Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2758 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
vertente
TRA
Parte_1 e Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Cozza, ed elettivamente domiciliati unitamente allo stesso in Gesualdo (AV) alla via Freda n. 63 nonché presso il seguente domicilio digitale: Email_1 giusta mandato in atti;
OPPONENTI
rappresentata da Controparte_2 Controparte_1
[...], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianfranco Caggiano ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Napoli alla via
Cervantes 55/5 nonché presso il seguente domicilio digitale:
giusta mandato in atti;
Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- Parte_1 e Parte_2
proponevano opposizione avverso la procedura esecutiva n. 56/2024 intrapresa nei loro confronti da Controparte_1 e per essa quale mandataria
immobili di proprietà degli istanti già gravati da ipoteca, iscritta dalla cedente Banca MPS in data 05/12/2018 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Avellino ai nn. 27762/4397, in forza di contratto di mutuo fondiario del 03.12.2008 a rogito del notaio Persona_1
Allegavano, a sostegno della domanda, l'assenza di prova della titolarità in capo ad CP_1
[...] dei crediti da questa vantata nei confronti degli opposti non essendo stato allegato il contratto di cessione, nonché l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali economiche con
Par riferimento all' e la mancata pattuizione espressa del metodo di ammortamento applicato dalla Banca.
Chiedevano, pertanto, previa sospensione della procedura esecutiva, accertarsi la carenza della titolarità della posizione soggettiva di creditore in capo ad CP_1 on vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' [...]
Controparte_2 quale mandataria della CP_1 chiedendo il rigetto di tutte le domande degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi indicati in atti, con condanna alle spese di giudizio e per lite temeraria.
All'udienza fissata per la comparizione le parti si riportavano ai loro scritti difensivi.
All'udienza del 06.02.2025 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.05.2025 la causa era assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE – Con il primo motivo di opposizione i ricorrenti contestano la titolarità del credito azionato
CP_1 e per nell'ambito della opposta procedura esecutiva immobiliare in capo ad essa l' in quanto la stessa non avrebbe fornito adeguata prova Controparte_2
della inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione in blocco dalla Banca MPS ad CP_1 di cui all' atto di scissione parziale con opzione asimmetrica del 25.11.2020.
Il motivo non appare fondato. Ed invero dalla documentazione allegata in atti risulta che il credito oggetto di causa è, effettivamente, pervenuto alla er effetto di negozioCP_1 di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, ed in particolare tale circostanza è dimostrata dall'avviso di cessione crediti in blocco pubblicato in GU Parte Seconda n. 151 del 29.12.2020, così come allegato in atti, nonché dalla dichiarazione del 04.06.2024 della cedente Banca MPS nella quale viene dato e Parte_1 atto che il credito vantato nei confronti della sig.ra Parte_2 è rientrato nell'operazione di scissione parziale non proporzionale con operazione asimmetrica di cui sopra.
Infine, agli atti risultano anche due raccomandate A/R trasmesse dalla CP_2 mandataria della CP_1 giusta procura speciale del 9.08.2022 rep. n. 55.546/25.800, agli odierni opponenti, con le quali viene attestato l'avvenuto trasferimento del credito per cui è causa mediante contratto di scissione parziale di Banca MPS in Controparte_1
[...]
Occorre considerare, inoltre, un ulteriore elemento, che è il riconoscimento della legittimazione sostanziale della CP_1 da parte degli odierni opponenti così come risulta dalla missiva del 06.03.2024 con la quale la CP_2 nel riscontrare negativamente la proposta transattiva trasmessa dai Pt_1 e Pt_2 con riferimento alla posizione ndg 770109700, manifestava, comunque, la possibilità a valutare una eventuale proposta migliorativa.
Dunque precedentemente all'instaurazione della opposta procedura esecutiva gli odierni ricorrenti hanno riconosciuto implicitamente la titolarità del credito in capo alla CP_1 trasmettendo alla mandataria CP_2 una proposta di definizione agevolata della loro posizione.
È infatti principio consolidato quello in forza del quale che chi agisca quale successore a titolo particolare del credito, in forza di cessione di crediti in blocco, secondo la disciplina contenuta all'art. 58 del d. lgs. 358/1993, ha sì l'onere di dimostrare che il medesimo credito sia incluso nella medesima operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale mediante prova documentale, ma facendo salva la possibilità che la parte resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (cfr. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
24798 del 05.11.2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02.03.2016, Rv. 638861
―01). Ed è proprio da tale missiva che risulta via sia stato un implicito riconoscimento del trasferimento della titolarità del credito in capo alla CP_1 dalla Banca MPS, e dunque del suo diritto ad agire in via esecutiva.
Nel merito, i Pt_1 e Pt 2 contestano delle anomalie di cui sarebbe affetto il contratto di mutuo, in riferimento all'Indice Sintetico di Costo (ISC) e alla mancata pattuizione espressa del metodo di ammortamento applicato dalla Banca. Anche tale motivo appare infondato, ed in particolare con riguardo al primo la Suprema Corte ha affermato in proposito -con orientamento che questo giudice condivide e cui intende dare continuità- che l'indicatore sintetico di costo è un parametro estraneo al contratto, sostanzialmente coincidente con il Tag ed avente una funzione puramente informativa per il cliente, in ordine alla cui violazione la legge non contempla alcuna sanzione di nullità né incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 T.U. bancario, essendo tale profilo previsto solo nel caso di credito al consumo. (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14.02.2023)
Rispetto invece alla doglianza concernente l'omessa pattuizione espressa del metodo di ammortamento applicato dalla Banca, nella specie quello alla francese, la Suprema Corte a riguardo ha di recente affermato il principio per il quale “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione delle norme in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti”. (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite,
Sentenza n. 15130 del 29.05.2024)
Alla luce di tali considerazioni risulta sufficientemente provata la titolarità della posizione soggettiva di creditore in capo ad nonché l'assenza di anomalie del contrattoCP_1 di mutuo che importerebbero l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali incidenti sullo stesso, pertanto l'opposizione va rigettata.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza ex art. 91 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna Parte_2 e Parte_1 in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.217,00 per onorari oltre IVA, CPA e spese generali in favore della
Controparte_1
così deciso in Benevento, il 03.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola