Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 159/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv. ti BIANCA MARIA LOSACCO e GIUSEPPE Parte_1
DI TRIA;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall' avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.01.2024, il ricorrente di cui in epigrafe proponeva ricorso avverso il provvedimento del 27.04.2023 con cui l CP_1 aveva comunicato l'accertamento di una somma pari ad Euro 5.532,02 indebitamente percepita per il periodo gennaio 2022 - aprile 2023 sulla pensione Cat. AS n. 04066722, nonché il provvedimento del 20.03.2023, avente ad oggetto la rideterminazione della pensione Cat. AS n. 04066722, con cui l aveva comunicato la sussistenza di un debito a suo carico di CP_1
Euro 5.532,02 afferente il periodo giugno 2020 – aprile 2023, esponendo di aver presentato ricorso amministrativo, rigettato con delibera del
18.05.2023. Sosteneva la irripetibilità delle somme richieste per errore imputabile all lamentando altresì l' assenza di dolo del beneficiario, CP_1 nonché la errata determinazione del periodo. Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare la
- per l'effetto, ordinare all' di restituire al ricorrente gli importi CP_1 eventualmente ed illegittimamente trattenuti nelle more del giudizio;
- con vittoria di spese e competenze da liquidarsi con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori difensori”.
Si costituiva in giudizio l che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con nota del 20.03.2023 l comunicava la sussistenza di un debito a CP_1 carico del ricorrente per il periodo 1.6.2020 – 30.04.2023 per l'importo di
€ 5.532,02 sulla pensione Cat. AS n. 04066722; con successiva nota del
27.04.2023 l comunicava al medesimo ricorrente di avergli CP_1 indebitamente corrisposto per il periodo gennaio 2022- aprile 2023 la somma di € 5.532,02 sulla pensione Cat. AS n. 04066722, per i seguenti motivi
“aggiornamento redditi del 2021 da collaborazione del . Pt_1
Deve evidenziarsi che l'oggetto del ricorso è la ripetibilità di somme erogate a titolo di assegno sociale in godimento al ricorrente.
A questo proposito, tuttavia, occorre porre in evidenza che, come recentemente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. civ.
Sez. lav. n.28771/18), si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (cfr.
Cass. n.19638/15; n. 8970/14; n.1446/08; n. 7048/06).
Sicchè, la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento
(principio ribadito anche da Cass. civ. Sez. VI - lav., n. 10642/19), come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè abbia mai fatto richiesta (cfr. Cass. n.12406/06), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. n.5059/18, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tanto premesso in via generale, va evidenziato che la Cassazione ha ribadito che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, CP_1 art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del
2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. Lo stesso principio CP_1 risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
E' pertanto confermato che essi non devono comunicare all la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008,
n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all . CP_1
La Corte di cassazione ha poi precisato che: “Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce. In CP_1 CP_2 questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_2
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei CP_1 controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. Inoltre, CP_1 come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e CP_1 la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma
2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine, va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma ancheCass. n. 1446/2008 est.
)…” (cfr. Cass. n.13223/20). Ne deriva che le prestazioni erogate al Per_1 ricorrente non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale, come detto, non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Nel caso di specie, si contesta infatti il superamento dei limiti di reddito in seguito alla percezione di redditi da fabbricati e di redditi da lavoro dipendente nel periodo in contestazione.
Va però rilevato che il ricorrente ha tempestivamente comunicato i suoi redditi all'Agenzia delle Entrate (cfr. documenti allegati al fascicolo di parte). Pertanto, alcun dolo può ritenersi nella condotta del ricorrente che non ha mai omesso di dichiarare i propri redditi.
E' evidente, in assenza di elementi di segno contrario, che l'istituto ha avuto sempre a disposizione i dati per accertare il reddito del ricorrente e che l'erogazione di somme maggiori non può derivare dal dolo del
. Pt_1
In altre parole, in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario,
l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall dopo CP_1 il momento in cui è stato emesso il provvedimento che accerta il predetto superamento dei limiti reddituali.
In altre parole, in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario,
l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall dopo CP_1 il momento in cui è stato emesso il provvedimento che accerta il predetto superamento dei limiti reddituali.
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza ormai unanime ( cfr.Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771) il dolo dell'accipiens, che consente la ripetizione dell'indebito assistenziale, non è configurabile nel caso in cui l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi.
La questione relativa al dolo dell' accipiens è stata affrontata dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n. 1919/2018 nei seguenti termini:
l'orientamento consolidato è nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate CP_1 circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986); più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del
1996).
Alla stregua di tale orientamento consolidato, la Corte costituzionale ha infatti rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore riguardante il tema dell'indebito; principio che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993). Tanto è vero che Io stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato: come si legge nella sentenza n. 166 del 1996,
"l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio – ora esplicitato dall'art. 13, primo comma, della legge n.
412 del 1991 – secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti (ovvero conoscibili) dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato
(che viene ad assumere rilevanza, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., solo ai fini della decorrenza del diritto agli interessi dal giorno del pagamento).
In definitiva, per tutto quanto suesposto, ne consegue che il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
1. Accoglie il ricorso per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di € 5.532,02 richiesta con note del 20.03.2023 e del 27.04.2023; CP_1
2. Condanna l a restituire le somme eventualmente già trattenute a CP_1 tale titolo, oltre interessi di legge;
3. Condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1
1.800,00, oltre accessori di legge, con distrazione.
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli