Decreto presidenziale 6 maggio 2025
Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 03/06/2025, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04187/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LE CC, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ag. Naz. Amm.ne Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata - Napoli, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di LE CC (NA) in merito alla istanza presentata in data 18/12/2024 dai ricorrenti – occupanti a vario titolo il cd. “-OMISSIS-”, bene confiscato e trasferito al patrimonio indisponibile dell’Ente comunale con decreto identificato al n. prot. della NB n.-OMISSIS- del 21/01/2022;
e per l’annullamento ex art. 29 c.p.a.
delle ordinanze di sgombero ex art. 47, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni da parte dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità organizzata avente N° di Protocollo -OMISSIS-
impugnate con i motivi aggiunti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ag. Naz. Amm.ne Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata - Napoli e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I. I ricorrenti, in qualità di conduttori di vari immobili oggetto di decreto di confisca, agiscono collettivamente per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di LE CC (NA) sull’istanza presentata, da ultimo, in data 18/12/2024, e inoltrata per conoscenza, altresì, alla Prefettura di Napoli e alla NB, con la quale hanno richiesto all’Ente locale, in qualità di destinatario degli immobili in virtù di decreto di trasferimento della stessa NB, n.-OMISSIS-, quanto segue: “esperiti gli opportuni controlli, si destinino le unità immobiliari di cui in premessa, a finalità “economiche” così come previsto dall’art. 48, 3°comma lettera c) del D.Lgs n. 159 del 2011, riconoscendo agli attuali abitanti (già regolari conduttori gli immobili), un legittimo diritto di prelazione per le future locazioni”.
I.1. Deducono, a sostegno del gravame introduttivo, i seguenti motivi diritto:
I) violazione e falsa applicazione di quanto disposto con la nota di trasmissione del decreto di trasferimento identificato al n. prot. della NB n.-OMISSIS- del 21/01/2022, laddove si prescrive che “L’ente locale in indirizzo vorrà farsi carico di ogni onere per la trascrizione di legge aggiornando la scrivente Agenzia Nazionale in ordine ad ogni variazione sopravvenuta circa le finalità per le quali i beni sono assegnati; (…) il medesimo ente vorrà altresì provvedere a quanto previsto dall’art.48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011”;
II) violazione e falsa applicazione dello stesso art. 48, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 159 del 2011 (“Codice Antimafia”), a norma del quale, “i beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità economiche con il vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali”;
III) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta: l’art. 2 della legge n.241/1990 ha introdotto il principio della certezza temporale dell’azione della P.A. ed il principio di doverosità dell’esercizio del potere amministrativo, cioè dell’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della Costituzione: il diritto alla casa, pur in assenza di una esplicita previsione da parte del legislatore, può comunque desumersi dall’interpretazione delle regole fondamentali del nostro ordinamento giuridico; tanto, ad evidenziare il grave inadempimento della P.A. intimata.
II. Si è costituita l’Agenzia nazionale statale, NB, eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva - posto che con il richiamato decreto n.-OMISSIS- del 21.01.2022 i beni oggetto della confisca relativa al procedimento penale n. -OMISSIS-sono stati definitivamente trasferiti al Comune di LE CC, unico organo divenuto competente - e concludendo, in subordine, per l’infondatezza del gravame in ragione della irretrattabilità delle ordinanze di sgombero degli alloggi oggetto della confisca, notificate a partire dal 2022 e mai contestate o impugnate, a seguito della cui adozione i ricorrenti avrebbero definitivamente perso qualunque valido titolo di disponibilità del bene occupato, presupposto per la tutela del diritto all’abitazione evocato.
III. Con istanza di cautelare depositata in atti il 2.05.2025 - richiesta che può essere riqualificata, in ragione del contenuto e della notifica tanto all’Amministrazione comunale che all’NB procedente, quale proposizione di motivi aggiunti nell’ambito dell’attuale gravame introdotto con ricorso ex art. 117 c.p.a. - , parte ricorrente ha, quindi, censurato le ordinanze di sgombero adottate dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, aventi n. di Protocollo interno -OMISSIS- e Prot. in uscita -OMISSIS- a firma del Dirigente, compost e da nr. 05 (cinque) pagine”, come da relata. Sostenendo che, nonostante la relata di notifica, non sarebbe mai stato materialmente consegnato alle parti anche l’atto contenente l’ordinanza di sgombero, parte ricorrente deduce l’inesistenza giuridica della stessa notifica nella considerazione che, non risultando conoscibile e dunque impugnabile l’atto notificato, vi sarebbe stata violazione dei diritti partecipativi e difensivi dei destinatari.
Ciò posto, quanto ai profili di tutela interinale, lo sgombero, la cui esecuzione sarebbe asseritamente programmata per il 31.05.2025, creerebbe un gravissimo danno ai ricorrenti coinvolti, che non hanno la possibilità di procurarsi un altro alloggio o altri locali, né il Comune dispone, allo stato, di altre unità immobiliari di ERP e/o ERS, da utilizzarsi al fine di soddisfare nell’immediato le esigenze abitative e/o legate allo svolgimento di attività socialmente utili (associazione sportiva senza scopo di lucro) in atto.
IV. Alla Camera di Consiglio dell’8.05.2025, fissata per il rito sul silenzio, è stato disposto, come da verbale, il rinvio per la trattazione congiunta tanto del ricorso principale avverso il silenzio-inadempimento che dell’istanza cautelare sui motivi aggiunti, previa adozione di decreto di abbreviazione dei termini, su conforme istanza di parte ricorrente.
V. Alla Camera di consiglio del 22.05.2025 fissata per la trattazione unitaria delle due domande azionate, il Collegio ha dato preliminarmente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile irricevibilità e/o inammissibilità delle censure introdotte con motivi aggiunti, riservandosi la facoltà di definire giudizio, ex art. 60 c.p.a., con sentenza in forma semplificata. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
A) quanto all’azione sul silenzio.
VI. Va innanzitutto disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia nazionale: la NB, titolare dell’originario procedimento, ha infatti attribuito, con il decreto di confisca, la destinazione di finalità sociale ai beni in questione, ha chiesto di essere aggiornata in ordine ad ogni variazione sopravvenuta circa le finalità per le quali i beni sono assegnati ed è stata inoltre correttamente investita dal Comune per le verifiche soggettive e antimafia in vista della possibile modifica della destinazione dei beni in esame. Essa pertanto è da considerarsi partecipe al procedimento avviato con l’istanza diffida dei ricorrenti del 18/12/2024.
L’azione introdotta con il rito del silenzio va accolta.
VI.1. La pretesa vantata dai ricorrenti nei confronti del Comune di LE CC (NA) a conseguire un provvedimento espresso di riscontro alla istanza-diffida del 18/12/2024, è fondata atteso che:
1. nell’ambito del procedimento n.-OMISSIS-R.G.M.P. con decreto del 13/04/1989 del Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, parzialmente confermato con decreto n.67/90 del 18/04/1990 dalla Corte d’Appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, irrevocabile a far data dal 29/10/1990 a seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione, è stata disposta la confisca di un complesso di beni. Le unità immobiliari secondo la prospettazione di parte ricorrente sarebbero state comunque concesse in locazione ai ricorrenti nei periodi che vanno dall’anno 2005 al 2012, in virtù di contratti asseritamente registrati, e, a tutt’oggi, sono abitate dagli stessi nuclei familiari o utilizzate per svolgimento di attività sociali.
L’avvocatura dello Stato, in udienza, ha contestato l’esistenza di contratti di locazione legittimi, qualificando gli stessi come occupanti sine titulo.
Ritiene il Collegio che, a prescindere dalla legittimità o meno della occupazione degli immobili in questione, ai fini della legittimazione degli istanti all’attivazione del presente giudizio è sufficiente la presentazione della istanza del 18.12.2024 e la circostanza che gli stessi siano occupanti dei beni in questione;
2. il Comune di LE CC, intimato, è titolare dei beni, in virtù del decreto di trasferimento del 21.01.2022, identificato al numero di protocollo in uscita della NB n.-OMISSIS-, che, in particolare, stabilisce:
“Sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al patrimonio indisponibile del Comune di LE CC (NA) per finalità sociali e/o istituzionali; … Ai sensi del comma 13 dell’art. 48 del D. Lgs n.159/2011, il presente atto è immediatamente esecutivo e, con la sua notifica, si perfeziona il trasferimento dei beni con esso destinati al patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, che ne effettua la trascrizione nei successivi 10 giorni”. Si aggiunge nella lettera di trasmissione: “L’ente locale in indirizzo vorrà farsi carico di ogni onere per la trascrizione di legge, aggiornando la scrivente Agenzia Nazionale in ordine ad ogni variazione sopravvenuta circa le finalità per le quali i beni sono assegnati. La richiesta di trascrizione dovrà essere presentata presso la Conservatoria competente (servizio di pubblicità immobiliare dell’agenzia dell’Entrate)”. “Il medesimo ente vorrà altresì provvedere a quanto previsto dall’art.48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011”. Dispone, per quanto di specifico interesse, l’art. 48, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 159 del 2011 (“Codice Antimafia”): “i beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità economiche con il vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità”;
3. con la diffida, per l’accertamento della cui inottemperanza agisce l’odierna parte ricorrente, è stata avanzata specifica istanza affinché “Esperiti gli opportuni controlli, si destinino le unità immobiliari di cui in premessa, a finalità “economiche” così come previsto dall’art. 48 3°comma lettera c) del D.Lgs. n. 159 del 2011, riconoscendo agli attuali abitanti (già regolari conduttori gli immobili), un legittimo diritto di prelazione per le future locazioni”;
4. nelle more del giudizio il Comune di LE CC ha adottato le deliberazioni n. -OMISSIS-del 02/04/2025, acquisita al protocollo della NB n. 2837/2025, e n.-OMISSIS-del 07/04/2025, acquisita al protocollo della NB n.-OMISSIS-/2025, con le quali ha manifestato l’intenzione di proporre una modifica alla destinazione d’uso dei detti immobili, così come fissata nel decreto di assegnazione della NB n.-OMISSIS-/2022, da uso con finalità sociale ad uso con finalità lucrative, al fine di valutare la possibilità che gli stessi immobili e/o il locale possano essere utilizzati per consentire la regolarizzazione dei soggetti occupanti, previa verifica dei requisiti soggettivi e antimafia previsti dalla normativa. In data 23/04/2025, la NB di Napoli trasmesso le dette delibere alla NB sede centrale di Roma per le verifiche antimafia prescritte dalla legge.
VI.1.1. Ora, “la funzione dell'azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è di ottenere l'accertamento dell'obbligo della p.a. di provvedere sull'istanza del privato, quindi, in definitiva, l'adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l'adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale » (Cons. di St., sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6037).
VI.1.2. Valutato che il Comune, ancorché abbia manifestato l’intenzione di procedere ad una modifica della destinazione dei beni in questione ed abbia inviato gli atti alla NB di Napoli per verifica dei requisiti soggettivi e antimafia previsti dalla normativa, non ha ancora provveduto a concludere il procedimento con l’adozione dell’atto finale, come richiesto, tale comportamento è in contrasto con il disposto di cui all’art. 2 legge 241/90, nella parte in cui impone alla P.A. il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento. Né tale omissione può ritenersi legittimata a causa del fatto che il Comune è ancora in attesa delle verifiche dei requisiti soggettivi e antimafia previsti dalla normativa da parte dell’NB, in quanto il termine entro cui concludere il procedimento deve intendersi omnicomprensivo, anche con riferimento ai contributi istruttori di altri enti coinvolti nel procedimento.
Pertanto, deve essere affermato l’obbligo del Comune di LE CC, e per quanto di competenza dell’NB, di dare riscontro all'istanza proveniente dei ricorrenti, tanto più in considerazione dell’imminenza dello sgombero che sarebbe asseritamene atteso per il 31 maggio 2025.
VI.1.3. Conseguentemente, il ricorso introduttivo avverso il silenzio, assorbite le ulteriori censure dedotte, deve essere accolto, con contestuale fissazione di un termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza entro il quale l’Amministrazione comunale resistente, acquisite le informazioni necessarie dalla NB, deve pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato sull’istanza de qua .
In caso di ulteriore inerzia, in luogo dell'Amministrazione intimata, provvederà un Commissario ad acta , nominandosi, all’uopo, sin d’ora, il Sig. Prefetto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con possibilità di delega a proprio dirigente o funzionario, affinché agisca, in sostituzione e spese a carico dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di 60 giorni decorrenti dalla richiesta della parte ricorrente. Il compenso spettante al Commissario è posto a carico del Comune di LE CC (NA) e sarà liquidato dalla Sezione su richiesta dell’interessato, previa esibizione di documentazione relativa all’attività svolta e alle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del suo ufficio.
B) quanto alla impugnativa delle ordinanze di sgombero.
VI.2. Il gravame azionato avverso le ordinanze di sgombero è tardivo oltre che inammissibile, in accoglimento della eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente anche nel corso della odierna camera di consiglio.
È, infatti, da considerarsi inutilmente decorso il termine per l’impugnativa delle contestate ordinanze di sgombero aventi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, N° di Protocollo interno -OMISSIS- e n. prot. in uscita -OMISSIS- - come da relate di notifica, debitamente sottoscritte nel mese di novembre 2022 -, ed allegate alla nota di riscontro, recante n. prot. -OMISSIS- del 28 giugno 2023, inviata alla Agenzia nazionale dalla “Legione Carabinieri Campania”- Tenenza di Cercola (Na), cui tali provvedimenti erano stati trasmessi, a mezzo PEC e con firma digitale, per la relativa notificazione.
