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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 718/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Galluzzo con studio a Torino C.so Francia n. 2
- (PEC - presso il quale ha eletto Email_1 domicilio. Procura ad litem in calce all'atto di citazione d'appello.
Appellanti
CONTRO
- società incorporante della società - rappresentata e CP_1 CP difesa, dall'Avv. Chiara Necchi (PEC e dall'Avv. Email_2 Luca Busi (PEC nonché dall'Avv. Alviero Sistri (PEC Email_3
con studio a Torino, C.so Vittorio Emanuele Email_4
II n.94 presso il quale il legale rappresentante della Società ha eletto domicilio. Procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Appellata
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Cogno (PEC Controparte_3
in virtù di procura allegata alla comparsa di Email_5 costituzione e risposta in appello.
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 13 marzo 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
1 “In riforma della gravata sentenza n. 5108/2021 del Tribunale di Torino, - Giudice dott. Luisa Vigone-, nel procedimento n. 6431/2018, pubblicata in data 22/11/2021 Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti da questa difesa e, perciò, in riforma integrale della sentenza n.
5108/2021 resa inter partes dal Tribunale di Torino
Nel merito: In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Torino, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, e ciò per i motivi meglio esposti nella narrativa di tutti gli atti difensivi depositati e/o notificati e/o posti in essere nell'interesse della sig. , in tutti i gradi del presente procedimento e, quindi, Parte_1
-Rigettare tutte le quante le domande avversarie in quanto del tutto destituite di fondamento per tutte quante le ragioni indicate in narrativa.
In subordine:
-Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in capo alla parte appellata per i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza Controparte_2
e, per l'effetto, limitare la domanda di riduzione e di risarcimento del danno richieste alla sig. in virtù del concorso di colpa in capo alla parte appellata Pt_1 CP nei limiti ritenuti di giustizia da Codesta Ill.ma Corte di Appello adita;
[...]
-contenere, pertanto, l'onere risarcitorio della evocata, nei soli limiti del giusto e provato.
-accertare, parimenti, l'obbligo del sig. , di manlevare e tenere Controparte_3 indenne la sig. , con riferimento alle pretese ex adverso azionate. Pt_1
-condannare, il terzo chiamato a rifondere, alla sig. , ogni esborso che la stessa Pt_1 fosse tenuta a sostenere, per capitale, interessi e spese, in conseguenza dell'accoglimento, totale o anche parziale delle pretese ex adverso azionate.
-Condannare altresì il terzo chiamato a rifondere alla convenuta le spese tutte, diritti, onorari ed esposti, da quest'ultima sostenute con specifico riferimento alla vocatio in ius in garanzia impropria alla medesima.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA ( ) Controparte_4
“n via principale di merito: respingere l'appello proposto dalla IG Parte_1
nei confronti di (già in quanto infondato in fatto ed
[...] CP_1 CP in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado con condanna dell'appellante a corrispondere ad (già la somma di CP_1 CP
€.11.340,00 a titolo di riduzione del prezzo e di €.2.600,00 a titolo di risarcimento del danno;
oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
Con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio e pagamento delle spese di CTU a carico della IG ”. Pt_1
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA ) Controparte_5
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino:
- respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 5108/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 22/11/2021 sentenza n. 5108/2022 emessa dal Tribunale di
Torino in data 22/11/2021.
- Con le spese e gli onorari di causa, IVA, CPA e rimborso forfettario compresi, di entrambi i gradi di giudizio”.
2
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Lo svolgimento del giudizio di primo grado è compendiato nella sentenza emessa dal
Tribunale di Torino, nei termini che seguono:
“L' concessionaria ufficiale Mercedes Benz per la provincia di Torino ha CP convenuto nel presente giudizio la IG per sentirla condannare alla Pt_1 riduzione del prezzo di acquisto (in permuta sulla vendita di una Mercedes nuova) della vettura usata BMW 5 GT ed al risarcimento del danno, sull'assunto che all'atto della cessione ad la predetta vettura avesse percorso oltre 120.000 km in più dei CP
134.875 km segnati dal contachilometri di bordo e dichiarati dalla convenuta. Assume parte attrice che la BMW che ritirò in permuta dalla IG CP Pt_1 nell'aprile 2017 per il prezzo di € 18.900,00, fu quasi subito rivenduta per il prezzo di € 21.500 al signor , che la ritiro il 14.7.2017, salvo restituirla 1'8.9.2017 Parte_2 lamentando di avere appreso da un'officina autorizzata BMW che la stessa, cedutagli con una percorrenza apparente di 134.875 km, avesse in realtà già raggiunto, nell'ottobre 2015, la percorrenza di 214.627 km. CP_ L' Uno risolse quindi i rapporti con il signor riacquistando la predetta vettura Pt_2 per il prezzo di € 21.500,00, denunciò il fatto con raccomandata 11.9.17 alla IG
e chiese a informazioni circa le percorrenze chilometriche segnate Pt_1 CP_6 dalla vettura all'atto dei vari passaggi presso la rete di assistenza BMW ottenendo conferma che risultava un passaggio presso l'officina BMW Autobi di Genova in data
12.10.15 con una percorrenza rilevata di 214.327 km., dimostrata dalla fattura di riparazione successivamente trasmessa da Autobi. Chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € Pt_1 11.340,00 a titolo di riduzione (60%) del prezzo pagato da ed € 2.601,00 a CP titolo di risarcimento del danno (pari al mancato guadagno sulla vendita al sig. . Pt_2
Costituendosi in giudizio, la IG , contestava la fondatezza sull'assunto che Pt_1 il vizio fosse facilmente riconoscibile, ed in ogni caso ascriveva la responsabilità della contraffazione del contachilometri al proprio dante causa, sig. , Controparte_7 da cui aveva acquistato la vettura in data 29 settembre 2016 e che, previa autorizzazione del Tribunale evocava in giudizio a propria manleva. Nell'iniziale contumacia del terzo chiamato sig. il Tribunale disponeva CTU - CP_3 che determinava l'effettiva percorrenza della BMW, all'atto della cessione ad CP in 259.000 km (a fronte dei 135.000 circa apparenti e dichiarati dalla venditrice ) Pt_1
- e determinava la conseguente percentuale di minor valore della vettura nel 60% del prezzo pagato da (pari ad un'eccedenza pagata di € 11.340,00) - ed ammetteva CP le prove per interpello e testi dedotte dalle parti.
All'udienza del 13.3.2021 rendeva interpello il sig. che successivamente si CP_3 costituiva mediante deposito telematico di rituale comparsa e contestava le prospettazioni della convenuta, asserendo di avere acquistato la BMW usata il 18 gennaio 2016 con una percorrenza chilometrica di 223.000 km e di averla in pari data consegnata alla IG , salvo effettuare la voltura nel successivo mese di Pt_1 settembre. Contestualmente, il terzo chiamato produceva documentazione all'acquisto della BMW in data 16.1.2016 ed al relativo chilometraggio a quella data. All'udienza del 3.6.21 le parti precisavano le rispettive conclusioni”
Il Tribunale, decideva la causa (R.G. 6431/2018) con sentenza n. 5108/2021, condannando la IG a corrispondere ad la Parte_1 CP somma di euro 13.941,00 così distinta: euro 11.340,00, a titolo di riduzione del prezzo ed euro 2.601,00, a titolo di risarcimento del danno;
respingeva la domanda di manleva
3 avanzata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato signor Parte_1
e condannando, altresì, la IG a rimborsare le spese processuali sia CP_3 Pt_1 alla parte attrice che al terzo chiamato.
Tale sentenza è stata impugnata dalla IG prospettando sei Parte_1 motivi d'appello con i quali deduce l'ingiustizia della sentenza gravata, per errore di fatto e di diritto e comunque errore di valutazione in ordine:
con il primo motivo - all'applicabilità al caso di specie dell'art.1491c.c. e dell'art. 1494
c.c.;
con il secondo motivo - al rigetto della richiesta della IG di manleva nei Pt_1 confronti del signor CP_3
con il terzo motivo - “alla produzione del documento n. 1 che si produce nel presente grado di giudizio poiché di formazione successiva alla sentenza di primo grado oggi impugnata”;
con il quarto motivo - alle dichiarazioni testimoniali rese nonché sulle dichiarazioni del signor terzo chiamato;
CP_3
con quinto motivo - alle prove fornite dalla IG sulla legittimità della Pt_1 domanda di manleva;
con il sesto motivo di impugnazione, segnala la necessità di acquisire la testimonianza del signor nonché dei suoi ex collaboratori, qualora ritenuto necessario Persona_1 dalla Corte.
Entrambi gli appellati sono costituiti e chiedono il rigetto dell'appello.
Con ordinanza depositata in data 31.10.2022 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha ammesso le istanze istruttorie avanzate da parte appellante e segnatamente l'assunzione della testimonianza del signor sui Tes_1 capitoli 1) 2) 3) e 4) indicati nell'atto di appello.
L'appellante ha successivamente rinunciato alla prova, le altre parti hanno aderito ed il Giudice ha consentito ex art. 245 c.p.c. quindi, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, concessi termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difesivi conclusionali.
*** *** *** La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 22.11.2021, non è stata notificata e l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine prescritto dall'art. 327, 1 co.
c.p.c., con atto notificato in data 17.05.2022.
Il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa facendo ricorso al "principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni
4 sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (v. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Può dunque essere esaminato il secondo motivo di gravame rubricato “errore di fatto e di diritto e comunque errata valutazione in ordine al rigetto della richiesta della IG
di manleva nei confronti del signor che è fondato. Pt_1 CP_3
Il rilievo formulato dall'appellante deve essere inquadrato nella fattispecie della disciplina generale della garanzia per vizi della cosa venduta.
Secondo quanto disposto dall'art 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore e che il patto con cui si esclude o limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
L'art. 1491 c.c. stabilisce che la garanzia non è dovuta se il compratore conosceva i vizi o se vizi erano facilmente riconoscibili
L'art. 1494 c.c., infine, pone, una presunzione iuris tantum di conoscenza del vizio in capo al venditore laddove questo non risulti di facile riconoscibilità per l'acquirente.
Venendo al caso in esame, il Collegio osserva che trattandosi di un vizio non riconoscibile dall'acquirente al momento dell'acquisto o della consegna materiale della cosa, in assenza di prova di quale fosse il numero dei chilometri segnati sul misuratore in dotazione del veicolo BMW tg. EG462NK all'atto della vendita del veicolo da parte del signor alla IG debba ritenersi che questi corrispondano a quelli CP_3 Pt_1 che riportava l'odometro in dotazione dell'auto quando la stessa acquistò il Pt_1
BMW, ovviamente al netto dei chilometri percorsi da quest'ultima nel periodo compreso tra l'acquisto dal signor e la cessione alla CP_3 CP
Ciò giustifica il prezzo, altrimenti commercialmente disallineato, che lo stesso venditore signor dichiara nella nota di trascrizione 08.08.2016 al PRA di Torino, di euro CP_3 22mila, pagatogli dalla IG per l'acquisto del veicolo. Pt_1
La Corte non ravvisa negli atti di causa elementi ulteriori che possano far venir meno la garanzia del venditore, in primis una eventuale decadenza del diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta, in quanto la decadenza non è stata eccepita dal venditore e non può essere rilevata di ufficio (cfr. Cass. civ. Sez. II 16.02.2006 n.3429) ovvero, ai sensi dell'art. 1491 del codice civile, la prova (qui insussistente) di conoscenza da parte dell'acquirente , del chilometraggio reale dell'auto compravenduta. Parte_3
Vale considerare al riguardo che anche la CTU espletata ha accertato che “la vettura si presentava ictu oculi, ancora attualmente, in normali condizioni d'uso, compatibili con il chilometraggio apparente e certamente non tali da ingenerare sospetti” e che la facile riconoscibilità del vizio risulta comunque esclusa laddove per individuarlo, come nel caso in esame, si debba far ricorso all'opera di esperti o all'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore (cfr. Cass. Sez. II, sentenza del 27 febbraio 2021,
n. 2981).
5 Il Collegio ritiene pertanto non superata da parte del signor la Controparte_5 presunzione a suo carico di conoscenza posta dall'art. 1494 c.c. del vizio incolpevolmente ignorato dall'acquirente del veicolo BMW tg. EG462NK; lo stesso vizio che, successivamente scoperto e denunciato, ha dato causa alla condanna della IG al risarcimento in favore della alla quale la predetta Pt_1 CP aveva poi ceduto in permuta l'autoveicolo. Pt_1
Giova tenere presenti, altresì, le dichiarazioni rese dai testimoni signor ES (escusso all'udienza del 12.12.2020) e del signor (sentito all'udienza Testimone_3 del 13.03.2021) i quali hanno rispettivamente dichiarato, il signor che ES l'acquisto del veicolo da parte della IG era avvenuto all'interno della Pt_1 autocarrozzeria del venditore signor il quale aveva assicurato che il veicolo CP_3 aveva un chilometraggio di poco più di 100mila chilometri, precisando il teste che la IG non si sarebbe determinata all'acquisto per euro 22mila dell'autoveicolo Pt_1 se avesse saputo che lo stesso aveva percorso oltre 200mila chilometri come ella poi apprese, con lettera dell'11 settembre 2017 inviatale dalla il signor CP
, interrogato sul capitolo n. 13) della memoria istruttoria di parte Testimone_3 convenuta, ha risposto “Conosco il poiché ho acquistato un'auto per mio figlio CP_3 da lui (…) tre anni fa. (…) Anche nel caso dell'auto che ho acquistato dal per CP_3 mio figlio ho scoperto che il chilometraggio che mi aveva dichiarato il in sede CP_3 di acquisto era inferiore a quello reale, verificato attraverso un sito internet”.
Deve rilevarsi che la declaratoria di irrilevanza delle testimonianze in esame, infatti, affermata dal Tribunale sulla base di un generale difetto di capacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., (cfr. p. 3 sentenza impugnata), appare illegittima perché tale eccezione non è stata sollevata dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva ed il Giudice non poteva rilevarla di ufficio (cfr. Cass. sez. III, sent. 11377 del 16.05.2006).
Sulla base di tali emergenze, conclusivamente, la domanda di manleva avanzata nei confronti del signor dalla IG deve Controparte_5 Parte_1 essere accolta;
ne consegue, ed in tal senso deve essere riformata la sentenza gravata, la condanna del signor a corrispondere alla IG la Controparte_5 Pt_1 somma che la stessa è stata condannata a corrispondere alla pari a CP complessivi euro 13.941,00, di cui 11.340,00, a titolo di riduzione del prezzo ed euro
2.601,00 a titolo di risarcimento del danno.
In ragione della soccombenza, il signor deve essere condannato, Controparte_5
a rifondere alla IG le spese processuali che questa è stata Parte_1 condannata a pagare per il giudizio di primo grado, alla liquidate in Euro CP
4.500, oltre Iva, cpa e 15% per spese generali, nonché quelle di CTU;
il signor
[...] deve essere altresì condannato in favore della IG Controparte_5 Parte_1
al pagamento delle spese di causa da questa sostenute per la propria Difesa, di
[...] primo e secondo grado che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 1.900,00 oltre
IVA, cpa e 15% per spese generali e per il grado di appello, in applicazione del D.M. n.
147/ 2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 a 26.000,00, ai valori medi, tenendo conto che, in sede di gravame, non è stata svolta attività istruttoria e così in complessivi € 3.966,00, oltre esborsi per complessivi euro 382,00 (C.U. 355,00 + 27,00), rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
6 L'esito dell'appello giustifica la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado tra la ex e l'appellante IG Controparte_1 CP Parte_1
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma la sentenza del Tribunale di Torino n. 5108/2021, pubblicata in data 22.11.2021, non notificata, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- Condanna il signor a corrispondere alla IG Controparte_5 Pt_1 la somma che la stessa è stata condannata a corrispondere alla pari CP
a complessivi euro 13.941,00 di cui 11.340,00, a titolo di riduzione del prezzo ed euro 2.601,00 a titolo di risarcimento del danno.
- Condanna il signor a rifondere alla IG Controparte_5 [...] le spese processuali che questa è stata condannata a pagare per Parte_1 il giudizio di primo grado, alla liquidate in Euro 4.500, oltre Iva, CP cpa e 15% per spese generali, nonché quelle di CTU;
- Condanna altresì il signor in favore della IG Controparte_5
al pagamento delle spese di causa da questa sostenute Parte_1 per la propria Difesa, che liquida per il primo grado in euro 1.900,00 oltre IVA, cpa e 15% per spese generali e per il grado di appello, in € 3.966,00, oltre esborsi per complessivi euro 382,00 (C.U. 355,00 + 27,00), rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
- Compensa le spese del giudizio di secondo grado tra l'appellante IG
[...] la ex . Parte_1 Controparte_1 CP
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 17 luglio 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 718/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Galluzzo con studio a Torino C.so Francia n. 2
- (PEC - presso il quale ha eletto Email_1 domicilio. Procura ad litem in calce all'atto di citazione d'appello.
Appellanti
CONTRO
- società incorporante della società - rappresentata e CP_1 CP difesa, dall'Avv. Chiara Necchi (PEC e dall'Avv. Email_2 Luca Busi (PEC nonché dall'Avv. Alviero Sistri (PEC Email_3
con studio a Torino, C.so Vittorio Emanuele Email_4
II n.94 presso il quale il legale rappresentante della Società ha eletto domicilio. Procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Appellata
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Cogno (PEC Controparte_3
in virtù di procura allegata alla comparsa di Email_5 costituzione e risposta in appello.
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 13 marzo 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
1 “In riforma della gravata sentenza n. 5108/2021 del Tribunale di Torino, - Giudice dott. Luisa Vigone-, nel procedimento n. 6431/2018, pubblicata in data 22/11/2021 Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti da questa difesa e, perciò, in riforma integrale della sentenza n.
5108/2021 resa inter partes dal Tribunale di Torino
Nel merito: In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Torino, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, e ciò per i motivi meglio esposti nella narrativa di tutti gli atti difensivi depositati e/o notificati e/o posti in essere nell'interesse della sig. , in tutti i gradi del presente procedimento e, quindi, Parte_1
-Rigettare tutte le quante le domande avversarie in quanto del tutto destituite di fondamento per tutte quante le ragioni indicate in narrativa.
In subordine:
-Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in capo alla parte appellata per i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza Controparte_2
e, per l'effetto, limitare la domanda di riduzione e di risarcimento del danno richieste alla sig. in virtù del concorso di colpa in capo alla parte appellata Pt_1 CP nei limiti ritenuti di giustizia da Codesta Ill.ma Corte di Appello adita;
[...]
-contenere, pertanto, l'onere risarcitorio della evocata, nei soli limiti del giusto e provato.
-accertare, parimenti, l'obbligo del sig. , di manlevare e tenere Controparte_3 indenne la sig. , con riferimento alle pretese ex adverso azionate. Pt_1
-condannare, il terzo chiamato a rifondere, alla sig. , ogni esborso che la stessa Pt_1 fosse tenuta a sostenere, per capitale, interessi e spese, in conseguenza dell'accoglimento, totale o anche parziale delle pretese ex adverso azionate.
-Condannare altresì il terzo chiamato a rifondere alla convenuta le spese tutte, diritti, onorari ed esposti, da quest'ultima sostenute con specifico riferimento alla vocatio in ius in garanzia impropria alla medesima.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA ( ) Controparte_4
“n via principale di merito: respingere l'appello proposto dalla IG Parte_1
nei confronti di (già in quanto infondato in fatto ed
[...] CP_1 CP in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado con condanna dell'appellante a corrispondere ad (già la somma di CP_1 CP
€.11.340,00 a titolo di riduzione del prezzo e di €.2.600,00 a titolo di risarcimento del danno;
oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
Con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio e pagamento delle spese di CTU a carico della IG ”. Pt_1
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA ) Controparte_5
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino:
- respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 5108/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 22/11/2021 sentenza n. 5108/2022 emessa dal Tribunale di
Torino in data 22/11/2021.
- Con le spese e gli onorari di causa, IVA, CPA e rimborso forfettario compresi, di entrambi i gradi di giudizio”.
2
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Lo svolgimento del giudizio di primo grado è compendiato nella sentenza emessa dal
Tribunale di Torino, nei termini che seguono:
“L' concessionaria ufficiale Mercedes Benz per la provincia di Torino ha CP convenuto nel presente giudizio la IG per sentirla condannare alla Pt_1 riduzione del prezzo di acquisto (in permuta sulla vendita di una Mercedes nuova) della vettura usata BMW 5 GT ed al risarcimento del danno, sull'assunto che all'atto della cessione ad la predetta vettura avesse percorso oltre 120.000 km in più dei CP
134.875 km segnati dal contachilometri di bordo e dichiarati dalla convenuta. Assume parte attrice che la BMW che ritirò in permuta dalla IG CP Pt_1 nell'aprile 2017 per il prezzo di € 18.900,00, fu quasi subito rivenduta per il prezzo di € 21.500 al signor , che la ritiro il 14.7.2017, salvo restituirla 1'8.9.2017 Parte_2 lamentando di avere appreso da un'officina autorizzata BMW che la stessa, cedutagli con una percorrenza apparente di 134.875 km, avesse in realtà già raggiunto, nell'ottobre 2015, la percorrenza di 214.627 km. CP_ L' Uno risolse quindi i rapporti con il signor riacquistando la predetta vettura Pt_2 per il prezzo di € 21.500,00, denunciò il fatto con raccomandata 11.9.17 alla IG
e chiese a informazioni circa le percorrenze chilometriche segnate Pt_1 CP_6 dalla vettura all'atto dei vari passaggi presso la rete di assistenza BMW ottenendo conferma che risultava un passaggio presso l'officina BMW Autobi di Genova in data
12.10.15 con una percorrenza rilevata di 214.327 km., dimostrata dalla fattura di riparazione successivamente trasmessa da Autobi. Chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € Pt_1 11.340,00 a titolo di riduzione (60%) del prezzo pagato da ed € 2.601,00 a CP titolo di risarcimento del danno (pari al mancato guadagno sulla vendita al sig. . Pt_2
Costituendosi in giudizio, la IG , contestava la fondatezza sull'assunto che Pt_1 il vizio fosse facilmente riconoscibile, ed in ogni caso ascriveva la responsabilità della contraffazione del contachilometri al proprio dante causa, sig. , Controparte_7 da cui aveva acquistato la vettura in data 29 settembre 2016 e che, previa autorizzazione del Tribunale evocava in giudizio a propria manleva. Nell'iniziale contumacia del terzo chiamato sig. il Tribunale disponeva CTU - CP_3 che determinava l'effettiva percorrenza della BMW, all'atto della cessione ad CP in 259.000 km (a fronte dei 135.000 circa apparenti e dichiarati dalla venditrice ) Pt_1
- e determinava la conseguente percentuale di minor valore della vettura nel 60% del prezzo pagato da (pari ad un'eccedenza pagata di € 11.340,00) - ed ammetteva CP le prove per interpello e testi dedotte dalle parti.
All'udienza del 13.3.2021 rendeva interpello il sig. che successivamente si CP_3 costituiva mediante deposito telematico di rituale comparsa e contestava le prospettazioni della convenuta, asserendo di avere acquistato la BMW usata il 18 gennaio 2016 con una percorrenza chilometrica di 223.000 km e di averla in pari data consegnata alla IG , salvo effettuare la voltura nel successivo mese di Pt_1 settembre. Contestualmente, il terzo chiamato produceva documentazione all'acquisto della BMW in data 16.1.2016 ed al relativo chilometraggio a quella data. All'udienza del 3.6.21 le parti precisavano le rispettive conclusioni”
Il Tribunale, decideva la causa (R.G. 6431/2018) con sentenza n. 5108/2021, condannando la IG a corrispondere ad la Parte_1 CP somma di euro 13.941,00 così distinta: euro 11.340,00, a titolo di riduzione del prezzo ed euro 2.601,00, a titolo di risarcimento del danno;
respingeva la domanda di manleva
3 avanzata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato signor Parte_1
e condannando, altresì, la IG a rimborsare le spese processuali sia CP_3 Pt_1 alla parte attrice che al terzo chiamato.
Tale sentenza è stata impugnata dalla IG prospettando sei Parte_1 motivi d'appello con i quali deduce l'ingiustizia della sentenza gravata, per errore di fatto e di diritto e comunque errore di valutazione in ordine:
con il primo motivo - all'applicabilità al caso di specie dell'art.1491c.c. e dell'art. 1494
c.c.;
con il secondo motivo - al rigetto della richiesta della IG di manleva nei Pt_1 confronti del signor CP_3
con il terzo motivo - “alla produzione del documento n. 1 che si produce nel presente grado di giudizio poiché di formazione successiva alla sentenza di primo grado oggi impugnata”;
con il quarto motivo - alle dichiarazioni testimoniali rese nonché sulle dichiarazioni del signor terzo chiamato;
CP_3
con quinto motivo - alle prove fornite dalla IG sulla legittimità della Pt_1 domanda di manleva;
con il sesto motivo di impugnazione, segnala la necessità di acquisire la testimonianza del signor nonché dei suoi ex collaboratori, qualora ritenuto necessario Persona_1 dalla Corte.
Entrambi gli appellati sono costituiti e chiedono il rigetto dell'appello.
Con ordinanza depositata in data 31.10.2022 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha ammesso le istanze istruttorie avanzate da parte appellante e segnatamente l'assunzione della testimonianza del signor sui Tes_1 capitoli 1) 2) 3) e 4) indicati nell'atto di appello.
L'appellante ha successivamente rinunciato alla prova, le altre parti hanno aderito ed il Giudice ha consentito ex art. 245 c.p.c. quindi, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, concessi termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difesivi conclusionali.
*** *** *** La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 22.11.2021, non è stata notificata e l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine prescritto dall'art. 327, 1 co.
c.p.c., con atto notificato in data 17.05.2022.
Il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa facendo ricorso al "principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni
4 sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (v. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Può dunque essere esaminato il secondo motivo di gravame rubricato “errore di fatto e di diritto e comunque errata valutazione in ordine al rigetto della richiesta della IG
di manleva nei confronti del signor che è fondato. Pt_1 CP_3
Il rilievo formulato dall'appellante deve essere inquadrato nella fattispecie della disciplina generale della garanzia per vizi della cosa venduta.
Secondo quanto disposto dall'art 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore e che il patto con cui si esclude o limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
L'art. 1491 c.c. stabilisce che la garanzia non è dovuta se il compratore conosceva i vizi o se vizi erano facilmente riconoscibili
L'art. 1494 c.c., infine, pone, una presunzione iuris tantum di conoscenza del vizio in capo al venditore laddove questo non risulti di facile riconoscibilità per l'acquirente.
Venendo al caso in esame, il Collegio osserva che trattandosi di un vizio non riconoscibile dall'acquirente al momento dell'acquisto o della consegna materiale della cosa, in assenza di prova di quale fosse il numero dei chilometri segnati sul misuratore in dotazione del veicolo BMW tg. EG462NK all'atto della vendita del veicolo da parte del signor alla IG debba ritenersi che questi corrispondano a quelli CP_3 Pt_1 che riportava l'odometro in dotazione dell'auto quando la stessa acquistò il Pt_1
BMW, ovviamente al netto dei chilometri percorsi da quest'ultima nel periodo compreso tra l'acquisto dal signor e la cessione alla CP_3 CP
Ciò giustifica il prezzo, altrimenti commercialmente disallineato, che lo stesso venditore signor dichiara nella nota di trascrizione 08.08.2016 al PRA di Torino, di euro CP_3 22mila, pagatogli dalla IG per l'acquisto del veicolo. Pt_1
La Corte non ravvisa negli atti di causa elementi ulteriori che possano far venir meno la garanzia del venditore, in primis una eventuale decadenza del diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta, in quanto la decadenza non è stata eccepita dal venditore e non può essere rilevata di ufficio (cfr. Cass. civ. Sez. II 16.02.2006 n.3429) ovvero, ai sensi dell'art. 1491 del codice civile, la prova (qui insussistente) di conoscenza da parte dell'acquirente , del chilometraggio reale dell'auto compravenduta. Parte_3
Vale considerare al riguardo che anche la CTU espletata ha accertato che “la vettura si presentava ictu oculi, ancora attualmente, in normali condizioni d'uso, compatibili con il chilometraggio apparente e certamente non tali da ingenerare sospetti” e che la facile riconoscibilità del vizio risulta comunque esclusa laddove per individuarlo, come nel caso in esame, si debba far ricorso all'opera di esperti o all'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore (cfr. Cass. Sez. II, sentenza del 27 febbraio 2021,
n. 2981).
5 Il Collegio ritiene pertanto non superata da parte del signor la Controparte_5 presunzione a suo carico di conoscenza posta dall'art. 1494 c.c. del vizio incolpevolmente ignorato dall'acquirente del veicolo BMW tg. EG462NK; lo stesso vizio che, successivamente scoperto e denunciato, ha dato causa alla condanna della IG al risarcimento in favore della alla quale la predetta Pt_1 CP aveva poi ceduto in permuta l'autoveicolo. Pt_1
Giova tenere presenti, altresì, le dichiarazioni rese dai testimoni signor ES (escusso all'udienza del 12.12.2020) e del signor (sentito all'udienza Testimone_3 del 13.03.2021) i quali hanno rispettivamente dichiarato, il signor che ES l'acquisto del veicolo da parte della IG era avvenuto all'interno della Pt_1 autocarrozzeria del venditore signor il quale aveva assicurato che il veicolo CP_3 aveva un chilometraggio di poco più di 100mila chilometri, precisando il teste che la IG non si sarebbe determinata all'acquisto per euro 22mila dell'autoveicolo Pt_1 se avesse saputo che lo stesso aveva percorso oltre 200mila chilometri come ella poi apprese, con lettera dell'11 settembre 2017 inviatale dalla il signor CP
, interrogato sul capitolo n. 13) della memoria istruttoria di parte Testimone_3 convenuta, ha risposto “Conosco il poiché ho acquistato un'auto per mio figlio CP_3 da lui (…) tre anni fa. (…) Anche nel caso dell'auto che ho acquistato dal per CP_3 mio figlio ho scoperto che il chilometraggio che mi aveva dichiarato il in sede CP_3 di acquisto era inferiore a quello reale, verificato attraverso un sito internet”.
Deve rilevarsi che la declaratoria di irrilevanza delle testimonianze in esame, infatti, affermata dal Tribunale sulla base di un generale difetto di capacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., (cfr. p. 3 sentenza impugnata), appare illegittima perché tale eccezione non è stata sollevata dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva ed il Giudice non poteva rilevarla di ufficio (cfr. Cass. sez. III, sent. 11377 del 16.05.2006).
Sulla base di tali emergenze, conclusivamente, la domanda di manleva avanzata nei confronti del signor dalla IG deve Controparte_5 Parte_1 essere accolta;
ne consegue, ed in tal senso deve essere riformata la sentenza gravata, la condanna del signor a corrispondere alla IG la Controparte_5 Pt_1 somma che la stessa è stata condannata a corrispondere alla pari a CP complessivi euro 13.941,00, di cui 11.340,00, a titolo di riduzione del prezzo ed euro
2.601,00 a titolo di risarcimento del danno.
In ragione della soccombenza, il signor deve essere condannato, Controparte_5
a rifondere alla IG le spese processuali che questa è stata Parte_1 condannata a pagare per il giudizio di primo grado, alla liquidate in Euro CP
4.500, oltre Iva, cpa e 15% per spese generali, nonché quelle di CTU;
il signor
[...] deve essere altresì condannato in favore della IG Controparte_5 Parte_1
al pagamento delle spese di causa da questa sostenute per la propria Difesa, di
[...] primo e secondo grado che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 1.900,00 oltre
IVA, cpa e 15% per spese generali e per il grado di appello, in applicazione del D.M. n.
147/ 2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 a 26.000,00, ai valori medi, tenendo conto che, in sede di gravame, non è stata svolta attività istruttoria e così in complessivi € 3.966,00, oltre esborsi per complessivi euro 382,00 (C.U. 355,00 + 27,00), rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
6 L'esito dell'appello giustifica la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado tra la ex e l'appellante IG Controparte_1 CP Parte_1
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma la sentenza del Tribunale di Torino n. 5108/2021, pubblicata in data 22.11.2021, non notificata, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- Condanna il signor a corrispondere alla IG Controparte_5 Pt_1 la somma che la stessa è stata condannata a corrispondere alla pari CP
a complessivi euro 13.941,00 di cui 11.340,00, a titolo di riduzione del prezzo ed euro 2.601,00 a titolo di risarcimento del danno.
- Condanna il signor a rifondere alla IG Controparte_5 [...] le spese processuali che questa è stata condannata a pagare per Parte_1 il giudizio di primo grado, alla liquidate in Euro 4.500, oltre Iva, CP cpa e 15% per spese generali, nonché quelle di CTU;
- Condanna altresì il signor in favore della IG Controparte_5
al pagamento delle spese di causa da questa sostenute Parte_1 per la propria Difesa, che liquida per il primo grado in euro 1.900,00 oltre IVA, cpa e 15% per spese generali e per il grado di appello, in € 3.966,00, oltre esborsi per complessivi euro 382,00 (C.U. 355,00 + 27,00), rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
- Compensa le spese del giudizio di secondo grado tra l'appellante IG
[...] la ex . Parte_1 Controparte_1 CP
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 17 luglio 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
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