EN TI in Venezia, San Marco, 5134;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sartori, Renzo Fausto Scappini, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Veneto, Provincia di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
nei confronti
Depuracque Sviluppo S.r.l. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale di -OMISSIS- n. 79 del 2.7.2015, nella parte in cui ordina l'adeguamento della soluzione progettuale di messa in sicurezza e bonifica della discarica di Ca' Filissine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 79 comma 2 del c.p.a. modificato dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113;
Vista la documentazione prodotta da parte ricorrente in data 21 maggio 2021, dalla quale risulta che con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Tribunale di -OMISSIS- Sezione Fallimentare ha dichiarato il fallimento della Società ricorrente;
Ritenuto di dover dare atto dell’interruzione del giudizio
P.Q.M.
Dichiara il giudizio interrotto.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia il giorno 7 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.