Orbene, l’Arma dei Carabinieri, trattandosi di organo di polizia giudiziaria dotato in ambito penale di specifici poteri notificatori e certificativi, aveva la giuridica possibilità di compiere tale attività notificatoria. Ciò posto, la notifica dell'atto impugnato - unita al sicuro raggiungimento dello scopo (avendo i Carabinieri reso edotto il ricorrente del contenuto dell'atto da notificare) - rende la notifica dell'atto stesso idonea a determinare la decorrenza del termine per impugnare dinanzi al G.A. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 03.02.2023, n.778). Nel caso di specie, sebbene mancante in atti la prova della consegna o dell'avvenuta trasmissione di copia conforme dell'atto con il quale si ingiunge lo sgombero, non è possibile dubitare della conoscenza del suddetto atto sulla base della relata di notifica dei Carabinieri riportante, nell’oggetto e nel corpo della relata medesima, l’espressa menzione dell’ordinanza di sgombero in questione.
In ogni caso, anche a voler considerare che la conoscenza di questi atti sia intervenuta solo grazie alla produzione della avvocatura in questo giudizio, tali considerazioni si estendono, in ragione della percepibile immediata lesività, anche alla rinnovata produzione documentale dell’Avvocatura distrettuale effettuata in data 20.03.2025, essendo parimenti spirato, in data 19.05.2025, il termine decadenziale per la relativa impugnativa (cfr. artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a.).
Ed infatti, come eccepito nel corso della camera di consiglio del 22.05.2025, è mancata anche in relazione a tale ultimo termine tempestiva notifica dei motivi aggiunti alla Avvocatura dello Stato, alla quale spetta la difesa ex lege dell’NB.
La notifica dei motivi aggiunti, infatti, è stata effettuata alla NB nella propria sede legale e non presso l’avvocatura e pertanto la notifica deve ritenersi nulla.
VI.2.2. Ciò posto, va rilevato che una volta passata in decisione la causa, chiamata e discussa alla Camera di Consiglio fissata per la trattazione il giorno 22.05.2025, con nota depositata alle ore 14:44:56 del medesimo giorno 22.05.2025, parte ricorrente ha attestato la sopravvenuta “notifica immediata della predetta istanza all’indirizzo PEC istituzionale l’Avvocatura dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11 cap 80134 a seguenti indirizzi pec; napoli@mailcert.avvocaturastato.it e per comunicazioni e notifiche processuali: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it estratti in data corrispondente alla notifica dagli indici dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e gestori pubblici servizi” e ha chiesto la sanatoria mediante la rinnovazione della notifica, sottolineando la partecipazione della avvocatura dello Stato al presente contenzioso in quanto già costituita in relazione al rito avverso il silenzio.
Tale tardiva notificazione, tuttavia, non vale a sanare la nullità della notifica di parte ricorrente essendo il termine oramai comunque decorso. Né può valere a questi fini la circostanza che l’avvocatura fosse già parte del giudizio, essendo necessaria valida notificazione per la proposizione di ulteriori domande nel processo amministrativo, mediante i motivi aggiunti.
In conclusione i motivi aggiunti non sono ricevibili per tardività.
La parte ha inoltre depositato memorie di replica, il giorno successivo al passaggio in decisione della causa, ovvero nella data del 23.05.2025 alle ore 17:58:32, come desumibile dal Portale della Giustizia Amministrativa.
Rileva sul punto il Collegio che esse sono inutilizzabili, in quanto le parti intimate incorrono nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, essendo in tal caso le stesse ammesse nei limiti delle difese orali esclusivamente in sede di discussione, e dovendo, per converso, essere stralciati dagli atti del giudizio le memorie e i documenti depositati tardivamente, e, comunque, successivamente al passaggio in decisione della causa, dei quali non si tiene conto ai fini del decidere (Cons. di St., sez. III, -OMISSIS-marzo 2016, n. 1038).
VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, conclusivamente, il ricorso avverso il silenzio è meritevole di accoglimento mentre va dichiarata irricevibilità dei motivi aggiunti.
VIII. La complessità tecnica e giuridica delle questioni dedotte inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
A) accoglie il ricorso introdotto con il rito del silenzio e per l’effetto, accertata l’illegittimità del silenzio serbato sull'istanza della parte ricorrente del 18.12.2024:
a) ordina alla Amministrazione intimata, Comune di LE CC e, per quanto di competenza, all’NB, la definizione con provvedimento espresso e motivato del procedimento attivato su istanza di parte, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
b) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta , il Sig. Prefetto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Napoli, con facoltà di delega, il quale, decorso infruttuosamente il termine come sopra assegnato ed entro ulteriori 60 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione a cura di parte ricorrente, provvederà in via sostitutiva. Pone le spese per la funzione commissariale, a carico del Comune di LE CC (NA), e le liquida fin da ora in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).
B) dichiara irricevibili i motivi aggiunti.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per le incombenze di rito.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria per procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.