Decreto presidenziale 30 giugno 2022
Ordinanza cautelare 18 luglio 2022
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 00801/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2022, proposto da
IL MO, RI RE, rappresentate e difese dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre di Mosto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 18 del 28.04.2022, prot. n. 3034, emessa dal Responsabile Settore 2 del Comune di Torre di Mosto avente ad oggetto “ ordinanza di demolizione di opere abusive ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 e smi” notificata in data 30.4.2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento per emanazione ordinanza di demolizione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Torre di Mosto del 16 marzo 2022, prot. n. 1957.
Riservata la proposizione di motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Grazia Flaim all'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025, fissata, in Ruolo Aggiunto, ai soli fini della verifica della persistenza di interesse;
Vista la memoria del 27.3.2025 con la quale le ricorrenti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
considerato che va preso atto dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, del cpa;
considerato che, non essendosi il Comune costituito in giudizio, non sussiste il presupposto per la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Andrea Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO